Sentenza 7 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00428/2025REG.PROV.COLL.
N. 03793/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3793 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS- quale erede del signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2355/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Lazio, l’odierno appellante ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso, ex l. n. 89 del 2001 (c.d. “Legge Pinto”), dalla Corte di Appello di Roma.
2. Il giudice di prime cure ha accolto la domanda di esecuzione condannando il Ministero della Giustizia “ ad eseguire, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica del provvedimento, il decreto decisorio in epigrafe indicato e a pagare, altresì, le spese successive alla formazione del titolo esecutivo purché debitamente documentate ”, prevedendo in caso di inottemperanza la nomina di un Commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero, rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5 sexies , comma 8, della L. n. 89 del 2001, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero. Il Tar ha, altresì, condannato il Dicastero “ a pagare le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro trecentocinquanta/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA ”.
3. Con l’appello qui in scrutinio, il legale del ricorrente impugna la sentenza perché ha liquidato le spese legali in misura inferiore ai minimi previsti, in violazione della legge n. 49/2023, e perché non si è pronunciata, in violazione del D.M. n. 55/2014, sull’istanza di liquidazione della maggiorazione del compenso che era stata avanzata nel ricorso per ottemperanza, omissione che - a suo dire - ne determina la nullità.
4. Il Dicastero della Giustizia non si è costituito.
5. Alla camera di consiglio del 14 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1. Il ricorso è, in parte, fondato.
1.2. Più precisamente:
a ) va respinta la censura di violazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, considerato che tale legge, come evincibile dal suo articolo 2, ha un ambito di applicazione limitato ai rapporti professionali di tipo contrattuale e non vincola le statuizioni del giudice in ordine alle spese di giudizio (le quali restano disciplinate dalle tariffe professionali vigenti);
b ) va inoltre respinta la domanda (di cui è lamentato l’omesso esame da parte del primo giudice) volta al riconoscimento della maggiorazione di cui all’articolo 4, comma 1- bis , del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in conformità con l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l’aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche, idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 27 luglio 2023, n. 22762), e nel caso di specie ciò certamente non si è verificato;
c ) va invece accolta la censura articolata avverso la quantificazione delle spese di lite, non avendo il primo giudice rispettato i parametri minimi di cui all’art. 4 del D.M. n. 55/2014, con conseguente rideterminazione delle spese relative al primo grado di giudizio, come di seguito specificato.
2. Per quanto detto il Collegio ritiene di accogliere in parte il ricorso, con l’ordine all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle spese di entrambi i giudizi, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della giustizia a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.100,00 (euro duemilacento/00), di cui euro 1.050,00 (euro millecinquanta/00) per ciascun grado, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO