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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3697/2019
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3697/2019 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monasterace M.na, Via Ficarelle, presso lo studio dell'avv. Anna Anania che la rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente
E C.F./P. IVA n. , in persona legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e, per esso, l'Avv. Fabio Rovito, in qualità di Controparte_2
, giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio in Roma,
[...] Persona_1 repertorio n. 44953 raccolta n. 25857 del 25.07.2019, rappresentata e difesa dall'Avv. Beniamino
Toscano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, alla via XXI agosto n.
121 in forza di procura in atti
resistente
E
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della
[...]
, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché Controparte_4 della procura a rogito del dr. Notaio in Roma, rep. N. 10804 del 24.7.2001, Persona_2 rappresentato e difeso dall'avv. Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Rep. n. 77778/19476 del 23.12.2011, ed elettivamente Persona_3 domiciliato presso l'Agenzia in Locri, via Matteotti 48 CP_4
resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.12.2019, deduceva: - di aver ricevuto, in Parte_1 data 28.10.2019, l'intimazione di pagamento n. 094 2019 90090558 61/000, contenente l'invito a pagare, entro 5 giorni, il complessivo importo di € 199.101,32; - che più in particolare l'opposizione riguardava i seguenti atti: Cartella n. 09420020004614929000, presuntivamente notificata il
24.04.2002; Cartella n. 09420100030949751000, presuntivamente notificata il 09.12.2010; Avviso di addebito n. 39420112000336325000, presuntivamente notificato il 07.10.2011; Avviso di addebito n. 39420120001246215000, presuntivamente notificato il 29.05.2012; Avviso di addebito n.
39420120004619481000, presuntivamente notificato il 28.01.2013; Avviso di addebito n.
39420130001418042000, presuntivamente notificato il 20.05.2013; Avviso di addebito n.
39420130002931013000, presuntivamente notificato il 14.01.2014; Avviso di addebito n.
39420140004257757000, presuntivamente notificato il 23.01.2015; - che i presunti crediti riportati negli atti evidenziati, dovevano considerarsi prescritti stante l'assenza di qualsivoglia atto interruttivo validamente notificato;
- che con particolare riferimento all'avviso di addebito n.
39420140004257757000, presuntivamente notificato il 23.01.2015, la prescrizione era da considerarsi maturata ancor prima della formazione del ruolo trattandosi di un presunto debito risalente all'anno 2008; - che in ogni caso l'atto opposto era da considerarsi illegittimo sia per intervenuta decadenza sia per mancata notifica degli atti propedeutici alla intimazione nonché per mancato rispetto dei requisiti formali e per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi applicati sulle cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «In via Pregiudiziale Sospendere
l'efficacia della ingiunzione di pagamento impugnata, in ragione della fondatezza delle censure esposte ed a causa del notevole pregiudizio che rischia di subire l'odierno ricorrente in conseguenza dell'esecuzione forzata;
2) In via Preliminare, principale ed assorbente: In accoglimento della eccezione di prescrizione e/o decadenza: Accertare e dichiarare NON dovuta la pretesa creditoria di cui agli atti sottesi (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito meglio descritti in narrativa) all'intimazione di pagamento in questa sede opposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità
e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia della impugnata intimazione di pagamento;
3) Nel merito: In accoglimento degli ulteriori motivi di nullità meglio in narrativa specificati: Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia della intimazione di pagamento oggi impugnata, ed, eventualmente, anche ogni atto prodromico e successivo alla stessa e, per
l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme portate dall'impugnata intimazione di pagamento;
4) In ogni caso: Condannare i resistenti, anche in solido tra loro, al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge con distrazione ex articolo
93 in favore del legale costituito».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , anche nell'interesse della CP_4 [...]
eccependo: - preliminarmente, in riferimento alla cartella Controparte_4
n. 09420100030949751000 l'incompetenza territoriale del Giudice adito, ai sensi dell'art.444, 3^ comma c.p.c., in favore del Tribunale di Reggio Calabria trattandosi di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;
- sempre in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell' stante la tardività dell'opposizione avvenuta oltre il termine di quaranta giorni dalla CP_3
CP_ notifica della cartella di pagamento;
- nel merito la validità degli avvisi di addebito formati dall' entro i termini di prescrizione e regolarmente notificati all'interessato, ricadendo ogni responsabilità di eventuali ritardi sull'Agente della Riscossione per tutte le operazioni successive all'iscrizione a ruolo.
In data 12.06.2020 si costituiva anche l'Agente della Riscossione opponendosi preliminarmente alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato e nel merito osservando la ritualità delle notifiche degli atti opposti nonché degli atti interruttivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 18.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva dell
[...]
, in quanto ente che ha emesso l'intimazione di pagamento impugnata, sia Controparte_1 dell' quale ente creditore per i crediti contributivi di cui alle cartelle di pagamento ed agli CP_4 avvisi di addebito sottesi all'atto opposto.
In via preliminare, deve anche evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72.
In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. n. 16412/2007; Cass. n.13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass. n. 7649/2006;
Cass. n.10533/2006; Cass. n. 24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. SS. UU. n. 5791/2008). Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
L'ente di riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha allegato la prova della notifica, avvenuta a mezzo posta, degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento, come si evince dalle cartoline di ricevimento allegate in atti.
Alla luce della documentazione versata in atti dagli enti resistenti deve ritenersi fornita la prova dell'intervenuta notifica delle cartelle ed agli avvisi di addebito di seguito indicati:
1) Cartella n. 09420100030949751000, presuntivamente notificata il 09.12.2010.
2) Avviso di addebito n. 39420112000336325000, notificato il 07.10.2011.
3) Avviso di addebito n. 39420120001246215000, notificato il 29.05.2012.
4) Avviso di addebito n. 39420120004619481000, notificato il 28.01.2013.
5) Avviso di addebito n. 39420130001418042000, notificato il 20.05.2013.
6) Avviso di addebito n. 39420130002931013000, il 14.01.2014.
7) Avviso di addebito n. 39420140004257757000, notificato il 23.01.2015.
In particolare, con riferimento ai suddetti avvisi e cartelle, sono stati prodotti in atti sia la copia dell'atto relativo che quella dell'avviso di ricevimento, debitamente sottoscritto o restituito al mittente per compiuta giacenza (v. allegati memoria ). Controparte_1
Sul punto deve precisarsi che la più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui “in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (v. Sez.
VI, 15 settembre 2017, n. 21533, che ha precisato che in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa – secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento – resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa;
(v. Cass. sent. sez. tribut., n. 9845/2017; sent. sez. III, n. 9246/2015; sent. sez. trib., n. 15315/2014).
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione o della mancata notifica della cartella di pagamento non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della stessa, recuperando un mezzo di opposizione della pretesa nel merito, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e quindi l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha richiamato il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge
335/95.
Sul punto ci si è chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
La Suprema Corte ha escluso la conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale (Cassazione SS.UU.
23397/2016; Cass. ord. n. 7409/2020).
Nel caso che ci occupa, deduce di aver notificato i seguenti atti Controparte_1
interruttivi della prescrizione: l'intimazione di pagamento n. 09420159017465561000 notificata in data 02.11.2015 e l'intimazione oggi impugnata.
Anche con riferimento ai suddetti atti è stata prodotta sia la copia delle intimazioni che i relativi atti di ricevimento.
Ciò considerato la suddetta intimazione di pagamento n. 09420159017465561000, nella quale sono richiamati tutti gli avvisi di addebito e le cartelle in oggetto, ha interrotto la prescrizione con riferimento agli stessi, rispetto ai quali l'opposizione va rigettata, non essendo decorso, alla data di notifica 02.11.2015, il termine di prescrizione quinquennale, né esso è decorso successivamente stante la notifica dell'intimazione oggi impugnata in data 28.10.2019.
Con riferimento invece alla cartella n. 09420020004614929000, notificata il 24.04.2002, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento sopra richiamata, era già decorso il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di prova di atti interruttivi intermedi.
Pertanto, con riferimento a detta cartella l'opposizione va accolta, non essendo stata provata l'interruzione della prescrizione, che, dalla data di notifica dell'atto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420159017465561000, risulta già maturata.
Fermo quanto sopra argomentato occorre rilevare altresì che parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alle produzioni documentali effettuate dai resistenti limitandosi nei successivi scritti difensivi a richiamare quanto nel ricorso introduttivo.
Ogni ulteriore questione e/o eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo della controversia e della soccombenza reciproca, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da - C.F. R.G. n. 3697/2019, Parte_1 C.F._1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 094 2019 90090558 61/000, relativamente alla cartella di pagamento n. 09420020004614929000 per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
- compensa le spese di lite.
Locri, 05.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3697/2019
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3697/2019 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monasterace M.na, Via Ficarelle, presso lo studio dell'avv. Anna Anania che la rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente
E C.F./P. IVA n. , in persona legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e, per esso, l'Avv. Fabio Rovito, in qualità di Controparte_2
, giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio in Roma,
[...] Persona_1 repertorio n. 44953 raccolta n. 25857 del 25.07.2019, rappresentata e difesa dall'Avv. Beniamino
Toscano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, alla via XXI agosto n.
121 in forza di procura in atti
resistente
E
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della
[...]
, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché Controparte_4 della procura a rogito del dr. Notaio in Roma, rep. N. 10804 del 24.7.2001, Persona_2 rappresentato e difeso dall'avv. Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Rep. n. 77778/19476 del 23.12.2011, ed elettivamente Persona_3 domiciliato presso l'Agenzia in Locri, via Matteotti 48 CP_4
resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.12.2019, deduceva: - di aver ricevuto, in Parte_1 data 28.10.2019, l'intimazione di pagamento n. 094 2019 90090558 61/000, contenente l'invito a pagare, entro 5 giorni, il complessivo importo di € 199.101,32; - che più in particolare l'opposizione riguardava i seguenti atti: Cartella n. 09420020004614929000, presuntivamente notificata il
24.04.2002; Cartella n. 09420100030949751000, presuntivamente notificata il 09.12.2010; Avviso di addebito n. 39420112000336325000, presuntivamente notificato il 07.10.2011; Avviso di addebito n. 39420120001246215000, presuntivamente notificato il 29.05.2012; Avviso di addebito n.
39420120004619481000, presuntivamente notificato il 28.01.2013; Avviso di addebito n.
39420130001418042000, presuntivamente notificato il 20.05.2013; Avviso di addebito n.
39420130002931013000, presuntivamente notificato il 14.01.2014; Avviso di addebito n.
39420140004257757000, presuntivamente notificato il 23.01.2015; - che i presunti crediti riportati negli atti evidenziati, dovevano considerarsi prescritti stante l'assenza di qualsivoglia atto interruttivo validamente notificato;
- che con particolare riferimento all'avviso di addebito n.
39420140004257757000, presuntivamente notificato il 23.01.2015, la prescrizione era da considerarsi maturata ancor prima della formazione del ruolo trattandosi di un presunto debito risalente all'anno 2008; - che in ogni caso l'atto opposto era da considerarsi illegittimo sia per intervenuta decadenza sia per mancata notifica degli atti propedeutici alla intimazione nonché per mancato rispetto dei requisiti formali e per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi applicati sulle cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «In via Pregiudiziale Sospendere
l'efficacia della ingiunzione di pagamento impugnata, in ragione della fondatezza delle censure esposte ed a causa del notevole pregiudizio che rischia di subire l'odierno ricorrente in conseguenza dell'esecuzione forzata;
2) In via Preliminare, principale ed assorbente: In accoglimento della eccezione di prescrizione e/o decadenza: Accertare e dichiarare NON dovuta la pretesa creditoria di cui agli atti sottesi (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito meglio descritti in narrativa) all'intimazione di pagamento in questa sede opposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità
e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia della impugnata intimazione di pagamento;
3) Nel merito: In accoglimento degli ulteriori motivi di nullità meglio in narrativa specificati: Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia della intimazione di pagamento oggi impugnata, ed, eventualmente, anche ogni atto prodromico e successivo alla stessa e, per
l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme portate dall'impugnata intimazione di pagamento;
4) In ogni caso: Condannare i resistenti, anche in solido tra loro, al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge con distrazione ex articolo
93 in favore del legale costituito».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , anche nell'interesse della CP_4 [...]
eccependo: - preliminarmente, in riferimento alla cartella Controparte_4
n. 09420100030949751000 l'incompetenza territoriale del Giudice adito, ai sensi dell'art.444, 3^ comma c.p.c., in favore del Tribunale di Reggio Calabria trattandosi di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;
- sempre in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell' stante la tardività dell'opposizione avvenuta oltre il termine di quaranta giorni dalla CP_3
CP_ notifica della cartella di pagamento;
- nel merito la validità degli avvisi di addebito formati dall' entro i termini di prescrizione e regolarmente notificati all'interessato, ricadendo ogni responsabilità di eventuali ritardi sull'Agente della Riscossione per tutte le operazioni successive all'iscrizione a ruolo.
In data 12.06.2020 si costituiva anche l'Agente della Riscossione opponendosi preliminarmente alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato e nel merito osservando la ritualità delle notifiche degli atti opposti nonché degli atti interruttivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 18.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
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Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva dell
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, in quanto ente che ha emesso l'intimazione di pagamento impugnata, sia Controparte_1 dell' quale ente creditore per i crediti contributivi di cui alle cartelle di pagamento ed agli CP_4 avvisi di addebito sottesi all'atto opposto.
In via preliminare, deve anche evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72.
In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. n. 16412/2007; Cass. n.13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass. n. 7649/2006;
Cass. n.10533/2006; Cass. n. 24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. SS. UU. n. 5791/2008). Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
L'ente di riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha allegato la prova della notifica, avvenuta a mezzo posta, degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento, come si evince dalle cartoline di ricevimento allegate in atti.
Alla luce della documentazione versata in atti dagli enti resistenti deve ritenersi fornita la prova dell'intervenuta notifica delle cartelle ed agli avvisi di addebito di seguito indicati:
1) Cartella n. 09420100030949751000, presuntivamente notificata il 09.12.2010.
2) Avviso di addebito n. 39420112000336325000, notificato il 07.10.2011.
3) Avviso di addebito n. 39420120001246215000, notificato il 29.05.2012.
4) Avviso di addebito n. 39420120004619481000, notificato il 28.01.2013.
5) Avviso di addebito n. 39420130001418042000, notificato il 20.05.2013.
6) Avviso di addebito n. 39420130002931013000, il 14.01.2014.
7) Avviso di addebito n. 39420140004257757000, notificato il 23.01.2015.
In particolare, con riferimento ai suddetti avvisi e cartelle, sono stati prodotti in atti sia la copia dell'atto relativo che quella dell'avviso di ricevimento, debitamente sottoscritto o restituito al mittente per compiuta giacenza (v. allegati memoria ). Controparte_1
Sul punto deve precisarsi che la più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui “in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (v. Sez.
VI, 15 settembre 2017, n. 21533, che ha precisato che in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa – secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento – resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa;
(v. Cass. sent. sez. tribut., n. 9845/2017; sent. sez. III, n. 9246/2015; sent. sez. trib., n. 15315/2014).
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione o della mancata notifica della cartella di pagamento non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della stessa, recuperando un mezzo di opposizione della pretesa nel merito, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e quindi l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha richiamato il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge
335/95.
Sul punto ci si è chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
La Suprema Corte ha escluso la conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale (Cassazione SS.UU.
23397/2016; Cass. ord. n. 7409/2020).
Nel caso che ci occupa, deduce di aver notificato i seguenti atti Controparte_1
interruttivi della prescrizione: l'intimazione di pagamento n. 09420159017465561000 notificata in data 02.11.2015 e l'intimazione oggi impugnata.
Anche con riferimento ai suddetti atti è stata prodotta sia la copia delle intimazioni che i relativi atti di ricevimento.
Ciò considerato la suddetta intimazione di pagamento n. 09420159017465561000, nella quale sono richiamati tutti gli avvisi di addebito e le cartelle in oggetto, ha interrotto la prescrizione con riferimento agli stessi, rispetto ai quali l'opposizione va rigettata, non essendo decorso, alla data di notifica 02.11.2015, il termine di prescrizione quinquennale, né esso è decorso successivamente stante la notifica dell'intimazione oggi impugnata in data 28.10.2019.
Con riferimento invece alla cartella n. 09420020004614929000, notificata il 24.04.2002, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento sopra richiamata, era già decorso il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di prova di atti interruttivi intermedi.
Pertanto, con riferimento a detta cartella l'opposizione va accolta, non essendo stata provata l'interruzione della prescrizione, che, dalla data di notifica dell'atto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420159017465561000, risulta già maturata.
Fermo quanto sopra argomentato occorre rilevare altresì che parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alle produzioni documentali effettuate dai resistenti limitandosi nei successivi scritti difensivi a richiamare quanto nel ricorso introduttivo.
Ogni ulteriore questione e/o eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo della controversia e della soccombenza reciproca, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da - C.F. R.G. n. 3697/2019, Parte_1 C.F._1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 094 2019 90090558 61/000, relativamente alla cartella di pagamento n. 09420020004614929000 per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
- compensa le spese di lite.
Locri, 05.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli