Decreto presidenziale 7 marzo 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00234/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' RU
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IN OL AN, IN D'NG, IG Di IT, IG IA, IN OL AN, MA De IT, IG LE ZZ, SI AL, NI NE, FA ZZ, RE IL, IO PI, AL NA, NI UN, ST D'HI, AL Di GI, RE Di AL, TO Di MI, ET Di RI, IU FE ER, NO ST, GI IR, EN IN, IO LU, IL AP, NI RA, AN TO ZU, AN VE NA, NI ER, AS RY, AL OT, AN MA, CE PO, LI AR, FA Di FI, IO Di ET, IA TI EN, EN AP, AS RD, GG LL, AN RO, NI ZA, IO CC, RE IU, IO ER, EN AS, AN AZ, GI OD, MA IC, NO SU, CI TI, NI EN, EP TO LI, TO IS, TE De OR, AN De IM, OL ELEL, RE NI, IO AN, OD IC, MA TO PI, NZ Di IO, BR NIne, CE D'IO, EN RI, AS LL, AL AR, DA Di RO, MA AN, UC LO, OL DO, ZI DA AP, AL SE, SA Catania, RE CU, UC ER, RE UF, NO VI, AL De RO, LA IO De IU, LA EL LE, FA Di OR, MI D'IA, AR AB, GI SA, IO AR, IG AS, LB ED, FA AR, NG SS, MA LO, ET NO, GI TR, LA IO, AN AT, ST IA, GE IA, DA RE, OC UR, NI NZ, LA VA, IO AM, SE Di FE, UC Di IM, LA EN BB, TO TT, IL OR, AN SA, rappresentati e difesi dall'avvocato AL Cassiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San NI;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione – parametro, per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l'accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto.
2. per la disapplicazione dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità;
3. previa delibazione della questione di legittimità costituzionale: dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata.
4. per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare in ragione della considerazione dell'indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza (per il periodo 01.10.2017-31.12.2017, anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione parametro.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MA IN IO il 20\03\2025:
Per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro, da usare per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l’accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto.
Per la disapplicazione
- dell’art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 e dell’art. 38 del D.P.R. 20 aprile 2022 n. 57, (Decreti di recepimento degli accordi sindacali per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare), salvo ulteriori disposizioni collegate, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l’art. 43 della L. 121/1981, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
- dell’art. 2, c.1, lett. B del D. Lgs. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte, salvo altri, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
- dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l’art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità;
Con contestuale istanza
di delibazione della questione di legittimità costituzionale, ritenendosi la questione rilevante e non manifestamente infondata:
- dell’art. 2, c. 1, lettera B, del D. Lgs. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
- dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità;
Per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato negli ultimi cinque anni antecedenti la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata previa riparametrazione in ragione della considerazione dell’indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro nonché, con riferimento al periodo 01.10.2017-31.12.2017, anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione-parametro
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2025 il dott. GI Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, premesso di appartenere alla Guardia Di Finanza e prestare tutti servizio presso la Regione RU (nella competenza territoriale del T.A.R. PE), con diverse qualifiche, comunque tutti appartenenti ai ruoli dei sottufficiali, hanno adito l’intestato Tribunale per l’accertamento del diritto alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per lavoro straordinario, tenuto conto che la retribuzione – parametro utilizzata per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario non include la indennità pensionabile prevista dall’art. 43 della legge n. 121 del 1981.
Detta indennità, secondo la prospettiva dei ricorrenti, costituisce un emolumento naturalmente erogato in funzione del relativo status , facente parte integrante dello stipendio tabellare in relazione a ciascuna qualifica e grado, di talchè dovrebbe essere considerata ai fini della determinazione della c.d. retribuzione parametro per il computo della retribuzione dovuta per lavoro straordinario.
I ricorrenti instano inoltre per l’accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto.
I ricorrenti chiedono altresì la disapplicazione dell’art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l’art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità, con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale delle predette disposizioni normative.
2. Si sono costituite in resistenza al ricorso le Amministrazione intimate versando nel fascicolo processuali documenti ed una relazione difensiva con la quale hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso perché trattasi di un ricorso collettivo generico e a fattor comune per tutti gli esponenti, nel quale gli stessi affermano di aver diritto al ricalcolo del lavoro straordinario prestato nell'ultimo quinquennio, limitandosi a dedurre, a sostegno della loro pretesa, di aver prestato attività lavorativa oltre il normale orario d’obbligo e senza minimamente specificare a quale tipologia di servizi siano stati effettivamente addetti, a quanto ammontino dette ore di straordinario e con quale periodicità e durata.
Sempre in via preliminare, le resistenti hanno poi formulato un’ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame, per il difetto di legittimazione attiva in capo ai singoli ricorrenti, in quanto le richieste fanno riferimento a tematiche di trattamento economico del personale oggetto di provvedimenti normativi (DD.PP.RR.) di recepimento degli esiti delle citate procedure di contrattazione/concertazione.
Nel merito la difesa erariale ha poi contestato sia l'esposizione di fatto che i profili di diritto dedotti ed ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza.
3. In data 20/03/2025 parte ricorrente ha deposito ricorso per motivi aggiunti con cui sono state sollevate nuove censure a supporto della fondatezza della domanda giudiziale, resesi necessarie a seguito dell’adozione del D.P.R. 20 aprile 2022 n. 57 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021) che ha modificato il valore del punto parametrale (art. 32) per la determinazione dei nuovi stipendi, con diverse decorrenze retrodatate, ha rideterminato le misure dell’indennità pensionabile (art. 34) e, da ultimo, ha rideterminato il compenso per lavoro straordinario, con decorrenza dal 01.01.2021, ancora omettendo l’inclusione dell’indennità pensionabile nella retribuzione-parametro.
4. In prossimità dell’udienza di trattazione di merito, le resistenti hanno versato agli atti del giudizio ulteriore documentazione ed una memoria ex art. 73 c.p.a. con la quale hanno ribadito l’inammissibilità del ricorso riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi e chiedendone l’integrale accoglimento.
5. All’udienza pubblica del 23 maggio 2025, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
6. In via preliminare, seguendo la tassonomia propria delle questioni secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, in ordine logico è prioritario l’esame delle eccezioni preliminari formulate dalla parte intimata.
E’ fondata la prima eccezione di inammissibilità del gravame attesa la mancata sussistenza, nella specie, delle condizioni necessarie per la proposizione del ricorso in forma collettiva involgendo il ricorso differenti posizioni soggettive in forma indeterminata e generica.
Al riguardo, occorre rilevare che il ricorso in forma collettiva, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è proponibile soltanto quando vi sia omogeneità delle posizioni soggettive fra gli interessi dei ricorrenti e identità di situazioni sostanziali e processuali (al riguardo, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 9 agosto 2021, n. 5801 e Cons. St., sez. III, sent. 21 maggio 2021, n. 3964).
Secondo il consolidato orientamento accolto dalla giurisprudenza amministrativa, il ricorso giurisdizionale collettivo è ammissibile ove sussistano, cumulativamente, un requisito di segno negativo, consistente nell’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l’accoglimento delle istanze degli altri, nonché un requisito di carattere positivo, rappresentato dall’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 18 marzo 2021, n. 2341).
Ciò posto, va evidenziato che nel caso di specie la pretesa soggettiva azionata involge più soggetti ricorrenti, i quali si limitano ad asserire che “ appartengono alla Guardia di Finanza, rivestono diverse qualifiche e prestano tutti servizio presso uffici della Guardia di Finanza ubicati nella circoscrizione di competenza di questo Ecc.mo T.A.R. ex art. 13 c.p.a. ” (pag. 6 motivi aggiunti), ovvero che “ appartengono alla Guardia di Finanza e prestano tutti servizio presso la Regione RU (nella competenza territoriale del T.A.R. PE), con diverse qualifiche, comunque tutti appartenenti ai ruoli dei sottufficiali ” (cfr. pag. 6 ricorso introduttivo).
Dal tenore del proposto ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti con l’unita documentazione emerge, dunque, l’omessa allegazione di elementi specifici riferiti alla posizione di ciascun ricorrente: manca, in particolare, oltre alla dimostrazione in ordine all’affermata qualità di dipendente presso l’individuata Amministrazione come personale militare, l’indicazione del relativo inquadramento e dell’anzianità di servizio maturata, nonché dell’effettiva sede di assegnazione (in tali termini, cfr. T.A.R. per il Lazio, ROMA, Sez. I-Bis, n. 3910/2025).
L’omessa allegazione dei richiamati elementi, che inevitabilmente vanno a delineare la posizione di ciascuno dei ricorrenti, rivela indubbiamente l’indeterminatezza delle singole posizioni azionate, oltre che l’evidente eterogeneità delle stesse.
Sul punto possono richiamarsi, in particolare, le considerazioni espresse in seno al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “… chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, dati e documenti idonei a sostenere la sua pretesa” con la conseguenza che deve ritenersi “… inammissibile il ricorso collettivo che non consenta di accertare la sussistenza delle condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità dello loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda .” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 18 aprile 2023, n. 3916 e TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 8 luglio 2024, n. 13676).
Nella delineata prospettiva, è stato rilevato in particolare come “… l’attenuazione nel processo amministrativo del principio dispositivo non può tradursi in uno svuotamento dell’onere probatorio e del connesso e pregiudiziale dovere di allegare, con specificità e precisione, i fatti costitutivi della domanda”, precisando al riguardo che “… costituisce onere dei ricorrenti, che vogliano avvalersi della forma del ricorso collettivo, indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti. ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sent. n. 3916/2023, cit.; in termini analoghi, cfr. altresì il precedente pronunciamento ivi espressamente richiamato, di cui al Cons. St., sez. IV, sent. 21 febbraio 2023, n. 1775).
Gli evidenziati elementi inducono pertanto a ritenere, in applicazione dei riportati principi interpretativi declinati in seno al richiamato orientamento giurisprudenziale, nella specie insussistenti le condizioni richieste – sulla scorta della relativa elaborazione sviluppata in seno all’anzidetto orientamento – ai fini della proponibilità di un ricorso in forma collettiva (in termini analoghi, cfr. T.A.R. per il Lazio, ROMA, Sez. I-Bis, n. 3910/2025).
La ravvisata inammissibilità discende altresì da una ulteriore circostanza, strettamente correlata all’evidenziata indeterminatezza delle singole posizioni azionate, rappresentata in particolare dall’omessa allegazione dei dati relativi alla sede di servizio dei soggetti ricorrenti al momento della proposizione del ricorso.
Tale circostanza, infatti, preclude l’accertamento della competenza di questo Tribunale a decidere la controversia in relazione alla posizione di ciascuno dei soggetti ricorrenti, trovando applicazione nel caso di specie il criterio posto dall’articolo 13, comma 2, cod. proc. amm., che individua la competenza in base alla sede di servizio del dipendente.
Al riguardo, nel richiamarsi all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, laddove il ricorso collettivo sia proposto innanzi a un Tribunale Amministrativo competente soltanto con riguardo ad alcuni ricorrenti (e non ad altri) l’intero gravame va ritenuto nel suo complesso inammissibile per assenza del requisito rappresentato dalla necessaria identità delle posizioni processuali di quanti agiscono in giudizio, occorre rilevare come nella presente sede emerga più radicalmente la mancanza stessa – a monte – di specifici elementi idonei a consentire la verifica in ordine alla competenza a decidere la controversia in relazione alla posizione di ciascuno dei soggetti ricorrenti (in termini analoghi, cfr. T.A.R. per il Lazio, ROMA, Sez. I-Bis n. 13676/2024).
7. Per completezza espositiva il Collegio intende altresì evidenziare come, nel caso di specie, il proposto ricorso risulterebbe in ogni caso infondato, atteso che la questione sottoposta all’odierno esame del Tribunale è stata già esaminata varie volte dai giudici amministrativi che sono sempre pervenuti al rigetto di ricorsi analoghi a quello odierno ( ex multis , T.A.R. per la Puglia, Lecce, Sez. II, n. 135/2024, T.A.R. per la Campania, Sez. Staccata di ER, III, n. 406/2024, T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sez. Staccata di Parma, I, n. 89/2024, T.A.R. per la Sardegna, Sez. I, n. 328/2024, T.A.R. per il Lazio, Sez. IV, n. 8726/2024, T.A.R. per la Liguria, Sez. I, n. 349/2022, T.A.R. per il Piemonte, Sez. III, n. 511/2024, T.A.R. per l’Umbria, Sez. I, n. 391/2024, T.A.R. per il Lazio, Sez. IV, n. 15272/2024, di T.A.R. per il Lazio, Sez. IV, n. 15273/2024, T.A.R. per il Lazio, Sez. V, n. 484/2025, T.A.R. per il Lazio, Sez. Staccata di Latina, I, n. 151/2025). Pertanto, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., il Tribunale ritiene di poter richiamare le motivazioni rassegnate dai Tribunali Amministrativi Regionali nelle decisioni testé richiamate.
8. Per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame introduttivo e l’atto per motivi aggiunti vanno pertanto dichiarati inammissibili.
9. Il Collegio ravvisa, comunque, i giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti anche in ragione della natura degli interessi che i ricorrenti hanno inteso tutelare nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'RU sezione staccata di PE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
AS Balloriani, Presidente FF
Silvio Lomazzi, Consigliere
GI Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI Giardino | AS Balloriani |
IL SEGRETARIO