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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3267 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Schepis per Parte_1 P.IVA_1 procura in atti
- APPELLANTE -
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Fortunata Grasso per procura in atti
- APPELLATO -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 510/2021 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in appello, depositato il 7/07/2021, la impugnava la sentenza n. Parte_1
510/2021 del Giudice di Pace di depositata il 28/05/2021, non notificata, che aveva CP_1 dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto avverso il verbale di contestazione n.
1027451 del 23/07/2020, elevato nei confronti di , quale conducente CP_2 dell'autoarticolato tg. EV791RN-AA05743 di proprietà dell'appellante, relativamente alla pagina 1 di 4 violazione dell'art. 7, commi 1 e 13, C.d.S. in combinato disposto con l'ordinanza Sindacale n.
488/13, per avere transitato nel Viale Boccetta nella fascia oraria 07:00-09:00.
La lamentava l'erroneità della sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto la Parte_1 tardività della propria opposizione, sul presupposto che il verbale di contestazione fosse stato immediatamente contestato al trasgressore il 23/07/2020.
Si doleva che il Giudice di Pace non aveva tenuto conto che, in realtà, l'appellante rivestiva la qualità di obbligata in solido e, al momento dell'impugnazione del verbale di contestazione, non aveva ancora ricevuto la notifica prevista ai sensi dell'art. 196 C.d.S., avvenuta il 29/10/2020 e, quindi, dopo la presentazione del ricorso di primo grado, depositato in cancelleria il 25/09/2020.
Assumeva, quindi, la tempestività della propria opposizione, seguita alla conoscenza del verbale elevato nei confronti del trasgressore;
nel merito, sosteneva di avere depositato documentazione fotografica, ritraente la segnaletica verticale presente lungo il viale Boccetta di che – in CP_1 deroga al generale divieto – consentiva il transito agli autoarticolati diretti verso il Molo
Norimberga, proprio come verificatosi nel caso di specie.
All'udienza del 3/02/2022, veniva dichiarata la contumacia del e la causa Controparte_1 era rinviata per la decisione all'udienza del 25/10/2023, successivamente differita dapprima al
10/07/2024 e poi al 19/12/2024, per consentire la trattazione e decisione delle cause più antiche della presente.
Quindi, con comparsa del 10/12/2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza a trattazione scritta del 19/12/2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, revocata la dichiarazione di contumacia del attesane Controparte_1 la costituzione con comparsa di costituzione e risposta del 10/12/2024.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, sebbene la motivazione della sentenza di primo grado vada integrata nei termini che seguono.
pagina 2 di 4 Com'è noto, in tema di sanzioni amministrative, la legittimazione all'opposizione non deriva dall'interesse di fatto che l'opponente può avere alla rimozione del provvedimento, ma dall'interesse giuridico che egli abbia a tale rimozione quale destinatario del provvedimento.
Ne consegue che anche in ipotesi astratta di vincolo di solidarietà, qualora nei confronti della società obbligata in solido non sia stato, in concreto, emesso alcun provvedimento, stante l'autonomia della relativa posizione, che non rimane pregiudicata dal provvedimento emesso, tale soggetto non è legittimato a proporre l'opposizione.
Facendo applicazione del principio menzionato, la non era legittimata a proporre Parte_1 opposizione al verbale di contestazione n. 1027451 del 23/07/2020, elevato nei confronti di
, quale conducente dell'autoarticolato tg. EV791RN-AA05743 di proprietà CP_2 dell'appellante, in quanto non era destinataria del verbale di accertamento;
ciò stante l'autonomia della posizione di ciascun eventuale coobbligato, nei cui confronti sussiste l'obbligo di un'autonoma contestazione dell'infrazione, in mancanza della quale la sua obbligazione nei confronti dell'Amministrazione si estingue e la sentenza emessa nei confronti degli altri coobbligati in solido non fa stato (cfr. Cass. civ., sez. 1, Sent. n. 12240 del 20/08/2003; in senso analogo, Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 4506 del 28/02/2006; Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 14098 del 19/06/2006; Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 325 del 11/01/2007).
La quale obbligata in solido, non poteva impugnare il verbale di contestazione Parte_1 notificato al conducente, ma avrebbe dovuto attendere la notifica della propria copia del verbale di contestazione, ai sensi dell'art. 196 C.d.S. (effettivamente avvenuta il 29/10/2020, per ammissione della stessa appellante) e proporre opposizione avverso tale verbale, del quale era la legittima destinataria.
Il giudice di pace avrebbe dovuto, quindi, più correttamente, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione alla sanzione amministrativa proposta dalla per la mancanza di Parte_1 interesse ad agire, condizione dell'azione che deve sussistere per l'intero corso del giudizio.
L'integrazione della motivazione della sentenza, nei termini che precedono, non modifica l'esito del giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, come per legge;
dunque, la va condannata alla rifusione, in favore del delle spese e Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 compensi, liquidati, applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, in base allo scaglione di riferimento (fino a € 1.100,00, parametri prossimi ai minimi in ragione dell'attività processuale compiuta) nel seguente modo: € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, €
150,00 per la fase di trattazione (cfr. C. Cass., n. 8561/2023) ed € 150,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 500,00.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002 come modificato dalla l. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dalla citata disposizione ai fini del pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello n. 3267/2021, vertente tra Parte_1
(appellante) e in persona del Sindaco pro tempore (appellato), rigettata e Controparte_1 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. condanna la al pagamento, in favore del delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in € 500,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.pa. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Messina il giorno 8 aprile 2025
Il Giudice
Maria Militello
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Angelica Miano, Funzionaria addetta all'ufficio del processo presso la Prima sezione Civile di questo Tribunale.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3267 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Schepis per Parte_1 P.IVA_1 procura in atti
- APPELLANTE -
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Fortunata Grasso per procura in atti
- APPELLATO -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 510/2021 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in appello, depositato il 7/07/2021, la impugnava la sentenza n. Parte_1
510/2021 del Giudice di Pace di depositata il 28/05/2021, non notificata, che aveva CP_1 dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto avverso il verbale di contestazione n.
1027451 del 23/07/2020, elevato nei confronti di , quale conducente CP_2 dell'autoarticolato tg. EV791RN-AA05743 di proprietà dell'appellante, relativamente alla pagina 1 di 4 violazione dell'art. 7, commi 1 e 13, C.d.S. in combinato disposto con l'ordinanza Sindacale n.
488/13, per avere transitato nel Viale Boccetta nella fascia oraria 07:00-09:00.
La lamentava l'erroneità della sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto la Parte_1 tardività della propria opposizione, sul presupposto che il verbale di contestazione fosse stato immediatamente contestato al trasgressore il 23/07/2020.
Si doleva che il Giudice di Pace non aveva tenuto conto che, in realtà, l'appellante rivestiva la qualità di obbligata in solido e, al momento dell'impugnazione del verbale di contestazione, non aveva ancora ricevuto la notifica prevista ai sensi dell'art. 196 C.d.S., avvenuta il 29/10/2020 e, quindi, dopo la presentazione del ricorso di primo grado, depositato in cancelleria il 25/09/2020.
Assumeva, quindi, la tempestività della propria opposizione, seguita alla conoscenza del verbale elevato nei confronti del trasgressore;
nel merito, sosteneva di avere depositato documentazione fotografica, ritraente la segnaletica verticale presente lungo il viale Boccetta di che – in CP_1 deroga al generale divieto – consentiva il transito agli autoarticolati diretti verso il Molo
Norimberga, proprio come verificatosi nel caso di specie.
All'udienza del 3/02/2022, veniva dichiarata la contumacia del e la causa Controparte_1 era rinviata per la decisione all'udienza del 25/10/2023, successivamente differita dapprima al
10/07/2024 e poi al 19/12/2024, per consentire la trattazione e decisione delle cause più antiche della presente.
Quindi, con comparsa del 10/12/2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza a trattazione scritta del 19/12/2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, revocata la dichiarazione di contumacia del attesane Controparte_1 la costituzione con comparsa di costituzione e risposta del 10/12/2024.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, sebbene la motivazione della sentenza di primo grado vada integrata nei termini che seguono.
pagina 2 di 4 Com'è noto, in tema di sanzioni amministrative, la legittimazione all'opposizione non deriva dall'interesse di fatto che l'opponente può avere alla rimozione del provvedimento, ma dall'interesse giuridico che egli abbia a tale rimozione quale destinatario del provvedimento.
Ne consegue che anche in ipotesi astratta di vincolo di solidarietà, qualora nei confronti della società obbligata in solido non sia stato, in concreto, emesso alcun provvedimento, stante l'autonomia della relativa posizione, che non rimane pregiudicata dal provvedimento emesso, tale soggetto non è legittimato a proporre l'opposizione.
Facendo applicazione del principio menzionato, la non era legittimata a proporre Parte_1 opposizione al verbale di contestazione n. 1027451 del 23/07/2020, elevato nei confronti di
, quale conducente dell'autoarticolato tg. EV791RN-AA05743 di proprietà CP_2 dell'appellante, in quanto non era destinataria del verbale di accertamento;
ciò stante l'autonomia della posizione di ciascun eventuale coobbligato, nei cui confronti sussiste l'obbligo di un'autonoma contestazione dell'infrazione, in mancanza della quale la sua obbligazione nei confronti dell'Amministrazione si estingue e la sentenza emessa nei confronti degli altri coobbligati in solido non fa stato (cfr. Cass. civ., sez. 1, Sent. n. 12240 del 20/08/2003; in senso analogo, Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 4506 del 28/02/2006; Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 14098 del 19/06/2006; Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 325 del 11/01/2007).
La quale obbligata in solido, non poteva impugnare il verbale di contestazione Parte_1 notificato al conducente, ma avrebbe dovuto attendere la notifica della propria copia del verbale di contestazione, ai sensi dell'art. 196 C.d.S. (effettivamente avvenuta il 29/10/2020, per ammissione della stessa appellante) e proporre opposizione avverso tale verbale, del quale era la legittima destinataria.
Il giudice di pace avrebbe dovuto, quindi, più correttamente, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione alla sanzione amministrativa proposta dalla per la mancanza di Parte_1 interesse ad agire, condizione dell'azione che deve sussistere per l'intero corso del giudizio.
L'integrazione della motivazione della sentenza, nei termini che precedono, non modifica l'esito del giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, come per legge;
dunque, la va condannata alla rifusione, in favore del delle spese e Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 compensi, liquidati, applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, in base allo scaglione di riferimento (fino a € 1.100,00, parametri prossimi ai minimi in ragione dell'attività processuale compiuta) nel seguente modo: € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, €
150,00 per la fase di trattazione (cfr. C. Cass., n. 8561/2023) ed € 150,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 500,00.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002 come modificato dalla l. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dalla citata disposizione ai fini del pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello n. 3267/2021, vertente tra Parte_1
(appellante) e in persona del Sindaco pro tempore (appellato), rigettata e Controparte_1 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. condanna la al pagamento, in favore del delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in € 500,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.pa. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Messina il giorno 8 aprile 2025
Il Giudice
Maria Militello
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Angelica Miano, Funzionaria addetta all'ufficio del processo presso la Prima sezione Civile di questo Tribunale.
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