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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2271/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2271/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. dall'Avv. Simone Calzolai;
Parte_1
APPELLANTE
nei confronti di con il patrocinio degli Avv.ti Raffaella Greco e Filippo Andreoli;
Controparte_1
APPELLATA
AVVERSO la sentenza n. 382/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia, pubblicata il 26/04/2022,
CONCLUSIONI
In data 29.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 16 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa ogni avversa eccezione e deduzione reietta, accogliere l'appello proposto dalla IG.ra Parte_1 avverso la sentenza n. 382/2022 depositata in data 26/04/2022, a definizione del giudizio n.
1890/2021 del Tribunale di Pistoia e conseguentemente, in riforma della suddetta sentenza impugnata: nel merito ed in tesi, respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti di
, perchè infondate in fatto ed in diritto, per quanto esposto, eccepito e contestato in Parte_1 primo grado e per tutti i motivi di appello dedotti ed esplicitati. Con vittoria di compensi legali e spese di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge.”.
Per la parte appellata:
In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. Parte_1
382/2022 depositata in data 26/04/2022, a definizione del giudizio n. 1890/2021 R.G.A.C. del
Tribunale di Pistoia e conferma del decreto ingiuntivo n. 252/2021 emesso Tribunale di Pistoia e, conseguentemente, condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
In subordine: accertare e dichiarare che la IG.ra è debitrice nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € 8.156,93 oltre interessi di mora e spese, IVA e CPA e per l'effetto emettere CP_1 sentenza di condanna al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria , oltre spese del doppio grado di giudizio.
In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. In ogni caso con vittoria di spese di lite, maggiorate di rimborso forfettario (ex art. 4 c.
1-bis, D.M. del 10 marzo 2014, n. 55) diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 382/2022, resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 26/04/2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Pistoia, pronunziando nella vertenza promossa da nei confronti di Parte_1 ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così ha deciso: Controparte_1
“ rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
pagina 2 di 16 conferma il decreto ingiuntivo n. 252/2021 pubblicato in data 02/03/2021 di questo Tribunale nei confronti di Parte_1 condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € 1.618,00 Parte_1 Controparte_1 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, nonché CPA e IVA come per legge…”.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
252/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Pistoia in data 02.03.2021, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 523/2021, notificato in data 14.04.2021, unitamente ad atto di precetto, con cui le veniva intimato ( quale coobbligata) insieme a , il Parte_2 pagamento per la somma di € 8.156,93, oltre spese di procedure e successive, in favore della società rinvenente titolo nel contratto di finanziamento n. 3229224, Controparte_2 contratto da , quale debitore principale, in data 04.06.2009 con Consum.it S.p.a. Parte_2
(poi incorporata da , di complessivi € 12.000,00. Controparte_3
A fondamento dell'opposizione premettendo, rispetto al rapporto di finanziamento de Pt_1
Par quo, di non essere coobbligata in solido ex art 1292 c.c. con , ma di avere prestato Parte_2 solo una fideiussione in suo favore, deduceva: - in tesi, la decadenza dell'opposta dalla garanzia ex art. 1957 c.c. e - in via subordinata, - la prescrizione del credito azionato in via monitoria;
- il difetto di legittimazione attiva della cessionaria chiedendo la revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto con la condanna dell'opponente al pagamento del credito portato nel predetto, stante l'infondatezza delle eccezioni e deduzioni di Pt_1
Respinta la richiesta della provvisoria esecutorietà del decreto e, dopo l'esito negativo della mediazione, verificata la condizione di procedibilità, disattese le istanze istruttorie, previa precisazione delle conclusioni, la causa era decisa come da dispositivo in precedenza trascritto.
Il Tribunale ha disatteso la domanda attorea sostenendo le argomentazioni che di seguito, per comodità di esposizione, si trascrivono, per quanto ancora interessa:
pagina 3 di 16 “Nel merito L'opposizione è infondata.
Il credito di rova conferma nella documentazione allegata al ricorso monitorio e Controparte_1 all'atto di costituzione della società nel presente giudizio (docc. 4, 5, 6, 9 di parte Controparte_1 opposta) – peraltro, alcuna specifi è stata mossa dall'opponente circa l'an e il quantum del credito de quo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.-.
In ordine all'eccepito difetto di titolarità attiva di la doglianza è infondata letta Controparte_1 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sub doc. 7 di parte opposta. Difatti, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, come è nel caso di specie.
Quanto poi agli ulteriori motivi di opposizione il Tribunale rileva, anzitutto, che per espressa pattuizione negoziale la sig.ra a assunto la veste di coobbligato e non di garante - circostanza Pt_1 di per sé sufficiente a qualific ligazione assunta come solidale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1292 c.c. – con la conseguenza che non trova applicazione nel caso di specie l'art. 1957 c.c. (invocato dall'opponente), che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in quanto si tratta di norma applicabile alla sola fideiussione e non richiamata dagli artt. 1292 e ss c.c.-.
Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione, il Tribunale rileva che, trattandosi quello oggetto di causa di contratto di finanziamento, trova applicazione il termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., che non deve calcolarsi dalla singola rata insoluta, ma dalla scadenza dell'ultima rata pattuita, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. È dunque corretto affermare che il momento a partire dal quale la prescrizione inizia a decorrere con riguardo a un contratto di finanziamento coincide con il giorno della scadenza dell'ultima rata ovvero, come avvenuto nel caso di specie, con il momento in cui il creditore ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, nello specifico risalente al 30/09/2013 (v. estratto conto, doc. 6 di parte opposta), tenuto altresì conto della diffida ad adempiere datata 04/09/2017 quale atto interruttivo del termine prescrizionale. In conclusione, il rigetto dell'opposizione comporta la conferma integrale del decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 252/2021 del 02/03/2021 nei confronti di Parte_1
Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono interamente poste a carico dell'opponente […]”.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Appellante) ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, (di seguito anche Controparte_1
pagina 4 di 16 Appellata) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 58 Dlgs 385 del 1993, 110 e 111 c.p.c. e 2697 c.c. -
Carenza di legittimazione processuale della presunta cessionaria.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1957, 1362, 1363 e 1370 c.c. - Erronea interpretazione del contratto di finanziamento: omessa applicazione delle norme in tema di fideiussione.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2946 e 2697 c.c. - Eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall' APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.1 Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando le censure Controparte_1 mosse dall' Appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
2.2 Con provvedimento reso l'11.04.2024, questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata così motivando” in ragione di quella che allo stato appare essere la tardiva attivazione sia della Banca cedente che della cessionaria odierna appellata nei confronti della garante opponente ed odierna appellante, nei cui confronti appare altresì applicabile la disciplina di cui all'art. 1957 c.c., che non appare essere stata derogata nel caso di specie”.
2.3 Con ordinanza del 28.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione dei termini per conclusionali e repliche.
*****
3. L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
3.1 ensura la decisione laddove il giudicante ha ritenuto: “In ordine all'eccepito difetto di Pt_1 titolarità attiva di la doglianza è infondata letta la pubblicazione in Gazzetta Controparte_1
pagina 5 di 16 Ufficiale sub doc. 7 di parte opposta. Difatti, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, come è nel caso di specie”.
A detta dell'Appellante il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta da fosse sufficiente a provare l'avvenuta cessione del credito originariamente CP_1 vantato da Consum.it, e quindi da a seguito dell'incorporazione-fusione Controparte_3 che a sua volta, in seguito ad una operazione di cartolarizzazione dei crediti ceduti in blocco, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, aveva ceduto alla . In particolare, nel CP_1 respingere l'eccezione di carenza di legittimazione della cessionaria , il Giudice di CP_1 primo grado avrebbe errato: “… ritenendo provata la legittimazione solo sulla base dell'avviso pubblicato in G.U.. Errore tanto più grave se si considera il diverso tenore letterale tra l'avviso di cessione e il documento rappresentativo del finanziamento chiesto da : il primo Parte_2 menziona solo i “contratti di credito”, il secondo individua un contratto specifico (con una sua specifica disciplina e con altrettanto specifiche forme di tutela) stipulato dal consumatore e sottoscritto su modulo predisposto dal professionista e che perciò non è immediatamente sovrapponibile al generico “contratto di credito”. L'erroneità del suddetto giudizio si sostanzia in una evidente violazione e falsa applicazione degli artt. 58 Dlgs 385/1993, 111 cpc, e 2697 c.c., che assume sostanziale rilevanza ai fini della qui interposta impugnazione”.
3.2 Il motivo è infondato sotto tutti i profili e va respinto.
E' pacifico che chi agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente pagina 6 di 16 riconosciuta (Cfr. Cass. n. 5857/2022, n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016;
Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017). Circostanza non verificatasi nella fattispecie.
Al pari, è pacifico che la ha dichiarato di avere acquistato in blocco da BMPS, CP_1
(incorporante la Consum.it s.p.a.), nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n.
130/1999 e art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, il credito in origine facente capo a Consum.it s.p.a. e che abbia prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 02/07/2015 al fine di provare la legittimazione sostanziale del credito azionato.
Orbene, la Corte regolatrice, quanto alla dimostrazione della legittimazione ad causam del cessionario, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, (Ex multis: Cass. sentenza n.
3405 del 06 febbraio 2024), ha affermato: “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.
Lgs. N. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
Applicando i principi innanzi detti alla fattispecie si osserva quanto segue:
- l'avviso pubblicato sulla G.U. n.75/2015 della società comunica l'operazione di CP_1
“cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità da
[...]
…] in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione di Consum.it Controparte_4
S.p.A. nella Cedente efficace dal 1° giugno 2015, … ha stipulato con la Cedente, con un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli Artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art.
58 del TUB in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dalla Cedente, con effetto giuridico dal 22 giugno 2015, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri alla data del 22 giugno
2015 o alla diversa data indicata con riferimento al relativo criterio:
Criteri di inclusione
pagina 7 di 16 (i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da Consum.it S.p.A.;
(ii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro;
(iii) crediti per i quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia gia' stata comunicata dalla Cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento;
[…]
(viii) crediti derivanti da contratti di credito al consumo (ivi inclusi, per chiarezza, crediti derivanti da contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito) che risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e da una componente interessi” ragion per cui la dedotta mancanza di inclusione del credito nella cessione de qua perché non derivante da una carta di credito è palesemente in contrasto con quant'innanzi riportato tra (…)”.
Quindi, i criteri di inclusione dei crediti non lasciano dubbi che il finanziamento per cui è causa fosse incluso nel contratto di cessione. Correttamente, ha evidenziato che l'inciso CP_1
“contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito” ha lo scopo unicamente di includere nella cessione anche i finanziamenti erogati nella forma della concessione della carta di credito, ma non certo di limitare l'oggetto della cessione del credito in oggetto, a tutti gli effetti un credito a sofferenza;
- nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, detta disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede unicamente la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisisti;
- la Corte regolatrice ha chiarito (cfr. Cass. n. n.4277/2023) la portata dell'avviso nella G.U., ribadendo che : “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n.
385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del
pagina 8 di 16 credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità”).
La pubblicazione implica in tutta evidenza che alla stessa, così come al generale negozio di cessione che ne è alla base, abbiano prestato il consenso sia il soggetto cessionario, che ha direttamente curato la pubblicazione, che il soggetto cedente.
Come chiarito dalla Corte regolatrice (cfr. ord. n. 21821/2023, in motivazione ) “ In effetti, l'art. 58 cit., lì dove consente "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto
a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c..; e) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario; e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine; f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione”.
- In applicazione dei principi innanzi riportati la mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione, che indica il credito in controversia non esonera il giudicante dal verificare alla luce dei documenti prodotti se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito azionato, in ragione del titolo e del tempo della sua origine nonché della sua idoneità possa essere identificato
"ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008" come "a sofferenza compreso tra le pagina 9 di 16 pretese trasferite alla cessionaria o fosse, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione.
Il contratto di cessione di crediti, come noto, non è soggetto a particolari requisiti formali, non essendo la forma scritta richiesta ad substantiam, né tantomeno ad probationem, la cessionaria, può fornire la prova dell'inclusione del credito con criteri alternativi e anche presuntivamente: - la produce in giudizio i documenti comprovanti il credito (contratto, estratto conto ex art. CP_1
50 TUB, ricevuta di erogazione del credito, G.U. estratto conto e diffida (cfr. doc. 2,3,4.5, 6 e 9 fasc. opposta.), elemento che indica con certezza che detti documenti sono stati consegnati dal cedente al cessionario ai sensi dell'art.1262 c.c.
- Si aggiunga che il debitore ceduto non ha allegato che la società cedente gli avesse chiesto di pagare il debito dopo la cessione (anche questo è un elemento che concorre a dimostrare l'attuale titolarità del credito e, in ogni caso, se aga a chi agisce in giudizio, paga bene). Pt_1
- Il credito riportato nel decreto ingiuntivo opposto non è stato contestato nell' an e nel quantum, circostanza su cui si è formato tra l'altro giudicato poiché il capo della sentenza che ha statuito
“alcuna specifica contestazione è stata mossa dall'opponente circa l'an e il quantum del credito de quo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.) non è stato oggetto di impugnazione impugnata
Per quant'innanzi si può ritenere che la documentazione in atti, valutata in uno agli elementi presuntivi (concordanti, gravi e precisi) innanzi indicati, dimostra che sia cessionaria dei CP_1 crediti al consumo in seguito al contratto di finanziamento n. 3229225, stipulato in data
04/06/2009 tra in uno alla coobbligata l'originaria Consum.it, incorporata in Pt_2 Pt_1
BMPS.
3.3. Il secondo motivo di gravame censura la qualifica di coobbligata ex art 1292 c.c. di n Pt_1 uno a debitore principale che ha sottoscritto il finanziamento. Pt_2
impugna la decisione laddove ha ritenuto “ anzitutto, che per espressa pattuizione Pt_1 negoziale la sig.ra ha assunto la veste di coobbligato e non di garante - circostanza di per sé Pt_1 sufficiente a qualificare l'obbligazione assunta come solidale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1292 c.c. – con la conseguenza che non trova applicazione nel caso di specie l'art. 1957 c.c. (invocato
pagina 10 di 16 dall'opponente), che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in quanto si tratta di norma applicabile alla sola fideiussione e non richiamata dagli artt. 1292 e ss c.c”.
Sostiene l'appellante che il contratto era stato da lei sottoscritto solo quale fideiussore e non quale coobligato in solido, come invece sostenuto da , a tal fine dovendosi considerare che: CP_1
- essa esponente non avrebbe beneficiato personalmente degli importi erogati dalla società finanziaria;
- il Tribunale avrebbe dato un'erronea interpretazione del documento contrattuale “Richiesta di finanziamento per l'acquisto di beni e servizi” poiché non vi sarebbe stata alcuna “espressa pattuizione negoziale” da cui desumere l'equiparazione sostanziale della posizione del Pt_2
(il richiedente) a quella di né la stessa era parte del contratto. Pt_1
- gli elementi contenuti nel finanziamento quali: -1) Nella parte superiore del contratto relativa ai soggetti vi sono due riquadri: nel primo viene indicato il soggetto “intestatario” nel secondo il
“coobbligato”. Il soggetto intestatario è individuato in modo univoco nel solo , Parte_2 soggetto che acquista quindi il bene e che diviene proprietario esclusivo del medesimo. Accanto viene indicato un soggetto diverso, denominato in senso atecnico “coobbligato” con ciò facendo chiaramente riferimento al soggetto, la , che non acquista il bene, che non ne diventa Parte_1 proprietaria, ma che garantisce l'obbligazione assunta dal 2) la diversificazione dei Pt_2 soggetti, sotto i due riquadri appena descritti, vi è la parte relativa alla restituzione delle rate del finanziamento concesso: ebbene, nelle “modalità di pagamento” (e quindi nelle modalità di estinzione dell'obbligazione assunta) vi è un univoco riferimento al : le rate avrebbero dovuto Parte_2 essere riscosse tramite addebito sul conto corrente del medesimo, come risulta evidente dalla circostanza che accanto alle coordinate bancarie è stata apposta la sola sottoscrizione di Parte_2
; non tenuti in considerazione dal Tribunale, proverebbero la posizione di mera garante
[...] assunta da all'interno della vicenda. Un attento esame di detti elementi avrebbe fatto Pt_1 emergere la volontà dei contraenti che sarebbe consistita nel consentire al l'acquisto Pt_2 di un'autovettura e quindi munire il credito da questi richiesto di una garanzia personale, quella concessa da ragion per cui l'obbligato in via diretta ed immediata sarebbe stato Parte_1
pagina 11 di 16 solo il , l'unico impegnato alla restituzione delle rate, a cui si sarebbe aggiunto, in caso Pt_2 di inadempimento, la garanzia offerta dalla Tanto era evincibile anche nel piano di Parte_1 rimborso del capitale prestato di 72 rate di € 211,55 ciascuna, per l'acquisto della autovettura
Renault Mègane intestata solo al e tale parte del contratto relativa al pagamento era stata Pt_2 sottoscritta dal solo , segno evidente che l'obbligazione principale di restituzione delle Pt_2 somme sarebbe stata prevista solo a carico del . Pt_2
Dalla corretta qualificazione dell'obbligazione assunta discendeva l'applicazione dell'art.1957, esclusa dal giudice di primo grado. La qualificazione dell'obbligazione del garante nella fattispecie di fideiussione avrebbe comportato, infatti, l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. e quindi la decadenza dalla garanzia dalla stessa prestata per non avere il creditore agito nei confronti del debitore principale entro lo spirare del termine dei sei mesi dalla cessazione dell'obbligazione principale ossia, nel contratto di credito al consumo, dal termine di pagamento dell'ultima rata.
ha contestato quanto sostenuto dall'Appellante evidenziando che dalla semplice lettura CP_1 del contratto, da cui originava il credito, si evincerebbe con chiarezza il vincolo di coobbligata in solido della alla restituzione degli importi richiesti in uno al : tutte le Pt_1 Pt_2 sottoscrizioni della stessa sarebbero state apposte laddove era indicata la qualità di coobbligato né in alcun modo sarebbe emerso il termine fideiussore. Inoltre anche l'ulteriore documento
(consistente nella comunicazione al cliente di accoglimento della richiesta di finanziamento n.
3229225) avrebbe attestato in maniera inequivocabile l'obbligazione nascente tra Consum.it e dal momento che la stessa aveva firmato per accettazione unitamente al cliente Parte_1 [...]
Pt_2
Ciò premesso, il motivo d'appello in esame è infondato. Un antico brocardo latino recita “In claris non fit interpretatio” ( ovvero nelle cose chiare non si ricorra all'interpretazione) ragion per cui si passa all'esame dei documenti contrattuali.
Dalla richiesta di finanziamento la Corte ritiene che la tesi della uale mera garante e non Pt_1 coobbligata all'adempimento non possa trovare accoglimento non solo dall'esame letterario del pagina 12 di 16 documento, ma anche andando ad interpretare la volontà contrattuale, mancando gli elementi per definire l'impegno assunto da uale garanzia accessoria e quindi fideiussione. Pt_1
Orbene, la “Richiesta di finanziamento per l'acquisto di beni e servizi” del 4/6/2009, che si riporta per immagini è stata sottoscritta da (quale intestatario) e oobbligata al pari Pt_2 Pt_1 della comunicazione dell'accettazione del finanziamento.
Seguono le sottoscrizioni di entrambi gli obbligati a prestare il consenso al trattamento dei dati personali nonché le sottoscrizioni a fine contratto e la precisazione delle condizioni generali applicate.
l'interpretazione della volontà contrattuale emersa dal contratto e dalle condizioni generali applicate, i cui obblighi sono rivolti in ugual modo all'intestatario e al coobbligato in solido ( non differenziando le due figure, cosa che avviene nelle fideiussioni ) del finanziamento non lasciano pagina 13 di 16 spazio alla tesi dell'Appellante ritenendo la Corte corretta la ratio decidendi del primo Giudice laddove ha ritenuto che “ per espressa pattuizione negoziale la sig.ra ha assunto la veste di Pt_1 coobbligato e non di garante - circostanza di per sé sufficiente a qualificare l'obbligazione assunta come solidale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1292 c.c. – con la conseguenza che non trova applicazione nel caso di specie l'art. 1957 c.c. (invocato dall'opponente), che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in quanto si tratta di norma applicabile alla sola fideiussione
e non richiamata dagli artt. 1292 e ss c.c.”.
Tale qualifica assume un ruolo determinante in quanto sussistono elementi che differenziano la qualità del coobbligato ex art 1292 c.c. dal fideiussore la cui disciplina è in parte diversa da quella dettata in tema di obbligazioni solidali: si consideri, in particolare, la facoltà di opporre eccezioni del fideiussore, nonché le modalità di esercizio dell'azione di regresso, la quale, a differenza di quella concessa al condebitore solidale, è esercitata per intero e non solo per quota.
L'art. 1292 c.c., prevede che “l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e
l'adempimento da parte di uno libera gli altri;
oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”. La norma che rafforza la garanzia del creditore in caso di inadempimento dell'obbligazione, permettendogli di agire forzatamente sul patrimonio di ciascuno dei debitori, tuttavia, affinché sussista la solidarietà tra condebitori è necessario che tutti siano obbligati per la medesima prestazione. Inoltre, il successivo articolo 1293 c.c. afferma che “ la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse,
o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori “.
Quindi, rilevato che a chiesto il finanziamento unitamente al e ha sottoscritto Pt_1 Pt_3 quale coobbligata, l'obbligazione dalla stessa assunta è da intendere solidale ex art.1292 c.c. né assume rilievo la circostanza delle modalità di pagamento per essere state le rate addebitate sul conto corrente del solo essendo l'obbligazione solidale e arte di quel rapporto, Pt_2 Pt_1
pagina 14 di 16 né assume rilievo la circostanza che il finanziamento sia servito per l'acquisto di un'autovettura intestata al solo . Pt_2
Il motivo d'appello è privo di pregio e la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è inapplicabile alla fattispecie in esame, in quanto detta norma è posta a tutela del solo fideiussore e non è estensibile al coobbligato (anche) diseguale.
4. Infine, anche il terzo motivo d'appello, con cui è denunciata la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2946 e 2697 c.c. - Eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento”, è infondato.
Sostiene l'appellante che il giudice di primo grado, nel fare applicazione del corretto orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine decennale di prescrizione decorre nel caso del contratto di mutuo dalla scadenza dell'ultima rata di rimborso, non avrebbe considerato che il debitore principale era rimasto inadempiente al rimborso del finanziamento quasi fin da subito e che, quindi, la mutuante avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa (per il caso di mancato pagamento di due rate successive).
Tale argomento è chiaramente infondato per la semplice ma decisiva considerazione che la richiamata clausola contrattuale (disciplinante la clausola risolutiva espressa) contempla un diritto potestativo che può essere esercitato o meno dal creditore, e il cui mancato esercizio comporta unicamente che il contratto di mutuo resta “in piedi” con il piano di rimborso iniziale.
L'estratto conto prodotto in primo grado evidenzia, inoltre, che il finanziamento era stato rimborsato, sia pure con ritardo per alcune rate, sino a tutto l'anno 2012, fatta eccezione per la rata di dicembre. Soltanto a partire da quest'ultima rata l'inadempimento è sistematico e dall'ottobre
2013 risulta annotata la decadenza dal beneficio del termine.
Pertanto, tenuto conto che il contratto di finanziamento fu concluso in data 4.6.2009 e che il piano di rimborso (72 rate mensili) scadeva il 4.6.2015, l'azione monitoria proposta nell'anno 2021 è tempestiva ed idonea ad interrompere la prescrizione decennale e lo è anche rispetto alla data di decadenza del beneficio del termine del 9/10/2013 (risultante dall'estratto conto della società
pagina 15 di 16 finanziatrice), non avendo parte appellante provato che tale decadenza si sia verificata in un momento antecedente a quello risultante dall'estratto conto.
5. In sintesi, i motivi d'appello vanno respinti e in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede soccombente ) le spese Parte_1 processuali del grado di giudizio devono essere poste a carico della stessa e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento,( in considerazione che l'importo richiesto è più vicino al minimo che al massimo) esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi nella fase di appello.
6. Sussistono a carico di i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex Parte_1 art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24/12/12).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
a. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b. Condanna a pagare a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in € 2.938,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed
IVA come per legge.
c. Dà atto che sussistono a carico di i presupposti per il raddoppio del Parte_1 contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24/12/12.
d. Dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.
n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 4.9.2025
Il C.A. relatore ed estensore Il Presidente dott. Giuseppina Mastrodomenico dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2271/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. dall'Avv. Simone Calzolai;
Parte_1
APPELLANTE
nei confronti di con il patrocinio degli Avv.ti Raffaella Greco e Filippo Andreoli;
Controparte_1
APPELLATA
AVVERSO la sentenza n. 382/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia, pubblicata il 26/04/2022,
CONCLUSIONI
In data 29.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 16 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa ogni avversa eccezione e deduzione reietta, accogliere l'appello proposto dalla IG.ra Parte_1 avverso la sentenza n. 382/2022 depositata in data 26/04/2022, a definizione del giudizio n.
1890/2021 del Tribunale di Pistoia e conseguentemente, in riforma della suddetta sentenza impugnata: nel merito ed in tesi, respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti di
, perchè infondate in fatto ed in diritto, per quanto esposto, eccepito e contestato in Parte_1 primo grado e per tutti i motivi di appello dedotti ed esplicitati. Con vittoria di compensi legali e spese di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge.”.
Per la parte appellata:
In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. Parte_1
382/2022 depositata in data 26/04/2022, a definizione del giudizio n. 1890/2021 R.G.A.C. del
Tribunale di Pistoia e conferma del decreto ingiuntivo n. 252/2021 emesso Tribunale di Pistoia e, conseguentemente, condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
In subordine: accertare e dichiarare che la IG.ra è debitrice nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € 8.156,93 oltre interessi di mora e spese, IVA e CPA e per l'effetto emettere CP_1 sentenza di condanna al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria , oltre spese del doppio grado di giudizio.
In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. In ogni caso con vittoria di spese di lite, maggiorate di rimborso forfettario (ex art. 4 c.
1-bis, D.M. del 10 marzo 2014, n. 55) diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 382/2022, resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 26/04/2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Pistoia, pronunziando nella vertenza promossa da nei confronti di Parte_1 ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così ha deciso: Controparte_1
“ rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
pagina 2 di 16 conferma il decreto ingiuntivo n. 252/2021 pubblicato in data 02/03/2021 di questo Tribunale nei confronti di Parte_1 condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € 1.618,00 Parte_1 Controparte_1 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, nonché CPA e IVA come per legge…”.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
252/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Pistoia in data 02.03.2021, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 523/2021, notificato in data 14.04.2021, unitamente ad atto di precetto, con cui le veniva intimato ( quale coobbligata) insieme a , il Parte_2 pagamento per la somma di € 8.156,93, oltre spese di procedure e successive, in favore della società rinvenente titolo nel contratto di finanziamento n. 3229224, Controparte_2 contratto da , quale debitore principale, in data 04.06.2009 con Consum.it S.p.a. Parte_2
(poi incorporata da , di complessivi € 12.000,00. Controparte_3
A fondamento dell'opposizione premettendo, rispetto al rapporto di finanziamento de Pt_1
Par quo, di non essere coobbligata in solido ex art 1292 c.c. con , ma di avere prestato Parte_2 solo una fideiussione in suo favore, deduceva: - in tesi, la decadenza dell'opposta dalla garanzia ex art. 1957 c.c. e - in via subordinata, - la prescrizione del credito azionato in via monitoria;
- il difetto di legittimazione attiva della cessionaria chiedendo la revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto con la condanna dell'opponente al pagamento del credito portato nel predetto, stante l'infondatezza delle eccezioni e deduzioni di Pt_1
Respinta la richiesta della provvisoria esecutorietà del decreto e, dopo l'esito negativo della mediazione, verificata la condizione di procedibilità, disattese le istanze istruttorie, previa precisazione delle conclusioni, la causa era decisa come da dispositivo in precedenza trascritto.
Il Tribunale ha disatteso la domanda attorea sostenendo le argomentazioni che di seguito, per comodità di esposizione, si trascrivono, per quanto ancora interessa:
pagina 3 di 16 “Nel merito L'opposizione è infondata.
Il credito di rova conferma nella documentazione allegata al ricorso monitorio e Controparte_1 all'atto di costituzione della società nel presente giudizio (docc. 4, 5, 6, 9 di parte Controparte_1 opposta) – peraltro, alcuna specifi è stata mossa dall'opponente circa l'an e il quantum del credito de quo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.-.
In ordine all'eccepito difetto di titolarità attiva di la doglianza è infondata letta Controparte_1 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sub doc. 7 di parte opposta. Difatti, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, come è nel caso di specie.
Quanto poi agli ulteriori motivi di opposizione il Tribunale rileva, anzitutto, che per espressa pattuizione negoziale la sig.ra a assunto la veste di coobbligato e non di garante - circostanza Pt_1 di per sé sufficiente a qualific ligazione assunta come solidale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1292 c.c. – con la conseguenza che non trova applicazione nel caso di specie l'art. 1957 c.c. (invocato dall'opponente), che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in quanto si tratta di norma applicabile alla sola fideiussione e non richiamata dagli artt. 1292 e ss c.c.-.
Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione, il Tribunale rileva che, trattandosi quello oggetto di causa di contratto di finanziamento, trova applicazione il termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., che non deve calcolarsi dalla singola rata insoluta, ma dalla scadenza dell'ultima rata pattuita, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. È dunque corretto affermare che il momento a partire dal quale la prescrizione inizia a decorrere con riguardo a un contratto di finanziamento coincide con il giorno della scadenza dell'ultima rata ovvero, come avvenuto nel caso di specie, con il momento in cui il creditore ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, nello specifico risalente al 30/09/2013 (v. estratto conto, doc. 6 di parte opposta), tenuto altresì conto della diffida ad adempiere datata 04/09/2017 quale atto interruttivo del termine prescrizionale. In conclusione, il rigetto dell'opposizione comporta la conferma integrale del decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 252/2021 del 02/03/2021 nei confronti di Parte_1
Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono interamente poste a carico dell'opponente […]”.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Appellante) ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, (di seguito anche Controparte_1
pagina 4 di 16 Appellata) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 58 Dlgs 385 del 1993, 110 e 111 c.p.c. e 2697 c.c. -
Carenza di legittimazione processuale della presunta cessionaria.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1957, 1362, 1363 e 1370 c.c. - Erronea interpretazione del contratto di finanziamento: omessa applicazione delle norme in tema di fideiussione.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2946 e 2697 c.c. - Eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall' APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.1 Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando le censure Controparte_1 mosse dall' Appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
2.2 Con provvedimento reso l'11.04.2024, questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata così motivando” in ragione di quella che allo stato appare essere la tardiva attivazione sia della Banca cedente che della cessionaria odierna appellata nei confronti della garante opponente ed odierna appellante, nei cui confronti appare altresì applicabile la disciplina di cui all'art. 1957 c.c., che non appare essere stata derogata nel caso di specie”.
2.3 Con ordinanza del 28.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione dei termini per conclusionali e repliche.
*****
3. L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
3.1 ensura la decisione laddove il giudicante ha ritenuto: “In ordine all'eccepito difetto di Pt_1 titolarità attiva di la doglianza è infondata letta la pubblicazione in Gazzetta Controparte_1
pagina 5 di 16 Ufficiale sub doc. 7 di parte opposta. Difatti, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, come è nel caso di specie”.
A detta dell'Appellante il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta da fosse sufficiente a provare l'avvenuta cessione del credito originariamente CP_1 vantato da Consum.it, e quindi da a seguito dell'incorporazione-fusione Controparte_3 che a sua volta, in seguito ad una operazione di cartolarizzazione dei crediti ceduti in blocco, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, aveva ceduto alla . In particolare, nel CP_1 respingere l'eccezione di carenza di legittimazione della cessionaria , il Giudice di CP_1 primo grado avrebbe errato: “… ritenendo provata la legittimazione solo sulla base dell'avviso pubblicato in G.U.. Errore tanto più grave se si considera il diverso tenore letterale tra l'avviso di cessione e il documento rappresentativo del finanziamento chiesto da : il primo Parte_2 menziona solo i “contratti di credito”, il secondo individua un contratto specifico (con una sua specifica disciplina e con altrettanto specifiche forme di tutela) stipulato dal consumatore e sottoscritto su modulo predisposto dal professionista e che perciò non è immediatamente sovrapponibile al generico “contratto di credito”. L'erroneità del suddetto giudizio si sostanzia in una evidente violazione e falsa applicazione degli artt. 58 Dlgs 385/1993, 111 cpc, e 2697 c.c., che assume sostanziale rilevanza ai fini della qui interposta impugnazione”.
3.2 Il motivo è infondato sotto tutti i profili e va respinto.
E' pacifico che chi agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente pagina 6 di 16 riconosciuta (Cfr. Cass. n. 5857/2022, n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016;
Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017). Circostanza non verificatasi nella fattispecie.
Al pari, è pacifico che la ha dichiarato di avere acquistato in blocco da BMPS, CP_1
(incorporante la Consum.it s.p.a.), nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n.
130/1999 e art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, il credito in origine facente capo a Consum.it s.p.a. e che abbia prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 02/07/2015 al fine di provare la legittimazione sostanziale del credito azionato.
Orbene, la Corte regolatrice, quanto alla dimostrazione della legittimazione ad causam del cessionario, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, (Ex multis: Cass. sentenza n.
3405 del 06 febbraio 2024), ha affermato: “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.
Lgs. N. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
Applicando i principi innanzi detti alla fattispecie si osserva quanto segue:
- l'avviso pubblicato sulla G.U. n.75/2015 della società comunica l'operazione di CP_1
“cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità da
[...]
…] in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione di Consum.it Controparte_4
S.p.A. nella Cedente efficace dal 1° giugno 2015, … ha stipulato con la Cedente, con un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli Artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art.
58 del TUB in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dalla Cedente, con effetto giuridico dal 22 giugno 2015, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri alla data del 22 giugno
2015 o alla diversa data indicata con riferimento al relativo criterio:
Criteri di inclusione
pagina 7 di 16 (i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da Consum.it S.p.A.;
(ii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro;
(iii) crediti per i quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia gia' stata comunicata dalla Cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento;
[…]
(viii) crediti derivanti da contratti di credito al consumo (ivi inclusi, per chiarezza, crediti derivanti da contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito) che risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e da una componente interessi” ragion per cui la dedotta mancanza di inclusione del credito nella cessione de qua perché non derivante da una carta di credito è palesemente in contrasto con quant'innanzi riportato tra (…)”.
Quindi, i criteri di inclusione dei crediti non lasciano dubbi che il finanziamento per cui è causa fosse incluso nel contratto di cessione. Correttamente, ha evidenziato che l'inciso CP_1
“contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito” ha lo scopo unicamente di includere nella cessione anche i finanziamenti erogati nella forma della concessione della carta di credito, ma non certo di limitare l'oggetto della cessione del credito in oggetto, a tutti gli effetti un credito a sofferenza;
- nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, detta disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede unicamente la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisisti;
- la Corte regolatrice ha chiarito (cfr. Cass. n. n.4277/2023) la portata dell'avviso nella G.U., ribadendo che : “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n.
385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del
pagina 8 di 16 credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità”).
La pubblicazione implica in tutta evidenza che alla stessa, così come al generale negozio di cessione che ne è alla base, abbiano prestato il consenso sia il soggetto cessionario, che ha direttamente curato la pubblicazione, che il soggetto cedente.
Come chiarito dalla Corte regolatrice (cfr. ord. n. 21821/2023, in motivazione ) “ In effetti, l'art. 58 cit., lì dove consente "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto
a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c..; e) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario; e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine; f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione”.
- In applicazione dei principi innanzi riportati la mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione, che indica il credito in controversia non esonera il giudicante dal verificare alla luce dei documenti prodotti se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito azionato, in ragione del titolo e del tempo della sua origine nonché della sua idoneità possa essere identificato
"ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008" come "a sofferenza compreso tra le pagina 9 di 16 pretese trasferite alla cessionaria o fosse, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione.
Il contratto di cessione di crediti, come noto, non è soggetto a particolari requisiti formali, non essendo la forma scritta richiesta ad substantiam, né tantomeno ad probationem, la cessionaria, può fornire la prova dell'inclusione del credito con criteri alternativi e anche presuntivamente: - la produce in giudizio i documenti comprovanti il credito (contratto, estratto conto ex art. CP_1
50 TUB, ricevuta di erogazione del credito, G.U. estratto conto e diffida (cfr. doc. 2,3,4.5, 6 e 9 fasc. opposta.), elemento che indica con certezza che detti documenti sono stati consegnati dal cedente al cessionario ai sensi dell'art.1262 c.c.
- Si aggiunga che il debitore ceduto non ha allegato che la società cedente gli avesse chiesto di pagare il debito dopo la cessione (anche questo è un elemento che concorre a dimostrare l'attuale titolarità del credito e, in ogni caso, se aga a chi agisce in giudizio, paga bene). Pt_1
- Il credito riportato nel decreto ingiuntivo opposto non è stato contestato nell' an e nel quantum, circostanza su cui si è formato tra l'altro giudicato poiché il capo della sentenza che ha statuito
“alcuna specifica contestazione è stata mossa dall'opponente circa l'an e il quantum del credito de quo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.) non è stato oggetto di impugnazione impugnata
Per quant'innanzi si può ritenere che la documentazione in atti, valutata in uno agli elementi presuntivi (concordanti, gravi e precisi) innanzi indicati, dimostra che sia cessionaria dei CP_1 crediti al consumo in seguito al contratto di finanziamento n. 3229225, stipulato in data
04/06/2009 tra in uno alla coobbligata l'originaria Consum.it, incorporata in Pt_2 Pt_1
BMPS.
3.3. Il secondo motivo di gravame censura la qualifica di coobbligata ex art 1292 c.c. di n Pt_1 uno a debitore principale che ha sottoscritto il finanziamento. Pt_2
impugna la decisione laddove ha ritenuto “ anzitutto, che per espressa pattuizione Pt_1 negoziale la sig.ra ha assunto la veste di coobbligato e non di garante - circostanza di per sé Pt_1 sufficiente a qualificare l'obbligazione assunta come solidale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1292 c.c. – con la conseguenza che non trova applicazione nel caso di specie l'art. 1957 c.c. (invocato
pagina 10 di 16 dall'opponente), che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in quanto si tratta di norma applicabile alla sola fideiussione e non richiamata dagli artt. 1292 e ss c.c”.
Sostiene l'appellante che il contratto era stato da lei sottoscritto solo quale fideiussore e non quale coobligato in solido, come invece sostenuto da , a tal fine dovendosi considerare che: CP_1
- essa esponente non avrebbe beneficiato personalmente degli importi erogati dalla società finanziaria;
- il Tribunale avrebbe dato un'erronea interpretazione del documento contrattuale “Richiesta di finanziamento per l'acquisto di beni e servizi” poiché non vi sarebbe stata alcuna “espressa pattuizione negoziale” da cui desumere l'equiparazione sostanziale della posizione del Pt_2
(il richiedente) a quella di né la stessa era parte del contratto. Pt_1
- gli elementi contenuti nel finanziamento quali: -1) Nella parte superiore del contratto relativa ai soggetti vi sono due riquadri: nel primo viene indicato il soggetto “intestatario” nel secondo il
“coobbligato”. Il soggetto intestatario è individuato in modo univoco nel solo , Parte_2 soggetto che acquista quindi il bene e che diviene proprietario esclusivo del medesimo. Accanto viene indicato un soggetto diverso, denominato in senso atecnico “coobbligato” con ciò facendo chiaramente riferimento al soggetto, la , che non acquista il bene, che non ne diventa Parte_1 proprietaria, ma che garantisce l'obbligazione assunta dal 2) la diversificazione dei Pt_2 soggetti, sotto i due riquadri appena descritti, vi è la parte relativa alla restituzione delle rate del finanziamento concesso: ebbene, nelle “modalità di pagamento” (e quindi nelle modalità di estinzione dell'obbligazione assunta) vi è un univoco riferimento al : le rate avrebbero dovuto Parte_2 essere riscosse tramite addebito sul conto corrente del medesimo, come risulta evidente dalla circostanza che accanto alle coordinate bancarie è stata apposta la sola sottoscrizione di Parte_2
; non tenuti in considerazione dal Tribunale, proverebbero la posizione di mera garante
[...] assunta da all'interno della vicenda. Un attento esame di detti elementi avrebbe fatto Pt_1 emergere la volontà dei contraenti che sarebbe consistita nel consentire al l'acquisto Pt_2 di un'autovettura e quindi munire il credito da questi richiesto di una garanzia personale, quella concessa da ragion per cui l'obbligato in via diretta ed immediata sarebbe stato Parte_1
pagina 11 di 16 solo il , l'unico impegnato alla restituzione delle rate, a cui si sarebbe aggiunto, in caso Pt_2 di inadempimento, la garanzia offerta dalla Tanto era evincibile anche nel piano di Parte_1 rimborso del capitale prestato di 72 rate di € 211,55 ciascuna, per l'acquisto della autovettura
Renault Mègane intestata solo al e tale parte del contratto relativa al pagamento era stata Pt_2 sottoscritta dal solo , segno evidente che l'obbligazione principale di restituzione delle Pt_2 somme sarebbe stata prevista solo a carico del . Pt_2
Dalla corretta qualificazione dell'obbligazione assunta discendeva l'applicazione dell'art.1957, esclusa dal giudice di primo grado. La qualificazione dell'obbligazione del garante nella fattispecie di fideiussione avrebbe comportato, infatti, l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. e quindi la decadenza dalla garanzia dalla stessa prestata per non avere il creditore agito nei confronti del debitore principale entro lo spirare del termine dei sei mesi dalla cessazione dell'obbligazione principale ossia, nel contratto di credito al consumo, dal termine di pagamento dell'ultima rata.
ha contestato quanto sostenuto dall'Appellante evidenziando che dalla semplice lettura CP_1 del contratto, da cui originava il credito, si evincerebbe con chiarezza il vincolo di coobbligata in solido della alla restituzione degli importi richiesti in uno al : tutte le Pt_1 Pt_2 sottoscrizioni della stessa sarebbero state apposte laddove era indicata la qualità di coobbligato né in alcun modo sarebbe emerso il termine fideiussore. Inoltre anche l'ulteriore documento
(consistente nella comunicazione al cliente di accoglimento della richiesta di finanziamento n.
3229225) avrebbe attestato in maniera inequivocabile l'obbligazione nascente tra Consum.it e dal momento che la stessa aveva firmato per accettazione unitamente al cliente Parte_1 [...]
Pt_2
Ciò premesso, il motivo d'appello in esame è infondato. Un antico brocardo latino recita “In claris non fit interpretatio” ( ovvero nelle cose chiare non si ricorra all'interpretazione) ragion per cui si passa all'esame dei documenti contrattuali.
Dalla richiesta di finanziamento la Corte ritiene che la tesi della uale mera garante e non Pt_1 coobbligata all'adempimento non possa trovare accoglimento non solo dall'esame letterario del pagina 12 di 16 documento, ma anche andando ad interpretare la volontà contrattuale, mancando gli elementi per definire l'impegno assunto da uale garanzia accessoria e quindi fideiussione. Pt_1
Orbene, la “Richiesta di finanziamento per l'acquisto di beni e servizi” del 4/6/2009, che si riporta per immagini è stata sottoscritta da (quale intestatario) e oobbligata al pari Pt_2 Pt_1 della comunicazione dell'accettazione del finanziamento.
Seguono le sottoscrizioni di entrambi gli obbligati a prestare il consenso al trattamento dei dati personali nonché le sottoscrizioni a fine contratto e la precisazione delle condizioni generali applicate.
l'interpretazione della volontà contrattuale emersa dal contratto e dalle condizioni generali applicate, i cui obblighi sono rivolti in ugual modo all'intestatario e al coobbligato in solido ( non differenziando le due figure, cosa che avviene nelle fideiussioni ) del finanziamento non lasciano pagina 13 di 16 spazio alla tesi dell'Appellante ritenendo la Corte corretta la ratio decidendi del primo Giudice laddove ha ritenuto che “ per espressa pattuizione negoziale la sig.ra ha assunto la veste di Pt_1 coobbligato e non di garante - circostanza di per sé sufficiente a qualificare l'obbligazione assunta come solidale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1292 c.c. – con la conseguenza che non trova applicazione nel caso di specie l'art. 1957 c.c. (invocato dall'opponente), che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in quanto si tratta di norma applicabile alla sola fideiussione
e non richiamata dagli artt. 1292 e ss c.c.”.
Tale qualifica assume un ruolo determinante in quanto sussistono elementi che differenziano la qualità del coobbligato ex art 1292 c.c. dal fideiussore la cui disciplina è in parte diversa da quella dettata in tema di obbligazioni solidali: si consideri, in particolare, la facoltà di opporre eccezioni del fideiussore, nonché le modalità di esercizio dell'azione di regresso, la quale, a differenza di quella concessa al condebitore solidale, è esercitata per intero e non solo per quota.
L'art. 1292 c.c., prevede che “l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e
l'adempimento da parte di uno libera gli altri;
oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”. La norma che rafforza la garanzia del creditore in caso di inadempimento dell'obbligazione, permettendogli di agire forzatamente sul patrimonio di ciascuno dei debitori, tuttavia, affinché sussista la solidarietà tra condebitori è necessario che tutti siano obbligati per la medesima prestazione. Inoltre, il successivo articolo 1293 c.c. afferma che “ la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse,
o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori “.
Quindi, rilevato che a chiesto il finanziamento unitamente al e ha sottoscritto Pt_1 Pt_3 quale coobbligata, l'obbligazione dalla stessa assunta è da intendere solidale ex art.1292 c.c. né assume rilievo la circostanza delle modalità di pagamento per essere state le rate addebitate sul conto corrente del solo essendo l'obbligazione solidale e arte di quel rapporto, Pt_2 Pt_1
pagina 14 di 16 né assume rilievo la circostanza che il finanziamento sia servito per l'acquisto di un'autovettura intestata al solo . Pt_2
Il motivo d'appello è privo di pregio e la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è inapplicabile alla fattispecie in esame, in quanto detta norma è posta a tutela del solo fideiussore e non è estensibile al coobbligato (anche) diseguale.
4. Infine, anche il terzo motivo d'appello, con cui è denunciata la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2946 e 2697 c.c. - Eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento”, è infondato.
Sostiene l'appellante che il giudice di primo grado, nel fare applicazione del corretto orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine decennale di prescrizione decorre nel caso del contratto di mutuo dalla scadenza dell'ultima rata di rimborso, non avrebbe considerato che il debitore principale era rimasto inadempiente al rimborso del finanziamento quasi fin da subito e che, quindi, la mutuante avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa (per il caso di mancato pagamento di due rate successive).
Tale argomento è chiaramente infondato per la semplice ma decisiva considerazione che la richiamata clausola contrattuale (disciplinante la clausola risolutiva espressa) contempla un diritto potestativo che può essere esercitato o meno dal creditore, e il cui mancato esercizio comporta unicamente che il contratto di mutuo resta “in piedi” con il piano di rimborso iniziale.
L'estratto conto prodotto in primo grado evidenzia, inoltre, che il finanziamento era stato rimborsato, sia pure con ritardo per alcune rate, sino a tutto l'anno 2012, fatta eccezione per la rata di dicembre. Soltanto a partire da quest'ultima rata l'inadempimento è sistematico e dall'ottobre
2013 risulta annotata la decadenza dal beneficio del termine.
Pertanto, tenuto conto che il contratto di finanziamento fu concluso in data 4.6.2009 e che il piano di rimborso (72 rate mensili) scadeva il 4.6.2015, l'azione monitoria proposta nell'anno 2021 è tempestiva ed idonea ad interrompere la prescrizione decennale e lo è anche rispetto alla data di decadenza del beneficio del termine del 9/10/2013 (risultante dall'estratto conto della società
pagina 15 di 16 finanziatrice), non avendo parte appellante provato che tale decadenza si sia verificata in un momento antecedente a quello risultante dall'estratto conto.
5. In sintesi, i motivi d'appello vanno respinti e in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede soccombente ) le spese Parte_1 processuali del grado di giudizio devono essere poste a carico della stessa e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento,( in considerazione che l'importo richiesto è più vicino al minimo che al massimo) esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi nella fase di appello.
6. Sussistono a carico di i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex Parte_1 art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24/12/12).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
a. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b. Condanna a pagare a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in € 2.938,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed
IVA come per legge.
c. Dà atto che sussistono a carico di i presupposti per il raddoppio del Parte_1 contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24/12/12.
d. Dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.
n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 4.9.2025
Il C.A. relatore ed estensore Il Presidente dott. Giuseppina Mastrodomenico dott. Ludovico Delle Vergini
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