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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25.3.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4951/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. MARIANNA CIAIOLA e l'Avv. MASSIMO Parte_1
FANTONI
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente chiede “Voglia l'Ill.mo giudice adito, con sentenza munita di clausola, accertare sussistente
l'inabilità assoluta e permanente ai sensi di legge di fin dall'epoca del decesso del padre Parte_1
(19/11/2021), per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità, quale figlio inabile di Per_1
e quindi condannare l' al pagamento dei relativi ratei nella misura e con decorrenza di legge, oltre agli
[...] CP_1 accessori. Con vittoria dei compensi per l'attività professionale svolta nel giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatario”
Parte resistente chiede “Voglia l'Ill.mo Giudice rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto nonchè sfornito di prove. Con vittoria di spese.”
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio allegando di aver presentato, in data
11.1.2022, la domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di reversibilità del padre deceduto in data 19.11.2021 (doc. 20), rigettata dall'ente non avendo riconosciuto il Persona_2 ricorrente come inabile al momento della morte del genitore. Il ricorrente sostiene la sussistenza dei requisiti normativi per l'accesso al beneficio richiesto, deducendo di possedere i requisiti sanitari normativamente richiesti, di essere nello stesso stato di famiglia del padre ed economicamente a carico CP_ di quest'ultimo al momento del decesso, e chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei nella misura di legge. CP_
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda in ragione dell'insussistenza dei requisiti sanitario e socioeconomico in capo al ricorrente, non avendo il ricorrente dimostrato la vivenza a carico sin dalla data del decesso.
3. La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
5. L'art. 22 Legge 21 luglio 1965, n. 903 prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
6. Al fine della sussistenza del diritto, è necessario verificare in capo alla parte istante la sussistenza di due requisiti, uno sanitario ed un altro socioeconomico.
7. Quanto al requisito sanitario, esso consiste in una condizione psico-fisica tale da determinarne “l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, essendo consentito lo svolgimento delle sole attività lavorative aventi finalità terapeutiche e rientranti nelle disposizioni contenute nell'articolo 46 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248. Detta condizione doveva sussistere alla data del decesso del genitore titolare della pensione di cui si chiede la reversibilità.
8. Va inoltre precisato che la nozione unitaria di inabilità introdotta dall'art. 8 citato ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, della pensione di reversibilità e delle altre prestazioni previste dalla norma stessa, facendo riferimento alla “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” è più restrittiva di quella precedentemente richiesta dall'art. 39 DPR 818/57, che considerava inabili i soggetti che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad “un proficuo lavoro”, in base alla quale doveva quindi aversi riguardo, in concreto, alle condizioni oggettive del mercato del lavoro in relazione alle condizioni soggettive della persona, al fine di concludere se essa fosse in condizioni tali da dedicarsi ad una attività lavorativa utile a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita.
L'accertamento medico non era quindi sufficiente ad esaurire l'indagine.
9. L'attuale requisito presuppone invece, per essere soddisfatto, l'inabilità totale al lavoro posto che, in caso di mancato raggiungimento di essa, non è più consentito dare rilievo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 9946 del 2014).
10. Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di essere affetto da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale profonda, endogena e neonatale, con grave deficit della comprensione e della produzione verbale;
rallentamento psicomotorio, ritardo mentale al limite della deficitarietà ( QI 75); depressione maggiore endoreattiva ricorrente con grave comportamento psicotico in disturbo delirante con somatizzazioni, marcata astenia, anedonia e ritiro sociale”, documenta di essere stato riconosciuto da prima invalido con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 21.6.2017 (omologa del Tribunale di Tivoli rgn. 2126/2016 del 21.6.2017 - doc. 13) e successivamente con verbale di verifica è stato riconosciuto inabile ai sensi dell'art. 12 L. 118/71 (doc.
14 – verbale di verifica).
11. È stata quindi disposta la CTU medico legale al fine di verificare se le condizioni concrete del ricorrente al momento del decesso del padre soddisfino il requisito normativamente richiesto. Dalla relazione medico legale è emerso che, al momento del decesso del padre, il ricorrente si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di lavorare, non essendo in grado di dedicarsi ad una attività lavorativa utile ed idonea a soddisfare, le proprie esigenze di vita. Il CTU ha infatti evidenziato che “alla data del decesso del sig. avvenuta il 19.11.2021, il quadro patologico del sig. Persona_2 Parte_1 era caratterizzato da gravità tale da renderlo inabile al lavoro nei termini anzidetti. Infatti, lo stesso si caratterizzava non solo per un ritardo mentale, ma anche in comportamenti psicotici, grave ipoacusia bilaterale nonché grave depressione del tono dell'umore. Tale situazione rendeva di fatti preclusa ogni attività lavorativa”.
12. Risulta la sussistenza anche del requisito economico e di vivenza a carico. Il ricorrente, infatti, ha allegato e documentato che al momento della morte del genitore lo stesso viveva con il padre ed era a suo carico, come risulta dalla documentazione in atti. Il ricorrente ha infatti depositato gli ultimi due modelli Cud del genitore (doc. 22 e 23), da cui risulta il reddito paterno per gli anni 2020 e
2021, pari rispettivamente circa ad euro 16.000 e circa ad euro 14.000, e certificazione dell'Agenzia delle
Entrate, da cui risulta il reddito proprio del ricorrente negli anni 2020 e 2021 aveva un reddito rispettivamente di euro 49,00 e di euro 375,00. E' quindi dimostrata innanzitutto la percezione di un reddito inferiore a quello normativamente richiesto per la pensione di inabilità, parametro ritenuto valido dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere la parte istante come vivente a carico di terzi (Sez.
L, Sentenza n. 14996 del 2007), nonché l'esistenza di redditi a tal fine idonei e prevalenti su quelli propri del ricorrente stesso in capo al padre convivente, circostanze che unitariamente considerate consentono di ritenere provata la vivenza a carico, alla stregua della valutazione rigorosa a tal fine richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Ordinanza n. 9237 del 13/4/2018).
13. Sussiste quindi l'invocato diritto, a far data dalla domanda amministrativa. 14. L'amministrazione resistente deve quindi essere condannata a corrispondere i ratei omessi, fin dalla domanda amministrativa, oltre interessi come per legge e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4951/2022 r.g.:
- Accerta il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità quale figlio inabile del signor Per_2 dalla data della domanda amministrativa.
[...]
CP_
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei relativi ratei nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali come per legge e rivalutazione nei limiti di cui in motivazione. CP_
- Condanna per l'effetto l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 2.697,00 da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente.
Tivoli, 25.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25.3.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4951/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. MARIANNA CIAIOLA e l'Avv. MASSIMO Parte_1
FANTONI
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente chiede “Voglia l'Ill.mo giudice adito, con sentenza munita di clausola, accertare sussistente
l'inabilità assoluta e permanente ai sensi di legge di fin dall'epoca del decesso del padre Parte_1
(19/11/2021), per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità, quale figlio inabile di Per_1
e quindi condannare l' al pagamento dei relativi ratei nella misura e con decorrenza di legge, oltre agli
[...] CP_1 accessori. Con vittoria dei compensi per l'attività professionale svolta nel giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatario”
Parte resistente chiede “Voglia l'Ill.mo Giudice rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto nonchè sfornito di prove. Con vittoria di spese.”
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio allegando di aver presentato, in data
11.1.2022, la domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di reversibilità del padre deceduto in data 19.11.2021 (doc. 20), rigettata dall'ente non avendo riconosciuto il Persona_2 ricorrente come inabile al momento della morte del genitore. Il ricorrente sostiene la sussistenza dei requisiti normativi per l'accesso al beneficio richiesto, deducendo di possedere i requisiti sanitari normativamente richiesti, di essere nello stesso stato di famiglia del padre ed economicamente a carico CP_ di quest'ultimo al momento del decesso, e chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei nella misura di legge. CP_
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda in ragione dell'insussistenza dei requisiti sanitario e socioeconomico in capo al ricorrente, non avendo il ricorrente dimostrato la vivenza a carico sin dalla data del decesso.
3. La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
5. L'art. 22 Legge 21 luglio 1965, n. 903 prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
6. Al fine della sussistenza del diritto, è necessario verificare in capo alla parte istante la sussistenza di due requisiti, uno sanitario ed un altro socioeconomico.
7. Quanto al requisito sanitario, esso consiste in una condizione psico-fisica tale da determinarne “l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, essendo consentito lo svolgimento delle sole attività lavorative aventi finalità terapeutiche e rientranti nelle disposizioni contenute nell'articolo 46 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248. Detta condizione doveva sussistere alla data del decesso del genitore titolare della pensione di cui si chiede la reversibilità.
8. Va inoltre precisato che la nozione unitaria di inabilità introdotta dall'art. 8 citato ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, della pensione di reversibilità e delle altre prestazioni previste dalla norma stessa, facendo riferimento alla “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” è più restrittiva di quella precedentemente richiesta dall'art. 39 DPR 818/57, che considerava inabili i soggetti che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad “un proficuo lavoro”, in base alla quale doveva quindi aversi riguardo, in concreto, alle condizioni oggettive del mercato del lavoro in relazione alle condizioni soggettive della persona, al fine di concludere se essa fosse in condizioni tali da dedicarsi ad una attività lavorativa utile a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita.
L'accertamento medico non era quindi sufficiente ad esaurire l'indagine.
9. L'attuale requisito presuppone invece, per essere soddisfatto, l'inabilità totale al lavoro posto che, in caso di mancato raggiungimento di essa, non è più consentito dare rilievo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 9946 del 2014).
10. Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di essere affetto da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale profonda, endogena e neonatale, con grave deficit della comprensione e della produzione verbale;
rallentamento psicomotorio, ritardo mentale al limite della deficitarietà ( QI 75); depressione maggiore endoreattiva ricorrente con grave comportamento psicotico in disturbo delirante con somatizzazioni, marcata astenia, anedonia e ritiro sociale”, documenta di essere stato riconosciuto da prima invalido con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 21.6.2017 (omologa del Tribunale di Tivoli rgn. 2126/2016 del 21.6.2017 - doc. 13) e successivamente con verbale di verifica è stato riconosciuto inabile ai sensi dell'art. 12 L. 118/71 (doc.
14 – verbale di verifica).
11. È stata quindi disposta la CTU medico legale al fine di verificare se le condizioni concrete del ricorrente al momento del decesso del padre soddisfino il requisito normativamente richiesto. Dalla relazione medico legale è emerso che, al momento del decesso del padre, il ricorrente si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di lavorare, non essendo in grado di dedicarsi ad una attività lavorativa utile ed idonea a soddisfare, le proprie esigenze di vita. Il CTU ha infatti evidenziato che “alla data del decesso del sig. avvenuta il 19.11.2021, il quadro patologico del sig. Persona_2 Parte_1 era caratterizzato da gravità tale da renderlo inabile al lavoro nei termini anzidetti. Infatti, lo stesso si caratterizzava non solo per un ritardo mentale, ma anche in comportamenti psicotici, grave ipoacusia bilaterale nonché grave depressione del tono dell'umore. Tale situazione rendeva di fatti preclusa ogni attività lavorativa”.
12. Risulta la sussistenza anche del requisito economico e di vivenza a carico. Il ricorrente, infatti, ha allegato e documentato che al momento della morte del genitore lo stesso viveva con il padre ed era a suo carico, come risulta dalla documentazione in atti. Il ricorrente ha infatti depositato gli ultimi due modelli Cud del genitore (doc. 22 e 23), da cui risulta il reddito paterno per gli anni 2020 e
2021, pari rispettivamente circa ad euro 16.000 e circa ad euro 14.000, e certificazione dell'Agenzia delle
Entrate, da cui risulta il reddito proprio del ricorrente negli anni 2020 e 2021 aveva un reddito rispettivamente di euro 49,00 e di euro 375,00. E' quindi dimostrata innanzitutto la percezione di un reddito inferiore a quello normativamente richiesto per la pensione di inabilità, parametro ritenuto valido dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere la parte istante come vivente a carico di terzi (Sez.
L, Sentenza n. 14996 del 2007), nonché l'esistenza di redditi a tal fine idonei e prevalenti su quelli propri del ricorrente stesso in capo al padre convivente, circostanze che unitariamente considerate consentono di ritenere provata la vivenza a carico, alla stregua della valutazione rigorosa a tal fine richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Ordinanza n. 9237 del 13/4/2018).
13. Sussiste quindi l'invocato diritto, a far data dalla domanda amministrativa. 14. L'amministrazione resistente deve quindi essere condannata a corrispondere i ratei omessi, fin dalla domanda amministrativa, oltre interessi come per legge e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4951/2022 r.g.:
- Accerta il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità quale figlio inabile del signor Per_2 dalla data della domanda amministrativa.
[...]
CP_
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei relativi ratei nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali come per legge e rivalutazione nei limiti di cui in motivazione. CP_
- Condanna per l'effetto l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 2.697,00 da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente.
Tivoli, 25.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni