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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg. 7371 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7371 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FORMISANO
GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C. F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FORMISANO
GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/04/2024, e - premesso di Parte_1 CP_1
Per_ aver contratto matrimonio in NAPOLI il 10/02/2005 e che dalla loro unione è nata la figlia
(10.07.2005) - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 07.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto. Il marito lascerà l'abitazione coniugale per trovare un nuovo domicilio;
b) La casa coniugale sita in Napoli, alla via Villa BiIGnano n. 36, IV Traversa, viene assegnata alla IG.ra , che la abiterà unitamente alla figlia studentessa al Parte_1 Persona_2 quinto anno di liceo linguistico;
c) I coniugi, dichiarandosi economicamente indipendenti, rinunciano a qualsiasi somma a titolo di reciproco mantenimento;
d) Il padre si impegna a versare alla IG.ra , a titolo di mantenimento per la figlia Parte_1
maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, in quanto studentessa al Persona_2 quinto anno di liceo linguistico, la somma di € 300,00 (Trecento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese. Detto assegno sarà rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, come previsto dalla legge in materia;
e) Le spese extra mediche, scolastiche, ludico-sportive e sanitarie, che si renderanno necessarie per la figlia, verranno corrisposte da ciascun coniuge nella misura del 50%, secondo il protocollo
d'intesa n. 1593/18 sottoscritto il 07.03.2018 tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Napoli. Le spese andranno concordate preventivamente, ad esclusione di quelle urgenti, e verranno rimborsate dal marito alla moglie, previa esibizione delle ricevute relative alle predette spese;
f) i coniugi, previo accordo, si autorizzano al cambio di residenza e/o al trasferimento in altra città, se ciò dovesse risultare utile allo svolgimento delle attività lavorative o professionali dell'uno e/o dell'altro;
h) le spese della presente procedura sono a carico di entrambi”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.6, parte I, S. sez. T, reg. Atti Matrimonio anno 2005);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 10/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino