Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 06/03/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7015/2024 R.G. promossa da: app.to e difeso dall'Avv. BIONDI Parte_1
PASQUALE come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dagli Avv.ti Controparte_1
ALLOCCA PASQUALE e TAGLIAFIERRO IMPERIA come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21/03/2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di essere alle dipendenze della convenuta, già dipendente della CP_2
a decorrere dal 1° gennaio 2013, inquadrato, nel periodo dal 01/01/2013
[...]
a tutt'oggi, nel profilo professionale operatore tecnico, con parametro retributivo 170 di cui al CCNL Autoferrontranvieri;
che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui aveva goduto delle ferie era stata inferiore al dovuto in quanto l'azienda non aveva ricompreso nella indennità versata, per i periodi di fruizione delle ferie annuali, le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale e professionale: indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011; indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011 per contrarietà a norme
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di €1.999,28, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto
Avvocato, che ne è creditore”. Si costituiva tempestivamente l che contestava la fondatezza della CP_3 domanda sia in fatto che in diritto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, le parti dichiaravano che, nelle more del presente giudizio, era intervenuto un accordo conciliativo e chiedevano, quindi, dichiararsi la cessata materia del contendere.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, dal momento che le parti hanno sottoscritto in data 25/07/2024, accordo conciliativo. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere b) Compensa le spese di lite c) Si Comunichi
Così deciso in data 06/03/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori