Articolo 22 della Legge 27 aprile 1978, n. 155
Articolo 21Articolo 23
Versione
21 maggio 1978
Art. 22. Le entrate correnti dell'Istituto agronomico
per l'Oltremare, accertate nell'esercizio fi-
nanziario 1976 per la competenza propria del-
l'esercizio medesimo, risultano stabilite dal
conto consuntivo dell'istituto stesso, alle-
gato al conto consuntivo degli affari esteri,
in .......................................... L. 300.964.800 delle quali furono riscosse e versate ....... L. 300.964.800
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Entrata in vigore il 21 maggio 1978