Articolo 12 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 11Articolo 13
Versione
29 marzo 1961
Art. 12. (Obbligo della residenza)

L'operaio deve risiedere nel Comune dove ha sede il posto di lavoro cui e' destinato.
Il direttore dello stabilimento o il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, possono autorizzare l'operaio a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961