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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, composta dai magistrati:
- dott. Anna Rita Pasca - Presidente
- dott. Riccardo Mele - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 637 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Angela Petrosillo e Paolo Tagliaferri Gentileschi, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Dario Fausto Malinconico, come da mandato in atti;
APPELLATA CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 15.2.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio
SVOLGIMENTO DEL FATTO § 1
Con atto di citazione del 20.7.2023, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 2006 del 27.6.2023, con cui il tribunale di Lecce lo aveva condannato a pagare la somma di € 5.410,17 oltre accessori, in favore di a Controparte_1 titolo di risarcimento danni.
Con separato ricorso cautelare, proposto in corso di causa, l'appellante ha chiesto che l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fosse sospesa ex art. 283 c.p.c..
Si è costituita ed ha chiesto il rigetto della richiesta di inibitoria. Controparte_1
La corte con ordinanza del 7.9.2023 ha rigettato la richiesta cautelare ed ha rinviato la causa, per la trattazione nel merito, all'udienza del 15.2.2024.
In data 6.2.2024, l'appellante ha notificato all'appellata atto di rinuncia all'impugnazione.
Con comparsa del 13.2.2024, si è costituita in giudizio al solo Controparte_1 fine di ottenere il rimborso delle spese processuali, senza manifestare alcun interesse alla prosecuzione del processo.
Con ordinanza del 15.2.2024, sul falso presupposto che avesse rinunciato agli Pt_1 atti del giudizio e che la non avesse espresso la sua accettazione, la causa è CP_1 stata rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025 ed, a seguito di trattazione scritta, in tale data è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto precisare che ha rinunciato Parte_1 all'impugnazione, non già agli atti del giudizio (cfr atto depositato nel fascicolo di parte appellante il 6.2.2024).
Ciò premesso, la corte - in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità – osserva che “la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306
c.p.c., va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare. pag. 2/4 La rinuncia all'impugnazione, invero, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione
(non agli atti ma) alla domanda di rimozione del provvedimento impugnato, si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e quindi la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte. Anche la rinuncia agli atti del giudizio di appello determina, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, ma siffatta identità di effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poichè, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione, come detto, fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione. La menzionata identità dell'effetto (il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione implica tuttavia che, nonostante le su esposte differenze tra i due istituti, ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dell'art. 306 c.p.c., u.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione. Ciò posto, è evidente che il giudice d'appello, in entrambi i casi (rinuncia agli atti o rinuncia all'impugnazione), non ha più alcun potere di pronunziarsi sul merito delle questione dedotte (previa verifica, in caso di rinuncia agli atti, della ritualità dell'accettazione, ove necessaria), ma deve comunque provvedere, sia dando atto della rinuncia e della conseguente cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio, sia pronunziando sulle spese;
in esito al passaggio in giudicato di siffatto provvedimento, il giudizio potrà ritenersi definitivamente estinto, e quindi non più pendente”. (cfr cass.civ.sez.VI, ordinanza del 3.12.2018 n. 3119).
In ossequio ai principi dettati dalla suprema corte, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, mentre le spese processuali devono essere poste a carico del rinunciante, con esclusione di quelle superflue, sostenute dall'appellata per costituirsi nella fase di pag. 3/4 merito, in epoca successiva alla notifica dell'atto di rinuncia.
P.Q.M.
la corte, dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione da parte di Parte_1 condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. MA Malinconico, dichiaratosi antistatario;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9.12.2025
il Consigliere estensore il Presidente dr.ssa Carolina Elia dr. Anna Rita Pasca
Si da atto che la presente sentenza è stata redatta dal magistrato in tirocinio dott. Giulia
Perrino con la direzione del Consigliere relatore dott. Carolina Elia.
pag. 4/4