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31 dicembre 2019
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20 agosto 2022
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28 settembre 2024
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Art. 21. (Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative) 1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa ((e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza)) in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilita' economico-finanziaria dell'attivita'.
Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore e' insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilita' dell'imprenditore.
2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonche' dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
3. L'esperto, quando ritiene che l'atto puo' arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.
4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, puo' iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione e' obbligatoria.
5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 19, comma 6.
Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore e' insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilita' dell'imprenditore.
2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonche' dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
3. L'esperto, quando ritiene che l'atto puo' arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.
4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, puo' iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione e' obbligatoria.
5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 19, comma 6.
Commentari • 84
- 1. operazioni straordinarie Archiveshttps://www.michelebana.it/notizie/ · 1
La cessione dei beni nell'ambito del concordato preventivo usufruisce di un evidente beneficio fiscale, rappresentato dalla non imponibilità, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, d... Il 27 novembre 2026, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, sarò coordinatore scientifico e relatore al webinar sul tema “Il piano di risanamento nella composizione negoziata della crisi”, …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2021, n. 10852Provvedimento:Leggi di più...
SENTENZA sul ricorso 27539-2020 proposto da: PA VI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avvocato ANTONINO DE BENEDETTI; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 10852 Anno 2021 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 23/04/2021 ORDINE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA; - intimato - avverso la sentenza n. 166/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 19/09/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale … - sanzione disciplinare·
- violazione segreto professionale·
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