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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Cinzia Balletti Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 4402/2022 R.G. da
, con gli avv.ti SMANIA FRANCO e ZAZZARON DARIA, Parte_1
come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, con l'avv. STOCCO MARTA, come da procura in atti;
Controparte_1
- resistente -
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Divorzio contenzioso.
Conclusioni parte ricorrente:
“C O N C L U S I O N I
Dato atto dell'intervenuta pronuncia della sentenza non definitiva n.1949/2023 del
27.09.2023, pubblicata in data 10.10.2023, con cui è stato dichiarato lo scioglimento
del matrimonio contratto nel Comune di Tecuci - Provincia di GA (Romania) in data
06.11.1993 tra [c.f.: ], nata a [...], Parte_1 C.F._1
cittadina rumena, residente in [...]G e 2
[c.f.: ], nato a [...] - Provincia di GA Controparte_1 C.F._2
(Romania) il 10.07.1971, cittadino rumeno e ora residente in [...], come da atto di
matrimonio registrato a Tecuci nel registro dello Stato civile al n. 270 dell'anno 1993 il
giorno 6.11.1993,
1) dichiarare che la casa coniugale di proprietà dei IGg.ri e Parte_1 CP_1
per la quota del 50% ciascuno, sita in San Giorgio in Bosco (PD) in Via Spino n.
[...]
77/G int. 4, così catastalmente censita al C.F. del predetto Comune, Foglio 19: - Part.
516 sub 54, cat. A/2, cl. 2, 6,5 vani – piano 2; - Part. 516 sub 28, cat. C/2, cl. 1, mq 7,
piano S1; - Part. 516 sub 23, cat. C/6, cl. 2, mq 14, piano S1; rimane definitivamente
assegnata, con relativi arredi e corredi, alla IG.ra , la quale vi abiterà Parte_1
con le figlie minori e;
Persona_1 Persona_2
2) disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato delle figlie minori Per_1
e alla madre, la quale, in qualità di genitore affidatario
[...] Persona_2
esclusivo delle minori, assumerà da sola tutte le decisioni, anche quelle di maggiore
interesse per le figlie minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione,
cittadinanza, richiesta di passaporto);
3) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie, secondo le modalità e nei
giorni e orari che verranno indicati da codesto Tribunale nel preminente interesse delle
stesse minori, tenendo conto del fatto che lo stesso dal 30.11.2023 risiede stabilmente in
Romania e dallo scorso anno non ha più alcun contatto con le figlie;
4) porsi a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a mezzo bonifico
bancario sul c/c alla medesima intestato Intesa Sanpaolo – IBAN
[...], entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo
al mantenimento delle figlie, la somma di euro 250,00 ciascuna, e così complessivi euro
2 3
500,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere dalla
comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, oltre al 50% delle spese
straordinarie, come previste dall'apposito protocollo del Tribunale di Padova.
In ogni caso: con vittoria di spese di procedura, oltre a spese forfettarie al 15%, I.V.A.
e C.P.A.”.
Conclusioni parte resistente:
“Si precisano pertanto le conclusioni come segue.
Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo
Tribunale di Padova:
1) disporre l'affidamento delle minori e in via Persona_1 Persona_2
congiunta ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente e collocamento della
residenza presso l'abitazione della madre;
2) regolare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: il padre avrà facoltà di
vedere le figlie minori quando vuole, previo avviso alla madre e compatibilmente con
gli impegni scolastici e ricreativi delle figlie, e di tenerle con sé nel periodo non
scolastico da metà giugno a metà settembre e durante le vacanze natalizie;
3) disporre a carico del SI. l'obbligo al versamento alla SI.ra Controparte_1
, entro il giorno 15 di ogni mese, di un assegno mensile a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie minori pari ad €. 150,00 (centocinquanta/00)
ciascuna, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese
straordinarie come individuate nel Protocollo del Tribunale di Padova e nelle Linee
guida del CNF del 29.11.2017 per la regolamentazione delle modalità di mantenimento
dei figli;
3 4
4) disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito
interamente dalla SI.ra , e così pure la detrazione fiscale;
Parte_1
5) disporsi che nulla sarà reciprocamente dovuto dai SIg.ri e Controparte_1
a titolo di mantenimento, essendo gli stessi economicamente Parte_1
autosufficienti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
Con l'intervento del pubblico ministero:
“Visti gli atti dichiara di intervenire riservandosi le conclusioni all'esito dell'istruttoria”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 12.07.2022, conveniva in giudizio Parte_1
allegando che in data 06.11.1993 avevano contratto matrimonio in Controparte_1
Romania;
- riferiva che dalla loro unione coniugale nascevano tre figlie: in data Persona_3
26.09.1994 e e , entrambe in data 21.12.2011; Persona_1 Persona_2
- rappresentava che durante il rapporto matrimoniale il coniuge aveva tenuto nei confronti della ricorrente un atteggiamento violento, improntato ad un marcato maschilismo c caratterizzato da continue prevaricazioni e soprusi;
- riferiva parte ricorrente che, per timore dell'incolumità propria e di quella delle figlie,
non aveva mai denunciato il coniuge e non si era mai recata al pronto soccorso, dopo aver subito violenze e che la situazione familiare era diventata insostenibile a seguito dell'abuso abitudinario di sostanze alcoliche da parte del resistente;
4 5
- allegava che le parti erano addivenute alla separazione consensuale con decreto n.
cronol. 2973/2021 del 20.04.2021 del Tribunale di Padova (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo);
- riferiva che, nei mesi successivi all'omologa della separazione, il resistente aveva aggravato il proprio comportamento denigratorio e violento nei confronti della ricorrente, coinvolgendo nella conflittualità pure le figlie;
- allegava, inoltre, che, a seguito di ulteriori episodi di violenza, la stessa aveva sporto denuncia nei confronti resistente (cfr. doc. 8 ricorso introduttivo), nei confronti del quale era stata emessa la misura cautelare penale del divieto di avvicinamento al coniuge e alle figlie minori e del divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo nei confronti delle stesse (cfr. doc. 9 ricorso introduttivo) e che la stessa era stata parzialmente modificata con la revoca del divieto di avvicinamento nei confronti delle figlie minori e (cfr. doc. 10 ricorso introduttivo); Persona_1 Persona_2
- rappresentava, tuttavia, che, nonostante l'emanazione di detta misura, il resistente iniziava a perseguitare la stessa ed il nuovo compagno rivolgendo loro minacce di morte e che, a seguito di un'ulteriore denuncia, il G.I.P. del Tribunale di Padova aveva disposto la sostituzione della misura cautelare vigente del divieto di avvicinamento con la più grave misura cautelare degli arresti domiciliari (cfr. doc. 12 ricorso introduttivo),
con autorizzazione del resistente, a seguito di istanza dello stesso, ad allontanarsi dal domicilio indicato per scontare la misura in oggetto al solo scopo di recarsi al posto di lavoro (cfr. doc. 13 ricorso introduttivo);
- riferiva, quindi, di lavorare part-time e a tempo indeterminato presso la CP_2
con sede a Vicenza, e di percepire un salario mensile di circa € 1.060,00; nonché,
[...]
di essere comproprietaria, unitamente al resistente, della casa coniugale sita in San
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Giorgio in Bosco (PD), assegnatele in sede di separazione affinché vi coabitasse con le figlie minori, gravata da un mutuo per il quale versava mensilmente la rata di € 541,13;
- rappresentava, poi, che il resistente lavorava come operaio edile percependo un salario mensile di circa € 1.800;
- riferiva, peraltro, che a seguito dell'irrogazione al resistente della misura cautelare degli arresti domiciliari, lo stesso aveva smesso di corrispondere il mantenimento,
statuito in sede di separazione in favore delle figlie minori e che dal mese di novembre
2021 non aveva più avuto contatti con le stesse;
- formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania in data
06.11.1993, tra la IGnora (c.f.: ), nata a [...] C.F._1
ES (Romania) il 27.03.1972, cittadina rumena, residente in [...]in
Bosco (PD), via Spino n. 77/G int. 4, e il IGnor (c.f.: Controparte_1
) nato a GA in [...] – il 10.07.1971, cittadino rumeno, con C.F._2
attuale domicilio presso l'abitazione del fratello in Villafranca Controparte_3
Padovana (PD) – via Sacco n. 48.
2) Dichiarare che la casa coniugale di proprietà dei IG.ri e Parte_1 CP_1
per la quota del 50% ciascuno, sita in San Giorgio in Bosco (PD) in Via Spino n.
[...]
77/G int. 4, così catastalmente censita al C.F. del predetto Comune, Foglio 19: - Part.
516 sub 54, cat. A/2, cl. 2, 6,5 vani – piano 2; - Part. 516 sub 28, cat. C/2, cl. 1, mq 7,
piano S1; - Part. 516 sub 23, cat. C/6, cl. 2, mq 14, piano S1; rimane definitivamente
assegnata, con relativi arredi e corredi, alla IG.ra , la quale vi abiterà Parte_1
con le figlie minori e Per_2 Per_1
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3) Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori e alla madre, Per_2 Per_1
IG.ra , la quale, in qualità di genitore affidatario esclusivo delle Parte_1
minori, assumerà da sola tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse per le
figlie minori.
4) Disporre che il padre, non appena verranno meno le misure restrittive della libertà
personale disposte dal G.I.P. del Tribunale di Padova, riprenda gradualmente a vedere
le figlie secondo le modalità che verranno indicate da codesto Tribunale nel preminente
interesse delle minori, dapprima in ambiente protetto.
5) Porsi a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di euro 530,00,
con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere dalla comparizione dei
coniugi avanti al Presidente del Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie così
come previste dal protocollo adottato dal Tribunale di Padova, ivi compreso il costo
della mensa scolastica.
6) Riconoscersi in via esclusiva alla IG.ra l'assegno unico per i figli a carico. Pt_1
In caso di opposizione, con vittoria di spese di procedura, oltre a spese forfettarie al
15%, I.V.A. e C.P.A.” .
- Con memoria difensiva, depositata in data 30.01.2023, si costituiva il resistente nulla opponendo alla richiesta di scioglimento del matrimonio ma contestando quanto dedotto ed argomentato da controparte nel ricorso introduttivo;
- riferiva che la vita coniugale per molti anni era trascorsa serenamente e che entrambi i coniugi, dopo aver trovato in Italia lavoro rispettivamente come operaio edile ed operaia, avevano maturato la decisione di ivi stabilirsi definitivamente, alla fine degli anni 90, acquistando nel 2003 un immobile in San Giorgio in Bosco (PD);
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- rappresentava che le prime incomprensioni erano sorte nell'anno 2016, a seguito della scoperta da parte dello stesso di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie e che prive di riscontro erano rimaste le illazioni di quest'ultima in merito al presunto atteggiamento violento dello stesso verso il coniuge e dell'asserita dipendenza di quest'ultimo da sostanze alcoliche;
- allegava, inoltre, che in sede di separazione congiunta era stato disposto l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento delle stesse presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, con onere in capo al resistente di corrispondere mensilmente la somma di € 500,00 mensili per il mantenimento della prole;
- riferiva, quindi, che la ricorrente aveva posto in essere un comportamento ostruzionistico e manipolativo, come evidenziato dai servizi sociali incaricati in sede di
CP_ separazione e che il di Padova aveva escluso che lo stesso fosse dipendente da alcol (cfr. doc. 4 memoria difensiva);
- rappresentava, altresì, che, a partire dall'estate dell'anno 2021, la situazione familiare era peggiorata in quanto la ricorrente, in spregio a quanto previsto in sede di separazione, aveva iniziato ad impedire costantemente al padre di vedere le figlie minori ed aveva acconsentito che il nuovo compagno si trasferisse a vivere nella casa coniugale insieme alle medesime;
- riferiva, poi, che la ricorrente, oltre a svolgere il lavoro di operaia, svolgeva vari lavori in nero, prevalentemente come collaboratrice domestica presso varie famiglie e di pulizia delle scale condominiali dello stabile di residenza;
pertanto, le entrate percepite dalla stessa erano di gran lunga superiori a quelle dichiarate (€. 1.060,00 mensili) ed inoltre la medesima percepiva integralmente l'assegno unico e universale delle figlie;
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- formulava, quindi, ,le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Romania in data
06.11.1993 tra i coniugi , nato a [...] il [...] e Controparte_1
residente in [...] int. 6, cittadino rumeno,
C.F. , e , nata a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_1
27.03.1972 e residente in [...]G int. 4,
cittadina rumena, C.F. ; CodiceFiscale_4
2) disporre l'affidamento delle minori e in via Persona_1 Persona_2
congiunta ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente e collocamento della
residenza presso l'abitazione della madre, per tutti i motivi sopra esposti;
3) regolare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: il padre avrà facoltà di
vedere le figlie minori quando vuole, previo avviso alla madre e compatibilmente con
gli impegni scolastici e ricreativi delle figlie, e di tenerle con sé ogni settimana per due
pomeriggi, dalle 18-18:30 sino a dopo cena alle 21:00, il lunedì ed il giovedì salvo
diversi accordi, ed una giornata intera ogni fine settimana, il sabato o la domenica a
settimane alterne, nonché per due settimane anche non consecutive durante le vacanze
estive, in periodo da concordare tra i coniugi entro il 30.05, sette giorni durante quelle
natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, festività infrasettimanali e ponti alternati;
4) disporre a carico del SI. l'obbligo al versamento alla SI.ra Controparte_1
, entro il giorno 15 di ogni mese, di un assegno mensile a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie minori pari ad €. 250,00
(duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del Tribunale di Padova e
9 10
nelle Linee guida del CNF del 29.11.2017 per la regolamentazione delle modalità di
mantenimento dei figli;
5) disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito nella
misura del 50% da ciascuno dei genitori, e così pure la detrazione fiscale;
6) in via subordinata, qualora venga disposto che l'assegno unico e universale per i
figli a carico venga percepito interamente dalla SI.ra , disporre a Parte_1
carico del padre l'obbligo di versare alla madre un assegno mensile a titolo di
contributo al mantenimento delle figlie minori pari ad €. 150,00 (centocinquanta/00)
ciascuna, per un totale di €. 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli
indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del
Tribunale di Padova e nelle Linee guida del CNF del 29.11.2017 per la
regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli;
7) disporsi che nulla sarà reciprocamente dovuto dai SIg.ri e Controparte_1
a titolo di mantenimento, essendo gli stessi economicamente Parte_1
autosufficienti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
-Con ordinanza del 10.02.2023 il Presidente delegato emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
“1. conferma allo stato le condizioni di separazione con riferimento all'affido delle
figlie minori ed al diritto di visita del padre con la precisazione che durante la vigenza
della misura cautelare in atto siano delegate al ritiro ed al riaccompagnamento delle
minori da un genitore all'altro l'attuale compagna del resistente o la Controparte_5
figlia maggiorenne delle parti come richiesto dalle parti stesse;
Persona_3
10 11
2. invita le parti a far seguire ad entrambe le minori i percorsi di sostegno suggeriti dai
servizi (percorso di sostegno psicologico individuale) ed ogni altro ausilio necessario
per garantirne il relativo benessere psicofisico;
3. delega i Servizi Sociali territorialmente competenti (luogo di residenza delle minori
ovvero San Giorgio in Bosco PD) affinchè monitorino il nucleo familiare e l'andamento
delle visite con il padre con potere di individuare e sperimentare un nuovo calendario
di visite del padre con l'introduzione progressiva di un pernotto nel W.E. in caso di
esito positivo delle verifiche medio tempore svolte;
verifichino, altresì, tramite la
collaborazione del SERD, l'eventuale stato di dipendenza da sostanze alcoliche del
resistente. Assegna a quest'ultimi termine fino all'11.09.23 per il deposito di una
relazione di aggiornamento sull'andamento delle visite e sull'esito delle verifiche svolte
anche con riferimento ad eventuali percorsi di sostegno seguiti dalle minori ed ai loro
esiti;
4. pone a carico del resistente il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico
bancario entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 340,00 per ciascuna figlia
(tot. € 680,00), oltre rivalutazione annuale ISTAT oltre al rimborso del 50% delle spese
straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del
2017” .
- In data 17.04.2023 la sezione dibattimentale del Tribunale di Padova trasmetteva la sentenza penale n. 583/2023, depositata in data 13.04.2023, pronunciata a carico di
(cfr. deposito del 17.04.2023), ove quest'ultimo veniva condannato per Controparte_1
il reato di cui all'art. 612 bis c.p., in danno al coniuge, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.
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- In data 28.07.2023 parte ricorrente depositava la memoria integrativa ove chiedeva che venisse emessa la sentenza non definitiva sullo status e, contestando quanto dedotto e argomentato dal resistente nella memoria difensiva, riferiva che ad entrambe le figlie minori era stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento e che le stesse erano seguite, per un percorso di sostegno psicologico individuale, privatamente dalla dott.ssa con onere economico a suo carico stante il disinteresse del Persona_4
resistente;
- in detta memoria segnalava, inoltre, che il resistente che dal mese di settembre 2021
ometteva di versare il 50% delle spese straordinarie delle figlie minori e da luglio 2023
aveva smesso di versare l'assegno di mantenimento per le figlie adducendo, quanle giustificazione, la mancata percezione della quota del 50% dell'assegno unico;
chiedeva, pertanto, che venisse disposto il pagamento diretto a carico del datore di lavoro del resistente insistendo, per il resto nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo .
- In data 15.09.2023 si costituiva parte resistente associandosi alla richiesta di pronuncia parziale sullo status e rilevando che entrambe le parti avevano una capacità reddituale simile, nonché, che solo la ricorrente percepiva integralmente l'assegno unico universale delle figlie e chiedeva, in riforma dei provvedimenti provvisori, che venisse posto a carico dello stesso un onere di mantenimento della prole pari ad € 200 mensili a figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie .
- All'udienza del 27.09.2023 dinanzi al Giudice delegato, le parti insistevano sulla pronuncia sullo status e, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo in ordine al calendario di visite padre-figlie ed il giudice istruttore, preso atto dello stesso, a parziale
12 13
modifica dei provvedimenti presidenziali emessi con l'ordinanza del 10.02.2023,
emetteva il seguente provvedimento:
“dispone che il resistente versi, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni
mese, della somma di € 250,00 per ciascuna figlia (tot. € 500,00), oltre rivalutazione
annuale ISTAT oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017 con decorrenza dal mese di
ottobre 2023; dispone che il padre possa tenere con sé le minori secondo il seguente
calendario:
- 2 pomeriggi infrasettimanali (il lunedì ed il giovedì) dalle 18 alle 21 con
accompagnamento a casa della madre dopo cena;
Con
- a : alterni l'intera giornata della domenica dalle 10:00 alle 21 con
accompagnamento a casa della madre dopo cena .
- il giorno del 24.12.23 le minori staranno con il padre
- il giorno di Pasquetta 2024 le minori staranno con il padre .
dispone che le parti svolgano un percorso di sostegno alla genitorialità e delega per
tale incombente i Servizi Sociali competenti (luogo di residenza delle minori ovvero San
Giorgio in Bosco PD) che già hanno in carico il nucleo familiare con compito anche di
monitorare l'andamento delle visite con il padre” riservandosi di riferire al Collegio per la pronuncia parziale sullo status .
-In data 10.10.2023 veniva emessa la sentenza non definitiva sullo status n. 1949/2023
con rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo .
- In data 03.05.2024 i Servizi Sociali incaricati depositavano relazione di aggiornamento ove segnalavano che il resistente, tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre 2023,
13 14
aveva lasciato l'Italia, trasferendosi in Romania e che, raggiunto telefonicamente nel mese di gennaio 2024, aveva prospettato una permanenza definitiva all'estero .
- All'udienza del 15.05.2024 i difensori delle parti confermavano il definitivo trasferimento del resistente all'estero e la cessazione di qualsiasi contatto, anche telefonico, tra il resistente e le figlie a decorrere dal mese di novembre 2023 ed il giudice istruttore, con ordinanza resa in pari data, a modifica del regime di affido vigente, disponeva l'affido esclusivo delle minori alla madre confermando gli ulteriori provvedimenti vigenti e rinviava all'udienza del 09.10.2024 per la precisazione delle conclusioni .
- All'udienza del 09.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice istruttore, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** ***
1. Sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile alle domande svolte.
Preliminarmente, va rilevato che è già stata resa sentenza non definitiva sullo status.
Va osservato, inoltre, che entrambe le parti in causa sono cittadini stranieri ed appare, quindi, necessario, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità, verificare per le ulteriori domande esaminate la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice adito ed, in caso positivo, la legge applicabile alle medesime.
Sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale in quanto, in base all'art. 8 del Regolamento CE n.
2201/2003, “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le
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domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede
abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.”. Va, quindi, ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo che denota
una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto
della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel
territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale stato, della
cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, della
conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR che, se anche riferita al precedente regolamento, si ritiene applicabile anche a quello vigente in quanto
è stata riportata la formulazione dell'articolo previgente) . Nel caso in esame, le figlie minori della coppia, per le quali si chiede di stabilire il diritto di affidamento, risiedono in Italia e risiedevano abitualmente in detto stato anche alla data in cui veniva istaurato il procedimento conducendo in Italia la loro vita scolastica e sociale (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo).
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile detta domanda, opera la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980
n. 742 (si veda Cass. Sez. un.
9.1.2001 n.1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja
del 19/10/1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità
genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro,
che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità diretta a partire dal
2016. Ne consegue che nel caso concreto, essendo le minori residenti in modo stabile in
Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
15 16
Quanto, poi, alla domanda di mantenimento delle figlie minori della coppia,
sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009 che, in base all'art. 1, si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela. In particolare, l'art. 3, lett. b), del suddetto regolamento, prevede che sia competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il
creditore risiede abitualmente” che, nel caso di specie, è l'Italia essendo ivi residenti sia la madre che la prole minorenne.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, va applicato l'art.15 del Regolamento (CE) n.
4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è
determinata secondo il Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”.
Detto Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza
abituale del creditore” e nel caso di specie, essedo sia la madre che le minori residenti in Italia, si applica la legge italiana.
*** ***
2. Sulla domanda di affido dei minori, collocamento, regolamentazione dl diritto di
visita e assegnazione della casa coniugale.
Quanto alla domanda di affido, e collocamento delle minori, nonché
regolamentazione del diritto di visita presso il genitore non collocatario, le parti hanno formulato conclusioni difformi.
Parte ricorrente ha chiesto che venisse confermato l'affidamento super-esclusivo delle figlie minori alla medesima, con collocamento presso la casa coniugale alla stessa assegnata affinchè vi coabiti.
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Parte resistente ha, invece, chiesto che venga disposto l'affidamento congiunto delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre regolamentazione del diritto di visita con il padre da esercitarsi nel periodo non scolastico .
La ricorrente, a della propria istanza, ha allegato la sentenza penale di condanna del resistente per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c. (cfr. doc. 19 fascicolo parte ricorrente,
deposito del 28.07.2023) rappresentando che da tempo il resistente non provvede, con regolarità e nella misura fissata, all'onere di versamento del contributo di mantenimento della prole oltre che non aver più contatti con le minori dal mese di dicembre 2023, a seguito del suo trasferimento dello stesso in Romania (cfr. verbale di udienza del
15.05.2024) .
Sul punto si ricorda che, a seguito dell'udienza del 15.05.2024 ove veniva confermato dalle parti il definitivo trasferimento all'estero del resistente, il giudice istruttore,
considerata la distanza geografica tra le residenze delle parti, unitamente all'assenza di comunicazione del resistente non solo con la ricorrente, ma anche con le figlie minori, a decorrere dal mese di dicembre 2023, ha disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre .
Va, quindi, rilevato che sul punto non risultano allegate circostanze nuove con conferma della totale assenza di rapporti tra il resistente e le figlie. Va evidenziato, infatti, che durante il disposto percorso con i Servizi Sociali per la gestione delle visite paterne,
quest'ultimo ha scelto improvvisamente di trasferirsi all'estero . Allo stato non sussistono, pertanto, i presupposti per iniziare un percorso di avvicinamento con le figlie minori, ferma la facoltà per il resistente di rientrare in Iatalia ed attivarsi autonomamente presso i Servizi Sociali competenti .
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In tale contesto, dunque, l'affido condiviso e la previsione di visite paterne appaiono oggettivamente inattuabili con conseguente conferma dei provvedimenti provvisori vigenti e nessuna disciplina di visite paterne per le ragioni sopra indicate.
*** ***
3. Sulla domanda di mantenimento della prole.
Passando, quindi, alla regolamentazione degli oneri economici, va rilevato che parte ricorrente ha chiesto che venga previsto, a carico del padre, un assegno di mantenimento in favore della prole di € 500,00 (€250, a figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per le minori e definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
Parte resistente ha, invece, chiesto che l'assegno in favore della prole a suo carico sia ridotto nella misura di € 150,00 a figlia (complessivi € 300,00), oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie.
La ha prodotto i modelli 730/2019, 730/2020, 730/2021, 730/2022 e 730/23, dai quali risulta un reddito complessivo lordo annuo di € 6.750 per l'anno d'imposta 2018 e una retribuzione mensile netta basata su 12 mensilità di circa € 562,50; un reddito complessivo lordo annuo di € 7.300 per l'anno d'imposta 2019 e una retribuzione mensile netta basata su 12 mensilità di circa € 567,25; un reddito complessivo lordo annuo di € 7.708 per l'anno d'imposta 2020 e una retribuzione mensile netta basata su
12 mensilità di circa € 642,33; un reddito complessivo lordo annuo di € 8.607 per l'anno d'imposta 2021 e una retribuzione mensile netta basata su 12 mensilità di circa €
717,25; un reddito complessivo lordo annuo di € 11.466 per l'anno d'imposta 2022 e una retribuzione mensile netta basata su 12 mensilità di circa € 923,33; risulta, altresì,
cointestataria per la quota di ½ della residenza familiare.
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Parte resistente ha prodotto le Certificazioni Uniche inerenti agli anni 2021, 2022 e
2023; dalle quali risulta per l'anno d'imposta 2020 un reddito complessivo lordo di €
17.061,02; per l'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo lordo di € 21.449,71; per l'anno d'imposta 2022 un reddito complessivo lordo di € 18.716,81; risulta, altresì,
cointestatario per la quota di ½ della residenza familiare. Inoltre, in data 15.05.2024 ha prodotto la dichiarazione di trasferimento all'estero (cfr. doc. 26, fascicolo parte resistente deposito del 15.05.2024) senza fornire ulteriore documentazione reddituale aggiornata.
Preso atto della documentazione esaminata e considerato che tutti gli oneri di cura ed assistenza della prole minorenne gravano sulla madre, si ritiene congruo confermare i provvedimenti economici disposti all'udienza del 27.09.2023, con conseguente conferma dell'onere a carico del resistente di pagamento, in favore della ricorrente ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma complessiva di € 500,00
(€250,00 a figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento della prole, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultime definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
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4. Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vanno poste a carico del resistente.
Ritenuto, quindi, necessario, considerato il valore della causa in oggetto indeterminabile ed in applicazione dell'art. 5, co.6, D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.
147/22, far riferimento allo scaglione “da € 26.000,01 ad € 52.000,00” relativo ai procedimenti di cognizione avanti al tribunale ed ai valori medi ivi previsti relativi alla
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fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1. dispone l'affido super esclusivo delle minori e alla Persona_1 Persona_2
madre con facoltà di quest'ultima di prendere autonomamente tutte le decisioni riguardanti le figlie, a titolo esemplificativo ed non esaustivo, in ambito scolastico,
sanitario, richiedere il rilascio di documenti ecc…, con collocazione presso la stessa;
2. conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Via Spino, n. 77/G in San
Giorgio in Bosco (PD) alla ricorrente, affinché vi coabiti con le figlie;
3. nulla sulle visite paterne per le ragioni di cui in motivazione;
4. pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di €
500,00 (€ 250,00 a figlia), oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di mantenimento delle figlie, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultime,
definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
5. condanna parte resistente alla rifusione a parte ricorrente delle spese sostenute che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA e CPA ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 25.03.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Cinzia Balletti
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