Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 17/06/2024, n. 16740
CASS
Ordinanza 17 giugno 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, emessa dal Presidente Umberto Berrino, che accoglie il ricorso dell'INPS contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano. Le parti in causa erano l'INPS, ricorrente, e due lavoratori, controricorrenti, che avevano ottenuto una condanna al pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia dell'INPS, in seguito al fallimento della loro ex datrice di lavoro. I lavoratori sostenevano che, in virtù di un accordo sindacale, il Fondo dovesse intervenire per il pagamento del TFR, nonostante il rapporto di lavoro fosse proseguito con un'altra azienda.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS, evidenziando che l'obbligazione di pagamento del TFR diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e che, nel caso specifico, il rapporto era continuato con l'affittuaria. Ha sottolineato che l'accordo sindacale non era opponibile all'INPS, in quanto il rapporto previdenziale tra lavoratore e INPS è distinto e autonomo rispetto ai rapporti di lavoro. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Milano per ulteriori accertamenti e per la decisione sulle spese di lite.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il TFR maturato dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se il relativo credito è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, poiché il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, ratione temporis applicabile, per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale di pagare il TFR maturato alle dipendenze del cedente, accordo che non è opponibile all'INPS.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 17/06/2024, n. 16740
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16740
    Data del deposito : 17 giugno 2024

    Testo completo