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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 4604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4604 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA DA, a seguito dell'udienza del 23 dicembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8316/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti RC Di Parte_1
IE, ER CE e FA GA giusta procura in atti
- ricorrente -
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1 il funzionario delegato ex art. 417 c.p.c. dott. Controparte_2
- resistente –
Avente ad oggetto: Pubblico impiego - Retribuzione Professionale Docenti.
Conclusioni: la sola parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 agosto 2025, la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere una docente iscritta nelle GPS, con ultima sede di servizio presso Istituto Comprensivo Feltre di Catania, esponeva di avere stipulato con il convenuto, per quanto in questa sede rileva, CP_1 plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, come da documentazione in atti e come da prospetto analitico, di cui alla pagina 2 del ricorso, lamentando di non avere mai percepito la retribuzione professionale docenti - RPD, prevista dall'articolo 7 del CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 e pari ad € 164,00 lordi mensili fino al 28 febbraio 2018, successivamente aumentata ad € 174,50 a partire dal 1 marzo 2018 ed infine elevata ad € 184,50 dal 1 gennaio 2022.
1 Cont Lamentava, in particolare, che la predetta retribuzione veniva corrisposta dal soltanto ai docenti di ruolo ed ai docenti precari che avessero stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto ovvero al 30 giugno.
Esponeva in diritto che la citata retribuzione era stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del
15 marzo 2001, articolo 7, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico e che la stessa era corrisposta per dodici mensilità, con le modalità stabilite dall'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 concernente il compenso individuale accessori
Precisava che, allo stesso modo del compenso individuale accessorio (che il CCNI del 31 agosto
1999, articolo 25 comma 1, prevedeva solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato, per i docenti di religione cattolica e per i docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche),
l'amministrazione scolastica, non considerando che il richiamo dell'articolo 7, comma 3, del CCNL del 15 marzo 2001, all'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999, aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti, costituente un compenso fisso e continuativo corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, negava ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie la retribuzione professionale docenti, riconoscendola, tra i docenti non di ruolo, a quelli di essi che avessero svolto attività di insegnamento con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
La ricorrente, evidenziando come, in virtù del principio di non discriminazione, non potesse farsi distinzione in relazione alla natura breve e saltuaria delle supplenze invocava, dunque, non solo le disposizioni interne di cui agli articoli 6 del D. Lgs. n. 368/2001 e 45, comma 2, del D. lgs. n.
165/2001, ma, altresì, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo
1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Indicato poi alla pagina 8 del ricorso il quantum debeatur, all'esito di analitici conteggi afferenti alla prestazione resa nel corso dei precisati anni scolastici (a.s. 2020/21, R.P.D. lordo euro 5,82 per complessivi giorni 183 e a.s. 2021/22 R.P.D. lordo euro 5,82 per giorni 71 ed euro 6,15 per 160 giorni per complessivi 231 giorni), concludeva chiedendo: “ - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
2 ; - per l'effetto, condannare il Controparte_1 Controparte_1
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione
[...] dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.462,28 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”.
1.2. Con memoria difensiva del 3.11.2025, si costituiva in giudizio il Controparte_1 eccependo in via preliminare, l'inosservanza da parte della ricorrente del termine a comparire di cui all'art. 415 c.p.c. stante la tardività della notifica del ricorso e del pedissequo decreto rispetto alla data fissata per la prima udienza di comparizione.
Nel merito contestava le ragioni avversarie chiedendo il rigetto del ricorso deducendo che la retribuzione professionale docenti (RPD) era stata introdotta, in sostituzione del soppresso compenso individuale accessorio, dal citato art. 7 del CCNL Scuola del 15.03.2001 (che richiama l'art. 25 del
CCNL del 31/08/1999), a mente del quale “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive (…). La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, comma 1, citato, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
I contratti collettivi, succedutisi nel tempo, hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la suddetta disciplina, che deve pertanto ritenersi ancora vigente, anche con riferimento al citato articolo 25 CCNL del 1999.
In altre parole, con l'art. 7 del CCNL 2001, le parti contrattuali avevano deciso che la RPD venisse corrisposta alla stessa platea dei destinatari, di cui al succitato art. 25 del CCNI 31.08.1999, e, quindi, con esclusione dei docenti con incarichi di supplenza breve e saltuaria.
3 La Retribuzione Professionale Docenti, quindi, in base al combinato disposto di cui agli articoli 7 del
CCNL del 15/03/2001 e dell'art. 25, comma 1, del CCNL del 31/08/1999, viene corrisposta dal solo ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo, ma con contratto annuale, cioè con termine CP_1 al 31 agosto o al 30 giugno di ogni anno scolastico e non può essere riconosciuta ai docenti nominati per supplenze saltuarie e brevi.
Nei confronti di questi ultimi, quindi, non è possibile riconoscere lo stesso diritto alla RPD, sia perché vi osta esplicitamente il citato art. 25 CCNL 1999, ma anche a tenore del citato art. 7 del CCNL del
2001, che fa riferimento a prestazioni di lavoro continuative e alla progressione economica legata all'anzianità.
Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dei crediti vantati relativi al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso.
In via subordinata, chiedeva emettersi condanna generica rapportata ai soli giorni di lavoro effettivamente resi dalla ricorrente.
1.3 Con Ordinanza del 28.10.2025 veniva concesso termine al ricorrente per rinnovare la notifica del ricorso nel rispetto dei termini a comparire e la causa veniva rinviata all'udienza del 23.12.2025.
1.4 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
1.5 All'udienza di discussione del 23 dicembre 2025, sostituita dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c. e depositate dalla sola parte ricorrente, verificata l'avvenuta notifica del ricorso nell'assegnato termine la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono
*******
2 La ricorrente, docente iscritta nelle GPS, si duole - come sopra premesso - di non aver avuto riconosciuta dal la retribuzione professionale docenti istituita dal CCNL per Controparte_1 il comparto scuola del 15 marzo 2001, articolo 7, in relazione al servizio svolto, negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, in virtù dei contratti di insegnamento a tempo determinato, tutti analiticamente indicati in ricorso e documentati, nessuno dei quali di durata annuale con scadenza al
31 agosto o al 30 giugno.
2.1 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente avendo il ricorso ad oggetto pretese retributive relative agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 già oggetto della diffida del 12.12.2024 (cfr. All. “diffida” fascicolo parte ricorrente).
2.2 Tanto premesso, reputa questo Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso meriti di essere accolto.
4 Al riguardo, va ribadita la posizione adottata dall'intestato Tribunale in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente ricorso (cfr., ex multis, da ultimo Trib. Catania 4117 del 10 settembre 2024, conf.
a pronunce del 23 febbraio 2021 n. 922, 13 settembre 2022, n. 2810) le cui argomentazioni, ivi addotte, pienamente condivisibili, si richiamano testualmente ai sensi dell'art. 118 disp. disp. att.
c.p.c.
La Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Diversamente dalla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione Professionale
Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio.
Non vi sono, peraltro, ragioni per ritenere non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia, giacché, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale, si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti.
La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio, sì come dallo stesso ministero rammentato in memoria:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un
5 riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n.
3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri),
è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
6
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
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7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".. La Suprema
Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.”
2.3 Discende, pertanto, da quanto sopra detto, non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la
Retribuzione Professionale Docenti.
8 Deve, infatti, osservarsi che, una volta comprovato il titolo della pretesa, siccome risultante dalla documentazione in atti, dalla quale si desume l'avvenuto espletamento del servizio didattico negli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022 e non essendo stato eccepito il fatto estintivo della pretesa, questa deve dirsi dovuta.
La stessa è stata calcolata in ricorso dalla ricorrente applicando i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell'aumento, previsto a decorrere dal 01/03/2018, di € 10,50, rispetto all'importo di € 164,00 mensili previsto dall'articolo 87 del CCNL del 29/11/2007 e tenendo conto, altresì, dell'ulteriore aumento di € 10,00 rispetto all'importo di € 174,50 previsto dal nuovo
CCNL Scuola 2019/21, con decorrenza dal 01/01/2022 circostanza quest'ultima pacifica ed incontestata tra le parti.
