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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 15/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
PERRUCCI COSTANTINO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato CP_1
e difeso dall' MATTIA MARCELLA
resistente
oggetto: assegno di invalidità civile – L. 104/1992 art. 3 comma 3
1
Con ricorso depositato il 10/02/2025 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'assegno di invalidità civile e ai benefici di cui all'art. 3 comma 3 Legge 104/1992, negati in sede amministrativa e in sede di giudizio di atp. Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' CP_1 chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu.
Ritenuto non necessario il rinnovo delle operazioni peritali, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente al 01.04.2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in materia di CP_1 invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”. Non vi è decadenza dall'azione giudiziaria ex art.42, comma 3, d.l.269\2003, convertito in legge n.326\2003, poiché la proposizione del ricorso è avvenuta nel termine di sei mesi dalla comunicazione alla parte ricorrente del verbale della visita della Commissione medica di verifica. Tuttavia, alla luce delle emergenze processuali, la domanda risulta infondata. Nel merito, gli artt. 2, 12 e 13 l.n.118\1971 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono i requisiti sanitari (invalidità al 75% e al 100%) e socio-economici occorrenti per l'assegno di invalidità civile e per la pensione di invalidità civile. Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio nella fase di atp una invalidità attualmente pari al 85% ed in quanto tale insufficiente per la concessione del beneficio richiesto. La legge 104/1992 all'art 3 comma 3 recita: “
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
2 o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità
… …” . Nella fattispecie in esame parte ricorrente, non condividendo le conclusioni diagnostiche ha contestato le conclusioni valutative alle quali è pervenuto il ctu nella fase di atp, non riconoscendo i benefici richiesti. Sostanzialmente l'odierna parte istante in questa sede non ha proposto alcuna doglianza specifica alla consulenza, limitandosi semplicemente a dissentire dalle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario del giudice, proponendo le medesime argomentazioni già sottoposte al consulente in sede di osservazioni ed alle quali lo stesso aveva già dato ampia ed esaustiva risposta, esaminando compiutamente tutta la documentazione depositata. Le osservazioni presentate dall'istante riassumono il quadro patologico già ampiamente valutato dal consulente, né è stato dedotto e comprovato dalla parte alcun aggravamento con ulteriore produzione documentale.
Ne consegue che il giudizio di opposizione non risulta giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento del deposito della relazione peritale. Quest'ultima, effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico- da intendersi qui integralmente trascritta -, ha accertato che le patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultano tali da comportare il diritto all'assegno di invalidità né al riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/1992 art. 3 comma3. Invero, nella predetta consulenza il ctu, in risposta alle osservazioni di parte ricorrente, ha precisato: “ Lette le osservazioni discordi di parte ricorrente a firma del dott. , appare utile specificare Persona_1 quanto segue. In base a quanto obiettivato durante l'esame clinico compiuto nell'accertamento peritale del 26/08/2024 e sulla scorta della documentazione presente in atti, il ricorrente sig. è risultato Parte_1 affetto da: “Piastrinopenia autoimmune in trattamento”. In considerazione del medesimo esame obiettivo, tenendo presente tutta la documentazione clinica in atti e addotta, in ultimo il recente accesso al Pronto Soccorso del 30/09/2024 (Referto: <
3 confermare, a parere dello scrivente, che la suddetta patologia determini, nel ricorrente, un grado d'invalidità valutabile nel 48% a far data dalla domanda amministrativa (07/04/2023). Passando a considerare la richiesta avanzata dal ricorrente relativamente al riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravita ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, lo scrivente CTU ritiene che la minorazione del ricorrente non sia tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, che renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). Ed invero ogni doglianza esposta dal ricorrente nel ricorso introduttivo è stata analiticamente esaminata dal consulente.
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna
4 sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). L' elaborato appare pertanto motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011). Ne consegue il rigetto dell'opposizione. Spese legali irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 10.02.2025 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- dichiara le spese legali irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate CP_1 con separato decreto. Brindisi, 15/04/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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