Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 235 del 25.1.2023
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliario estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 506/2023 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Lippolis
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Giuseppa Bascià
APPELLATA
nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_2
Rosaria Papalato
APPELLATO
FATTO
Con ricorso depositato il 12.9.2019, la (di seguito anche soltanto Parte_1
Parte
proponeva opposizione innanzi il Tribunale di Lecce, avverso la cartella esattoriale n.
lamentando: 1) la nullità della cartella per carenza di motivazione a circa le ragioni giustificatrici della pretesa;
2) la nullità della notifica della cartella medesima effettuata a mezzo pec avendo essa, come allegato, un file con estensione “pdf” e non invece l'estensione “p7m”, che avrebbe garantito la certezza della corrispondenza dell'atto notificato telematicamente all'atto impositivo originario.
Costituitisi separatamente in giudizio, l' e l' avevano Controparte_1 CP_2 contestato la fondatezza dell'avverso ricorso, di cui avevano chiesto il rigetto.
Con sentenza n. 235/2023 del 25.1.2023, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda, ritenendo legittimo e regolare il contenuto della cartella, in quanto contenente gli estremi e le modalità di notifica degli atti impositivi sui quali si fonda l'intervento dei concessionari (Cass. n. 24298/2008).
Quanto al motivo di opposizione inerente la notificazione della cartella di pagamento, aveva ritenuto che la notifica fosse regolare, richiamando a tal fine la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
8535/2022).
Parte Con atto di appello del 15.7.2023, la società ha impugnato tale decisione, deducendo due motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito la carenza di motivazione in ordine all'eccezione di nullità della cartella di pagamento n. 0242019000077118200, notificata a mezzo pec in dat 23.1.2019, mediante file formato pdf allegato ad un messaggio di posta elettronica e da indirizzo dell'
[...]
non rinvenibile nei pubblici registri. Controparte_1
Con il secondo motivo, l'appellante sosteneva la nullità della cartella per errore/incertezza in ordine ai contenuti descrittivi della pretesa e immotivata determinazione della somma di cui si chiede il pagamento.
Concludeva per la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso introduttivo e l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Con memoria depositata il 26.6.2024, si costituiva l' che Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.pc., per essersi l'appellante limitata a riproporre le medesime doglianze poste a base del ricorso di primo grado.
Nel merito, l'appellata contestava il gravame e ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con separata memoria, si costituiva l' che, a sua volta, chiedeva il rigetto dell'appello. CP_2 All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' La CP_3
stessa non può essere accolta, in quanto la S.C. ha ripetutamente affermato, a partire da Cass, Sez.
Un., n. 27199/2017, che l'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al d.l. n. 83 del
2012 – conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 – deve essere effettuata nel senso che l'impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di revisio prioris instantiae dell'appello che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.
Orbene, la natura di revisio prioris instantia che viene ancora riconosciuta all'appello anche dopo le ultime modifiche legislative, consente all'appellante di riproporre le questioni già esaminate dal primo giudice, purché, come nel caso di specie, siano evidenziate le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata.
Nel merito, tuttavia, devono essere disattesi i motivi di censura riguardanti l'asserita mancata notificazione, o prova della notificazione, della cartella esattoriale impugnata.
Parte Come dedotto dalla stessa società appellante la cartella impugnata è stata notificata a a mezzo di posta elettronica certificata nel rispetto dell'art. 26 d.p.r. n. 60/1973, il cui secondo comma prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge”.
Quanto alla tesi che il file notificato a mezzo pec sarebbe stato trasmesso in formato .pdf, la stessa è infondato posto che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30922/2024 del 3 dicembre 2024, ha stabilito che “la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC
è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.
Trattasi di principio consolidato, già affermato da Cass. n. 22336/2023 “in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE
n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo
"CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf"" (Cass. S.U., 27 aprile 2018, n. 10266 e poi Cass. 29 novembre 2018, n.
30927)”.
Pertanto condivisibile è altresì il richiamo operato dal Tribunale alla giurisprudenza di legittimità che ritiene valide le notificazioni a mezzo PEC di atti sottoscritti con firme digitali sia con metodo Cades
(p7m), sia con metodo Pades (pdf).
Analogamente infondata è la seconda parte del primo motivo, con cui la nullità della notifica viene fatta derivare dalla circostanza che l'indirizzo pec da cui l' ebbe a Controparte_1
trasmettere la cartella non risulterebbe dai pubblici elenchi.
Anche su tale questione si è pronunciata la S.C., che, con sentenza n. 6045/2023, ha affermato: “in tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell'
[...]
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia Controparte_4
consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
In ogni caso, alla stregua del principio fissato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23620/2018,
l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Nel caso di specie è chiaro che la società ricorrente abbia avuto conoscenza dell'intimazione di pagamento, la quale infatti ha costituito oggetto del suo ricorso.
La cartella di pagamento, infine, contiene elementi idonei ad illustrare al debitore le causali delle pretese contributive azionate, risultando così infondata anche la doglianza di carenza di specificazione e motivazione sollevata dall'appellante con il secondo motivo. In definitiva l'appello va rigettato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 15.7.2023 da nei Parte_1
confronti di e di avverso la sentenza del 25.1.2023 Controparte_1 CP_2
N.235 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di questo grado liquidate in € 1.984,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2012 dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 21.5.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi