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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/05/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8564/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8564/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 08 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA (c.f.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla Via Tenente Formicola 4, presso lo studio dell'Avv. Pontoniere Maria Rosaria (c.f.: ), dalla quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(con sede legale in Tunisia, Route du kef KM06 GP5, ELAGBA, CP_1
CD: , MF: ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Montespertoli (FI) alla Via delle Fontanelle 5, presso lo studio dell'Avv. Montagni Manuela (c.f.: ), dalla quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: “Opposizione al decreto ingiuntivo n. 2258/2023, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicato in data 12/07/2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n.
6394/2023 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 08/05/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata n. 8564/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 6 N. 8564/2023 R.G.A.C.
sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto EL decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2258/2023, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord, pubblicato in data 12/07/2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 6394/2023 r.g., col quale le si ingiungeva il pagamento, in favore EL società , EL somma complessiva di euro Parte_2
16.176,25 oltre interessi, spese di lite ed accessori, per pretese forniture di materiali nell'ambito EL prestazione di servizi e manodopera nella lavorazione di pelletteria per calzature.
In particolare, a sostegno EL promossa opposizione, Parte_1 contestava: — in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. (prova scritta e liquidità del credito), non costituendo le fatture prodotte dalla controparte, prive delle sottoscrizioni e dei documenti comprovanti l'ordine o la consegna EL merce, idonea prova EL pretesa creditoria;
— nel merito, l'inesistenza del credito azionato, per non essere mai avvenuta la fornitura oggetto EL richiesta monitoria, in quanto i rapporti commerciali tra le parti si sarebbero già interrotti a causa di gravi vizi in precedenti forniture che avevano causato danni economici a Parte_1
Ciò premesso, parte opponente concludeva chiedendo all'adito Tribunale:
“- a) accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia del decreto opposto ovvero annullare ovvero revocare, per tutti i motivi;
- b) Rigettare la domanda di condanna al pagamento in danno EL opponente per tutte le causali esposte;
- c) vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al difensore antistatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
21/03/2024, si costituiva in giudizio la convenuta-opposta , la quale, di Parte_2 contro, deduceva ed eccepiva che: — le forniture sarebbero documentate da fatture regolarmente emesse, e che esisterebbe un rapporto contrattuale pluriennale tra le parti, non avendo la società opponente mai contestato formalmente che le lavorazioni non fossero state eseguite o la merce regolarmente fornita;
— vi sarebbe prova documentale e testimoniale a supporto delle forniture eseguite, nonché una comunicazione EL controparte che, pur procrastinando il pagamento, avrebbe riconosciuto il debito.
Tutto ciò premesso, la predetta parte opposta concludeva chiedendo:
n. 8564/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 6 N. 8564/2023 R.G.A.C.
“In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: in tesi, respingere l'opposizione proposta dalla società Parte_1
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., avverso al decreto ingiuntivo
[...] P.IVA_1
n. 2258/2023, RG 6394/2023 emesso dal Tribunale di Napoli nord-Aversa il
12.07.2023, confermando il predetto decreto ingiuntivo in ogni sua parte, con condanna dell'opponente a rifondare in favore EL società , in Parte_2 persona del l.r.p.t., le spese e competenze legali del presente procedimento;
- in ipotesi, condannare la società (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., a pagare in favore EL società , in persona del Parte_2
l.r.p.t., la somma di € 16.176,25 (sedicimilacentosettantasei/25), oltre interessi di mora cui al D.lgs. 231/2002, dal dì del dovuto al saldo effettivo del debito, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di competenze e spese, anche forfettarie e con accessori fiscali e previdenziali, anche relativamente alla fase monitoria.”.
Nel prosieguo del giudizio, respinta l'istanza di concessione EL provvisoria esecuzione avanzata da parte convenuta-opposta (in virtù di quanto osservato in sede di ordinanza resa il 10/06/2024), ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da quest'ultima, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 08/05/2025 e nelle note e memorie conclusionali e di replica depositate ex art. 189 c.p.c., con provvedimento del 09/05/2025 la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione si è rivelata fondata e merita accoglimento per quanto in appresso osservato.
Sin dalla fase monitoria, parte opposta ha dedotto il mancato pagamento, da parte EL opponente, EL fornitura di merce portata dalle seguenti fatture: n. 03/23 del
17/02/23 per la somma di euro 2.200,25; n. 04/23 del 22/02/23 per la somma di euro
4.564,00; n. 05/23 del 24/02/23 per la somma di euro 3.212,50; n.06/23 del 03/03723 per euro 3.237,00; n. 07/23 del 09/03/23 di euro 2.962,50; il tutto per un ammontare complessivo di euro 16.176,25.
Di contro, la opponente, sin dal proprio atto di citazione in opposizione, ha dedotto di non aver mai ordinato e mai ricevuto la merce portata dalle summenzionate fatture.
Ebbene, all'esito del processo, parte opposta (quale attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione a cognizione piena e sulla quale incombeva, dunque, il relativo onere probatorio di compiutamente dimostrare la pretesa creditoria azionata in giudizio sin dalla fase monitoria) non ha fornito adeguata e convincente prova circa il credito fatto valere.
n. 8564/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 6 N. 8564/2023 R.G.A.C.
Occorre innanzitutto evidenziare come, dal punto di vista strettamente documentale,
a sostegno dell'azionata pretesa creditoria parte opposta abbia prodotto in atti unicamente documenti a mera formazione unilaterale, quali cinque fatture commerciali prive dei rispettivi Documenti di Trasporto, neanche sottoscritti dal preteso debitore e, dunque, inidonei a dimostrare sia l'effettiva cessione, sia l'effettiva consegna EL merce ivi indicata alla predetta parte opponente
(circostanza che risulta essere stata, in effetti, chiaramente contestata da parte opponente sin dall'atto di citazione in opposizione).
In aggiunta a quanto sopra, andrà considerata l'ulteriore circostanza per cui parte opposta ha richiamato nella propria comparsa di costituzione e risposta una presunta documentazione di riconoscimento del debito proveniente dalla opponente e, tuttavia, non rinvenuta in atti (facendo riferimento la opposta, a pag. 4 EL propria comparsa di costituzione, ad un non meglio specificato doc. 5, il quale, tuttavia, anche con riguardo alla produzione monitoria depositata nella fase sommaria, non trova corrispondenza col contenuto probatorio da essa invocato).
Del resto, parte opponente, pur non negando di aver intrattenuto rapporti commerciali con la opposta, ha dedotto, di contro, di aver successivamente interrotto gli stessi a causa di gravi vizi in precedenti forniture che avevano causato danni economici a e, nondimeno, va evidenziato che parte opposta Parte_1 non ha prodotto agli atti nemmeno uno scambio epistolare in grado di far presumere quantomeno l'esistenza di un accordo tra le parti per l'invio, la lavorazione e la spedizione al cliente EL ulteriore merce per il cui corrispettivo la opposta ha agito in monitorio.
La richiamata lacuna istruttoria, inoltre, non risulta essere stata colmata — ma, anzi, addirittura acuita — dalle dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso per parte opposta all'udienza del 3 ottobre 2024, il quale si è limitato a riferire Tes_1 circostanze di cui ha dichiarato essere a conoscenza per averle apprese dallo stesso legale rappresentante EL Società odierna opposta: «[…] il legale rappresentante EL
, che si chiama che è il nome, o almeno io lo conosco così, ma non Parte_2 Per_1 conosco il cognome, mi ha raccontato di avere problemi di riscossione con la Parte_1
e mi aveva chiesto se doveva o meno spedirgli la merce nonostante questi problemi
[...] di riscossione; […] La circostanza mi è stata sempre riferita da il legale Per_1 rappresentante EL […] Il legale rappresentante EL mi riferì Parte_2 Parte_2 anche che parecchi mesi dopo la consegna EL merce di cui alla fornitura rimasta impagata, la EA NG si era lamentata EL fornitura, ma non so specificare in che termini; […] Parte Ricordo che il legale rappresentante EL mi disse che la EA Parte_2 aveva chiesto di poter ritardare i pagamenti, ma non ricordo se ciò avvenne primo o dopo Parte l'invio EL diffida da parte dell'Avv. Montagni; […] La circostanza che la NI aveva rallentato i pagamenti me la riferì sempre IL EL e questa cosa lo Parte_2 preoccupava poiché doveva effettuare l'ultima spedizione senza avere più materia prima in mano da lavorare come garanzia; […] Anche la circostanza che la inviò una Parte_1
n. 8564/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 6 N. 8564/2023 R.G.A.C.
mail alla chiedendo di allungare i pagamento l'ho appresa dallo stesso legale Parte_2 rappresentante EL infatti, preciso di non aver avuto mai rapporti, neppure Parte_2 telefonici, con la .» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 03 Parte_1 ottobre 2024).
Appare evidente che le circostanze narrate dal teste, apprese solo indirettamente — peraltro dalla stessa parte convenuta-opposta — , siano carenti di qualsivoglia valore probatorio, siccome, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in tema di prova testimoniale, i testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, cosicchè la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto EL dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico EL pretesa (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 7414/2017).
Le discrasie che precedono sono tante e tali dal non poter essere ricondotte in alcun modo ad unità, dal che deriva l'assoluta impossibilità di ritenere provati i fatti allegati dalla opposta e posti a sostegno EL domanda (cfr. art. 2697 c.c.). Domanda che, pertanto, non può che essere rigettata.
Per tutto quanto precede, la domanda proposta da parte opposta sin dalla fase monitoria va rigettata e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va integralmente revocato.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore EL controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione EL domanda operata dalla parte opposta sin dalla fase monitoria e secondo il valore del decreto ingiuntivo qui opposto) e all'attività concretamente esercitata dal difensore EL parte attrice- opponente vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., di cui andranno, tuttavia, presi in considerazione i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8564/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione al decreto ingiuntivo n. 2258/2023, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord, pubblicato in data 12/07/2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 6394/2023 r.g.”, pendente tra — Parte_1
n. 8564/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 6 N. 8564/2023 R.G.A.C.
attrice-opponente — e — convenuta-opposta — , ogni contraria Parte_2 istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, contestualmente rigettando la domanda proposta da parte convenuta-opposta;
2. condanna parte convenuta-opposta, , in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice-opponente, Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il
[...] presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.350,00
(duemilatrecentocinquanta/00), di cui euro 150,00 (centocinquanta/00) per spese, ed euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice-opponente, Avv.
Pontoriere Maria Rosaria, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 30/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 8564/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8564/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 08 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA (c.f.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla Via Tenente Formicola 4, presso lo studio dell'Avv. Pontoniere Maria Rosaria (c.f.: ), dalla quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(con sede legale in Tunisia, Route du kef KM06 GP5, ELAGBA, CP_1
CD: , MF: ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Montespertoli (FI) alla Via delle Fontanelle 5, presso lo studio dell'Avv. Montagni Manuela (c.f.: ), dalla quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: “Opposizione al decreto ingiuntivo n. 2258/2023, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicato in data 12/07/2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n.
6394/2023 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 08/05/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata n. 8564/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 6 N. 8564/2023 R.G.A.C.
sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto EL decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2258/2023, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord, pubblicato in data 12/07/2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 6394/2023 r.g., col quale le si ingiungeva il pagamento, in favore EL società , EL somma complessiva di euro Parte_2
16.176,25 oltre interessi, spese di lite ed accessori, per pretese forniture di materiali nell'ambito EL prestazione di servizi e manodopera nella lavorazione di pelletteria per calzature.
In particolare, a sostegno EL promossa opposizione, Parte_1 contestava: — in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. (prova scritta e liquidità del credito), non costituendo le fatture prodotte dalla controparte, prive delle sottoscrizioni e dei documenti comprovanti l'ordine o la consegna EL merce, idonea prova EL pretesa creditoria;
— nel merito, l'inesistenza del credito azionato, per non essere mai avvenuta la fornitura oggetto EL richiesta monitoria, in quanto i rapporti commerciali tra le parti si sarebbero già interrotti a causa di gravi vizi in precedenti forniture che avevano causato danni economici a Parte_1
Ciò premesso, parte opponente concludeva chiedendo all'adito Tribunale:
“- a) accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia del decreto opposto ovvero annullare ovvero revocare, per tutti i motivi;
- b) Rigettare la domanda di condanna al pagamento in danno EL opponente per tutte le causali esposte;
- c) vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al difensore antistatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
21/03/2024, si costituiva in giudizio la convenuta-opposta , la quale, di Parte_2 contro, deduceva ed eccepiva che: — le forniture sarebbero documentate da fatture regolarmente emesse, e che esisterebbe un rapporto contrattuale pluriennale tra le parti, non avendo la società opponente mai contestato formalmente che le lavorazioni non fossero state eseguite o la merce regolarmente fornita;
— vi sarebbe prova documentale e testimoniale a supporto delle forniture eseguite, nonché una comunicazione EL controparte che, pur procrastinando il pagamento, avrebbe riconosciuto il debito.
Tutto ciò premesso, la predetta parte opposta concludeva chiedendo:
n. 8564/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 6 N. 8564/2023 R.G.A.C.
“In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: in tesi, respingere l'opposizione proposta dalla società Parte_1
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., avverso al decreto ingiuntivo
[...] P.IVA_1
n. 2258/2023, RG 6394/2023 emesso dal Tribunale di Napoli nord-Aversa il
12.07.2023, confermando il predetto decreto ingiuntivo in ogni sua parte, con condanna dell'opponente a rifondare in favore EL società , in Parte_2 persona del l.r.p.t., le spese e competenze legali del presente procedimento;
- in ipotesi, condannare la società (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., a pagare in favore EL società , in persona del Parte_2
l.r.p.t., la somma di € 16.176,25 (sedicimilacentosettantasei/25), oltre interessi di mora cui al D.lgs. 231/2002, dal dì del dovuto al saldo effettivo del debito, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di competenze e spese, anche forfettarie e con accessori fiscali e previdenziali, anche relativamente alla fase monitoria.”.
Nel prosieguo del giudizio, respinta l'istanza di concessione EL provvisoria esecuzione avanzata da parte convenuta-opposta (in virtù di quanto osservato in sede di ordinanza resa il 10/06/2024), ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da quest'ultima, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 08/05/2025 e nelle note e memorie conclusionali e di replica depositate ex art. 189 c.p.c., con provvedimento del 09/05/2025 la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione si è rivelata fondata e merita accoglimento per quanto in appresso osservato.
Sin dalla fase monitoria, parte opposta ha dedotto il mancato pagamento, da parte EL opponente, EL fornitura di merce portata dalle seguenti fatture: n. 03/23 del
17/02/23 per la somma di euro 2.200,25; n. 04/23 del 22/02/23 per la somma di euro
4.564,00; n. 05/23 del 24/02/23 per la somma di euro 3.212,50; n.06/23 del 03/03723 per euro 3.237,00; n. 07/23 del 09/03/23 di euro 2.962,50; il tutto per un ammontare complessivo di euro 16.176,25.
Di contro, la opponente, sin dal proprio atto di citazione in opposizione, ha dedotto di non aver mai ordinato e mai ricevuto la merce portata dalle summenzionate fatture.
Ebbene, all'esito del processo, parte opposta (quale attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione a cognizione piena e sulla quale incombeva, dunque, il relativo onere probatorio di compiutamente dimostrare la pretesa creditoria azionata in giudizio sin dalla fase monitoria) non ha fornito adeguata e convincente prova circa il credito fatto valere.
n. 8564/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 6 N. 8564/2023 R.G.A.C.
Occorre innanzitutto evidenziare come, dal punto di vista strettamente documentale,
a sostegno dell'azionata pretesa creditoria parte opposta abbia prodotto in atti unicamente documenti a mera formazione unilaterale, quali cinque fatture commerciali prive dei rispettivi Documenti di Trasporto, neanche sottoscritti dal preteso debitore e, dunque, inidonei a dimostrare sia l'effettiva cessione, sia l'effettiva consegna EL merce ivi indicata alla predetta parte opponente
(circostanza che risulta essere stata, in effetti, chiaramente contestata da parte opponente sin dall'atto di citazione in opposizione).
In aggiunta a quanto sopra, andrà considerata l'ulteriore circostanza per cui parte opposta ha richiamato nella propria comparsa di costituzione e risposta una presunta documentazione di riconoscimento del debito proveniente dalla opponente e, tuttavia, non rinvenuta in atti (facendo riferimento la opposta, a pag. 4 EL propria comparsa di costituzione, ad un non meglio specificato doc. 5, il quale, tuttavia, anche con riguardo alla produzione monitoria depositata nella fase sommaria, non trova corrispondenza col contenuto probatorio da essa invocato).
