Sentenza 8 ottobre 1979
Massime • 1
Il diritto di intervento e di voto nell'assemblea di una societa per azioni, a seguito delle modifiche apportate all'art 2370 cod civ dalla legge 29 dicembre 1962 n 1745 in tema di ritenuta d'acconto sugli utili delle societa, prescinde dalla iscrizione nel libro dei soci, e trova presupposto necessario e sufficiente nel legittimo possesso del titolo azionario. Pertanto, la deliberazione di una societa per azioni, che sia stata adottata da un'assemblea con soci privi del possesso delle azioni, e quindi impossibilitati ad effettuare il preventivo deposito prescritto dall'art 4 della citata legge, per averle date in pegno, resta viziata, anche se il vincolo pignoratizio non sia stato ancora trascritto nel libro dei soci, dal difetto di legittimazione all'intervento di detti soci, con l'ulteriore conseguenza che, se tale vizio investa tutti i partecipanti, manca la possibilita stessa di configurare la Costituzione dell'organo assembleare e la manifestazione della volonta sociale e, la delibera medesima va ritenuta affetta da giuridica inesistenza, deducibile in ogni tempo dagli interessati (nella specie, dal creditore pignoratizio).*
Commentari • 3
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- 2. Versamenti in conto capitale, riserve 'targate' e finanziamenti dei soci (nota a Cass., 24 luglio 2007, n. 16393)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
- 3. 2021, in tema di inesistenza delle delibere assembleari – IUS In ItinereNiccolò Tamburini · https://www.iusinitinere.it/
Commento a cura del Dott. Niccolò Tamburini “E' inesistente la delibera assembleare di società di capitali assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa”. Il caso La controversia trae origine dall'adozione di due delibere assembleari assunte nel 2006 dall'assemblea di una società di capitali ed aventi ad oggetto l'una l'acquisto di un determinato complesso immobiliare e l'altra lo scioglimento e la liquidazione della società. Il motivo di gravame afferiva al fatto che le suddette delibere sarebbero state adottate con il voto favorevole di un soggetto non avente la qualità di socio e quindi privo del potere di vincolare la società. In primo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/1979, n. 5197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5197 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1979 |
Testo completo
Il diritto di intervento e di voto nell'assemblea di una societa per azioni, a seguito delle modifiche apportate all'art 2370 cod civ dalla legge 29 dicembre 1962 n 1745 in tema di ritenuta d'acconto sugli utili delle societa, prescinde dalla iscrizione nel libro dei soci, e trova presupposto necessario e sufficiente nel legittimo possesso del titolo azionario. Pertanto, la deliberazione di una societa per azioni, che sia stata adottata da un'assemblea con soci privi del possesso delle azioni, e quindi impossibilitati ad effettuare il preventivo deposito prescritto dall'art 4 della citata legge, per averle date in pegno, resta viziata, anche se il vincolo pignoratizio non sia stato ancora trascritto nel libro dei soci, dal difetto di legittimazione all'intervento di detti soci, con l'ulteriore conseguenza che, se tale vizio investa tutti i partecipanti, manca la possibilita stessa di configurare la Costituzione dell'organo assembleare e la manifestazione della volonta sociale e, la delibera medesima va ritenuta affetta da giuridica inesistenza, deducibile in ogni tempo dagli interessati (nella specie, dal creditore pignoratizio).*