2.4 Venendo all'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie domande (id est. quadri R1 e cedolini paga allegati al ricorso), emerge che questa nell'anno scolastico
2020/2021 ha svolto la seguente attività di docenza: dal 28.10.2020 al 17.12.2020 dal 13.1.2021 al
20.1.2021 dal 25.1.2021 al 19.2.2021 dal 22.2.2021 al 18.3.2021 dal 22.3.2021 al 27.4.2021 e dal
5.5.2021 al 9.6.2021 con orario di lavoro completo per complessivi 183 giorni e, avuto riguardo, invece all'anno scolastico 2021/2022 risulta che la ricorrente ha svolto attività di docenza con orario completo senza soluzione di continuità dal 20.10.2021 al 10.6.2022 con orario di lavoro completo per complessivi 231 giorni (cfr. all.ti 1 e 2 ricorso).
Stante quanto sopra, muovendo dalla corretta individuazione dell'importo lordo giornaliero, tenuto conto dell'effettivo numero di giorni di servizio svolti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e del monte ore settimanale, sulla base di quanto risultante dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha diritto alla corresponsione della somma pari € 2.462,28 (€. 1.065,06 + €. 413,22 + €. 984,00).
È appena il caso di rilevare che tale riconoscimento non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato avendo parte ricorrente richiesto la somma suindicata o “quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
Il convenuto deve essere, dunque, condannato a pagare il superiore importo di € 2.462,28, CP_1 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 (tenuto conto del comma 1- bis, dell'art. 4 introdotto dal D.M. n. 37/18, in vigore dal 27.04.2018), sì come integrato e modificato dal D. M. n.147/2022 e con un aumento del dieci per cento in ragione del numero e della rilevanza dei documenti consultabili (art. 4, c. 1 lett. b: “…è
9 ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”) e vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- in accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti, di cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001, nei termini e per il periodo di cui alla parte motiva, e, per l'effetto, condanna il a pagare, in favore Controparte_1 della stessa la somma di € 2.462,28, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
- condanna il convenuto a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, spese CP_1 che liquida in complessivi € 1.132,50, comprensivi dell'aumento del dieci per cento in ragione del citato art. 4, co. 1 bis, del DM 147/2022, in considerazione del numero e della rilevanza dei documenti consultabili, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e
IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari, avvocati
RC Di IE, ER CE, FA GA.
Così deciso in Catania il 23 dicembre 2025
La Giudice
RA DA
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA DA, a seguito dell'udienza del 23 dicembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8316/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti RC Di Parte_1
IE, ER CE e FA GA giusta procura in atti
- ricorrente -
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1 il funzionario delegato ex art. 417 c.p.c. dott. Controparte_2
- resistente –
Avente ad oggetto: Pubblico impiego - Retribuzione Professionale Docenti.
Conclusioni: la sola parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 agosto 2025, la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere una docente iscritta nelle GPS, con ultima sede di servizio presso Istituto Comprensivo Feltre di Catania, esponeva di avere stipulato con il convenuto, per quanto in questa sede rileva, CP_1 plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, come da documentazione in atti e come da prospetto analitico, di cui alla pagina 2 del ricorso, lamentando di non avere mai percepito la retribuzione professionale docenti - RPD, prevista dall'articolo 7 del CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 e pari ad € 164,00 lordi mensili fino al 28 febbraio 2018, successivamente aumentata ad € 174,50 a partire dal 1 marzo 2018 ed infine elevata ad € 184,50 dal 1 gennaio 2022.
1 Cont Lamentava, in particolare, che la predetta retribuzione veniva corrisposta dal soltanto ai docenti di ruolo ed ai docenti precari che avessero stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto ovvero al 30 giugno.
Esponeva in diritto che la citata retribuzione era stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del
15 marzo 2001, articolo 7, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico e che la stessa era corrisposta per dodici mensilità, con le modalità stabilite dall'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 concernente il compenso individuale accessori
Precisava che, allo stesso modo del compenso individuale accessorio (che il CCNI del 31 agosto
1999, articolo 25 comma 1, prevedeva solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato, per i docenti di religione cattolica e per i docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche),
l'amministrazione scolastica, non considerando che il richiamo dell'articolo 7, comma 3, del CCNL del 15 marzo 2001, all'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999, aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti, costituente un compenso fisso e continuativo corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, negava ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie la retribuzione professionale docenti, riconoscendola, tra i docenti non di ruolo, a quelli di essi che avessero svolto attività di insegnamento con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
La ricorrente, evidenziando come, in virtù del principio di non discriminazione, non potesse farsi distinzione in relazione alla natura breve e saltuaria delle supplenze invocava, dunque, non solo le disposizioni interne di cui agli articoli 6 del D. Lgs. n. 368/2001 e 45, comma 2, del D. lgs. n.
165/2001, ma, altresì, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo
1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Indicato poi alla pagina 8 del ricorso il quantum debeatur, all'esito di analitici conteggi afferenti alla prestazione resa nel corso dei precisati anni scolastici (a.s. 2020/21, R.P.D. lordo euro 5,82 per complessivi giorni 183 e a.s. 2021/22 R.P.D. lordo euro 5,82 per giorni 71 ed euro 6,15 per 160 giorni per complessivi 231 giorni), concludeva chiedendo: “ - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
2 ; - per l'effetto, condannare il Controparte_1 Controparte_1
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione
[...] dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.462,28 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”.
1.2. Con memoria difensiva del 3.11.2025, si costituiva in giudizio il Controparte_1 eccependo in via preliminare, l'inosservanza da parte della ricorrente del termine a comparire di cui all'art. 415 c.p.c. stante la tardività della notifica del ricorso e del pedissequo decreto rispetto alla data fissata per la prima udienza di comparizione.
Nel merito contestava le ragioni avversarie chiedendo il rigetto del ricorso deducendo che la retribuzione professionale docenti (RPD) era stata introdotta, in sostituzione del soppresso compenso individuale accessorio, dal citato art. 7 del CCNL Scuola del 15.03.2001 (che richiama l'art. 25 del
CCNL del 31/08/1999), a mente del quale “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive (…). La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, comma 1, citato, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
I contratti collettivi, succedutisi nel tempo, hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la suddetta disciplina, che deve pertanto ritenersi ancora vigente, anche con riferimento al citato articolo 25 CCNL del 1999.
In altre parole, con l'art. 7 del CCNL 2001, le parti contrattuali avevano deciso che la RPD venisse corrisposta alla stessa platea dei destinatari, di cui al succitato art. 25 del CCNI 31.08.1999, e, quindi, con esclusione dei docenti con incarichi di supplenza breve e saltuaria.
3 La Retribuzione Professionale Docenti, quindi, in base al combinato disposto di cui agli articoli 7 del
CCNL del 15/03/2001 e dell'art. 25, comma 1, del CCNL del 31/08/1999, viene corrisposta dal solo ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo, ma con contratto annuale, cioè con termine CP_1 al 31 agosto o al 30 giugno di ogni anno scolastico e non può essere riconosciuta ai docenti nominati per supplenze saltuarie e brevi.
Nei confronti di questi ultimi, quindi, non è possibile riconoscere lo stesso diritto alla RPD, sia perché vi osta esplicitamente il citato art. 25 CCNL 1999, ma anche a tenore del citato art. 7 del CCNL del
2001, che fa riferimento a prestazioni di lavoro continuative e alla progressione economica legata all'anzianità.
Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dei crediti vantati relativi al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso.
In via subordinata, chiedeva emettersi condanna generica rapportata ai soli giorni di lavoro effettivamente resi dalla ricorrente.
1.3 Con Ordinanza del 28.10.2025 veniva concesso termine al ricorrente per rinnovare la notifica del ricorso nel rispetto dei termini a comparire e la causa veniva rinviata all'udienza del 23.12.2025.
1.4 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
1.5 All'udienza di discussione del 23 dicembre 2025, sostituita dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c. e depositate dalla sola parte ricorrente, verificata l'avvenuta notifica del ricorso nell'assegnato termine la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono
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2 La ricorrente, docente iscritta nelle GPS, si duole - come sopra premesso - di non aver avuto riconosciuta dal la retribuzione professionale docenti istituita dal CCNL per Controparte_1 il comparto scuola del 15 marzo 2001, articolo 7, in relazione al servizio svolto, negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, in virtù dei contratti di insegnamento a tempo determinato, tutti analiticamente indicati in ricorso e documentati, nessuno dei quali di durata annuale con scadenza al
31 agosto o al 30 giugno.
2.1 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente avendo il ricorso ad oggetto pretese retributive relative agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 già oggetto della diffida del 12.12.2024 (cfr. All. “diffida” fascicolo parte ricorrente).
2.2 Tanto premesso, reputa questo Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso meriti di essere accolto.
4 Al riguardo, va ribadita la posizione adottata dall'intestato Tribunale in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente ricorso (cfr., ex multis, da ultimo Trib. Catania 4117 del 10 settembre 2024, conf.
a pronunce del 23 febbraio 2021 n. 922, 13 settembre 2022, n. 2810) le cui argomentazioni, ivi addotte, pienamente condivisibili, si richiamano testualmente ai sensi dell'art. 118 disp. disp. att.
c.p.c.
La Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Diversamente dalla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione Professionale
Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio.
Non vi sono, peraltro, ragioni per ritenere non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia, giacché, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale, si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti.
La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio, sì come dallo stesso ministero rammentato in memoria:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un
5 riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n.
3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri),
è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
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5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
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7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".. La Suprema
Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.”
2.3 Discende, pertanto, da quanto sopra detto, non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la
Retribuzione Professionale Docenti.
8 Deve, infatti, osservarsi che, una volta comprovato il titolo della pretesa, siccome risultante dalla documentazione in atti, dalla quale si desume l'avvenuto espletamento del servizio didattico negli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022 e non essendo stato eccepito il fatto estintivo della pretesa, questa deve dirsi dovuta.
La stessa è stata calcolata in ricorso dalla ricorrente applicando i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell'aumento, previsto a decorrere dal 01/03/2018, di € 10,50, rispetto all'importo di € 164,00 mensili previsto dall'articolo 87 del CCNL del 29/11/2007 e tenendo conto, altresì, dell'ulteriore aumento di € 10,00 rispetto all'importo di € 174,50 previsto dal nuovo
CCNL Scuola 2019/21, con decorrenza dal 01/01/2022 circostanza quest'ultima pacifica ed incontestata tra le parti.
2.4 Venendo all'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie domande (id est. quadri R1 e cedolini paga allegati al ricorso), emerge che questa nell'anno scolastico
2020/2021 ha svolto la seguente attività di docenza: dal 28.10.2020 al 17.12.2020 dal 13.1.2021 al
20.1.2021 dal 25.1.2021 al 19.2.2021 dal 22.2.2021 al 18.3.2021 dal 22.3.2021 al 27.4.2021 e dal
5.5.2021 al 9.6.2021 con orario di lavoro completo per complessivi 183 giorni e, avuto riguardo, invece all'anno scolastico 2021/2022 risulta che la ricorrente ha svolto attività di docenza con orario completo senza soluzione di continuità dal 20.10.2021 al 10.6.2022 con orario di lavoro completo per complessivi 231 giorni (cfr. all.ti 1 e 2 ricorso).
Stante quanto sopra, muovendo dalla corretta individuazione dell'importo lordo giornaliero, tenuto conto dell'effettivo numero di giorni di servizio svolti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e del monte ore settimanale, sulla base di quanto risultante dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha diritto alla corresponsione della somma pari € 2.462,28 (€. 1.065,06 + €. 413,22 + €. 984,00).
È appena il caso di rilevare che tale riconoscimento non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato avendo parte ricorrente richiesto la somma suindicata o “quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
Il convenuto deve essere, dunque, condannato a pagare il superiore importo di € 2.462,28, CP_1 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 (tenuto conto del comma 1- bis, dell'art. 4 introdotto dal D.M. n. 37/18, in vigore dal 27.04.2018), sì come integrato e modificato dal D. M. n.147/2022 e con un aumento del dieci per cento in ragione del numero e della rilevanza dei documenti consultabili (art. 4, c. 1 lett. b: “…è
9 ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”) e vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- in accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti, di cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001, nei termini e per il periodo di cui alla parte motiva, e, per l'effetto, condanna il a pagare, in favore Controparte_1 della stessa la somma di € 2.462,28, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
- condanna il convenuto a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, spese CP_1 che liquida in complessivi € 1.132,50, comprensivi dell'aumento del dieci per cento in ragione del citato art. 4, co. 1 bis, del DM 147/2022, in considerazione del numero e della rilevanza dei documenti consultabili, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e
IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari, avvocati
RC Di IE, ER CE, FA GA.
Così deciso in Catania il 23 dicembre 2025
La Giudice
RA DA
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