TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 4468/2024 promosso da:
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. SACCHETTONI Parte_1
PIERGIORGIO;
e
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. GIORGETTI CP_1
MARCO;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. la premessa è parte integrante del presente ricorso;
2. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto. Entrambi si impegnano
a comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio e a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
3. la Sig.ra continuerà ad abitare presso la casa coniugale Pt_1
condotta in locazione (e continuerà a pagarne l'affitto) unitamente alla figlia maggiorenne , Per_1
che attualmente frequenta l'università mentre il Sig. trasferirà la propria residenza presso il CP_1
fratello.
- 1 -
4. DISPOSIZIONI DI NATURA ECONOMICA i coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
per quanto riguarda il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, il sig. verserà alla sig.ra l'importo di € CP_1 Pt_1
350,00 mensili. Le spese straordinarie saranno tutte a carico della Sig.ra la quale Pt_1
manterrà l'utilizzo dell'auto Citroen alla stessa intestata. I conti correnti in comune verranno mantenuti stante l'attuale impossibilità a chiuderli non avendo attualmente provvista disponibile, con impegno dei coniugi a sanare la situazione in futuro non appena possibile”.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, ed , che si sono sposati ad Parte_1 CP_1
Ancona il 28.07.1985, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con decreto del 05.03.2025, il giudice relatore ha disposto la comparizione personale delle parti per ottenere chiarimenti in merito al contributo previsto per il mantenimento della figlia , Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente.
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno provveduto a modificare le conclusioni nei termini in epigrafe riportati.
*****
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio può omologare l'accordo raggiunto dalle parti, in quanto non presenta profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Nulla sulle spese, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 2 - dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto matrimonio Parte_1 CP_1
ad Ancona il 28/07/1985, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 199, parte 2, serie A dell'anno 1985; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02 aprile 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 4468/2024 promosso da:
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. SACCHETTONI Parte_1
PIERGIORGIO;
e
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. GIORGETTI CP_1
MARCO;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. la premessa è parte integrante del presente ricorso;
2. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto. Entrambi si impegnano
a comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio e a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
3. la Sig.ra continuerà ad abitare presso la casa coniugale Pt_1
condotta in locazione (e continuerà a pagarne l'affitto) unitamente alla figlia maggiorenne , Per_1
che attualmente frequenta l'università mentre il Sig. trasferirà la propria residenza presso il CP_1
fratello.
- 1 -
4. DISPOSIZIONI DI NATURA ECONOMICA i coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
per quanto riguarda il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, il sig. verserà alla sig.ra l'importo di € CP_1 Pt_1
350,00 mensili. Le spese straordinarie saranno tutte a carico della Sig.ra la quale Pt_1
manterrà l'utilizzo dell'auto Citroen alla stessa intestata. I conti correnti in comune verranno mantenuti stante l'attuale impossibilità a chiuderli non avendo attualmente provvista disponibile, con impegno dei coniugi a sanare la situazione in futuro non appena possibile”.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, ed , che si sono sposati ad Parte_1 CP_1
Ancona il 28.07.1985, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con decreto del 05.03.2025, il giudice relatore ha disposto la comparizione personale delle parti per ottenere chiarimenti in merito al contributo previsto per il mantenimento della figlia , Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente.
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno provveduto a modificare le conclusioni nei termini in epigrafe riportati.
*****
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio può omologare l'accordo raggiunto dalle parti, in quanto non presenta profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Nulla sulle spese, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 2 - dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto matrimonio Parte_1 CP_1
ad Ancona il 28/07/1985, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 199, parte 2, serie A dell'anno 1985; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02 aprile 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -