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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2845/2022 R.G., chiamata all'udienza del 13/1/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. G. Fumarola Parte_1
e dall'avv. D. D'Arcangelo
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
Oggetto: Trattamento di malattia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/3/2022, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della corrente in Ostuni e di aver comunicato alla società CP_2 datrice di lavoro di voler fruire di un periodo di riposo per malattia dall'1/7/2021 al
31/7/2021 e di aver indicato, quale indirizzo di reperibilità durante la malattia, diverso dall'indirizzo di residenza, quello di “S.da Statale Putignano-Alberobello n. 27, comune di Castellana Grotte” - esponeva che, con note del 25/11/2021, pervenute al ricorrente in data 15/12/2021, l' comunicava di non ritenere giustificabile l'assenza del CP_1
ricorrente alle visite di controllo del 5/7/2021 e del 30/7/2021, avvenute in costanza dello stato di malattia. Ritenuta l'illegittimità della determinazione dell' , atteso che il Controparte_3
ricorrente non aveva avuto notizia né della visita di controllo né aveva ricevuto avviso di invito, proponeva ricorsi amministrativi che venivano respinti.
Adiva il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, chiedendo, pertanto, accertarsi il proprio diritto alla liquidazione dell'indennità di malattia per il periodo dal 5/7/2021 sino al termine della malattia, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato. CP_3
La causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, all'odierna udienza, previa discussione, è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
*
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale osserva che, ai sensi dell'art. 2 D.L. 633/1979, nel testo ratione temporis applicabile, “A decorrere dal 1 giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all il certificato di diagnosi CP_1
sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall medesimo”. In CP_1
particolare, ai sensi dell'art. 8 D.P.C.M., la trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico “comprende l'inserimento, da parte del medico, dei seguenti dati obbligatori: a) dati anagrafici del lavoratore;
b) codice fiscale del lavoratore;
c) residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia;
d) diagnosi e codice nosologico;
e) data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
f) visita ambulatoriale o domiciliare.
2. Il medico curante rilascia, al momento della visita, al lavoratore copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale (..)”.
In ragione della necessaria indicazione nel certificato di malattia, oltre che dell'indirizzo di residenza o domicilio abituale, del “domicilio di reperibilità durante la malattia”, sussiste in capo al lavoratore un obbligo di comunicazione del proprio indirizzo di reperibilità, in caso di visita di controllo.
Pag. 2 di 8 Alla luce del principio di buona fede e della ratio della disposizione, volta a permettere il tempestivo controllo della malattia che verrebbe compromesso ove la conoscenza dell'indirizzo non fosse contestuale alla recezione del certificato (cfr. Cass. 7909/1997), sussiste in capo al lavoratore anche l'onere di verificare se, nel relativo certificato medico sia stato esattamente indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso, come risulta anche dal rilascio di una copia cartacea del certificato medico al CP_ momento dell'inoltro all' ed al fine di trasmetterlo al datore di lavoro ex art. 8
D.P.C.M. cit. ovvero di fornire indicazioni utili al suo reperimento, in caso di difficoltà oggettiva.
Tant'è che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità che si ritiene di condividere anche alla luce della vigente disciplina, analoga a quella precedente sul punto dell'obbligo di comunicazione del domicilio di reperibilità, l'inosservanza da parte del lavoratore dell'onere di controllo della completa ed esatta indicazione del domicilio di reperibilità impedisce l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia ove
CP_ l' non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere dovere
CP_ di controllo della denunciata malattia, a meno che il lavoratore dimostri che l' avrebbe potuto ugualmente desumere aliunde il dato carente, ricavandolo da eventuali atti in suo possesso (Cass. 8093/1999, Cass. 7333/2001, Cass. 11286/2003), ovvero che non ha usato l'ordinaria diligenza.
Parte resistente ha depositato in atti “VERBALE DI ACCESSO
PER CONTROLLO DOMICILIARE n. 0900 156 4311841” del 5/7/2021 da cui emerge quanto segue: “ACCESSO – ALTRE MOTIVAZIONI: ESISTE STATALE SS
PUTIGNANO ALBEROBELLO. AL CIVICO 27 RICAVABILE MA NON SCRITTO VI
E' UNN CAMPO DIG RANO SENZA ALCUNA INDICAZIONE E IN FONDO UN FI
ENILE, AL CIVICO 27 DI VIA PUTIGNANO VI E' UNA OFFICINA. VIA
PUTIGNANO ALBEROB E LLO E' QUINDI UNA DENOMINAZIONE INESATTA E
IN ESISTENTE”(cfr. all. memoria).
Del pari, dal “VERBALE DI ACCESSO PER CONTROLLO DOMICILIARE N. 0900
1564325601” del 30/7/2021, emerge: “ ACCESSO – ALTRE MOTIOVAZIONI: SUILLA
VIA PUTIGHNANO ALBEROBELLO AL CIVICO 27 VI E' DUE PILASTRI CHE
SONO INGRESSO DI UN CAMPO DI GRANO CON COVONI E UNAVECCHIA CASA
Pag. 3 di 8 ADATTATA A . IMPEDOVO NE SSUNA TRACCIA” (cfr. all. CP_5 CP_6
memoria).
Nel caso di specie, risulta da entrambi i certificati di malattia in atti, quello del 5/7/2021
e quello del 30/7/2021 (cfr. allegati ricorso), che l'indirizzo di reperibilità del ricorrente durante la malattia era differente da quello di residenza (Via Angelo Turi, n. 147
Putignano), essendo stato indicato quello di “Via Putignano-Alberobello, n. 27
Castellana Grotte” e che il nominativo indicato presso l'abitazione era quello di
”, mentre solamente in quello postumo rispetto ai verbali di accesso Parte_1 dell' , vale a dire quello del 3/8/2021, viene riportato quale nominativo indicato CP_1 presso l'abitazione “ . Persona_1
CP_ Ebbene, il medico dell' recatosi per la visita di controllo presso l'indirizzo di reperibilità, in ben due occasioni, non riusciva a reperire l'indirizzo e conseguentemente l'abitazione del ricorrente, nonostante le ricerche effettuate, per il mancato reperimento di alcuna abitazione sulla Via Putignano- Alberobello, al civico n. 27, del Comune di
Castellana Grotte, come risulta dai verbali di accesso per controllo domiciliare presenti
CP_ in atti (all. . In particolare, nel verbale datato 5/7/2021, si legge che non si rinviene alcuna abitazione all'indirizzo indicato, quanto piuttosto un campo di grano ed un fienile e che al civico n. 27 di Via Putignano vi è un'officina, tanto da indurre il medico ad attestare che la denominazione risultava inesatta ed inesistente;
nel verbale datato
30/7/2021, il medico attestava che al civico n. 27 di Via Putignano Alberobello vi sono due pilastri che rappresentano un ingresso rispetto ad un campo di grano con covoni e una vecchia casa adattata a fienile.
Tanto premesso, giova richiamare l'art. 5, comma 14, della legge 638 dell'11.11.83 che commina per il lavoratore ammalato che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo il provvedimento sanzionatorio della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo.
L'interpretazione giurisprudenziale formatasi su tale disposizione si è consolidata nel senso di una interpretazione restrittiva del “giustificato motivo” preclusivo della sanzione e ciò in considerazione sia del prevalente interesse pubblico sotteso alla
Pag. 4 di 8 norma, volto a garantire la necessaria efficienza del funzionamento del sistema assicurativo, con conseguente necessaria repressione degli abusi, che dell'ambito limitato delle fasce orarie di reperibilità che rende l'onere a carico del lavoratore, estrinsecazione del dovere di collaborazione sullo stesso gravante, non particolarmente gravoso o vessatorio, potendosi garantire la reperibilità con un minimo grado di diligenza.
Sulla scorta di tale orientamento, la S.C. ha, inoltre, affermato il principio secondo cui
“In relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontani dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo. L'inottemperanza a tali obblighi per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n.
463 (convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638), senza che - ai fini in esame - possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale"
(Cass. 4216/1997).
Secondo i Giudici di Legittimità, infatti, “La disposizione dell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del
1983, che sancisce (anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza
n. 78 del 26 gennaio 1988) la decadenza del diritto al trattamento economico di malattia per i primi dieci giorni per il lavoratore risultato assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, è diretta a sancire l'obbligo del lavoratore stesso, assentatosi dal lavoro per malattia, di prestare la sua collaborazione al controllo, collaborazione che la legge pone come presupposto o condizione per l'esercizio del diritto alla prestazione economica e che viene a mancare per il fatto stesso che, acceduto il medico al domicilio del lavoratore nella fascia oraria prestabilita, a questo non venga praticamente reso possibile il controllo” (Cass 4004/1991).
Pag. 5 di 8 Il dovere di collaborazione, posto a carico del lavoratore, si spinge sino a richiedere di verificare se, nel relativo certificato medico, sia stato indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, d'indicarlo egli stesso, ed è escluso dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo, come nel caso di ritardo nell'apertura della porta - che determini l'allontanamento del medico di controllo - dovuto a motivo nelle circostanze non apprezzabile, come il fare la doccia, ovvero come la mancata indicazione del nome sul campanello che impedisca al medico di reperire l'abitazione.
Secondo la S.C. poi la prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore.
Ciò posto, osserva il Tribunale che parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo fornito prova dell'osservanza del dovere di diligenza impostogli nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, alla stregua della documentazione prodotta dalla parte ricorrente con note del 26/11/2024, emerge che il nominativo indicato presso l'abitazione ove il ricorrente era reperibile durante la malattia sia nel certificato medico del 5/7/2021 che in quello del 30/7/2021, era quello di , mentre dalla bolletta NE prodotta in Parte_1 atti risulta che l'intestatario dell'utenza è tale , così come Persona_2 questi risulta il destinatario dell'avviso di pagamento della TARI;
mentre dalla bolletta
DI emerge che l'intestatario dell'utenza è Persona_3
Ma vi è di più.
Dalla fotografia di Google Maps depositata in data 27/11/2024 - dalla quale emerge l'esistenza di un'abitazione - risulta che l'indirizzo effettivo dell'abitazione riportata in fotografia è il seguente: “SS 172, 27”, indirizzo che compare anche su una delle due bollette depositate in atti e sopra richiamate, mentre l'indirizzo indicato nei due certificati medici prodotti risulta essere “Via Putignano- Alberobello n. 27”.
Ne discende che il ricorrente ha certamente indicato al medico che ha inviato il certificato telematico un indirizzo non corretto, atteso che, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, trattavasi evidentemente di Strada Statale e non di Via (cfr. all. del
27/11/2024), così come per la corretta individuazione dell'abitazione di reperibilità,
Pag. 6 di 8 doveva essere indicato il Km e non il numero civico. Tale erronea indicazione, letta in uno al non corretto nominativo indicato presso l'abitazione, differente da quello dell' ha precluso al medico dell' convenuto la possibilità di reperire Pt_1 CP_3
l'abitazione di reperibilità e di effettuare il dovuto controllo.
A ciò aggiungasi che, dal certificato di malattia, non risultava il numero di telefonia mobile del ricorrente;
inoltre, non era stata allegata al certificato di malattia una piantina dell'area dove insiste la presunta abitazione della compagna del ricorrente, elemento da cui il medico incaricato avrebbe potuto agevolmente risalire allo stesso, trattandosi di indirizzo errato.
La erroneità dell'indirizzo di abitazione, la non corretta indicazione del nominativo indicato presso l'abitazione, la mancanza di un numero di telefonia mobile e l'assenza CP_ di una piantina topografica hanno determinato l'impossibilità per l' di procedere alla visita di controllo, con la conseguenza che non sussiste il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia per il periodo sopra richiamato.
A fronte delle risultanze lacunose e generiche emerse dal compendio probatorio in atti, deve ritenersi, pertanto, che il lavoratore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avendo fornito prova dell'osservanza del dovere di diligenza impostogli nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto.
In considerazione del deposito di idonea certificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 15/3/2022 da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 CP_1
istanza ed eccezione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Bari, 13/1/2025
Il Giudice
Pag. 7 di 8 dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2845/2022 R.G., chiamata all'udienza del 13/1/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. G. Fumarola Parte_1
e dall'avv. D. D'Arcangelo
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
Oggetto: Trattamento di malattia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/3/2022, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della corrente in Ostuni e di aver comunicato alla società CP_2 datrice di lavoro di voler fruire di un periodo di riposo per malattia dall'1/7/2021 al
31/7/2021 e di aver indicato, quale indirizzo di reperibilità durante la malattia, diverso dall'indirizzo di residenza, quello di “S.da Statale Putignano-Alberobello n. 27, comune di Castellana Grotte” - esponeva che, con note del 25/11/2021, pervenute al ricorrente in data 15/12/2021, l' comunicava di non ritenere giustificabile l'assenza del CP_1
ricorrente alle visite di controllo del 5/7/2021 e del 30/7/2021, avvenute in costanza dello stato di malattia. Ritenuta l'illegittimità della determinazione dell' , atteso che il Controparte_3
ricorrente non aveva avuto notizia né della visita di controllo né aveva ricevuto avviso di invito, proponeva ricorsi amministrativi che venivano respinti.
Adiva il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, chiedendo, pertanto, accertarsi il proprio diritto alla liquidazione dell'indennità di malattia per il periodo dal 5/7/2021 sino al termine della malattia, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato. CP_3
La causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, all'odierna udienza, previa discussione, è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
*
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale osserva che, ai sensi dell'art. 2 D.L. 633/1979, nel testo ratione temporis applicabile, “A decorrere dal 1 giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all il certificato di diagnosi CP_1
sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall medesimo”. In CP_1
particolare, ai sensi dell'art. 8 D.P.C.M., la trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico “comprende l'inserimento, da parte del medico, dei seguenti dati obbligatori: a) dati anagrafici del lavoratore;
b) codice fiscale del lavoratore;
c) residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia;
d) diagnosi e codice nosologico;
e) data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
f) visita ambulatoriale o domiciliare.
2. Il medico curante rilascia, al momento della visita, al lavoratore copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale (..)”.
In ragione della necessaria indicazione nel certificato di malattia, oltre che dell'indirizzo di residenza o domicilio abituale, del “domicilio di reperibilità durante la malattia”, sussiste in capo al lavoratore un obbligo di comunicazione del proprio indirizzo di reperibilità, in caso di visita di controllo.
Pag. 2 di 8 Alla luce del principio di buona fede e della ratio della disposizione, volta a permettere il tempestivo controllo della malattia che verrebbe compromesso ove la conoscenza dell'indirizzo non fosse contestuale alla recezione del certificato (cfr. Cass. 7909/1997), sussiste in capo al lavoratore anche l'onere di verificare se, nel relativo certificato medico sia stato esattamente indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso, come risulta anche dal rilascio di una copia cartacea del certificato medico al CP_ momento dell'inoltro all' ed al fine di trasmetterlo al datore di lavoro ex art. 8
D.P.C.M. cit. ovvero di fornire indicazioni utili al suo reperimento, in caso di difficoltà oggettiva.
Tant'è che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità che si ritiene di condividere anche alla luce della vigente disciplina, analoga a quella precedente sul punto dell'obbligo di comunicazione del domicilio di reperibilità, l'inosservanza da parte del lavoratore dell'onere di controllo della completa ed esatta indicazione del domicilio di reperibilità impedisce l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia ove
CP_ l' non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere dovere
CP_ di controllo della denunciata malattia, a meno che il lavoratore dimostri che l' avrebbe potuto ugualmente desumere aliunde il dato carente, ricavandolo da eventuali atti in suo possesso (Cass. 8093/1999, Cass. 7333/2001, Cass. 11286/2003), ovvero che non ha usato l'ordinaria diligenza.
Parte resistente ha depositato in atti “VERBALE DI ACCESSO
PER CONTROLLO DOMICILIARE n. 0900 156 4311841” del 5/7/2021 da cui emerge quanto segue: “ACCESSO – ALTRE MOTIVAZIONI: ESISTE STATALE SS
PUTIGNANO ALBEROBELLO. AL CIVICO 27 RICAVABILE MA NON SCRITTO VI
E' UNN CAMPO DIG RANO SENZA ALCUNA INDICAZIONE E IN FONDO UN FI
ENILE, AL CIVICO 27 DI VIA PUTIGNANO VI E' UNA OFFICINA. VIA
PUTIGNANO ALBEROB E LLO E' QUINDI UNA DENOMINAZIONE INESATTA E
IN ESISTENTE”(cfr. all. memoria).
Del pari, dal “VERBALE DI ACCESSO PER CONTROLLO DOMICILIARE N. 0900
1564325601” del 30/7/2021, emerge: “ ACCESSO – ALTRE MOTIOVAZIONI: SUILLA
VIA PUTIGHNANO ALBEROBELLO AL CIVICO 27 VI E' DUE PILASTRI CHE
SONO INGRESSO DI UN CAMPO DI GRANO CON COVONI E UNAVECCHIA CASA
Pag. 3 di 8 ADATTATA A . IMPEDOVO NE SSUNA TRACCIA” (cfr. all. CP_5 CP_6
memoria).
Nel caso di specie, risulta da entrambi i certificati di malattia in atti, quello del 5/7/2021
e quello del 30/7/2021 (cfr. allegati ricorso), che l'indirizzo di reperibilità del ricorrente durante la malattia era differente da quello di residenza (Via Angelo Turi, n. 147
Putignano), essendo stato indicato quello di “Via Putignano-Alberobello, n. 27
Castellana Grotte” e che il nominativo indicato presso l'abitazione era quello di
”, mentre solamente in quello postumo rispetto ai verbali di accesso Parte_1 dell' , vale a dire quello del 3/8/2021, viene riportato quale nominativo indicato CP_1 presso l'abitazione “ . Persona_1
CP_ Ebbene, il medico dell' recatosi per la visita di controllo presso l'indirizzo di reperibilità, in ben due occasioni, non riusciva a reperire l'indirizzo e conseguentemente l'abitazione del ricorrente, nonostante le ricerche effettuate, per il mancato reperimento di alcuna abitazione sulla Via Putignano- Alberobello, al civico n. 27, del Comune di
Castellana Grotte, come risulta dai verbali di accesso per controllo domiciliare presenti
CP_ in atti (all. . In particolare, nel verbale datato 5/7/2021, si legge che non si rinviene alcuna abitazione all'indirizzo indicato, quanto piuttosto un campo di grano ed un fienile e che al civico n. 27 di Via Putignano vi è un'officina, tanto da indurre il medico ad attestare che la denominazione risultava inesatta ed inesistente;
nel verbale datato
30/7/2021, il medico attestava che al civico n. 27 di Via Putignano Alberobello vi sono due pilastri che rappresentano un ingresso rispetto ad un campo di grano con covoni e una vecchia casa adattata a fienile.
Tanto premesso, giova richiamare l'art. 5, comma 14, della legge 638 dell'11.11.83 che commina per il lavoratore ammalato che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo il provvedimento sanzionatorio della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo.
L'interpretazione giurisprudenziale formatasi su tale disposizione si è consolidata nel senso di una interpretazione restrittiva del “giustificato motivo” preclusivo della sanzione e ciò in considerazione sia del prevalente interesse pubblico sotteso alla
Pag. 4 di 8 norma, volto a garantire la necessaria efficienza del funzionamento del sistema assicurativo, con conseguente necessaria repressione degli abusi, che dell'ambito limitato delle fasce orarie di reperibilità che rende l'onere a carico del lavoratore, estrinsecazione del dovere di collaborazione sullo stesso gravante, non particolarmente gravoso o vessatorio, potendosi garantire la reperibilità con un minimo grado di diligenza.
Sulla scorta di tale orientamento, la S.C. ha, inoltre, affermato il principio secondo cui
“In relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontani dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo. L'inottemperanza a tali obblighi per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n.
463 (convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638), senza che - ai fini in esame - possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale"
(Cass. 4216/1997).
Secondo i Giudici di Legittimità, infatti, “La disposizione dell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del
1983, che sancisce (anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza
n. 78 del 26 gennaio 1988) la decadenza del diritto al trattamento economico di malattia per i primi dieci giorni per il lavoratore risultato assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, è diretta a sancire l'obbligo del lavoratore stesso, assentatosi dal lavoro per malattia, di prestare la sua collaborazione al controllo, collaborazione che la legge pone come presupposto o condizione per l'esercizio del diritto alla prestazione economica e che viene a mancare per il fatto stesso che, acceduto il medico al domicilio del lavoratore nella fascia oraria prestabilita, a questo non venga praticamente reso possibile il controllo” (Cass 4004/1991).
Pag. 5 di 8 Il dovere di collaborazione, posto a carico del lavoratore, si spinge sino a richiedere di verificare se, nel relativo certificato medico, sia stato indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, d'indicarlo egli stesso, ed è escluso dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo, come nel caso di ritardo nell'apertura della porta - che determini l'allontanamento del medico di controllo - dovuto a motivo nelle circostanze non apprezzabile, come il fare la doccia, ovvero come la mancata indicazione del nome sul campanello che impedisca al medico di reperire l'abitazione.
Secondo la S.C. poi la prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore.
Ciò posto, osserva il Tribunale che parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo fornito prova dell'osservanza del dovere di diligenza impostogli nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, alla stregua della documentazione prodotta dalla parte ricorrente con note del 26/11/2024, emerge che il nominativo indicato presso l'abitazione ove il ricorrente era reperibile durante la malattia sia nel certificato medico del 5/7/2021 che in quello del 30/7/2021, era quello di , mentre dalla bolletta NE prodotta in Parte_1 atti risulta che l'intestatario dell'utenza è tale , così come Persona_2 questi risulta il destinatario dell'avviso di pagamento della TARI;
mentre dalla bolletta
DI emerge che l'intestatario dell'utenza è Persona_3
Ma vi è di più.
Dalla fotografia di Google Maps depositata in data 27/11/2024 - dalla quale emerge l'esistenza di un'abitazione - risulta che l'indirizzo effettivo dell'abitazione riportata in fotografia è il seguente: “SS 172, 27”, indirizzo che compare anche su una delle due bollette depositate in atti e sopra richiamate, mentre l'indirizzo indicato nei due certificati medici prodotti risulta essere “Via Putignano- Alberobello n. 27”.
Ne discende che il ricorrente ha certamente indicato al medico che ha inviato il certificato telematico un indirizzo non corretto, atteso che, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, trattavasi evidentemente di Strada Statale e non di Via (cfr. all. del
27/11/2024), così come per la corretta individuazione dell'abitazione di reperibilità,
Pag. 6 di 8 doveva essere indicato il Km e non il numero civico. Tale erronea indicazione, letta in uno al non corretto nominativo indicato presso l'abitazione, differente da quello dell' ha precluso al medico dell' convenuto la possibilità di reperire Pt_1 CP_3
l'abitazione di reperibilità e di effettuare il dovuto controllo.
A ciò aggiungasi che, dal certificato di malattia, non risultava il numero di telefonia mobile del ricorrente;
inoltre, non era stata allegata al certificato di malattia una piantina dell'area dove insiste la presunta abitazione della compagna del ricorrente, elemento da cui il medico incaricato avrebbe potuto agevolmente risalire allo stesso, trattandosi di indirizzo errato.
La erroneità dell'indirizzo di abitazione, la non corretta indicazione del nominativo indicato presso l'abitazione, la mancanza di un numero di telefonia mobile e l'assenza CP_ di una piantina topografica hanno determinato l'impossibilità per l' di procedere alla visita di controllo, con la conseguenza che non sussiste il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia per il periodo sopra richiamato.
A fronte delle risultanze lacunose e generiche emerse dal compendio probatorio in atti, deve ritenersi, pertanto, che il lavoratore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avendo fornito prova dell'osservanza del dovere di diligenza impostogli nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto.
In considerazione del deposito di idonea certificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 15/3/2022 da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 CP_1
istanza ed eccezione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Bari, 13/1/2025
Il Giudice
Pag. 7 di 8 dott.ssa Emanuela Foggetti
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