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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 15/07/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 463/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 463/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. ROULLET Parte_1 C.F._1
MARIA PAOLA e BORNEY GIOVANNI ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2
LOC. LA MALADIERE, 90 11020 SAINT CHRISTOPHE, presso il difensore avv. ROULLET
MARIA PAOLA
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1
), RAPPRESENTATA dal dott. dal dott. COME' LUCA e dalla P.IVA_1 Controparte_2
dott.ssa FACCIANO VALENTINA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso e comparsa di costituzione.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente propone opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 143/19 emessa nei suoi confronti in qualità di presidente dell'autorità di sub-ATO . CP_3
Lamenta innanzitutto che non è dato comprendere se egli sia stato sanzionato in qualità di autore della violazione (cosa che parrebbe da escludersi data la menzione della sua funzione) ovvero di legale rappresentante responsabile in solido ed in via sussidiaria.
Rileva al riguardo che, in ordine alla responsabilità solidale del ricorrente, recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che “nello svolgimento dell'attività degli enti locali, e in particolare dei comuni, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio - amministrativo connesse alla violazione delle norme che l'ente è tenuto a osservare nello svolgimento della sua attività, sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della separazione delle funzioni (L. n. 142 del 1990, art. 51, comma 2, poi novellato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 6, e quindi trasfuso nel Testo Unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107, comma 3) e in correlazione alle rispettive attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore. Non si può, pertanto, automaticamente ascrivere al Sindaco di un ancorché di modeste dimensioni, CP_4 qualsiasi violazione di norme verificatasi nell'ambito di attività dell'ente, allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa;
una responsabilità dell'organo politico di vertice
è, in tal caso, configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo” (Cass. Civ. Sez. II, Ord. 20 giugno 2022 n. 19751).
Ancorché di un comune di modeste dimensioni, un sindaco non può occuparsi direttamente di attività burocratico-amministrative quale, come nel caso di specie, quella di “ricordarsi” una scadenza, un termine come quello per la richiesta di rinnovo di una autorizzazione.
In particolare, la Corte con l'ordinanza sopra citata ha affermato il seguente principio di diritto:
"Nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo legale rappresentante, prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, trattandosi però per quest'ultimo di responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto ad indagare - anche d'ufficio - sulla circostanza che l'illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all'ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell'esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere dall'esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell'ente medesimo. Il giudice di merito può applicare il principio sussidiario della responsabilità del legale rappresentante della persona giuridica allorché la condotta sanzionata sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, proprie degli organi politici dell'ente".
Nel caso di specie, poiché l'autorità di SUB ambito era dotata di uffici amministrativi e tecnici che hanno specifici compiti di carattere burocratico ed amministrativo, non è concepibile che il presidente abbia ad essere ritenuto responsabile del mancato tempestivo avvio del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione e ciò a prescindere da chi avesse formalmente richiesto la precedente autorizzazione, posto che ciò discende dalla semplice circostanza che il presidente ha la rappresentanza esterna dell'ente.
Tanto più che, nel caso di specie, la gestione dell'impianto è affidata ad un soggetto terzo.
pagina 2 di 4 Inoltre, la circostanza che l'ordinanza sia rivolta esclusivamente al Sig. e non anche all'ente, Pt_1 priva ingiustamente lo stesso della possibilità di regresso nei confronti dell'ente medesimo, posto che in ipotesi la responsabilità di sarebbe pacificamente sussidiaria. Pt_1
Contesta anche nel merito l'ordinanza impugnata, la quale è stata emessa per aver scaricato nonostante il ritardo nella richiesta di autorizzazione.
Sotto tale profilo osserva che l'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che “chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”. Ma il principio di stretta legalità (art. 1 della l. 689/1981) implica che l'applicazione della sanzione è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Ed allora, nel caso di tale ordinanza, si è sanzionato il fatto di non avere presentato la richiesta di rinnovo entro il termine di un anno prima della scadenza.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha affermato la regolarità della notifica Controparte_5 dell'ordinanza al solo odierno ricorrente, nella sua qualità, non essendo stato individuato alcun obbligato in solido e non essendo inficiata la validità della contestazione nei confronti del trasgressore, in questo caso il legale rappresentante dell'ente cui era stata rilasciata l'autorizzazione e che quindi avrebbe dovuto chiederne tempestivamente il rinnovo.
Rileva altresì che non emergeva alcuna organizzazione interna all'ente tale da far desumere una responsabilità in capo ad un soggetto differente rispetto a quello individuato nella figura del Presidente, in qualità di legale rappresentante, come potrebbe essere la figura di un dirigente dell'area deputata alla richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico o di persona fisica ricollegabile all'ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell'esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie.
Quanto alla asserita violazione del principio di legalità, rileva che il rinnovo dell'autorizzazione non era stato richiesto un anno prima della scadenza per cui lo scarico non poteva essere mantenuto in esercizio.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva innanzitutto che né nelle deduzioni difensive né nell'atto di opposizione si fa riferimento ad una figura che, in concreto, quale organo burocratico, fosse preposto allo svolgimento dell'attività di cui oggi si discute, per cui il motivo si riduce – sotto tale aspetto - ad una mera affermazione priva di supporto probatorio.
Da ciò discende che il ricorrente deve senz'altro qualificarsi come trasgressore, per cui sarebbe eventualmente l'ente ad avere diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.
Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre rilevare che effettivamente l'art. 133, comma 2, D.Lgs. 152/2006 prevede che “chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo
124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”. Ora, è evidente che i termini “sospesa o revocata” fanno riferimento ad eventi anteriori alla scadenza naturale della autorizzazione, scadenza che, ai sensi dell'art. 124 comma 8 prima parte del citato
Decreto, è fissata in quattro anni dal momento del rilascio, con la precisazione che:
pagina 3 di 4 un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo;
lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
Quindi, solo nel caso di tempestiva domanda di rinnovo ed in via eccezionale, è consentito il provvisorio mantenimento in funzione dello scarico.
Se la domanda di rinnovo non è presentata nel termine sopra indicato, come avvenuto nel caso in esame, lo scarico avviene senza autorizzazione.
L'opposizione deve quindi essere respinta.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge il ricorso e conseguentemente conferma il provvedimento impugnato.
Dichiara integralmente compensate le spese di causa.
Aosta, 24 settembre 2024
Il Giudice
dott. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 463/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. ROULLET Parte_1 C.F._1
MARIA PAOLA e BORNEY GIOVANNI ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2
LOC. LA MALADIERE, 90 11020 SAINT CHRISTOPHE, presso il difensore avv. ROULLET
MARIA PAOLA
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1
), RAPPRESENTATA dal dott. dal dott. COME' LUCA e dalla P.IVA_1 Controparte_2
dott.ssa FACCIANO VALENTINA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso e comparsa di costituzione.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente propone opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 143/19 emessa nei suoi confronti in qualità di presidente dell'autorità di sub-ATO . CP_3
Lamenta innanzitutto che non è dato comprendere se egli sia stato sanzionato in qualità di autore della violazione (cosa che parrebbe da escludersi data la menzione della sua funzione) ovvero di legale rappresentante responsabile in solido ed in via sussidiaria.
Rileva al riguardo che, in ordine alla responsabilità solidale del ricorrente, recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che “nello svolgimento dell'attività degli enti locali, e in particolare dei comuni, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio - amministrativo connesse alla violazione delle norme che l'ente è tenuto a osservare nello svolgimento della sua attività, sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della separazione delle funzioni (L. n. 142 del 1990, art. 51, comma 2, poi novellato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 6, e quindi trasfuso nel Testo Unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107, comma 3) e in correlazione alle rispettive attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore. Non si può, pertanto, automaticamente ascrivere al Sindaco di un ancorché di modeste dimensioni, CP_4 qualsiasi violazione di norme verificatasi nell'ambito di attività dell'ente, allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa;
una responsabilità dell'organo politico di vertice
è, in tal caso, configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo” (Cass. Civ. Sez. II, Ord. 20 giugno 2022 n. 19751).
Ancorché di un comune di modeste dimensioni, un sindaco non può occuparsi direttamente di attività burocratico-amministrative quale, come nel caso di specie, quella di “ricordarsi” una scadenza, un termine come quello per la richiesta di rinnovo di una autorizzazione.
In particolare, la Corte con l'ordinanza sopra citata ha affermato il seguente principio di diritto:
"Nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo legale rappresentante, prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, trattandosi però per quest'ultimo di responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto ad indagare - anche d'ufficio - sulla circostanza che l'illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all'ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell'esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere dall'esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell'ente medesimo. Il giudice di merito può applicare il principio sussidiario della responsabilità del legale rappresentante della persona giuridica allorché la condotta sanzionata sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, proprie degli organi politici dell'ente".
Nel caso di specie, poiché l'autorità di SUB ambito era dotata di uffici amministrativi e tecnici che hanno specifici compiti di carattere burocratico ed amministrativo, non è concepibile che il presidente abbia ad essere ritenuto responsabile del mancato tempestivo avvio del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione e ciò a prescindere da chi avesse formalmente richiesto la precedente autorizzazione, posto che ciò discende dalla semplice circostanza che il presidente ha la rappresentanza esterna dell'ente.
Tanto più che, nel caso di specie, la gestione dell'impianto è affidata ad un soggetto terzo.
pagina 2 di 4 Inoltre, la circostanza che l'ordinanza sia rivolta esclusivamente al Sig. e non anche all'ente, Pt_1 priva ingiustamente lo stesso della possibilità di regresso nei confronti dell'ente medesimo, posto che in ipotesi la responsabilità di sarebbe pacificamente sussidiaria. Pt_1
Contesta anche nel merito l'ordinanza impugnata, la quale è stata emessa per aver scaricato nonostante il ritardo nella richiesta di autorizzazione.
Sotto tale profilo osserva che l'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che “chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”. Ma il principio di stretta legalità (art. 1 della l. 689/1981) implica che l'applicazione della sanzione è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Ed allora, nel caso di tale ordinanza, si è sanzionato il fatto di non avere presentato la richiesta di rinnovo entro il termine di un anno prima della scadenza.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha affermato la regolarità della notifica Controparte_5 dell'ordinanza al solo odierno ricorrente, nella sua qualità, non essendo stato individuato alcun obbligato in solido e non essendo inficiata la validità della contestazione nei confronti del trasgressore, in questo caso il legale rappresentante dell'ente cui era stata rilasciata l'autorizzazione e che quindi avrebbe dovuto chiederne tempestivamente il rinnovo.
Rileva altresì che non emergeva alcuna organizzazione interna all'ente tale da far desumere una responsabilità in capo ad un soggetto differente rispetto a quello individuato nella figura del Presidente, in qualità di legale rappresentante, come potrebbe essere la figura di un dirigente dell'area deputata alla richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico o di persona fisica ricollegabile all'ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell'esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie.
Quanto alla asserita violazione del principio di legalità, rileva che il rinnovo dell'autorizzazione non era stato richiesto un anno prima della scadenza per cui lo scarico non poteva essere mantenuto in esercizio.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva innanzitutto che né nelle deduzioni difensive né nell'atto di opposizione si fa riferimento ad una figura che, in concreto, quale organo burocratico, fosse preposto allo svolgimento dell'attività di cui oggi si discute, per cui il motivo si riduce – sotto tale aspetto - ad una mera affermazione priva di supporto probatorio.
Da ciò discende che il ricorrente deve senz'altro qualificarsi come trasgressore, per cui sarebbe eventualmente l'ente ad avere diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.
Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre rilevare che effettivamente l'art. 133, comma 2, D.Lgs. 152/2006 prevede che “chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo
124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”. Ora, è evidente che i termini “sospesa o revocata” fanno riferimento ad eventi anteriori alla scadenza naturale della autorizzazione, scadenza che, ai sensi dell'art. 124 comma 8 prima parte del citato
Decreto, è fissata in quattro anni dal momento del rilascio, con la precisazione che:
pagina 3 di 4 un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo;
lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
Quindi, solo nel caso di tempestiva domanda di rinnovo ed in via eccezionale, è consentito il provvisorio mantenimento in funzione dello scarico.
Se la domanda di rinnovo non è presentata nel termine sopra indicato, come avvenuto nel caso in esame, lo scarico avviene senza autorizzazione.
L'opposizione deve quindi essere respinta.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge il ricorso e conseguentemente conferma il provvedimento impugnato.
Dichiara integralmente compensate le spese di causa.
Aosta, 24 settembre 2024
Il Giudice
dott. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4