TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 3.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause civili di I grado riunite, iscritte al n° 17978/2023 RG e al n° 22038/2023 RG del
Tribunale di Torino, fra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PIEMONTE VITANTONIO, presso di lui domiciliato, per procura in atti
ATTORE OPPONENTE (e convenuto nella causa riunita) contro
C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti VERNETTI CLAUDIO e CP_1 P.IVA_1
DE NUNNO EUGENIA* ( , presso di loro domiciliata in VIA C.F._2
BARBAROUX, 1 10121 TORINO per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA (e attrice nella causa riunita)
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
(ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: IN VIA PRINCIPALE
- revocare l'avverso decreto ingiuntivo n° 5009/2023 reso dal Tribunale di Torino;
1 - accertare l'effettiva debenza e condannare alla restituzione delle somme indebitamente CP_1 incassate, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, dal 28.09.2023 al saldo;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, con IVA e CPA.
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi prove per interpello e testi sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa, da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”, indicando a testi: sig. responsabile della ditta Tes_1
FRAGALPONT; ing;
ing con riserva di altri;
Tes_2 Testimone_3
- CTU per l'esatta quantificazione del credito, al netto dei costi di montaggio e smontaggio dei ponteggi.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRELIMINARE
- riunire il presente giudizio a quello rubricato al RG 17978/2023;
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'avversa domanda perché infondata, oltre che inammissibile e pretestuosa;
IN VIA SUBORDINATA
- per la denegata ipotesi in cui si dovesse accertare la responsabilità di , limitare il Parte_1 danno al costo/valore dei pezzi effettivamente mancanti, escludendo ogni ipotesi di ulteriore danno ex art. 1227, comma 2 c.c.
IN OGNI CASO
- condannare controparte per temerarietà della rivendicazione e lite secondo valutazione equitativa;
- con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario ex art. 13, co 10,
L.247/2012, nella misura massima prevista dal DM 55/2014 e con applicazione anche delle maggiorazioni previste dall'art. 4 commi 2 e 8 DM 55/2014.
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi prove per interpello e testi sui fatti dedotti in comparsa di costituzione e risposta da ritenersi per anteposta la locuzione “vero che”, oltre che in materia contraria sui capitoli avversari ammettendi, indicando a testi: ing. sig. c/o Testimone_3 Testimone_4 Tes_1
FR; ; con riserva di altri.” Tes_5 Testimone_6
Per parte convenuta opposta: 2 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
- ritenuta la propria competenza,
- previe le declaratorie del caso,
- disattesa ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, in via principale, nel merito - rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, le domande giudiziali formulate da
, codice fiscale , partita Parte_1 C.F._1 iva , con sede legale in Torino, Via Vincenzo Monti n. 7/d mandando assolta P.IVA_2 CP_1 da ogni domanda e/o pretesa;
[...]
- confermare il decreto ingiuntivo n. 5009/2023 reso dal Tribunale di Torino e comunque dichiarare tenuta e condannare codice fiscale Parte_1
, partita iva , con sede legale in Torino, Via Vincenzo Monti n. C.F._1 P.IVA_2
7/d al pagamento dell'importo in linea capitale di euro 21.756,42 ovvero a quel diverso importo che risulterà in esito al giudizio”
E nella causa riunita r.g. n. 22038/2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- ritenuta la propria competenza,
- previe le declaratorie del caso,
- disattesa ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, in via principale, nel merito
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il grave inadempimento di
[...]
codice fiscale , partita iva , con sede legale Parte_1 C.F._1 P.IVA_2 in Torino, Via Vincenzo Monti n. 7/d agli obblighi contratti in forza del contratto di noleggio oltreché agli obblighi di custodia del bene e di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale e, per
l'effetto dichiarare tenuta e condannare la stessa a risarcire a tutti i danni patiti allo stato CP_1 quantificati in complessivi euro 171.000,00 di cui euro 21.000,00 per danno emergente ed euro
150.000,00 per lucro cessante, ovvero nel diverso importo che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo o di giustizia. in ogni caso
- con vittoria di compensi professionali, cpa e iva nella misura vigente al momento del pagamento.”
E, in via istruttoria, reitera le istanze presentate in memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c. depositata in data 8.5.2024.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2023, proponeva Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5009/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 3 agosto 2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma CP_1 di € 21.756,42, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per il noleggio di un ponteggio.
L'opponente contestava il fondamento del credito azionato, deducendo che:
a) il contratto di noleggio stipulato il 1° marzo 2022 aveva ad oggetto un ponteggio di circa 600 mq, con intesa che a fine noleggio si sarebbe effettuato un conguaglio sulla base degli effettivi quantitativi forniti;
b) il ponteggio era stato installato dalla ditta FR, cui era stata commissionata la fornitura di ulteriori 810 mq di ponteggio;
c) era emerso un contrasto tra le parti sulla effettiva misurazione del ponteggio, in quanto secondo FR i metri quadri montati erano 500, mentre M7 sosteneva fossero 672;
d) le parti avevano convenuto di procedere ad una fatturazione provvisoria per 600 mq, con successivo conguaglio previa verifica in contraddittorio;
e) in assenza di tale verifica, aveva sospeso i pagamenti, considerata la Parte_1 sovrafatturazione operata da M7;
f) contrariamente a quanto sostenuto da aveva correttamente adempiuto CP_1 Parte_1 agli obblighi contrattuali relativi alla riconsegna del ponteggio.
L'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di M7 alla restituzione delle somme indebitamente incassate, oltre interessi. In particolare, Parte_1 sosteneva di aver diritto alla restituzione sia delle somme pagate in eccesso rispetto all'effettiva metratura del ponteggio (500 mq anziché 672), sia dei costi di montaggio e smontaggio (€ 10 al mq) che contrattualmente erano a carico di M7.
Si costituiva contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione. La convenuta opposta deduceva che:
a) aveva trasmesso a in data 2 marzo 2022 una distinta contenente la specifica Parte_1 indicazione di tutti i materiali consegnati e successivamente montati;
b) nessuna contestazione era stata mai rivolta da con riferimento ad una presunta Parte_1 mancata consegna di parte dei materiali, né nell'immediatezza né per tutti i mesi in cui il ponteggio era stato nella sua disponibilità;
c) all'atto del montaggio era presente il sig. che aveva rilevato come per i Parte_2 primi due piani fossero state montate due campate in luogo della campata singola, circostanza che giustificava la maggiore metratura;
4 d) aveva violato gli obblighi contrattuali procedendo allo smontaggio del Parte_1 ponteggio senza preavviso e abbandonandolo a bordo strada.
Con ordinanza del 28 maggio 2024, il Giudice disponeva la riunione al presente procedimento della causa n. 22038/2023 R.G., avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di per l'asserita violazione degli obblighi di custodia e la CP_1 Parte_1 sottrazione di parte del ponteggio.
All'udienza del 25 settembre 2024, fissata per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie.
Con ordinanza del 3 ottobre 2024, il Giudice rigettava tutte le istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti, e fissava udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'udienza del 3 dicembre 2024, le parti precisavano le conclusioni come da rispettive memorie ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. L'opponente quantificava ulteriormente in € 12.369,00 più € 3.360,00 l'importo richiesto a titolo di indebito oggettivo o rimborso parziale. La convenuta opposta eccepiva la novità ed irritualità di tale precisazione. Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione.
1. Questioni preliminari e riunione dei procedimenti
Con ordinanza del 28 maggio 2024, è stata disposta la riunione al presente procedimento della causa n. 22038/2023, avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da nei CP_1 confronti di per l'asserita violazione degli obblighi di custodia e la sottrazione di Parte_1 parte del ponteggio. La riunione è stata correttamente disposta ai sensi degli artt. 273-274 c.p.c., sussistendo evidente connessione oggettiva e soggettiva tra le cause.
1-bis. Sulla competenza
La competenza di questo Tribunale non è stata oggetto di contestazione ed è comunque fondata sia per territorio che per materia, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino e di domanda risarcitoria connessa.
2. Sulla domanda di ripetizione dell'indebito
La precisazione dell'importo di € 12.369,00 più € 3.360,00 operata da all'udienza di Parte_1 discussione non costituisce domanda nuova, come eccepito da ma mera quantificazione CP_1 del petitum già contenuto nell'atto di citazione in opposizione. Ed invero, sin dall'atto introduttivo aveva chiesto la restituzione delle somme pagate in eccesso rispetto Parte_1 all'effettiva metratura del ponteggio (500 mq anziché 672) e dei costi di montaggio e smontaggio (€ 10 al mq) che contrattualmente erano a carico di La specificazione del quantum, CP_1 pertanto, non altera l'oggetto sostanziale dell'azione né i termini della controversia.
3. Sull'onere della prova e la documentazione prodotta
5 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come un ordinario giudizio di cognizione, assume la posizione sostanziale di attore ed ha quindi l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi del proprio credito, mentre quella di convenuto, tenuto a provare Parte_1 eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Nel caso di specie, M7 non ha fornito prova certa dell'effettiva consegna di un ponteggio di 672 mq. In particolare:
a) la distinta dei materiali del 2 marzo 2022 (doc. 3) e quella del 7 marzo 2022 (doc. 2 di controparte), provenendo unilateralmente da M7, non hanno valenza probatoria autonoma, in caso di specifica contestazione;
b) le fatture di acquisto e noleggio da AR IL (docc. 12-13), prodotte tardivamente con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., sono inammissibili in quanto relative a fatti nuovi mai dedotti prima. In ogni caso, esse non proverebbero l'effettiva consegna a dell'intero Parte_1 quantitativo;
c) il verbale di consegna (doc. 10) testualmente dà atto di non essere stato sottoscritto dal legale rappresentante di Parte_1
d) le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal legale rappresentante di circa il CP_1 rifiuto del sig. di sottoscrivere il verbale appaiono contraddette dalla documentazione Tes_6 in atti;
e) le fatture di acquisto da AR IL (docc. 12-13) non fanno alcun riferimento specifico al cantiere di Via Palestrina 19 e non consentono quindi di stabilire con certezza che il materiale ivi indicato sia lo stesso poi noleggiato a Parte_1
Per contro, la dichiarazione di FR del 4 febbraio 2022 (doc. 7 di , società Parte_1 terza che ha materialmente montato il ponteggio, attesta una metratura di 500 mq. Tale dichiarazione, pur non avendo pieno valore probatorio in quanto proveniente da un terzo, costituisce un significativo elemento indiziario circa l'effettiva consistenza del ponteggio.
Lo scambio di mail del marzo 2022 (doc. 2) conferma inoltre che vi era contestazione tra le parti sulla misurazione e che si era convenuto di procedere ad una verifica in contraddittorio, mai effettuata per fatto imputabile a che non vi ha dato seguito. CP_1
4. Sullo smontaggio del ponteggio e gli obblighi contrattuali
Quanto alle modalità di smontaggio e riconsegna del ponteggio, l'art. 7 del contratto prevedeva che "alla scadenza il bene dovrà essere messo a disposizione del noleggiatore entro e non oltre gg (giorni 3) dalla stessa". Contrariamente a quanto sostenuto da M7, tale clausola non imponeva che il ponteggio dovesse essere riconsegnato ancora montato, ma solo che dovesse essere messo a disposizione per il ritiro entro 3 giorni.
6 Nel caso di specie, ha correttamente comunicato a l'avvio delle operazioni di Parte_1 CP_1 smontaggio e la disponibilità del materiale per il ritiro. Il fatto che non abbia provveduto CP_1 tempestivamente al ritiro non può essere imputato a Parte_1
5. Sui costi di montaggio e smontaggio
L'art. 2 lett. e) del contratto prevedeva espressamente che "lo smontaggio e il trasporto di fine lavori sono a carico del noleggiatore (M7)". È pacifico tra le parti che tali operazioni siano state effettuate da FR e non da che non era abilitata a svolgerle. CP_1
Dalla mail del 9 marzo 2022 emerge che le parti avevano concordato la decurtazione dall'importo contrattuale di € 10 al mq quale costo del montaggio e smontaggio. Tale pattuizione, non specificamente contestata da deve ritenersi vincolante tra le parti. CP_1
6. Sulla domanda risarcitoria di CP_1
La domanda di risarcimento danni proposta da nel giudizio riunito n. 22038/2023 non può CP_1 trovare accoglimento. Ed invero:
a) Non è stata fornita prova della sottrazione di parte del ponteggio, risultando solo un'asserita difformità tra il materiale consegnato e quello restituito, peraltro non documentata in modo attendibile;
b) La documentazione fotografica (rectius, una foto) prodotta da M7 (doc. 11) non consente in alcun modo di apprezzare con certezza né la quantità né lo stato del materiale asseritamente abbandonato;
c) Il verbale di ritiro (doc. 11), oltre alle incongruenze già rilevate rispetto alla documentazione fotografica, non solamente non risulta sottoscritto da alcun rappresentante di ma Parte_1 dà espressamente atto che il titolare dell'impresa non l'ha sottoscritto;
d) Non vi è prova di un inadempimento di agli obblighi di custodia, avendo la Parte_1 stessa tempestivamente comunicato lo smontaggio e messo il materiale a disposizione per il ritiro.
7. La quantificazione del credito
Alla luce di quanto sopra esposto, il credito di M7, in linea teorica, dovrebbe essere rideterminato come segue:
a) Canone mensile di noleggio: considerando una metratura di 500 mq ed un canone di € 2,50/mq per 16 mesi (marzo 2022 - giugno 2023), l'importo dovuto è pari a € 20.000,00 oltre IVA;
b) Corrispettivo iniziale: proporzionalmente ridotto in base alla metratura effettiva (500 mq anziché 600 mq), l'importo dovuto è pari a € 10.000,00 oltre IVA;
c) Trasporto: € 850,00 oltre IVA come da contratto;
7 d) Costi di montaggio e smontaggio: da detrarre € 10/mq per complessivi € 5.000,00 oltre IVA.
Il totale dovuto ammonta quindi a €25.850,00 oltre IVA. Va tuttavia osservato che il decreto ingiuntivo era per la minor somma di €21.756,42 oltre accessori e che l'importo ingiunto è stato pagato in data 28.09.2023 (doc. 5a-5b). Non vi sono domande riconvenzionali di per CP_1 ottenere il pagamento di somme ulteriori e, peraltro, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto non può ampliare il petitum rispetto a quello fatto valere con l'ingiunzione, con la conseguenza che il credito della convenuta opposta rimane cristallizzato nell'importo azionato in via monitoria e, come tale, risulta soddisfatto. Per contro, la sua domanda risarcitoria non può trovare accoglimento per le ragioni sopra illustrate.
8. Le spese di lite
Parte ingiunta è soccombente in relazione all'opposizione proposta;
parte convenuta è soccombente in relazione alla domanda risarcitoria oggetto della causa riunita. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) dà atto dell'intervenuto pagamento della somma ingiunta;
3) rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla convenuta opposta nella causa riunita;
4) compensa fra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Torino, il 18 gennaio 2024
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 3.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause civili di I grado riunite, iscritte al n° 17978/2023 RG e al n° 22038/2023 RG del
Tribunale di Torino, fra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PIEMONTE VITANTONIO, presso di lui domiciliato, per procura in atti
ATTORE OPPONENTE (e convenuto nella causa riunita) contro
C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti VERNETTI CLAUDIO e CP_1 P.IVA_1
DE NUNNO EUGENIA* ( , presso di loro domiciliata in VIA C.F._2
BARBAROUX, 1 10121 TORINO per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA (e attrice nella causa riunita)
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
(ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: IN VIA PRINCIPALE
- revocare l'avverso decreto ingiuntivo n° 5009/2023 reso dal Tribunale di Torino;
1 - accertare l'effettiva debenza e condannare alla restituzione delle somme indebitamente CP_1 incassate, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, dal 28.09.2023 al saldo;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, con IVA e CPA.
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi prove per interpello e testi sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa, da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”, indicando a testi: sig. responsabile della ditta Tes_1
FRAGALPONT; ing;
ing con riserva di altri;
Tes_2 Testimone_3
- CTU per l'esatta quantificazione del credito, al netto dei costi di montaggio e smontaggio dei ponteggi.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRELIMINARE
- riunire il presente giudizio a quello rubricato al RG 17978/2023;
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'avversa domanda perché infondata, oltre che inammissibile e pretestuosa;
IN VIA SUBORDINATA
- per la denegata ipotesi in cui si dovesse accertare la responsabilità di , limitare il Parte_1 danno al costo/valore dei pezzi effettivamente mancanti, escludendo ogni ipotesi di ulteriore danno ex art. 1227, comma 2 c.c.
IN OGNI CASO
- condannare controparte per temerarietà della rivendicazione e lite secondo valutazione equitativa;
- con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario ex art. 13, co 10,
L.247/2012, nella misura massima prevista dal DM 55/2014 e con applicazione anche delle maggiorazioni previste dall'art. 4 commi 2 e 8 DM 55/2014.
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi prove per interpello e testi sui fatti dedotti in comparsa di costituzione e risposta da ritenersi per anteposta la locuzione “vero che”, oltre che in materia contraria sui capitoli avversari ammettendi, indicando a testi: ing. sig. c/o Testimone_3 Testimone_4 Tes_1
FR; ; con riserva di altri.” Tes_5 Testimone_6
Per parte convenuta opposta: 2 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
- ritenuta la propria competenza,
- previe le declaratorie del caso,
- disattesa ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, in via principale, nel merito - rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, le domande giudiziali formulate da
, codice fiscale , partita Parte_1 C.F._1 iva , con sede legale in Torino, Via Vincenzo Monti n. 7/d mandando assolta P.IVA_2 CP_1 da ogni domanda e/o pretesa;
[...]
- confermare il decreto ingiuntivo n. 5009/2023 reso dal Tribunale di Torino e comunque dichiarare tenuta e condannare codice fiscale Parte_1
, partita iva , con sede legale in Torino, Via Vincenzo Monti n. C.F._1 P.IVA_2
7/d al pagamento dell'importo in linea capitale di euro 21.756,42 ovvero a quel diverso importo che risulterà in esito al giudizio”
E nella causa riunita r.g. n. 22038/2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- ritenuta la propria competenza,
- previe le declaratorie del caso,
- disattesa ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, in via principale, nel merito
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il grave inadempimento di
[...]
codice fiscale , partita iva , con sede legale Parte_1 C.F._1 P.IVA_2 in Torino, Via Vincenzo Monti n. 7/d agli obblighi contratti in forza del contratto di noleggio oltreché agli obblighi di custodia del bene e di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale e, per
l'effetto dichiarare tenuta e condannare la stessa a risarcire a tutti i danni patiti allo stato CP_1 quantificati in complessivi euro 171.000,00 di cui euro 21.000,00 per danno emergente ed euro
150.000,00 per lucro cessante, ovvero nel diverso importo che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo o di giustizia. in ogni caso
- con vittoria di compensi professionali, cpa e iva nella misura vigente al momento del pagamento.”
E, in via istruttoria, reitera le istanze presentate in memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c. depositata in data 8.5.2024.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2023, proponeva Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5009/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 3 agosto 2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma CP_1 di € 21.756,42, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per il noleggio di un ponteggio.
L'opponente contestava il fondamento del credito azionato, deducendo che:
a) il contratto di noleggio stipulato il 1° marzo 2022 aveva ad oggetto un ponteggio di circa 600 mq, con intesa che a fine noleggio si sarebbe effettuato un conguaglio sulla base degli effettivi quantitativi forniti;
b) il ponteggio era stato installato dalla ditta FR, cui era stata commissionata la fornitura di ulteriori 810 mq di ponteggio;
c) era emerso un contrasto tra le parti sulla effettiva misurazione del ponteggio, in quanto secondo FR i metri quadri montati erano 500, mentre M7 sosteneva fossero 672;
d) le parti avevano convenuto di procedere ad una fatturazione provvisoria per 600 mq, con successivo conguaglio previa verifica in contraddittorio;
e) in assenza di tale verifica, aveva sospeso i pagamenti, considerata la Parte_1 sovrafatturazione operata da M7;
f) contrariamente a quanto sostenuto da aveva correttamente adempiuto CP_1 Parte_1 agli obblighi contrattuali relativi alla riconsegna del ponteggio.
L'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di M7 alla restituzione delle somme indebitamente incassate, oltre interessi. In particolare, Parte_1 sosteneva di aver diritto alla restituzione sia delle somme pagate in eccesso rispetto all'effettiva metratura del ponteggio (500 mq anziché 672), sia dei costi di montaggio e smontaggio (€ 10 al mq) che contrattualmente erano a carico di M7.
Si costituiva contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione. La convenuta opposta deduceva che:
a) aveva trasmesso a in data 2 marzo 2022 una distinta contenente la specifica Parte_1 indicazione di tutti i materiali consegnati e successivamente montati;
b) nessuna contestazione era stata mai rivolta da con riferimento ad una presunta Parte_1 mancata consegna di parte dei materiali, né nell'immediatezza né per tutti i mesi in cui il ponteggio era stato nella sua disponibilità;
c) all'atto del montaggio era presente il sig. che aveva rilevato come per i Parte_2 primi due piani fossero state montate due campate in luogo della campata singola, circostanza che giustificava la maggiore metratura;
4 d) aveva violato gli obblighi contrattuali procedendo allo smontaggio del Parte_1 ponteggio senza preavviso e abbandonandolo a bordo strada.
Con ordinanza del 28 maggio 2024, il Giudice disponeva la riunione al presente procedimento della causa n. 22038/2023 R.G., avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di per l'asserita violazione degli obblighi di custodia e la CP_1 Parte_1 sottrazione di parte del ponteggio.
All'udienza del 25 settembre 2024, fissata per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie.
Con ordinanza del 3 ottobre 2024, il Giudice rigettava tutte le istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti, e fissava udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'udienza del 3 dicembre 2024, le parti precisavano le conclusioni come da rispettive memorie ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. L'opponente quantificava ulteriormente in € 12.369,00 più € 3.360,00 l'importo richiesto a titolo di indebito oggettivo o rimborso parziale. La convenuta opposta eccepiva la novità ed irritualità di tale precisazione. Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione.
1. Questioni preliminari e riunione dei procedimenti
Con ordinanza del 28 maggio 2024, è stata disposta la riunione al presente procedimento della causa n. 22038/2023, avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da nei CP_1 confronti di per l'asserita violazione degli obblighi di custodia e la sottrazione di Parte_1 parte del ponteggio. La riunione è stata correttamente disposta ai sensi degli artt. 273-274 c.p.c., sussistendo evidente connessione oggettiva e soggettiva tra le cause.
1-bis. Sulla competenza
La competenza di questo Tribunale non è stata oggetto di contestazione ed è comunque fondata sia per territorio che per materia, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino e di domanda risarcitoria connessa.
2. Sulla domanda di ripetizione dell'indebito
La precisazione dell'importo di € 12.369,00 più € 3.360,00 operata da all'udienza di Parte_1 discussione non costituisce domanda nuova, come eccepito da ma mera quantificazione CP_1 del petitum già contenuto nell'atto di citazione in opposizione. Ed invero, sin dall'atto introduttivo aveva chiesto la restituzione delle somme pagate in eccesso rispetto Parte_1 all'effettiva metratura del ponteggio (500 mq anziché 672) e dei costi di montaggio e smontaggio (€ 10 al mq) che contrattualmente erano a carico di La specificazione del quantum, CP_1 pertanto, non altera l'oggetto sostanziale dell'azione né i termini della controversia.
3. Sull'onere della prova e la documentazione prodotta
5 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come un ordinario giudizio di cognizione, assume la posizione sostanziale di attore ed ha quindi l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi del proprio credito, mentre quella di convenuto, tenuto a provare Parte_1 eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Nel caso di specie, M7 non ha fornito prova certa dell'effettiva consegna di un ponteggio di 672 mq. In particolare:
a) la distinta dei materiali del 2 marzo 2022 (doc. 3) e quella del 7 marzo 2022 (doc. 2 di controparte), provenendo unilateralmente da M7, non hanno valenza probatoria autonoma, in caso di specifica contestazione;
b) le fatture di acquisto e noleggio da AR IL (docc. 12-13), prodotte tardivamente con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., sono inammissibili in quanto relative a fatti nuovi mai dedotti prima. In ogni caso, esse non proverebbero l'effettiva consegna a dell'intero Parte_1 quantitativo;
c) il verbale di consegna (doc. 10) testualmente dà atto di non essere stato sottoscritto dal legale rappresentante di Parte_1
d) le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal legale rappresentante di circa il CP_1 rifiuto del sig. di sottoscrivere il verbale appaiono contraddette dalla documentazione Tes_6 in atti;
e) le fatture di acquisto da AR IL (docc. 12-13) non fanno alcun riferimento specifico al cantiere di Via Palestrina 19 e non consentono quindi di stabilire con certezza che il materiale ivi indicato sia lo stesso poi noleggiato a Parte_1
Per contro, la dichiarazione di FR del 4 febbraio 2022 (doc. 7 di , società Parte_1 terza che ha materialmente montato il ponteggio, attesta una metratura di 500 mq. Tale dichiarazione, pur non avendo pieno valore probatorio in quanto proveniente da un terzo, costituisce un significativo elemento indiziario circa l'effettiva consistenza del ponteggio.
Lo scambio di mail del marzo 2022 (doc. 2) conferma inoltre che vi era contestazione tra le parti sulla misurazione e che si era convenuto di procedere ad una verifica in contraddittorio, mai effettuata per fatto imputabile a che non vi ha dato seguito. CP_1
4. Sullo smontaggio del ponteggio e gli obblighi contrattuali
Quanto alle modalità di smontaggio e riconsegna del ponteggio, l'art. 7 del contratto prevedeva che "alla scadenza il bene dovrà essere messo a disposizione del noleggiatore entro e non oltre gg (giorni 3) dalla stessa". Contrariamente a quanto sostenuto da M7, tale clausola non imponeva che il ponteggio dovesse essere riconsegnato ancora montato, ma solo che dovesse essere messo a disposizione per il ritiro entro 3 giorni.
6 Nel caso di specie, ha correttamente comunicato a l'avvio delle operazioni di Parte_1 CP_1 smontaggio e la disponibilità del materiale per il ritiro. Il fatto che non abbia provveduto CP_1 tempestivamente al ritiro non può essere imputato a Parte_1
5. Sui costi di montaggio e smontaggio
L'art. 2 lett. e) del contratto prevedeva espressamente che "lo smontaggio e il trasporto di fine lavori sono a carico del noleggiatore (M7)". È pacifico tra le parti che tali operazioni siano state effettuate da FR e non da che non era abilitata a svolgerle. CP_1
Dalla mail del 9 marzo 2022 emerge che le parti avevano concordato la decurtazione dall'importo contrattuale di € 10 al mq quale costo del montaggio e smontaggio. Tale pattuizione, non specificamente contestata da deve ritenersi vincolante tra le parti. CP_1
6. Sulla domanda risarcitoria di CP_1
La domanda di risarcimento danni proposta da nel giudizio riunito n. 22038/2023 non può CP_1 trovare accoglimento. Ed invero:
a) Non è stata fornita prova della sottrazione di parte del ponteggio, risultando solo un'asserita difformità tra il materiale consegnato e quello restituito, peraltro non documentata in modo attendibile;
b) La documentazione fotografica (rectius, una foto) prodotta da M7 (doc. 11) non consente in alcun modo di apprezzare con certezza né la quantità né lo stato del materiale asseritamente abbandonato;
c) Il verbale di ritiro (doc. 11), oltre alle incongruenze già rilevate rispetto alla documentazione fotografica, non solamente non risulta sottoscritto da alcun rappresentante di ma Parte_1 dà espressamente atto che il titolare dell'impresa non l'ha sottoscritto;
d) Non vi è prova di un inadempimento di agli obblighi di custodia, avendo la Parte_1 stessa tempestivamente comunicato lo smontaggio e messo il materiale a disposizione per il ritiro.
7. La quantificazione del credito
Alla luce di quanto sopra esposto, il credito di M7, in linea teorica, dovrebbe essere rideterminato come segue:
a) Canone mensile di noleggio: considerando una metratura di 500 mq ed un canone di € 2,50/mq per 16 mesi (marzo 2022 - giugno 2023), l'importo dovuto è pari a € 20.000,00 oltre IVA;
b) Corrispettivo iniziale: proporzionalmente ridotto in base alla metratura effettiva (500 mq anziché 600 mq), l'importo dovuto è pari a € 10.000,00 oltre IVA;
c) Trasporto: € 850,00 oltre IVA come da contratto;
7 d) Costi di montaggio e smontaggio: da detrarre € 10/mq per complessivi € 5.000,00 oltre IVA.
Il totale dovuto ammonta quindi a €25.850,00 oltre IVA. Va tuttavia osservato che il decreto ingiuntivo era per la minor somma di €21.756,42 oltre accessori e che l'importo ingiunto è stato pagato in data 28.09.2023 (doc. 5a-5b). Non vi sono domande riconvenzionali di per CP_1 ottenere il pagamento di somme ulteriori e, peraltro, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto non può ampliare il petitum rispetto a quello fatto valere con l'ingiunzione, con la conseguenza che il credito della convenuta opposta rimane cristallizzato nell'importo azionato in via monitoria e, come tale, risulta soddisfatto. Per contro, la sua domanda risarcitoria non può trovare accoglimento per le ragioni sopra illustrate.
8. Le spese di lite
Parte ingiunta è soccombente in relazione all'opposizione proposta;
parte convenuta è soccombente in relazione alla domanda risarcitoria oggetto della causa riunita. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) dà atto dell'intervenuto pagamento della somma ingiunta;
3) rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla convenuta opposta nella causa riunita;
4) compensa fra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Torino, il 18 gennaio 2024
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
8