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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4779 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 15/2025
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. IA Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. n. 15/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa IA C.V. n. 3261/2024, pubblicata in data 13/9/2024, vertente
TRA
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del liquidatore p.t., difesa, in virtù di procura depositata in atti, dall'avv.
OR LO (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
C.F. ), in persona del legale, in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t., difesa come da procura in atti, dagli avv.ti Alberto
OF (C.F. ), CO PE (C.F. C.F._2
), ST EO (C.F. C.F._3
), UC LL (C.F. ) C.F._4 C.F._5
e NA IN (C.F. ) C.F._6
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI 2 R.G. n. 15/2025
All'udienza in data 1/10/2025 la parte appellata ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del gravame per le ragioni esplicitate in comparsa di costituzione e nelle note conclusionali autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 3261/2024 pubblicata in data 13/9/2024, il Tribunale di Santa
IA C.V., pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_2
(d'ora in poi, per brevità, ”), nei confronti della
[...] Parte_1 banca volta ad ottenere la restituzione di quanto versato, in Controparte_1 relazione ai rapporti di conto corrente n. 10772145 e conto anticipi n. 10804974, per interessi ultralegali non pattuiti, anatocistici ed usurari, nonché per c.m.s. e spese, nella resistenza della convenuta, espletata CTU contabile, così ha deciso la controversia:
“Rigetta la domanda.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale, nonché accessori di legge”.
§ 2. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la lamentando che Controparte_1 il primo Giudice, sulla base di una valutazione carente ed erronea delle risultanze della documentazione acquisita agli atti, aveva escluso ogni illegittimità, da parte della banca, nell'addebito di rilevanti importi a titolo di interessi ultralegali senza alcuna pattuizione scritta, di commissioni di massimo scoperto ugualmente prive di idonea pattuizione, di capitalizzazione illecita, nonché di interessi superiori ai tassi soglia previsti dai decreti ministeriali.
§ 3. La suindicata banca, costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del gravame, perché proposto con ricorso depositato tempestivamente ma notificato una volta decorso il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della sentenza e, nel merito, rigettarsi lo stesso in ragione della sua dedotta infondatezza.
La predetta, in via subordinata, ha inoltre proposto appello incidentale condizionato, lamentando l'ingiustificato rigetto dell'eccezione di prescrizione, da essa sollevata tempestivamente.
§ 4. All'udienza del 28/5/2025, il Consigliere istruttore ha disatteso la richiesta di assegnazione di un termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso 3 R.G. n. 15/2025 introduttivo, fissando, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza collegiale per la discussione orale, con assegnazione di termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note scritte conclusionali.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello va dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto.
Occorre osservare che la società , dopo aver ricevuto la notificazione Parte_1 della sentenza di primo grado in data 3/12/2024 ai sensi dell'art. 326 c.p.c., ha impugnato la stessa con ricorso depositato in data 2/1/2025. Il nominato
Consigliere istruttore, con decreto in data 24/1/2025, ha fissato dinanzi a sé
l'udienza del 28/5/2025, onerando l'appellante di notificare ricorso e decreto alla controparte nel termine di almeno 90 giorni prima della predetta udienza.
Ebbene, è evidente che la società appellante ha provveduto a notificare l'atto di appello tardivamente rispetto al termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, in quanto lo stesso decreto di fissazione dell'udienza è stato emesso quando era ormai decorso detto termine.
Va aggiunto, peraltro, che la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto risulta avvenuta tardivamente anche rispetto al termine a comparire di 90 giorni assegnato dal Consigliere istruttore, essendo stata eseguita in data 27/5/2025, ossia il giorno prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti.
Tanto precisato, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, quando l'appello è erroneamente proposto con ricorso anziché con atto di citazione, esso è ammissibile se notificato entro il termine d'impugnazione, senza che possa influire sulla decadenza del gravame la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (cfr., ex multis, Cass. 29/8/2024, n. 23333; Cass. 5/8/2022, n. 24386).
Non essendovi ragioni per discostarsi dall'indirizzo interpretativo sopra riportato, il gravame non può che essere dichiarato inammissibile, il che è ovviamente 4 R.G. n. 15/2025 ostativo all'esame del merito delle doglianze prospettate dall'appellante principale.
Tale pronuncia, inoltre, assorbe l'appello incidentale condizionato proposto da relativamente al rigetto dell'eccezione di prescrizione. Controparte_2
§ 6. Le spese del grado seguono la piena soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00, e con riduzione al minimo della fase relativa all'istruzione, che non ha avuto luogo.
§ 7. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società con ricorso depositato in Parte_2 data 2/1/2025, nei confronti della società nonché sull'appello Controparte_1 incidentale condizionato formulato da quest'ultima, avverso la sentenza n.
3261/2024 del Tribunale di Santa IA C.V. pubblicata in data 13/9/2024, così provvede:
a) dichiara l'appello principale inammissibile, con conseguente assorbimento di quello incidentale;
b) condanna la al pagamento, in favore della Parte_2
delle spese di lite del presente grado, che liquida in € Controparte_1
770,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della di un Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 1/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi) 5 R.G. n. 15/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. IA Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. n. 15/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa IA C.V. n. 3261/2024, pubblicata in data 13/9/2024, vertente
TRA
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del liquidatore p.t., difesa, in virtù di procura depositata in atti, dall'avv.
OR LO (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
C.F. ), in persona del legale, in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t., difesa come da procura in atti, dagli avv.ti Alberto
OF (C.F. ), CO PE (C.F. C.F._2
), ST EO (C.F. C.F._3
), UC LL (C.F. ) C.F._4 C.F._5
e NA IN (C.F. ) C.F._6
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI 2 R.G. n. 15/2025
All'udienza in data 1/10/2025 la parte appellata ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del gravame per le ragioni esplicitate in comparsa di costituzione e nelle note conclusionali autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 3261/2024 pubblicata in data 13/9/2024, il Tribunale di Santa
IA C.V., pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_2
(d'ora in poi, per brevità, ”), nei confronti della
[...] Parte_1 banca volta ad ottenere la restituzione di quanto versato, in Controparte_1 relazione ai rapporti di conto corrente n. 10772145 e conto anticipi n. 10804974, per interessi ultralegali non pattuiti, anatocistici ed usurari, nonché per c.m.s. e spese, nella resistenza della convenuta, espletata CTU contabile, così ha deciso la controversia:
“Rigetta la domanda.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale, nonché accessori di legge”.
§ 2. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la lamentando che Controparte_1 il primo Giudice, sulla base di una valutazione carente ed erronea delle risultanze della documentazione acquisita agli atti, aveva escluso ogni illegittimità, da parte della banca, nell'addebito di rilevanti importi a titolo di interessi ultralegali senza alcuna pattuizione scritta, di commissioni di massimo scoperto ugualmente prive di idonea pattuizione, di capitalizzazione illecita, nonché di interessi superiori ai tassi soglia previsti dai decreti ministeriali.
§ 3. La suindicata banca, costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del gravame, perché proposto con ricorso depositato tempestivamente ma notificato una volta decorso il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della sentenza e, nel merito, rigettarsi lo stesso in ragione della sua dedotta infondatezza.
La predetta, in via subordinata, ha inoltre proposto appello incidentale condizionato, lamentando l'ingiustificato rigetto dell'eccezione di prescrizione, da essa sollevata tempestivamente.
§ 4. All'udienza del 28/5/2025, il Consigliere istruttore ha disatteso la richiesta di assegnazione di un termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso 3 R.G. n. 15/2025 introduttivo, fissando, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza collegiale per la discussione orale, con assegnazione di termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note scritte conclusionali.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello va dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto.
Occorre osservare che la società , dopo aver ricevuto la notificazione Parte_1 della sentenza di primo grado in data 3/12/2024 ai sensi dell'art. 326 c.p.c., ha impugnato la stessa con ricorso depositato in data 2/1/2025. Il nominato
Consigliere istruttore, con decreto in data 24/1/2025, ha fissato dinanzi a sé
l'udienza del 28/5/2025, onerando l'appellante di notificare ricorso e decreto alla controparte nel termine di almeno 90 giorni prima della predetta udienza.
Ebbene, è evidente che la società appellante ha provveduto a notificare l'atto di appello tardivamente rispetto al termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, in quanto lo stesso decreto di fissazione dell'udienza è stato emesso quando era ormai decorso detto termine.
Va aggiunto, peraltro, che la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto risulta avvenuta tardivamente anche rispetto al termine a comparire di 90 giorni assegnato dal Consigliere istruttore, essendo stata eseguita in data 27/5/2025, ossia il giorno prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti.
Tanto precisato, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, quando l'appello è erroneamente proposto con ricorso anziché con atto di citazione, esso è ammissibile se notificato entro il termine d'impugnazione, senza che possa influire sulla decadenza del gravame la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (cfr., ex multis, Cass. 29/8/2024, n. 23333; Cass. 5/8/2022, n. 24386).
Non essendovi ragioni per discostarsi dall'indirizzo interpretativo sopra riportato, il gravame non può che essere dichiarato inammissibile, il che è ovviamente 4 R.G. n. 15/2025 ostativo all'esame del merito delle doglianze prospettate dall'appellante principale.
Tale pronuncia, inoltre, assorbe l'appello incidentale condizionato proposto da relativamente al rigetto dell'eccezione di prescrizione. Controparte_2
§ 6. Le spese del grado seguono la piena soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00, e con riduzione al minimo della fase relativa all'istruzione, che non ha avuto luogo.
§ 7. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società con ricorso depositato in Parte_2 data 2/1/2025, nei confronti della società nonché sull'appello Controparte_1 incidentale condizionato formulato da quest'ultima, avverso la sentenza n.
3261/2024 del Tribunale di Santa IA C.V. pubblicata in data 13/9/2024, così provvede:
a) dichiara l'appello principale inammissibile, con conseguente assorbimento di quello incidentale;
b) condanna la al pagamento, in favore della Parte_2
delle spese di lite del presente grado, che liquida in € Controparte_1
770,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della di un Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 1/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi) 5 R.G. n. 15/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.