Ordinanza cautelare 20 settembre 2021
Sentenza 1 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 01/02/2022, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2022
N. 00176/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01062/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'annullamento
della determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri n.-OMISSIS-, notificata il 25.5.2021, inerente la prosecuzione della sospensione precauzionale dal servizio a titolo discrezionale ex art.919 c.o.m.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Col gravame in esame il ricorrente si duole del nuovo esercizio del potere da parte dell’Amministrazione di appartenenza, in seguito alla sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-
2) Con tale sentenza era stata annullata, con salvezza della riedizione del potere in seguito all’annullamento giurisdizionale, la determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri – n-OMISSIS-, con cui, trascorso il quinquennio di sospensione dall’impiego del ricorrente ai sensi dell’art. 919, comma 1, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante il Codice dell’Ordinamento Militare, C.O.M.), era stata applicata l’ulteriore sospensione dall’impiego prevista dall’art. 919, comma 3, C.O.M., ai sensi del quale, scaduto il quinquennio di sospensione precauzionale di cui al comma 1 del cit. art. 919 (nella specie già compiutosi), “ se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti ”, può sospendere il dipendente.
3) La predetta sentenza n.-OMISSIS-si fondava sulla seguente motivazione:
“ 3.1. […] nel provvedimento di sospensione dall’impiego de quo agitur non è stata resa puntuale e dettagliata motivazione circa le ragioni, di ordine oggettivo e soggettivo, insite nella condotta tenuta dal ricorrente, tali da impedirne la riammissione in servizio.
3.2. L’impianto motivazionale su cui si regge la sospensione dall’impiego è affidato, nel provvedimento di che trattasi, alle seguenti considerazioni: “Ritenuto che il militare è accusato di condotte di eccezionale gravità che, valutate sotto il profilo soggettivo e oggettivo rendono inopportuna la sua riammissione in servizio, poiché: - recherebbe grave nocumento al prestigio dell’Arma e turbativa al regolare svolgimento dei compiti istituzionali; - non potrebbe esercitare le funzioni con piena autorità e credibilità; Considerato che il provvedimento di sospensione precauzionale facoltativa ha natura cautelare e provvisoria e prescinde da ogni valutazione di merito circa i profili di responsabilità”.
3.3. Così argomentando, però, l’organo procedente non ha reso intelligibile il procedimento logico-giuridico che lo ha indotto a ritenere i fatti, per i quali vi è procedimento penale a carico del ricorrente, di “eccezionale gravità”, trascurando sia di indicare gli elementi concreti, anche successivi all’imputazione, che inducono a ritenere che la condotta del militare sia assolutamente ostativa al suo reingresso in servizio, sia di argomentare - e ancor prima di indagare - su eventuali sopravvenienze, che possano essere apprezzate favorevolmente per l’incolpato, ovvero che possano assumere valenza attenuante, nell’ambito del giudizio complessivo sulla condotta dello stesso. Né risulta, dalle scarne argomentazioni sopra trascritte, che la P.A. abbia vagliato - in applicazione del principio di proporzionalità - le qualità soggettive dell’interessato, i precedenti disciplinari, lo stato di servizio, l’età e il grado.
4. In merito allo specifico punto di diritto, risolutivo della presente controversia, il Collegio richiama e fa proprio, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., il precedente conforme di questa Sezione, di cui alla sentenza n.-OMISSIS-, i cui passaggi principali vengono di seguito riprodotti, per comodità di lettura: «6.1. La norma [art. 919, comma 3, del Codice dell’Ordinamento Militare - n.d.r.] prescrive che “scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti: a) sospende l'imputato dall'impiego ai sensi dell'articolo 917; b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 1393”. 6.2. Come risulta dal chiaro tenore letterale della disposizione, la P.A. ha l’obbligo di corredare il provvedimento di una motivazione rafforzata, in ordine a “ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare”. 6.3. Tale peculiare onere motivazionale deve sicuramente prendere le mosse dalla eccezionale gravità dei fatti contestati nel procedimento penale, ma, in una lettura teleologicamente orientata, deve anche appuntarsi sulla considerazione di ogni ulteriore elemento conoscitivo, anche sopravvenuto, con specifico e puntuale vaglio non solo delle risultanze attuali del giudizio penale in itinere (ad esempio, attraverso l’acquisizione dall’organo inquirente degli atti del fascicolo d’indagine, in funzione dell’autorizzazione alla relativa utilizzazione ai fini di cui trattasi), ma anche delle emersioni fattuali successive all’imputazione, per poter pervenire ad una valutazione complessiva che tenga realmente conto di “ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare”, ferma restando la necessità di includere in tale valutazione - anche in ossequio al principio di proporzionalità - elementi quali le qualità soggettive dell’interessato, i precedenti disciplinari, lo stato di servizio, l’età e il grado. 6.4. In altre parole, la norma – considerato il lasso di tempo ultraquinquennale, intercorso senza che si sia concluso il procedimento penale a carico dell’interessato, e considerato pure il principio di presunzione di innocenza, sancito dall’art. 27, comma 2, Cost. – è finalizzata a scongiurare qualsiasi automatismo sospensivo, imponendo, al contrario, che sia contemperato l’interesse pubblico all’imparzialità e al buon andamento dell’Amministrazione ex art. 97 Cost. (che sarebbe evidentemente compromesso dalla permanenza in servizio di dipendenti infedeli) con l’interesse del lavoratore a non subire ulteriormente gli effetti negativi della sospensione, se non in presenza di una puntuale considerazione degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta ascritta allo stesso. 6.5. Questa conclusione è avvalorata dal rilievo che l’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990, introducendo una clausola di garanzia avente portata generale, ha definito in cinque anni il periodo massimo di sospensione cautelare dei pubblici dipendenti, proprio per evitare che il dipendente sia sospeso sine die sulla base della semplice pendenza del procedimento di natura penale. 6.6. Rispetto al detto limite temporale massimo, la disposizione speciale dell’art. 919, comma 3, del codice, invece, consente, in casi di “eccezionale gravità”, la protrazione della sospensione precauzionale del militare anche oltre il quinquennio di ordinaria durata, a condizione che l’Amministrazione: a) attivi il procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti; b) confezioni una motivazione adeguatamente dettagliata, che valuti “specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare”. 6.7. In giurisprudenza si è affermato che ratio della disposizione è quella di evitare il rientro in servizio del militare coinvolto in un “procedimento penale per fatti di eccezionale gravità” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2020, n. 2109). In particolare, il Consiglio di Stato ha testualmente ritenuto che “l’amministrazione - ove ritenga i fatti di eccezionale gravità e la condotta del militare, sotto un profilo oggettivo e soggettivo, tale da non consentire neppure temporaneamente il rientro in servizio - è tenuta ad adottare l’atto, mentre la sua discrezionalità riposa nell’effettuazione delle relative valutazioni e, quindi, nell’individuazione della sussistenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere. Tali valutazioni sono evidentemente sindacabili in sede di giurisdizione generale di legittimità per tutti i vizi possibili dello svolgimento della funzione pubblica, e tra queste le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, ma non per ragioni di merito, atteso che il giudice adito non può sovrapporre la propria valutazione a quella dell'amministrazione, fermo però restando, come detto, che anche sulle valutazioni è esercitabile in sede giurisdizionale il controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza […]. Ancora in linea generale, è stato osservato che la valutazione dell’eccezionale gravità deve avvenire con riferimento ai fatti rilevanti sotto il profilo penale nel singolo caso concreto e non in maniera del tutto generica in presenza di una condanna penale, in quanto diversamente si giungerebbe alla conclusione che dovrebbero qualificarsi come di eccezionale gravità tutti i fatti penalmente rilevanti, snaturando la portata eccezionale e derogatoria della norma di cui all’art. 919, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2010” (cfr. Cons. Stato, IV, 30 dicembre 2014, n. 6440). 6.8. In definitiva, se ne deduce che l’Amministrazione, ove ritenga di disporre la sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare, sia tenuta a darne congrua e scrupolosa motivazione nel provvedimento stesso, facendo riferimento specifico, tra l’altro, non solo alla imputazione formale, ma anche agli esiti attuali del procedimento penale e alle risultanze dell’istruttoria, da cui possano effettivamente emergere circostanze corroboranti le contestazioni ascritte. […] 7.6. Peraltro, va osservato che il Legislatore, nello stabilire il periodo massimo di cinque anni per la sospensione precauzionale, ha ritenuto che tale periodo fosse congruo per assorbire, anche sotto il profilo della tutela dell’immagine e dell’organizzazione della P.A., il disvalore dei fatti posti a base della predetta sospensione; va da sé, pertanto, che, dopo cinque anni, l’adozione di un ulteriore provvedimento di sospensione – come quello di cui si controverte – richieda da parte della P.A. uno specifico onere motivazionale, che deve all’evidenza andare oltre il richiamo ai fatti per i quali era stata disposta la precedente sospensione precauzionale» ”.
4) In esecuzione di tale sentenza, che faceva salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha adottato la determinazione n. -OMISSIS-, con cui, previa contestazione disciplinare e preso atto dell’orientamento di cui all’ordinanza C.d.S. n. -OMISSIS-(con la quale è stata sospesa la sentenza di questa Sezione n.-OMISSIS-, resa in relazione all’interpretazione del cit. art. 919, comma 3, C.O.M.), è stata applicata nuovamente la sospensione precauzionale facoltativa alla luce delle seguenti motivazioni:
“RITENUTO che il militare è tuttora imputato avanti al Tribunale di Brindisi, per condotte:
- di “eccezionale gravità”, poste in essere con abuso delle proprie funzioni e di un disvalore tale da non consentire la sua riammissione in servizio, in quanto, anche se impiegato in un diverso incarico, sarebbe di pregiudizio e di grave nocumento per il prestigio dell’Arma e per il regolare andamento delle attività di servizio dei compiti istituzionali;
- dalle quali potrebbe derivare, in caso di condanna:
- la perdita del grado per rimozione, senza giudizio disciplinare, ai sensi dell’art. 33 del C.P.M.P., in relazione all’ipotesi di reato di “falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici per induzione”, anche in ragione della rilevante entità dei limiti edittali di pena previsti per i reati per i quali è accusato;
- la perdita dello stato di militare, ai sensi dell’art. 622 del C.O.M., in applicazione della pena accessoria, ai sensi dell’art. 32 quinquies del C.P., con conseguente cancellazione dai ruoli militari;
- la “perdita del grado per rimozione”, per motivi disciplinari, all’esito di inchiesta formale, ove la vicenda penale a suo carico non si dovesse concludere con una pronuncia pienamente assolutoria;
-che, valutate sotto il profilo soggettivo e oggettivo, rendono inopportuna la riammissione in servizio [del militare], poiché, ancorchè impiegato in diversa sede ed incarico:
- non potrebbe esercitare le proprie funzioni di Agente di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza con piena autorità e credibilità;
- è comunque incompatibile con lo stato di militare appartenente all’Arma dei Carabinieri e con il Giuramento prestato;
- hanno determinato un rilevante pregiudizio nel rapporto di fiducia fra lo stesso e l’Amministrazione di appartenenza ”.
5) Di tale determinazione si duole il ricorrente col gravame in esame.
6) Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris – non sembrando che la P.A. avesse “ soddisfatto quello specifico onere motivazionale che, in tali casi, grava sulla stessa, per le ragioni di diritto già espresse da questa Sezione nelle sentenze nn. -OMISSIS--, e alla luce, nel caso di specie, del grado ricoperto dal ricorrente ” –, con fissazione dell’udienza pubblica del 13 gennaio 2022 e con compensazione delle spese di quella fase.
7) In data 11 dicembre 2021, il Ministero della Difesa ha depositato i seguenti atti:
- a) decreto -OMISSIS-, con cui, in attesa della definizione del presente giudizio, è stata disposta la sospensione degli effetti del provvedimento in questa sede impugnato, cioè del decreto -OMISSIS-, con conseguente riammissione in servizio del ricorrente con riserva;
- b) decreto -OMISSIS-, con cui, sulla base della suddetta e provvisoria riammissione in servizio, il militare è stato assegnato al Reparto Carabinieri -OMISSIS-.
8) All’udienza pubblica del 13 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
9) I decreti depositati dal Ministero della Difesa in data 11 dicembre 2021 non comportano una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, in quanto sono stati adottati con espressa riserva degli esiti del presente giudizio.
10) Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché:
- a) la P.A. avrebbe espresso già un giudizio di colpevolezza, invece rimesso al giudice penale e ancora da rendersi;
- b) si è fatto riferimento all’orientamento espresso, in sede cautelare, dal Consiglio di Stato in relazione alla sentenza di questa Sezione n.-OMISSIS-, relativa a un ufficiale superiore dei quadri militari, così obliterandosi il ruolo, ben più basso, occupato dal ricorrente nell’ambito della gerarchia militare, cioè di carabiniere/appuntato (dell’ex Corpo Forestale);
- c) non vi è valutazione di ogni aspetto, soggettivo e oggettivo, della condotta del militare, anche a fronte dei 15 anni di servizio, delle valutazioni di ottimo/eccellente riportate negli ultimi 10 anni e dell’assenza di sanzioni disciplinari;
- d) il Comando Generale avrebbe nella sostanza ratificato, col provvedimento impugnato, una decisione già nella sostanza presa dal Comando Legione Puglia, che sarebbe quindi da ritenersi organo incompetente, ai sensi dell’art. 920, comma 3, C.O.M., secondo cui “ Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale ”;
- e) non vi sarebbe stata adeguata ponderazione dei contrapposti interessi, aprioristicamente sacrificandosi quelli del ricorrente;
- f) non si è tenuto conto dell’andamento del procedimento penale, che, a dire del ricorrente, si starebbe evolvendo in suo favore;
- g) le condotte del ricorrente, comunque, non possono ritenersi di eccezionale gravità nè vi è evidenza delle ragioni in virtù delle quali il ricorrente, una volta impiegato, non potrebbe esercitare le proprie funzioni con autorevolezza e credibilità, anche alla luce del possibile impiego in mansioni d’ufficio.
11) La censura con cui si deduce l’incompetenza del Comando Legione Puglia all’adozione del provvedimento impugnato è infondata, in quanto la sospensione proviene dal Comando Generale ed è a firma del Vice Comandate Generale, per delega, richiamata nelle premesse del provvedimento impugnato, del Comandante Generale del 16 gennaio 2021: a nulla rileva che il provvedimento sia stato preceduto da altri atti provenienti dalla catena di comando.
12) Per la restante parte, il ricorso è complessivamente fondato nella parte in cui, con lo stesso, si denuncia che non è stato assolto lo specifico onere motivazionale che, in casi del genere, incombe sulla P.A., con particolare riferimento alla valutazione di ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, come invece previsto dall’art. 919, comma 3, C.O.M. Si è così reiterato quello stesso vizio di carenza motivazionale che era stato rilevato nella sentenza di questa Sezione n.-OMISSIS-cit. in relazione alla precedente sospensione. Va quindi ribadito l’orientamento di questa Sezione già espresso nella sentenza n. -OMISSIS-, richiamata nella suddetta sentenza n. -OMISSIS-, secondo cui: “ 6.8. In definitiva, se ne deduce che l’Amministrazione, ove ritenga di disporre la sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare, sia tenuta a darne congrua e scrupolosa motivazione nel provvedimento stesso, facendo riferimento specifico, tra l’altro, non solo alla imputazione formale, ma anche agli esiti attuali del procedimento penale e alle risultanze dell’istruttoria, da cui possano effettivamente emergere circostanze corroboranti le contestazioni ascritte. […] 7.6. Peraltro, va osservato che il Legislatore, nello stabilire il periodo massimo di cinque anni per la sospensione precauzionale, ha ritenuto che tale periodo fosse congruo per assorbire, anche sotto il profilo della tutela dell’immagine e dell’organizzazione della P.A., il disvalore dei fatti posti a base della predetta sospensione; va da sé, pertanto, che, dopo cinque anni, l’adozione di un ulteriore provvedimento di sospensione – come quello di cui si controverte – richieda da parte della P.A. uno specifico onere motivazionale, che deve all’evidenza andare oltre il richiamo ai fatti per i quali era stata disposta la precedente sospensione precauzionale ”.
13) Ebbene, alla luce del citato orientamento, nel caso di specie l’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, ha continuato a rinviare alle iniziali contestazioni penali e ai potenziali effetti che le stesse, qualora acclarate nella sede competente, potrebbero avere sullo status del ricorrente, senza quindi indicare quali aspetti oggettivi e soggettivi della condotta del ricorrente, da considerarsi necessariamente nel loro divenire successivamente al periodo, già trascorso, di sospensione quinquennale, siano ostativi all’impiego del ricorrente, a fronte della pluralità di compiti che potrebbero essergli concretamente assegnati. Inoltre, nel richiamare l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede cautelare con ord. n. -OMISSIS-in relazione alla sentenza di questa Sezione n.-OMISSIS-, la P.A. non ha dato conto dei motivi per i quali il predetto orientamento sia sicuramente applicabile anche al ricorrente, tenuto conto del basso grado che il medesimo riveste nella gerarchia militare e, quindi, delle ridotte posizioni di responsabilità che potrebbe eventualmente assumere.
14) Il ricorso va accolto e, per l’effetto, la determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri n.-OMISSIS-, indicata in epigrafe, va annullata.
15) Le spese di giudizio, considerata la peculiarità della fattispecie, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i soggetti comunque citati nel presente provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.