Art. 41. Conferimento di posti nelle carriere di concetto nella prima attuazione della legge
I posti che risulteranno disponibili nei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, di cui alle annesse tabelle E ed F, dopo l'inquadramento di cui all'art. 33 e l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 50, esclusi, in ogni caso, quelli da riservare per i concorsi previsti dall' art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 , cono conferiti nella qualifica iniziale dei ruoli stessi, mediante esame consistente in un colloquio, vertente su materie di servizio, agli impiegati dei ruoli organici del personale esecutivo tecnico e di ordine ed agli impiegati dei ruoli aggiunti della carriera di concetto amministrativa e tecnica e di quella esecutiva tecnica e d'ordine, che siano in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 3.
Ai concorsi predetti e' ammesso a partecipare il personale di altre Amministrazioni dello Stato, che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente e sia in possesso del titolo di studio richiesto dal citato art. 3.
A detto personale non puo' essere conferito piu' di un quinto dei posti messi a concorso.
I posti disponibili nel ruolo del personale di concetto degli interpreti traduttori di cui all'annessa tabella G, sono conferiti, nella qualifica, iniziale, mediante concorso per esami, agli impiegati appartenenti a qualsiasi ruolo organico o aggiunto, di carriera non inferiore a quella esecutiva, anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'art. 3, lettera B), punto 3), che siano in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano mansioni di interprete-traduttore.
I concorsi riservati previsti dai commi precedenti possono essere banditi nella prima attuazione della presente legge, non oltre il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge stessa.
I posti che risulteranno disponibili nei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, di cui alle annesse tabelle E ed F, dopo l'inquadramento di cui all'art. 33 e l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 50, esclusi, in ogni caso, quelli da riservare per i concorsi previsti dall' art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 , cono conferiti nella qualifica iniziale dei ruoli stessi, mediante esame consistente in un colloquio, vertente su materie di servizio, agli impiegati dei ruoli organici del personale esecutivo tecnico e di ordine ed agli impiegati dei ruoli aggiunti della carriera di concetto amministrativa e tecnica e di quella esecutiva tecnica e d'ordine, che siano in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 3.
Ai concorsi predetti e' ammesso a partecipare il personale di altre Amministrazioni dello Stato, che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente e sia in possesso del titolo di studio richiesto dal citato art. 3.
A detto personale non puo' essere conferito piu' di un quinto dei posti messi a concorso.
I posti disponibili nel ruolo del personale di concetto degli interpreti traduttori di cui all'annessa tabella G, sono conferiti, nella qualifica, iniziale, mediante concorso per esami, agli impiegati appartenenti a qualsiasi ruolo organico o aggiunto, di carriera non inferiore a quella esecutiva, anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'art. 3, lettera B), punto 3), che siano in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano mansioni di interprete-traduttore.
I concorsi riservati previsti dai commi precedenti possono essere banditi nella prima attuazione della presente legge, non oltre il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge stessa.