Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 26/01/2023, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2023
N. 00526/2023 REG.PROV.CAU.
N. 16784/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 16784 del 2022, proposto da
RI MI RA, DR AS, AN OC, AN NA, CH CA, NM LU, MA LI, GI OL, AT SI, ES PA SA, TE CI, AB RV, IO OR, SA CC, IE BO, AN RE, LO SU, IM CO, UA HI, ES SE, ZO CI, CH NI, SE GL, AR CR, LE AN, GI D'IE, UA Di LL, IL SI, NG NO, ER LA, RG MA NI IN, IC GA, ST RA, OB IT, AT IO, OB UR, AN PO, IA POli, PA MA, ZO CA, AR NU PA AR, NO MA, AU MA, AT SU, CA NO, SE AG, EN UT, NU RO, AT PI, NO NA, NO LL, ES LE, TE VA, ST OL, UA NO, IZ NI, EL AT TO, TE TO, VO TR ON, RI AC, AT IT, CA ET, CI IN, rappresentati e difesi dagli avvocati DR Pericu, Luigi Ceffalo, Gabriele Marino Noberasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv.EN Gentile in Roma, via Virginio Orsini, n. 19;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della Graduatoria Definitiva di merito relativa alla prova scritta del Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, concorso indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno – Supplemento straordinario n. 1/58 del 31 dicembre 2020, resa nota mediante pubblicazione online, sul portale dedicato del Ministero dell'Interno, il 3 ottobre 2022 ;
del Verbale della Commissione di concorso, non cognito, con il quale inter alia sono stati determinati i criteri di valutazione della prova scritta del medesimo Concorso, resi noti con comunicazione del Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, del 30 maggio 2022, recante “Disposizioni per lo svolgimento delle prove, scritta e orale, del Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 31 dicembre 2020”,
nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente o conseguente, anche se non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il Cons. MAngela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che – all’esame tipico della presente fase – il ricorso non presenta un sufficiente fumus boni iuris, in quanto i criteri stabiliti dall’amministrazione (nell’esercizio della propria discrezionalità) per la valutazione della prova scritta del concorso in oggetto non appaiono evidentemente irragionevoli, tenuto conto – peraltro – che non è stata offerta prova del fatto che la valutazione particolarmente severa delle risposte omesse o errate (rispettivamente, - 0,05, punti per la risposta omessa e - 0,1 punti per quella errata) non abbia consentito il superamento della prova scritta ad un numero di candidati almeno pari a quello dei posti messi a bando;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, pur disponendo la compensazione tra le parti delle spese della fase del giudizio tenuto conto della materia controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
MAngela Caminiti, Presidente FF, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Agatino SE Lanzafame, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MAngela Caminiti |
IL SEGRETARIO