Del resto, parte opponente, pur non negando di aver intrattenuto rapporti commerciali con la opposta, ha dedotto, di contro, di aver successivamente interrotto gli stessi a causa di gravi vizi in precedenti forniture che avevano causato danni economici a e, nondimeno, va evidenziato che parte opposta Parte_1 non ha prodotto agli atti nemmeno uno scambio epistolare in grado di far presumere quantomeno l'esistenza di un accordo tra le parti per l'invio, la lavorazione e la spedizione al cliente EL ulteriore merce per il cui corrispettivo la opposta ha agito in monitorio.
La richiamata lacuna istruttoria, inoltre, non risulta essere stata colmata — ma, anzi, addirittura acuita — dalle dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso per parte opposta all'udienza del 3 ottobre 2024, il quale si è limitato a riferire Tes_1 circostanze di cui ha dichiarato essere a conoscenza per averle apprese dallo stesso legale rappresentante EL Società odierna opposta: «[…] il legale rappresentante EL
, che si chiama che è il nome, o almeno io lo conosco così, ma non Parte_2 Per_1 conosco il cognome, mi ha raccontato di avere problemi di riscossione con la Parte_1
e mi aveva chiesto se doveva o meno spedirgli la merce nonostante questi problemi
[...] di riscossione; […] La circostanza mi è stata sempre riferita da il legale Per_1 rappresentante EL […] Il legale rappresentante EL mi riferì Parte_2 Parte_2 anche che parecchi mesi dopo la consegna EL merce di cui alla fornitura rimasta impagata, la EA NG si era lamentata EL fornitura, ma non so specificare in che termini; […] Parte Ricordo che il legale rappresentante EL mi disse che la EA Parte_2 aveva chiesto di poter ritardare i pagamenti, ma non ricordo se ciò avvenne primo o dopo Parte l'invio EL diffida da parte dell'Avv. Montagni; […] La circostanza che la NI aveva rallentato i pagamenti me la riferì sempre IL EL e questa cosa lo Parte_2 preoccupava poiché doveva effettuare l'ultima spedizione senza avere più materia prima in mano da lavorare come garanzia; […] Anche la circostanza che la inviò una Parte_1
n. 8564/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 6 N. 8564/2023 R.G.A.C.
mail alla chiedendo di allungare i pagamento l'ho appresa dallo stesso legale Parte_2 rappresentante EL infatti, preciso di non aver avuto mai rapporti, neppure Parte_2 telefonici, con la .» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 03 Parte_1 ottobre 2024).
Appare evidente che le circostanze narrate dal teste, apprese solo indirettamente — peraltro dalla stessa parte convenuta-opposta — , siano carenti di qualsivoglia valore probatorio, siccome, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in tema di prova testimoniale, i testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, cosicchè la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto EL dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico EL pretesa (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 7414/2017).
Le discrasie che precedono sono tante e tali dal non poter essere ricondotte in alcun modo ad unità, dal che deriva l'assoluta impossibilità di ritenere provati i fatti allegati dalla opposta e posti a sostegno EL domanda (cfr. art. 2697 c.c.). Domanda che, pertanto, non può che essere rigettata.
Per tutto quanto precede, la domanda proposta da parte opposta sin dalla fase monitoria va rigettata e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va integralmente revocato.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore EL controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione EL domanda operata dalla parte opposta sin dalla fase monitoria e secondo il valore del decreto ingiuntivo qui opposto) e all'attività concretamente esercitata dal difensore EL parte attrice- opponente vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., di cui andranno, tuttavia, presi in considerazione i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8564/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione al decreto ingiuntivo n. 2258/2023, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord, pubblicato in data 12/07/2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 6394/2023 r.g.”, pendente tra — Parte_1
n. 8564/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 6 N. 8564/2023 R.G.A.C.
attrice-opponente — e — convenuta-opposta — , ogni contraria Parte_2 istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, contestualmente rigettando la domanda proposta da parte convenuta-opposta;
2. condanna parte convenuta-opposta, , in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice-opponente, Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il
[...] presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.350,00
(duemilatrecentocinquanta/00), di cui euro 150,00 (centocinquanta/00) per spese, ed euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice-opponente, Avv.
Pontoriere Maria Rosaria, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 30/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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