Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02964/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06255/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6255 del 2024, proposto da
PA LL, NR AZ, AS NE, EN IE, NI LL, MO CC BA CO, LO De OR, FA ES, GI RA, GI NZ, LO ZI, CE MA, PP LA, CE PO, NZ AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Argeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l’accertamento
del diritto soggettivo dei ricorrenti a percepire l’indennità di trasferimento di cui alla Legge 86 del 2001, a seguito del rientro di tutti i ricorrenti in Italia dalla missione all’estero in sede differente da quella originaria in cui prestavano servizio prima dell’assegnazione all’estero, con effetto a far data dal trasferimento d’autorità disposto per ciascun ricorrente, oltre interessi come per legge sulle somme che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo,
nonché per la condanna
dell’intimata amministrazione al pagamento dell’indennità di trasferimento prevista dalla L. n. 86/2001 per il personale trasferito d'autorità, oltre ad interessi come per legge sulle somme che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa IV LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1 - I ricorrenti in epigrafe indicati, ufficiali e sottufficiali dell’E.I., rientrati in Italia dopo un periodo di assegnazione temporanea a sedi estere, agiscono in giudizio per il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di cui alla l. n. 86/2011 art. 1 prevista per i militari “traferiti d’autorità”, stante l’assegnazione a sede diversa da quella in cui prestavano servizio prima del trasferimento all’estero.
L’Amministrazione ha, infatti, respinto le istanze dei ricorrenti, invocando l’abrogazione dell’art. 4 co. 1 l. n. 86/01 ad opera del comma 363 art. 1 l. n. 190/14.
2 - In corso di causa il Ministero della Difesa ha versato in atti i cedolini del mese di marzo 2026 relativi alle competenze invocate in ricorso e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
3 - Alla pubblica udienza del 26/3/2026 la difesa di patre ricorrente ha eccepito l’omesso pagamento degli interessi sugli importi spettanti e delle spese di lite.
3 - Il ricorso è stato assunto in decisione.
4 - Va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, stante l’avvenuto documentato pagamento della sorta capitale in favore dei ricorrenti.
Sulle somme liquidate a questi ultimi sono dovuti gli interessi al saggio legale (di cui non risulta menzione nei cedolini versati in atti) dalla data di maturazione del credito, ossia dal momento in cui è divenuto efficace il trasferimento, e sino all’effettivo pagamento (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 10 novembre 2021, n. 2489; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 12 giugno 2025, n. 4428).
Va quindi accolto il ricorso per la parte che mira alla condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi legali sulle somme riconosciute, dalla data di maturazione dei singoli ratei al saldo.
5 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, previa compensazione in ragione di metà stante l’intervenuto (sia pur tardivo) adempimento da parte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
dichiara cessata materia del contendere quanto alla sorta capitale;
accoglie il ricorso quanto agli interessi legali e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di corrispondere ai ricorrenti gli interessi legali secondo quanto specificato in motivazione.
Compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero della Difesa alla refusione in favore dei ricorrenti della restante parte che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Argeri dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AU DA, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
IV LE, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IV LE | AR AU DA |
IL SEGRETARIO