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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 6313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6313 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1081/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 7.10.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del procuratore speciale l.r.p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Troncone (c.f. – pec: C.F._1
e MA BA (c.f. - pec: Email_1 C.F._2
, elett.te dom.ta nel loro studio in Napoli, Piazza Email_2
Giovanni Bovio, 22
APPELLANTE
1 E
(CF e P. IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Cucinelli ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Benevento alla Piazza Castello 4 -
Email_3
APPELLATA
NONCHE'
), in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. MA Costanzo , col quale elettivamente domicilia in Napoli, C.F._4
Via Domenico Fontana n. 45/B nello studio dell'avv. Stefania Salzano -
Email_4
APPELLATA
NONCHE'
( ) e ), in CP_3 C.F._5 Controparte_4 C.F._6 proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori e Persona_1 Per_2
, rapp.ti e difesi in primo grado dagli avv.ti Leonardo Paoletti e Claudio Paoletti, domiciliatari
[...] in Benevento, Viale dei Rettori 38 - - Email_5
Email_6
APPELLATI - CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 86/2020 del 16.1.2020 del Tribunale di Benevento, notificata il
10.2.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 06/03/2020 la Parte_1
- ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe
[...] indicata, con la quale il Tribunale di Benevento l'ha condannata al pagamento, in favore dei coniugi e in proprio e quali genitori dei minori e , della somma CP_3 Controparte_4 Per_1 Per_2 di euro della somma complessiva di € 75.502,67, oltre accessori e spese di lite, a ristoro del danno patito dagli attori in conseguenza del trattamento chirurgico di riduzione della frattura pluriframmentaria
2 scomposta III° distale omero dx, riportata da in seguito a sinistro stradale, praticato CP_3 presso l'Ospedale Fatebenefratelli Sacro Cuore di Gesù di Benevento.
Con la citata pronuncia il Tribunale ha, inoltre, accolto la domanda di manleva proposta dalla Parte_1
nei confronti di (già ) rigettando invece quella formulata
[...] CP_2 CP_5 Controparte_2 nei confronti di sul presupposto che il periodo di vigenza della polizza Controparte_1 assicurativa tra l'ente ospedaliero convenuto e la società chiamata in causa in manleva era terminato in virtù della clausola “claims made” prevista in contratto.
Con il proposto gravame la ha censurato la pronuncia nella parte in cui il Tribunale Parte_1 ha rigettato la domanda di garanzia proposta nei confronti della deducendo Controparte_1
l'operatività della polizza per vessatorietà della claims made, e ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso della condanna anche di al pagamento diretto ex art. 1917 c.c. o, Controparte_6 comunque, a tenerla indenne dalle conseguenze negative del giudizio.
Ha precisato che l'atto di appello è stato notificato anche alle parti attrici in primo grado CP_3 ed , in proprio e nella qualità), e ad per ragioni di litisconsorzio Controparte_4 Controparte_7 processuale, ma senza proporre alcuna domanda nei loro confronti.
Radicatasi la lite, si è costituita la con comparsa dell'11.9.2020 (per l'udienza del Controparte_1
20.9.2020, differita d'ufficio al 25.9.2020), deducendo l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse alla pronuncia, e, nel merito, la sua infondatezza.
si è costituita il 21.9.2020, svolgendo difese adesive a quelle esposte Controparte_2 nell'atto di gravame della , e concludendo per la riforma della sentenza nel senso di Parte_1
“eliminare o, in subordine, ridurre l'obbligo di manleva” imposto in suo danno, “quanto meno alla misura della metà degli importi dovuti agli attori dalla assicurata”, con condanna Parte_1 della “alla manleva per l'intero, ovvero per il residuo dovuto”. Controparte_8
I coniugi e , benché ritualmente evocati in lite, sono rimasti contumaci. CP_3 CP_4
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza, con concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sede conclusionale l'appellante ha precisato di aver definito il contenzioso con
[...]
“mediante rinunzia alla domanda di manleva e compensazione delle spese di lite” e ha CP_2 chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese.
3 In ordine alla domanda verso , “consapevole dell'intervenuta modifica dell'orientamento circa CP_1 la clausola claims made”, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, come precisato nell'atto di gravame, le doglianze dell'appellante non hanno investito le statuizioni rese dal Tribunale sulla domanda di manleva proposta dalla nei Parte_1 confronti di nei cui confronti la notifica dell'appello ha avuto efficacia di mera Controparte_2 litis denuntiatio.
Non vi è spazio, dunque, per la pronuncia di parziale cessazione della materia del contendere invocata dall'appellante in sede conclusionale, per la semplice ragione che non vi era, ab origine, materia del contendere nei rapporti tra la ed Parte_1 Controparte_2
Ciò premesso, si impone l'esame, nel merito, del gravame proposto contro la Controparte_1 atteso che le conclusioni rassegnate all'appellante (che, “consapevole dell'intervenuta modifica dell'orientamento circa la clausola claims made”, ha chiesto la compensazione delle spese di lite) non rivestono i requisiti formali di una rinuncia agli atti del giudizio, da reputarsi, peraltro, esclusa dalla circostanza che essa si è riportata, in via preliminare, nel medesimo atto, “a tutto quanto già dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito in corso di causa in atti e verbali tutti, nessuno escluso”.
Va subito osservato che non sussiste l'eccepito difetto di interesse alla pronuncia, essendo evidente l'interesse dell'assicurata a conseguire il riconoscimento di una duplice copertura assicurativa rispetto al medesimo rischio, se non altro per l'estensione della garanzia.
Il gravame è, poi, rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, esso è infondato e deve essere rigettato.
4 Con unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice afferma, a pag. 9, la non operatività della polizza stipulata con la sul Controparte_1 presupposto che il periodo di vigenza della polizza assicurativa tra l'ente ospedaliero convenuto e la società chiamata in causa in manleva era terminato in virtù della clausola “claims made” prevista in contratto.
Assume, in senso contrario, l'appellante che la clausola claims made, invocata dalla compagnia assicurativa, era senz'altro affetta da nullità rilevabile di ufficio, facendo dipendere la prestazione dell'assicuratore, oltre che da un evento - futuro ed incerto - ascrivibile a colpa dell'assicurato, anche da un ulteriore evento - la richiesta di risarcimento - altrettanto futuro ed incerto ma rimesso alla volontà del terzo danneggiato, estraneo al rapporto, ed il cui avveramento esulerebbe, pertanto, dalla sfera di dominio dell'assicurato.
In questi termini la clausola si porrebbe in contrasto con l'art. 1322 cod. civ., e col principio secondo il quale il rischio assicurato deve essere un evento futuro, incerto e non voluto.
Essa porrebbe, inoltre, l'assicurato nella condizione di dover attendere la richiesta di risarcimento pur sapendo di avere causato un danno, senza poter sollecitare la domanda di risarcimento, poiché in tal modo violerebbe l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1915 c.c.
In ultimo, elevando la richiesta del terzo a “condizione” per il pagamento dell'indennizzo, la clausola legittimerebbe l'assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni (di solidarietà) ove quella richiesta mancasse, con la conseguenza che, se l'assicurato ha adempiuto spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo abbia richiesto, l'assicuratore potrebbe rifiutare l'indennizzo, assumendo che mai nessuna richiesta è stata inoltrata dal danneggiato.
La condizione servirebbe, in ultima analisi, a fidelizzare a sé il cliente, restando la Compagnia, sostanzialmente, padrona del rapporto assicurativo, non restando all'assicurato altra scelta che quella di procrastinare la durata della polizza originaria, in modo da non avere periodi di scopertura, anche a costo di subire incrementi di premio.
La polizza azionata dall'appellante non supererebbe il giudizio di meritevolezza, contenendo clausole abusive (recesso dell'assicuratore in caso di denunce di sinistro;
condizioni svantaggiose per l'assicurata; mancata conservazione dello scopo pratico perseguito dalle parti).
Le doglianze non sono fondate.
5 E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 12908 del
22/04/2022; conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6490 del 12/03/2024; Cass. sez. III, 02/02/2024, n. 3123;
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9861 del 15/04/2025).
In conformità a quanto ritenuto da Cass. n. 12908/2022, la richiesta del danneggiato è, dunque, fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato.
La condizione racchiusa nella clausola consente o preclude l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto, ma tale iniziativa incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso.
Ne deriva che non v'è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell'art. 2965 c.c. (Cass., S.U., n. 9140/2016, § 6.2).
Da ciò consegue la validità della claims made contenuta nel contratto assicurativo stipulato con la
Controparte_1
L'appello deve essere, pertanto, rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le oscillazioni giurisprudenziali, da valutarsi in relazione all'epoca di introduzione del giudizio, e il contegno processuale delle parti consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018,
l'integrale compensazione delle spese di lite del grado tra tutte le parti.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
6 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, integralmente la sentenza impugnata;
- Compensa le spese del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 5.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1081/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 7.10.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del procuratore speciale l.r.p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Troncone (c.f. – pec: C.F._1
e MA BA (c.f. - pec: Email_1 C.F._2
, elett.te dom.ta nel loro studio in Napoli, Piazza Email_2
Giovanni Bovio, 22
APPELLANTE
1 E
(CF e P. IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Cucinelli ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Benevento alla Piazza Castello 4 -
Email_3
APPELLATA
NONCHE'
), in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. MA Costanzo , col quale elettivamente domicilia in Napoli, C.F._4
Via Domenico Fontana n. 45/B nello studio dell'avv. Stefania Salzano -
Email_4
APPELLATA
NONCHE'
( ) e ), in CP_3 C.F._5 Controparte_4 C.F._6 proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori e Persona_1 Per_2
, rapp.ti e difesi in primo grado dagli avv.ti Leonardo Paoletti e Claudio Paoletti, domiciliatari
[...] in Benevento, Viale dei Rettori 38 - - Email_5
Email_6
APPELLATI - CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 86/2020 del 16.1.2020 del Tribunale di Benevento, notificata il
10.2.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 06/03/2020 la Parte_1
- ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe
[...] indicata, con la quale il Tribunale di Benevento l'ha condannata al pagamento, in favore dei coniugi e in proprio e quali genitori dei minori e , della somma CP_3 Controparte_4 Per_1 Per_2 di euro della somma complessiva di € 75.502,67, oltre accessori e spese di lite, a ristoro del danno patito dagli attori in conseguenza del trattamento chirurgico di riduzione della frattura pluriframmentaria
2 scomposta III° distale omero dx, riportata da in seguito a sinistro stradale, praticato CP_3 presso l'Ospedale Fatebenefratelli Sacro Cuore di Gesù di Benevento.
Con la citata pronuncia il Tribunale ha, inoltre, accolto la domanda di manleva proposta dalla Parte_1
nei confronti di (già ) rigettando invece quella formulata
[...] CP_2 CP_5 Controparte_2 nei confronti di sul presupposto che il periodo di vigenza della polizza Controparte_1 assicurativa tra l'ente ospedaliero convenuto e la società chiamata in causa in manleva era terminato in virtù della clausola “claims made” prevista in contratto.
Con il proposto gravame la ha censurato la pronuncia nella parte in cui il Tribunale Parte_1 ha rigettato la domanda di garanzia proposta nei confronti della deducendo Controparte_1
l'operatività della polizza per vessatorietà della claims made, e ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso della condanna anche di al pagamento diretto ex art. 1917 c.c. o, Controparte_6 comunque, a tenerla indenne dalle conseguenze negative del giudizio.
Ha precisato che l'atto di appello è stato notificato anche alle parti attrici in primo grado CP_3 ed , in proprio e nella qualità), e ad per ragioni di litisconsorzio Controparte_4 Controparte_7 processuale, ma senza proporre alcuna domanda nei loro confronti.
Radicatasi la lite, si è costituita la con comparsa dell'11.9.2020 (per l'udienza del Controparte_1
20.9.2020, differita d'ufficio al 25.9.2020), deducendo l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse alla pronuncia, e, nel merito, la sua infondatezza.
si è costituita il 21.9.2020, svolgendo difese adesive a quelle esposte Controparte_2 nell'atto di gravame della , e concludendo per la riforma della sentenza nel senso di Parte_1
“eliminare o, in subordine, ridurre l'obbligo di manleva” imposto in suo danno, “quanto meno alla misura della metà degli importi dovuti agli attori dalla assicurata”, con condanna Parte_1 della “alla manleva per l'intero, ovvero per il residuo dovuto”. Controparte_8
I coniugi e , benché ritualmente evocati in lite, sono rimasti contumaci. CP_3 CP_4
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza, con concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sede conclusionale l'appellante ha precisato di aver definito il contenzioso con
[...]
“mediante rinunzia alla domanda di manleva e compensazione delle spese di lite” e ha CP_2 chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese.
3 In ordine alla domanda verso , “consapevole dell'intervenuta modifica dell'orientamento circa CP_1 la clausola claims made”, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, come precisato nell'atto di gravame, le doglianze dell'appellante non hanno investito le statuizioni rese dal Tribunale sulla domanda di manleva proposta dalla nei Parte_1 confronti di nei cui confronti la notifica dell'appello ha avuto efficacia di mera Controparte_2 litis denuntiatio.
Non vi è spazio, dunque, per la pronuncia di parziale cessazione della materia del contendere invocata dall'appellante in sede conclusionale, per la semplice ragione che non vi era, ab origine, materia del contendere nei rapporti tra la ed Parte_1 Controparte_2
Ciò premesso, si impone l'esame, nel merito, del gravame proposto contro la Controparte_1 atteso che le conclusioni rassegnate all'appellante (che, “consapevole dell'intervenuta modifica dell'orientamento circa la clausola claims made”, ha chiesto la compensazione delle spese di lite) non rivestono i requisiti formali di una rinuncia agli atti del giudizio, da reputarsi, peraltro, esclusa dalla circostanza che essa si è riportata, in via preliminare, nel medesimo atto, “a tutto quanto già dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito in corso di causa in atti e verbali tutti, nessuno escluso”.
Va subito osservato che non sussiste l'eccepito difetto di interesse alla pronuncia, essendo evidente l'interesse dell'assicurata a conseguire il riconoscimento di una duplice copertura assicurativa rispetto al medesimo rischio, se non altro per l'estensione della garanzia.
Il gravame è, poi, rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, esso è infondato e deve essere rigettato.
4 Con unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice afferma, a pag. 9, la non operatività della polizza stipulata con la sul Controparte_1 presupposto che il periodo di vigenza della polizza assicurativa tra l'ente ospedaliero convenuto e la società chiamata in causa in manleva era terminato in virtù della clausola “claims made” prevista in contratto.
Assume, in senso contrario, l'appellante che la clausola claims made, invocata dalla compagnia assicurativa, era senz'altro affetta da nullità rilevabile di ufficio, facendo dipendere la prestazione dell'assicuratore, oltre che da un evento - futuro ed incerto - ascrivibile a colpa dell'assicurato, anche da un ulteriore evento - la richiesta di risarcimento - altrettanto futuro ed incerto ma rimesso alla volontà del terzo danneggiato, estraneo al rapporto, ed il cui avveramento esulerebbe, pertanto, dalla sfera di dominio dell'assicurato.
In questi termini la clausola si porrebbe in contrasto con l'art. 1322 cod. civ., e col principio secondo il quale il rischio assicurato deve essere un evento futuro, incerto e non voluto.
Essa porrebbe, inoltre, l'assicurato nella condizione di dover attendere la richiesta di risarcimento pur sapendo di avere causato un danno, senza poter sollecitare la domanda di risarcimento, poiché in tal modo violerebbe l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1915 c.c.
In ultimo, elevando la richiesta del terzo a “condizione” per il pagamento dell'indennizzo, la clausola legittimerebbe l'assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni (di solidarietà) ove quella richiesta mancasse, con la conseguenza che, se l'assicurato ha adempiuto spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo abbia richiesto, l'assicuratore potrebbe rifiutare l'indennizzo, assumendo che mai nessuna richiesta è stata inoltrata dal danneggiato.
La condizione servirebbe, in ultima analisi, a fidelizzare a sé il cliente, restando la Compagnia, sostanzialmente, padrona del rapporto assicurativo, non restando all'assicurato altra scelta che quella di procrastinare la durata della polizza originaria, in modo da non avere periodi di scopertura, anche a costo di subire incrementi di premio.
La polizza azionata dall'appellante non supererebbe il giudizio di meritevolezza, contenendo clausole abusive (recesso dell'assicuratore in caso di denunce di sinistro;
condizioni svantaggiose per l'assicurata; mancata conservazione dello scopo pratico perseguito dalle parti).
Le doglianze non sono fondate.
5 E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 12908 del
22/04/2022; conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6490 del 12/03/2024; Cass. sez. III, 02/02/2024, n. 3123;
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9861 del 15/04/2025).
In conformità a quanto ritenuto da Cass. n. 12908/2022, la richiesta del danneggiato è, dunque, fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato.
La condizione racchiusa nella clausola consente o preclude l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto, ma tale iniziativa incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso.
Ne deriva che non v'è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell'art. 2965 c.c. (Cass., S.U., n. 9140/2016, § 6.2).
Da ciò consegue la validità della claims made contenuta nel contratto assicurativo stipulato con la
Controparte_1
L'appello deve essere, pertanto, rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le oscillazioni giurisprudenziali, da valutarsi in relazione all'epoca di introduzione del giudizio, e il contegno processuale delle parti consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018,
l'integrale compensazione delle spese di lite del grado tra tutte le parti.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
6 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, integralmente la sentenza impugnata;
- Compensa le spese del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 5.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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