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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Savignano ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 43156 /2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
FONTANA 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAJOCCHI MATTEO (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) , elettivamente domiciliata in VIA SALERNO 26 81039 VILLA LITERNO, P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. PAGANO FABIO (C.F. ), dal quale è CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa
PARTE RESISTENTE
nonché
, già AR AR
rappresentata e difesa dall'avv. Mara Pacchiana (C.F. ), presso lo
[...] C.F._3 studio della quale a Milano, via Giovanni Battista Pergolesi n. 1, è elettivamente domiciliata
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
1. NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, la Resistente
[...]
l Controparte_3 pagamento dell'importo complessivo di Euro 17.961,19 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi (legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di indennizzo, ed oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. 1.2. condannare il Resistente alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di inviando una e-mail a Pt_1 Email_1
Con ogni riserva.
[...]
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita.
PARTE RESISTENTE:
a. Previo differimento della prima udienza di comparizione, autorizzare la società
[...] alla chiamata Controparte_3 in garanzia della società , in persona del legale rapp.te p.t..; AR
b. Rigettare la domanda e le richieste avverse, perché infondate per i motivi di cui in premessa da ritenersi qui per ripetuti e trascritti;
c. Nella denegata ipotesi, di accoglimento della domanda attorea, la AR
, paghi l'indennizzo da furto e tenga indenne, la convenuta
[...] [...]
dal risarcimento del danno da Controparte_3 corrispondere alla ricorrente.
d. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione.
Si producono i seguenti documenti: copia ricorso notificato;
Visura ordinaria, Contratto di locazione, corrispondenza;
denuncia di furto, polizza assicurativa.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA: in via preliminare e/o pregiudiziale di rito: concedere termine alle parti per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione ex d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e, in difetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
in via principale nel merito: rigettare le domande risarcitorie formulate nei confronti di AR in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e prive di adeguato supporto probatorio;
[...] in via subordinata: limitare la condanna di al risarcimento del danno subito AR dalla società Controparte_3 alla minor somma che sarà accertata in corso di causa, applicando la franchigia e lo
[...] scoperto contrattualmente previsti, il tutto entro il massimale di polizza;
in via istruttoria: solo a seguito di positiva prova in merito all'an debeatur, disporre CTU tecnica volta a determinare il valore dei beni oggetto di furto in applicazione dei criteri previsti dalla polizza.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55.
All'udienza del 26 novembre 2024, ha insistito per l'improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc, (in prosieguo, ha Parte_1 Pt_1 esposto di aver concesso in locazione operativa ad
[...]
(d'ora innanzi, , in Controparte_1 Controparte_3
data 01.07.2019, con contratto n. 136-22899 della durata di 60 mesi, “n. 1 Laser Epil Specialist”, verso il canone mensile di € 602,02, oltre IVA (pari a Complessivi € 36.121,20, oltre IVA), e di aver acquistato detto bene presso un terzo fornitore, indicato dalla resistente (utilizzatrice), verso il corrispettivo di € 29.111,15, oltre IVA.
Ha allegato che dopo aver corrisposto 16 canoni mensili (=€ 9.632,32, oltre Controparte_3
IVA), a partire dal mese di aprile 2020 ha interrotto i versamenti e che essa si è avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 12 del contratto, con comunicazione del 22.04.2021 (ricevuta il
04.05.2021), con cui ha altresì intimato alla conduttrice il pagamento dei canoni insoluti e delle ulteriori somme dovute in ragione dell'anticipata cessazione del contratto, oltre alla restituzione del bene mobile locato.
Successivamente, in data 10.06.2021, la conduttrice ha sottoscritto un piano di rientro, ma, dopo aver versato le prime 16 rate pattuite (=€ 12.193,76), ha interrotto i pagamenti, sicché ha Pt_1 comunicato la risoluzione dell'accordo di rientro ed ha nuovamente intimato il pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione del contratto di locazione e richiesto la restituzione del bene mobile con lettera di messa in mora del 05.04.2023 (ricevuta l'11.04.2023).
Ha dedotto che il contratto inter partes non attribuisce al conduttore la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto, giacché non potrebbe rientrare dei costi sopportati”, e che essa Pt_1
ha imputato i pagamenti effettuati in esecuzione del piano di rientro, pari a € 12.193,76, “dapprima a saldo delle fatture scadute pari ad Euro 4.406,76 (12.193,76 – 4.406,76 = 7.787,00), ed infine a saldo dell'importo dovuto a titolo di penale ex art 13, condizioni generali di contratto, e pari ad Euro
7.625,59 (7.787,00 – 7.625,59 = 161,41)”, mentre “La rimanente somma di Euro 161,41 verrà imputata quale acconto sul maggior dovuto a titolo di indennizzo”.
Ha chiesto di condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € Controparte_3
17.961,19, oltre spese per il recupero del credito, di cui:
- € 17.899,19, a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del contratto, per la mancata restituzione dei beni nel periodo intercorrente tra la risoluzione del contratto e la redazione del ricorso
(02.10.2023);
- € 62,40, a titolo di spese per il recupero del credito in sede stragiudiziale.
Ha chiesto, inoltre, il pagamento degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della somma ritenuta di giustizia, e la condanna della resistente alla restituzione del bene mobile locato.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito la non imputabilità dell'inadempimento, affermando che il bene locato è stato oggetto di furto in data 09.01.2023, comunicato a in data 12.01.2023, Pt_1
e che esso è stato assicurato, ai sensi dell'art. 11 del contratto di locazione, con la polizza RE ADB furto e rapina n. 1005140000091 stipulata con la società AR
(d'ora in avanti, Assicurazione).
Ha allegato che “la società assicurativa, dopo aver aperto il sinistro, verificati i fatti, si è resa disponibile al pagamento del premio direttamente alla nella qualità di Parte_1
proprietaria del bene rubato”, ma la locatrice, anziché rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa, ha preferito instaurare il presente giudizio, al fine di lucrare “gli interessi sui canoni insoluti, penale per inadempimento, e indennizzo per mancata restituzione del bene” e “senza altro scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, violando l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio”.
Ha lamentato che tale condotta integra un abuso del processo, in violazione dell'art. 1175 c.c., dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea e dell'art. 54 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea (c.d. Carta di Nizza), giacché avrebbe potuto soddisfare il proprio credito attraverso Pt_1
la riscossione del detto indennizzo.
Al contempo, ha evidenziato la sua buona fede nell'esecuzione del contratto, avendo “pagato n. 32 rate per un importo di € 21.826,08 oltre iva, quindi più del 60% del debito”.
ha richiesto la chiamata in causa della compagnia assicurativa per ottenere il Controparte_3 pagamento dell'indennizzo per furto e per essere tenuta indenne, in caso di condanna, dal risarcimento del danno che dovesse essere riconosciuto in favore di Pt_1
Il giudice ha autorizzato la chiamata in causa.
si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente AR
l'improcedibilità della domanda formulata nei suoi confronti per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, previsto per i contratti assicurativi dall'art. 5 d. lgs. n. 28/2010.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda di manleva, sul presupposto che la polizza di responsabilità civile sottoscritta non coprirebbe l'inadempimento contrattuale concernente il mancato pagamento di somme relative alla locazione operativa per cui è causa.
Ha concluso per il rigetto delle domande. In subordine, ha chiesto di “limitare la condanna di
[...] al risarcimento del danno subito dalla società AR [...]
alla minor somma che sarà accertata in corso di causa, applicando la franchigia e lo CP_3
scoperto contrattualmente previsti, il tutto entro il massimale di polizza”.
Il giudice ha assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Conclusasi negativamente la procedura esperita ad iniziativa di la causa, istruita Pt_1
documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe trascritte, è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione.
2. Sulle domande di nei confronti di . Pt_1 Controparte_3
La domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo e delle spese è fondata.
Sono incontroversi, e documentalmente suffragati, (i) il titolo posto a fondamento della domanda, costituito dal contratto di locazione del 01.07.2019, sottoscritto dalla controparte (doc. 2), (ii)
l'avvenuta comunicazione, da parte di dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva Pt_1
espressa pattuita all'art. 12 e la conseguente risoluzione di diritto del contratto (stante l'incontroverso inadempimento della conduttrice all'obbligazione pecuniaria contrattuale) alla data del 04.05.2021, in cui ha ricevuto la detta comunicazione, (iii) il pagamento di sedici canoni Controparte_3 mensili (=€ 9.632,32, oltre IVA), a fronte dei sessanta pattuiti (=€ 36.121,20, oltre IVA), (iv) la corresponsione di sedici rate del piano di rientro (=€ 12.193,76) e (v) l'omessa restituzione del bene locato, in conseguenza del furto (documentato dal verbale redatto dal perito assicurativo all'esito del sopralluogo, che ha accertato lo scasso della serranda e della porta di ingresso dell'edificio nel quale il macchinario era custodito: doc. 2 del terzo chiamato in causa).
La locatrice ha dichiarato di aver imputato le rate riscosse del piano di rientro, poi risolto, ai canoni di locazione impagati, maturati sino alla risoluzione contrattuale (i.e. quelli concernenti le sei mensilità comprese tra aprile a settembre 2020), per complessivi € 4.406,76 (comprensivi di IVA, interessi e spese), ed alla penale negoziale, pattuita all'art. 13 delle condizioni generali di contratto
(“Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo art. 14 per l'eventuale eccessivo deterioramento del Materiale o per il suo eventuale uso ulteriore, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto che, in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere l'eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici”), per € 7.625,59 (pari ad un terzo dei residui canoni negoziali dovuti, relativi al periodo da maggio 2021 a giugno 2024: € 22.876,76). L'indennizzo richiesto giudizialmente è previsto dall'art. 14 delle condizioni generali di contratto:
“Al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il
Conduttore dovrà restituire, a propria cura e spese, ed entro il termine massimo di 10 giorni, il
Materiale al Locatore nel luogo da questi indicato (…). In caso di ritardo nella restituzione, … il
Conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo di indennizzo, gli importi Parte_1
che verranno calcolati sulla base dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni
Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del materiale e salvo il maggior danno…”.
Esso è senz'altro dovuto. Ed infatti, sebbene il contratto di locazione fosse, all'epoca del furto, già cessato (sin dal 04.05.2021), “la responsabilità del conduttore verso il locatore per i danni cagionati da terzi alla cosa locata dopo la risoluzione del contratto, ma prima della riconsegna del bene, ha natura contrattuale, atteso che la caducazione del contratto non determina l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, che permangono, ex art. 1591 c.c., sino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, la quale rimane inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato” (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord. n. 23143 del 25/07/2022. In termini, Cass. civ. Sez. III, n. 11189 del 15/05/2007: “la responsabilità del conduttore per la ritardata consegna della cosa o per la trasformazione o il deterioramento di essa non dovuto all'uso conforme agli accordi convenzionali assume natura contrattuale ed essa si estende ai danni che sono casualmente collegati alla condotta del medesimo conduttore con esclusione di quelli riconducibili unicamente alla condotta del locatore. Da ciò si desume che è responsabile del danno consistente nella perdita di vantaggiose occasioni di vendita della cosa locata o nella risoluzione del contratto di vendita di essa il conduttore che, ritardando la riconsegna del bene o riconsegnandolo trasformato o deteriorato (oltre l'usura ordinaria), ponga in essere le condizioni della perdita di siffatte occasioni o per la determinazione dell'evento comportante lo scioglimento del contratto (anche solo preliminare) di vendita concluso dal locatore con terzi”).
Ne consegue che al caso di specie risulta comunque applicabile, nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto, non soltanto la regola di responsabilità di cui all'art. 1588 c.c. - norma che, in linea con la regola generale di cui all'art. 1218 c.c., pone la prova della non imputabilità dell'inadempimento a carico del debitore-conduttore -, ma soprattutto la disciplina codicistica degli effetti della mora sul rischio, secondo cui “Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore” (art. 1221, comma primo, c.c.).
Al momento del furto (09.01.2023), la conduttrice era senz'altro in mora nella restituzione del bene locato (art. 1219 c.c.), giacché il contratto di locazione e, in seguito, il successivo piano di rientro, si erano risolti e aveva richiesto la restituzione del bene locato. Pt_1
Poiché la resistente nemmeno ha allegato e, tanto meno, dimostrato, che il macchinario sarebbe ugualmente perito, se fosse stato riconsegnato al creditore, l'inadempimento consistente nella sua mancata restituzione è ad essa imputabile e è tenuta al pagamento delle Controparte_3
somme richieste a titolo di indennizzo maturato fino alla redazione del ricorso ex art. 281 decies cpc
(ottobre 2023), come richiesto, giacché i contraenti hanno espressamente pattuito la risarcibilità del pregiudizio ulteriore rispetto a quello coperto, in via forfetaria, dalla penale, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, ultima parte, c.c..
Per completezza, occorre evidenziare che la circostanza che il macchinario fosse stato imballato e messo a disposizione di come allegato dalla resistente, per il ritiro è ininfluente ai fini della Pt_1 decisione, giacché, come meglio si dirà più avanti, l'art. 14 delle condizioni generali di contratto stabilisce che la restituzione del bene è a cura e spese della conduttrice, nel luogo dalla stessa indicato, sicché avrebbe dovuto curare la consegna presso la locatrice e non attendere Controparte_3
che quest'ultima lo prelevasse presso la propria sede.
In definitiva, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di della somma di Pt_1
€ 17.961,19, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed oltre interessi moratori, ai sensi dell'art. 1282, comma 4, c.c., dal deposito del ricorso (29.11.2023) al saldo.
Non può, invece, essere accolta la domanda di restituzione del bene locato, perché esso non è più nella disponibilità della conduttrice né risulta che possa essere da essa recuperato, essendo stato oggetto di furto, ferma ed impregiudicata ogni eventuale ed ulteriore richiesta risarcitoria in conseguenza di tali fatti.
4. Sulle domande proposte da nei confronti di Controparte_3 AR
[...]
4.1. L'eccezione preliminare di improcedibilità è infondata e deve essere rigettata.
All'udienza del 18.06.2024, questo Tribunale ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, a seguito di eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 28/2010, con riguardo alla domanda di manleva formulata dalla resistente nei suoi confronti, fondata sul contratto assicurativo sottoscritto da Controparte_3
La resistente ha aderito alla richiesta di assegnazione del termine in questione e, tuttavia, pur essendo gravata dell'onere di instaurare la procedura di mediazione, non vi ha provveduto (circostanza incontroversa).
La domanda di mediazione è stata presentata da ed ha avuto ad oggetto la “risoluzione Pt_1
contrattuale e richiesta di pagamento delle somme dovute a seguito dell'anticipata estinzione del vincolo contrattuale”, ossia il rapporto di locazione operativa e non quello assicurativo, e comunque alla procedura ha partecipato la compagnia assicurativa chiamata in causa, ma non anche
[...]
né direttamente né tramite un proprio procuratore (cfr. verbale di mancata CP_3
partecipazione del 21.10.2024, depositato da . Pt_1
Ciò premesso in fatto, la Corte di Cassazione, a sezioni unite (sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024), ha sancito il principio per cui l'obbligo di mediazione sussiste solo con riguardo alle domande formulate dell'atto introduttivo e non anche a quelle, ulteriori, proposte in corso di causa, nei confronti della controparte ovvero di terzi chiamati o intervenuti in giudizio, siano esse “non eccentriche” rispetto all'oggetto, perché ad esso collegate, ovvero anche “eccentriche alla lite”, nel senso che allargano l'oggetto del giudizio senza connessione con quello già introdotto dalla parte attrice (“La mediazione obbligatoria ex art. 5 d. lgs. n. 20 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa,
è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”).
4.2. La domanda di pagamento dell'indennizzo per il furto merita accoglimento.
Risulta documentato in atti che la resistente ha subito il furto del bene noleggiato e di due PC marca
. A detta della stessa compagnia assicuratrice, “Nel caso di specie, il perito incaricato dalla CP_4
Compagnia di effettuare un sopralluogo e di stimare i danni, ha constatato l'effrazione sia della serratura della serranda metallica, sia della porta di ingresso”.
Il perito ha stimato il valore dei beni trafugati in complessivi € 6.200,00, di cui € 5.800,00 per il macchinario laser epil ed € 400,00 per i due PC, ed ha calcolato l'indennizzo decurtando del 40% il valore di tutti i beni, per “deprezzamento tecnologico”. Lo ha ulteriormente ridotto del 20%, per scoperto contrattuale, ed ha, infine, applicato la franchigia contrattuale di € 300,00, quantificando l'importo dell'indennizzo in totali € 2.976,00.
Ciò detto, la polizza stipulata da copre senz'altro il furto in questione, Controparte_3 perpetrato con effrazione, stante il disposto dell'art.
2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, punto 1: “Garanzie prestate: la Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate in Polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, nell'ubicazione indicata in Polizza, causati da:
1. Furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati: a. Violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, demolizione delle difese esterne dei locali, uso di chiavi false, grimaldelli o altri simili arnesi;
(…)”.
Circa l'ammontare dell'indennizzo, il perito non ha indicato in base a quale criterio ha stimato il valore dei beni rubati, all'epoca del furto, in € 5.800,00 per il macchinario di ed in € 400,00 Pt_1 per i due PC. E', invece, documentato in atti che il bene noleggiato è stato acquistato al prezzo di €
29.111,15 (doc. 3 di . Pertanto, applicando la decurtazione del 40% per obsolescenza tecnica Pt_1
(il bene era stato acquistato nuovo a giugno 2019, meno di quattro anni prima del furto), il valore del macchinario, al momento del furto, era quantificabile in € 11.644,26, comunque di gran lunga superiore al valore massimo risarcibile contrattualmente, pari a € 5.000,00 (pag. 3 della polizza: doc.
1 del terzo). E', quindi, del tutto ragionevole ritenere che il valore complessivo di tutti i beni rubati ammontasse a ben più dell'importo massimo garantito, che ben può essere assunto quale base di calcolo del dovuto.
Inoltre, lo scoperto del 20% è stato applicato sul presupposto della “Violazione di mezzi di chiusura di tipo B) avendo dichiarato in Polizza di avere mezzi di chiusura di tipo A)” (art. 2.6), in forza dell'art. 2.4, secondo il quale “la garanzia furto è prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno del Fabbricato sia difesa - per tutta la sua estensione – (…) da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: Categoria A): serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15
(quindici) mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 (otto/dieci) mm, senza luci di sorta fatta eccezione per gli spioncini, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 (quindici) mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 ( cinquanta) e 18 (diciotto) cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 (quattrocento) centimetri quadrati”.
Senonché, in nessun punto della polizza si legge che la società assicurata ha dichiarato che l'immobile
è munito dei mezzi di protezione e delle chiusure aventi le caratteristiche indicate per la “Categoria
A”, ma solo che i mezzi di chiusura sono “standard”, senza alcuna specificazione, e che l'immobile non è munito di allarme (pag. 3).
In mancanza di tale dichiarazione, non può essere applicato lo scoperto in questione, ma la sola franchigia di € 300,00, pattuita contrattualmente (pag. 3).
In definitiva, la compagnia assicurativa chiamata in causa deve essere condannata al pagamento, in favore della resistente, della somma di € 4.700,00 (€ 5.000,00- € 300,00), a titolo di indennizzo per il furto.
4.3. La domanda di manleva formulata da è infondata. Controparte_3
La copertura assicurativa copre la garanzia per “Responsabilità Civile Verso Terzi”, che, come risulta specificato, “si intende operante esclusivamente per la conduzione dei locali adibiti all'attività dichiarata in polizza e pertanto si intende esclusa dalla garanzia qualsiasi danno derivante dell'esercizio dell'attività” (che è “gestione di una scuola di formazione e aggiornamento professionale per parrucchieri ed estetisti”: pag. 4). Essa non concerne il mancato pagamento di canoni, o comunque somme, dovute per la locazione di beni mobili contenuti all'interno dell'immobile ove viene esercitata l'attività e, a maggior ragione, quelle conseguenti all'inadempimento dell'obbligo contrattuale di restituzione di beni locati, come fondatamente dedotto dalla compagnia assicurativa (“nessuna polizza di responsabilità civile (può) coprire un inadempimento contrattuale, quale è il mancato pagamento dei canoni di locazione, inadempimento che, …, ha determinato la risoluzione del contratto già dall'aprile 2021”).
La domanda deve essere respinta.
Le spese di giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si liquidano come in dispositivo nei valori medi tariffari, con esclusione della fase istruttoria e di quella decisionale, in ragione della natura documentale della causa, dello svolgimento di due sole udienze e del deposito dei soli atti introduttivi. Tali spese sono comprensive anche dei costi della mediazione sostenuti da Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di della somma di
[...] Parte_1
17.961,19, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed oltre interessi moratori, ai sensi dell'art. 1282, comma 4, c.c., dal deposito del ricorso (29.11.2023) al saldo;
2) rigetta la domanda di restituzione del bene locato, formulata dalla ricorrente nei confronti della predetta resistente;
3) condanna al pagamento, in favore di AR
, della Controparte_1 somma di € 4.700,00;
4) rigetta la domanda di manleva formulata dalla resistente;
5) condanna Controparte_1 a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 3.506,32
[...] Parte_1
per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute ed € 324,00 per esborsi;
6) condanna alla refusione, in favore di AR [...]
, delle spese Controparte_1
processuali, liquidate in € 1.701,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA se dovute.
Milano, 28/03/2025
Il Giudice
Francesca Savignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Savignano ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 43156 /2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
FONTANA 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAJOCCHI MATTEO (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) , elettivamente domiciliata in VIA SALERNO 26 81039 VILLA LITERNO, P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. PAGANO FABIO (C.F. ), dal quale è CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa
PARTE RESISTENTE
nonché
, già AR AR
rappresentata e difesa dall'avv. Mara Pacchiana (C.F. ), presso lo
[...] C.F._3 studio della quale a Milano, via Giovanni Battista Pergolesi n. 1, è elettivamente domiciliata
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
1. NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, la Resistente
[...]
l Controparte_3 pagamento dell'importo complessivo di Euro 17.961,19 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi (legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di indennizzo, ed oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. 1.2. condannare il Resistente alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di inviando una e-mail a Pt_1 Email_1
Con ogni riserva.
[...]
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita.
PARTE RESISTENTE:
a. Previo differimento della prima udienza di comparizione, autorizzare la società
[...] alla chiamata Controparte_3 in garanzia della società , in persona del legale rapp.te p.t..; AR
b. Rigettare la domanda e le richieste avverse, perché infondate per i motivi di cui in premessa da ritenersi qui per ripetuti e trascritti;
c. Nella denegata ipotesi, di accoglimento della domanda attorea, la AR
, paghi l'indennizzo da furto e tenga indenne, la convenuta
[...] [...]
dal risarcimento del danno da Controparte_3 corrispondere alla ricorrente.
d. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione.
Si producono i seguenti documenti: copia ricorso notificato;
Visura ordinaria, Contratto di locazione, corrispondenza;
denuncia di furto, polizza assicurativa.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA: in via preliminare e/o pregiudiziale di rito: concedere termine alle parti per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione ex d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e, in difetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
in via principale nel merito: rigettare le domande risarcitorie formulate nei confronti di AR in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e prive di adeguato supporto probatorio;
[...] in via subordinata: limitare la condanna di al risarcimento del danno subito AR dalla società Controparte_3 alla minor somma che sarà accertata in corso di causa, applicando la franchigia e lo
[...] scoperto contrattualmente previsti, il tutto entro il massimale di polizza;
in via istruttoria: solo a seguito di positiva prova in merito all'an debeatur, disporre CTU tecnica volta a determinare il valore dei beni oggetto di furto in applicazione dei criteri previsti dalla polizza.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55.
All'udienza del 26 novembre 2024, ha insistito per l'improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc, (in prosieguo, ha Parte_1 Pt_1 esposto di aver concesso in locazione operativa ad
[...]
(d'ora innanzi, , in Controparte_1 Controparte_3
data 01.07.2019, con contratto n. 136-22899 della durata di 60 mesi, “n. 1 Laser Epil Specialist”, verso il canone mensile di € 602,02, oltre IVA (pari a Complessivi € 36.121,20, oltre IVA), e di aver acquistato detto bene presso un terzo fornitore, indicato dalla resistente (utilizzatrice), verso il corrispettivo di € 29.111,15, oltre IVA.
Ha allegato che dopo aver corrisposto 16 canoni mensili (=€ 9.632,32, oltre Controparte_3
IVA), a partire dal mese di aprile 2020 ha interrotto i versamenti e che essa si è avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 12 del contratto, con comunicazione del 22.04.2021 (ricevuta il
04.05.2021), con cui ha altresì intimato alla conduttrice il pagamento dei canoni insoluti e delle ulteriori somme dovute in ragione dell'anticipata cessazione del contratto, oltre alla restituzione del bene mobile locato.
Successivamente, in data 10.06.2021, la conduttrice ha sottoscritto un piano di rientro, ma, dopo aver versato le prime 16 rate pattuite (=€ 12.193,76), ha interrotto i pagamenti, sicché ha Pt_1 comunicato la risoluzione dell'accordo di rientro ed ha nuovamente intimato il pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione del contratto di locazione e richiesto la restituzione del bene mobile con lettera di messa in mora del 05.04.2023 (ricevuta l'11.04.2023).
Ha dedotto che il contratto inter partes non attribuisce al conduttore la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto, giacché non potrebbe rientrare dei costi sopportati”, e che essa Pt_1
ha imputato i pagamenti effettuati in esecuzione del piano di rientro, pari a € 12.193,76, “dapprima a saldo delle fatture scadute pari ad Euro 4.406,76 (12.193,76 – 4.406,76 = 7.787,00), ed infine a saldo dell'importo dovuto a titolo di penale ex art 13, condizioni generali di contratto, e pari ad Euro
7.625,59 (7.787,00 – 7.625,59 = 161,41)”, mentre “La rimanente somma di Euro 161,41 verrà imputata quale acconto sul maggior dovuto a titolo di indennizzo”.
Ha chiesto di condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € Controparte_3
17.961,19, oltre spese per il recupero del credito, di cui:
- € 17.899,19, a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del contratto, per la mancata restituzione dei beni nel periodo intercorrente tra la risoluzione del contratto e la redazione del ricorso
(02.10.2023);
- € 62,40, a titolo di spese per il recupero del credito in sede stragiudiziale.
Ha chiesto, inoltre, il pagamento degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della somma ritenuta di giustizia, e la condanna della resistente alla restituzione del bene mobile locato.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito la non imputabilità dell'inadempimento, affermando che il bene locato è stato oggetto di furto in data 09.01.2023, comunicato a in data 12.01.2023, Pt_1
e che esso è stato assicurato, ai sensi dell'art. 11 del contratto di locazione, con la polizza RE ADB furto e rapina n. 1005140000091 stipulata con la società AR
(d'ora in avanti, Assicurazione).
Ha allegato che “la società assicurativa, dopo aver aperto il sinistro, verificati i fatti, si è resa disponibile al pagamento del premio direttamente alla nella qualità di Parte_1
proprietaria del bene rubato”, ma la locatrice, anziché rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa, ha preferito instaurare il presente giudizio, al fine di lucrare “gli interessi sui canoni insoluti, penale per inadempimento, e indennizzo per mancata restituzione del bene” e “senza altro scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, violando l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio”.
Ha lamentato che tale condotta integra un abuso del processo, in violazione dell'art. 1175 c.c., dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea e dell'art. 54 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea (c.d. Carta di Nizza), giacché avrebbe potuto soddisfare il proprio credito attraverso Pt_1
la riscossione del detto indennizzo.
Al contempo, ha evidenziato la sua buona fede nell'esecuzione del contratto, avendo “pagato n. 32 rate per un importo di € 21.826,08 oltre iva, quindi più del 60% del debito”.
ha richiesto la chiamata in causa della compagnia assicurativa per ottenere il Controparte_3 pagamento dell'indennizzo per furto e per essere tenuta indenne, in caso di condanna, dal risarcimento del danno che dovesse essere riconosciuto in favore di Pt_1
Il giudice ha autorizzato la chiamata in causa.
si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente AR
l'improcedibilità della domanda formulata nei suoi confronti per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, previsto per i contratti assicurativi dall'art. 5 d. lgs. n. 28/2010.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda di manleva, sul presupposto che la polizza di responsabilità civile sottoscritta non coprirebbe l'inadempimento contrattuale concernente il mancato pagamento di somme relative alla locazione operativa per cui è causa.
Ha concluso per il rigetto delle domande. In subordine, ha chiesto di “limitare la condanna di
[...] al risarcimento del danno subito dalla società AR [...]
alla minor somma che sarà accertata in corso di causa, applicando la franchigia e lo CP_3
scoperto contrattualmente previsti, il tutto entro il massimale di polizza”.
Il giudice ha assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Conclusasi negativamente la procedura esperita ad iniziativa di la causa, istruita Pt_1
documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe trascritte, è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione.
2. Sulle domande di nei confronti di . Pt_1 Controparte_3
La domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo e delle spese è fondata.
Sono incontroversi, e documentalmente suffragati, (i) il titolo posto a fondamento della domanda, costituito dal contratto di locazione del 01.07.2019, sottoscritto dalla controparte (doc. 2), (ii)
l'avvenuta comunicazione, da parte di dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva Pt_1
espressa pattuita all'art. 12 e la conseguente risoluzione di diritto del contratto (stante l'incontroverso inadempimento della conduttrice all'obbligazione pecuniaria contrattuale) alla data del 04.05.2021, in cui ha ricevuto la detta comunicazione, (iii) il pagamento di sedici canoni Controparte_3 mensili (=€ 9.632,32, oltre IVA), a fronte dei sessanta pattuiti (=€ 36.121,20, oltre IVA), (iv) la corresponsione di sedici rate del piano di rientro (=€ 12.193,76) e (v) l'omessa restituzione del bene locato, in conseguenza del furto (documentato dal verbale redatto dal perito assicurativo all'esito del sopralluogo, che ha accertato lo scasso della serranda e della porta di ingresso dell'edificio nel quale il macchinario era custodito: doc. 2 del terzo chiamato in causa).
La locatrice ha dichiarato di aver imputato le rate riscosse del piano di rientro, poi risolto, ai canoni di locazione impagati, maturati sino alla risoluzione contrattuale (i.e. quelli concernenti le sei mensilità comprese tra aprile a settembre 2020), per complessivi € 4.406,76 (comprensivi di IVA, interessi e spese), ed alla penale negoziale, pattuita all'art. 13 delle condizioni generali di contratto
(“Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo art. 14 per l'eventuale eccessivo deterioramento del Materiale o per il suo eventuale uso ulteriore, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto che, in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere l'eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici”), per € 7.625,59 (pari ad un terzo dei residui canoni negoziali dovuti, relativi al periodo da maggio 2021 a giugno 2024: € 22.876,76). L'indennizzo richiesto giudizialmente è previsto dall'art. 14 delle condizioni generali di contratto:
“Al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il
Conduttore dovrà restituire, a propria cura e spese, ed entro il termine massimo di 10 giorni, il
Materiale al Locatore nel luogo da questi indicato (…). In caso di ritardo nella restituzione, … il
Conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo di indennizzo, gli importi Parte_1
che verranno calcolati sulla base dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni
Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del materiale e salvo il maggior danno…”.
Esso è senz'altro dovuto. Ed infatti, sebbene il contratto di locazione fosse, all'epoca del furto, già cessato (sin dal 04.05.2021), “la responsabilità del conduttore verso il locatore per i danni cagionati da terzi alla cosa locata dopo la risoluzione del contratto, ma prima della riconsegna del bene, ha natura contrattuale, atteso che la caducazione del contratto non determina l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, che permangono, ex art. 1591 c.c., sino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, la quale rimane inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato” (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord. n. 23143 del 25/07/2022. In termini, Cass. civ. Sez. III, n. 11189 del 15/05/2007: “la responsabilità del conduttore per la ritardata consegna della cosa o per la trasformazione o il deterioramento di essa non dovuto all'uso conforme agli accordi convenzionali assume natura contrattuale ed essa si estende ai danni che sono casualmente collegati alla condotta del medesimo conduttore con esclusione di quelli riconducibili unicamente alla condotta del locatore. Da ciò si desume che è responsabile del danno consistente nella perdita di vantaggiose occasioni di vendita della cosa locata o nella risoluzione del contratto di vendita di essa il conduttore che, ritardando la riconsegna del bene o riconsegnandolo trasformato o deteriorato (oltre l'usura ordinaria), ponga in essere le condizioni della perdita di siffatte occasioni o per la determinazione dell'evento comportante lo scioglimento del contratto (anche solo preliminare) di vendita concluso dal locatore con terzi”).
Ne consegue che al caso di specie risulta comunque applicabile, nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto, non soltanto la regola di responsabilità di cui all'art. 1588 c.c. - norma che, in linea con la regola generale di cui all'art. 1218 c.c., pone la prova della non imputabilità dell'inadempimento a carico del debitore-conduttore -, ma soprattutto la disciplina codicistica degli effetti della mora sul rischio, secondo cui “Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore” (art. 1221, comma primo, c.c.).
Al momento del furto (09.01.2023), la conduttrice era senz'altro in mora nella restituzione del bene locato (art. 1219 c.c.), giacché il contratto di locazione e, in seguito, il successivo piano di rientro, si erano risolti e aveva richiesto la restituzione del bene locato. Pt_1
Poiché la resistente nemmeno ha allegato e, tanto meno, dimostrato, che il macchinario sarebbe ugualmente perito, se fosse stato riconsegnato al creditore, l'inadempimento consistente nella sua mancata restituzione è ad essa imputabile e è tenuta al pagamento delle Controparte_3
somme richieste a titolo di indennizzo maturato fino alla redazione del ricorso ex art. 281 decies cpc
(ottobre 2023), come richiesto, giacché i contraenti hanno espressamente pattuito la risarcibilità del pregiudizio ulteriore rispetto a quello coperto, in via forfetaria, dalla penale, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, ultima parte, c.c..
Per completezza, occorre evidenziare che la circostanza che il macchinario fosse stato imballato e messo a disposizione di come allegato dalla resistente, per il ritiro è ininfluente ai fini della Pt_1 decisione, giacché, come meglio si dirà più avanti, l'art. 14 delle condizioni generali di contratto stabilisce che la restituzione del bene è a cura e spese della conduttrice, nel luogo dalla stessa indicato, sicché avrebbe dovuto curare la consegna presso la locatrice e non attendere Controparte_3
che quest'ultima lo prelevasse presso la propria sede.
In definitiva, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di della somma di Pt_1
€ 17.961,19, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed oltre interessi moratori, ai sensi dell'art. 1282, comma 4, c.c., dal deposito del ricorso (29.11.2023) al saldo.
Non può, invece, essere accolta la domanda di restituzione del bene locato, perché esso non è più nella disponibilità della conduttrice né risulta che possa essere da essa recuperato, essendo stato oggetto di furto, ferma ed impregiudicata ogni eventuale ed ulteriore richiesta risarcitoria in conseguenza di tali fatti.
4. Sulle domande proposte da nei confronti di Controparte_3 AR
[...]
4.1. L'eccezione preliminare di improcedibilità è infondata e deve essere rigettata.
All'udienza del 18.06.2024, questo Tribunale ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, a seguito di eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 28/2010, con riguardo alla domanda di manleva formulata dalla resistente nei suoi confronti, fondata sul contratto assicurativo sottoscritto da Controparte_3
La resistente ha aderito alla richiesta di assegnazione del termine in questione e, tuttavia, pur essendo gravata dell'onere di instaurare la procedura di mediazione, non vi ha provveduto (circostanza incontroversa).
La domanda di mediazione è stata presentata da ed ha avuto ad oggetto la “risoluzione Pt_1
contrattuale e richiesta di pagamento delle somme dovute a seguito dell'anticipata estinzione del vincolo contrattuale”, ossia il rapporto di locazione operativa e non quello assicurativo, e comunque alla procedura ha partecipato la compagnia assicurativa chiamata in causa, ma non anche
[...]
né direttamente né tramite un proprio procuratore (cfr. verbale di mancata CP_3
partecipazione del 21.10.2024, depositato da . Pt_1
Ciò premesso in fatto, la Corte di Cassazione, a sezioni unite (sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024), ha sancito il principio per cui l'obbligo di mediazione sussiste solo con riguardo alle domande formulate dell'atto introduttivo e non anche a quelle, ulteriori, proposte in corso di causa, nei confronti della controparte ovvero di terzi chiamati o intervenuti in giudizio, siano esse “non eccentriche” rispetto all'oggetto, perché ad esso collegate, ovvero anche “eccentriche alla lite”, nel senso che allargano l'oggetto del giudizio senza connessione con quello già introdotto dalla parte attrice (“La mediazione obbligatoria ex art. 5 d. lgs. n. 20 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa,
è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”).
4.2. La domanda di pagamento dell'indennizzo per il furto merita accoglimento.
Risulta documentato in atti che la resistente ha subito il furto del bene noleggiato e di due PC marca
. A detta della stessa compagnia assicuratrice, “Nel caso di specie, il perito incaricato dalla CP_4
Compagnia di effettuare un sopralluogo e di stimare i danni, ha constatato l'effrazione sia della serratura della serranda metallica, sia della porta di ingresso”.
Il perito ha stimato il valore dei beni trafugati in complessivi € 6.200,00, di cui € 5.800,00 per il macchinario laser epil ed € 400,00 per i due PC, ed ha calcolato l'indennizzo decurtando del 40% il valore di tutti i beni, per “deprezzamento tecnologico”. Lo ha ulteriormente ridotto del 20%, per scoperto contrattuale, ed ha, infine, applicato la franchigia contrattuale di € 300,00, quantificando l'importo dell'indennizzo in totali € 2.976,00.
Ciò detto, la polizza stipulata da copre senz'altro il furto in questione, Controparte_3 perpetrato con effrazione, stante il disposto dell'art.
2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, punto 1: “Garanzie prestate: la Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate in Polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, nell'ubicazione indicata in Polizza, causati da:
1. Furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati: a. Violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, demolizione delle difese esterne dei locali, uso di chiavi false, grimaldelli o altri simili arnesi;
(…)”.
Circa l'ammontare dell'indennizzo, il perito non ha indicato in base a quale criterio ha stimato il valore dei beni rubati, all'epoca del furto, in € 5.800,00 per il macchinario di ed in € 400,00 Pt_1 per i due PC. E', invece, documentato in atti che il bene noleggiato è stato acquistato al prezzo di €
29.111,15 (doc. 3 di . Pertanto, applicando la decurtazione del 40% per obsolescenza tecnica Pt_1
(il bene era stato acquistato nuovo a giugno 2019, meno di quattro anni prima del furto), il valore del macchinario, al momento del furto, era quantificabile in € 11.644,26, comunque di gran lunga superiore al valore massimo risarcibile contrattualmente, pari a € 5.000,00 (pag. 3 della polizza: doc.
1 del terzo). E', quindi, del tutto ragionevole ritenere che il valore complessivo di tutti i beni rubati ammontasse a ben più dell'importo massimo garantito, che ben può essere assunto quale base di calcolo del dovuto.
Inoltre, lo scoperto del 20% è stato applicato sul presupposto della “Violazione di mezzi di chiusura di tipo B) avendo dichiarato in Polizza di avere mezzi di chiusura di tipo A)” (art. 2.6), in forza dell'art. 2.4, secondo il quale “la garanzia furto è prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno del Fabbricato sia difesa - per tutta la sua estensione – (…) da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: Categoria A): serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15
(quindici) mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 (otto/dieci) mm, senza luci di sorta fatta eccezione per gli spioncini, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 (quindici) mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 ( cinquanta) e 18 (diciotto) cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 (quattrocento) centimetri quadrati”.
Senonché, in nessun punto della polizza si legge che la società assicurata ha dichiarato che l'immobile
è munito dei mezzi di protezione e delle chiusure aventi le caratteristiche indicate per la “Categoria
A”, ma solo che i mezzi di chiusura sono “standard”, senza alcuna specificazione, e che l'immobile non è munito di allarme (pag. 3).
In mancanza di tale dichiarazione, non può essere applicato lo scoperto in questione, ma la sola franchigia di € 300,00, pattuita contrattualmente (pag. 3).
In definitiva, la compagnia assicurativa chiamata in causa deve essere condannata al pagamento, in favore della resistente, della somma di € 4.700,00 (€ 5.000,00- € 300,00), a titolo di indennizzo per il furto.
4.3. La domanda di manleva formulata da è infondata. Controparte_3
La copertura assicurativa copre la garanzia per “Responsabilità Civile Verso Terzi”, che, come risulta specificato, “si intende operante esclusivamente per la conduzione dei locali adibiti all'attività dichiarata in polizza e pertanto si intende esclusa dalla garanzia qualsiasi danno derivante dell'esercizio dell'attività” (che è “gestione di una scuola di formazione e aggiornamento professionale per parrucchieri ed estetisti”: pag. 4). Essa non concerne il mancato pagamento di canoni, o comunque somme, dovute per la locazione di beni mobili contenuti all'interno dell'immobile ove viene esercitata l'attività e, a maggior ragione, quelle conseguenti all'inadempimento dell'obbligo contrattuale di restituzione di beni locati, come fondatamente dedotto dalla compagnia assicurativa (“nessuna polizza di responsabilità civile (può) coprire un inadempimento contrattuale, quale è il mancato pagamento dei canoni di locazione, inadempimento che, …, ha determinato la risoluzione del contratto già dall'aprile 2021”).
La domanda deve essere respinta.
Le spese di giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si liquidano come in dispositivo nei valori medi tariffari, con esclusione della fase istruttoria e di quella decisionale, in ragione della natura documentale della causa, dello svolgimento di due sole udienze e del deposito dei soli atti introduttivi. Tali spese sono comprensive anche dei costi della mediazione sostenuti da Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di della somma di
[...] Parte_1
17.961,19, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed oltre interessi moratori, ai sensi dell'art. 1282, comma 4, c.c., dal deposito del ricorso (29.11.2023) al saldo;
2) rigetta la domanda di restituzione del bene locato, formulata dalla ricorrente nei confronti della predetta resistente;
3) condanna al pagamento, in favore di AR
, della Controparte_1 somma di € 4.700,00;
4) rigetta la domanda di manleva formulata dalla resistente;
5) condanna Controparte_1 a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 3.506,32
[...] Parte_1
per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute ed € 324,00 per esborsi;
6) condanna alla refusione, in favore di AR [...]
, delle spese Controparte_1
processuali, liquidate in € 1.701,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA se dovute.
Milano, 28/03/2025
Il Giudice
Francesca Savignano