Art. 3. Misure urgenti in materia di editoria e di librerie 1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di eta', dando priorita' alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro e' destinato alle iniziative avviate nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 , nei quali non esista un altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attivita' libraria non sia svolta in misura prevalente, se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attivita'.
2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonche' le librerie caratterizzate da lunga tradizione o interesse storico-artistico, le librerie di prossimita' e le librerie di qualita' esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e dell'articolo 1, comma 40 , della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , per l'acquisto di libri, anche in formato digitale. ((3)) 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , e, quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
4. Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, sono definite le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.
5. Al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo, in via sperimentale, e' istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 5.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 , ha disposto (con l'art. 14-bis, comma 1) che "Il fondo di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16 , e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025".
2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonche' le librerie caratterizzate da lunga tradizione o interesse storico-artistico, le librerie di prossimita' e le librerie di qualita' esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e dell'articolo 1, comma 40 , della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , per l'acquisto di libri, anche in formato digitale. ((3)) 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , e, quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
4. Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, sono definite le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.
5. Al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo, in via sperimentale, e' istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 5.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 , ha disposto (con l'art. 14-bis, comma 1) che "Il fondo di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16 , e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025".