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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 102 /2025 promossa da:
(c.f. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Francia (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sabina
Ambrogetti (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia il Tribunale Ill.mo modificare il provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 2/11/2015 nel procedimento n. 238/11 cron. 2520 secondo le conclusioni congiunte come da verbale dell'udienza del 28/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 23/01/2025, e regolarmente notificato, ha chiesto Parte_1
al Tribunale di addivenire alla modifica del provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di
Genova, stante il sopraggiungere di circostanze nuove che imporrebbero una revisione delle disposizioni in punto di frequentazione madre/figlio e di mantenimento del minore . Per_1
A sostegno della domanda ha evidenziato:
- di aver instaurato una relazione more uxorio con la sig.ra e che da tale Controparte_1
unione è nato a [...] in data [...] il figlio;
Per_1
- che, in data 2/11/2015, è stato pronunciato il provvedimento (nel procedimento n. 238/11 cron. 2520, instaurato presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, all'epoca competente) relativo alla regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore.
Si è costituita , depositando memoria di costituzione in cui, pur contestando la Controparte_1
ricostruzione in fatto del ricorrente, viene dato atto del raggiungimento di un accordo tra le parti.
All'udienza del 28/05/2025, le parti hanno quindi confermato l'avvenuto raggiungimento di un accordo come da conclusioni congiunte già depositate telematicamente ma in parte modificate e che di seguito si riportano:
“1) continuerà ad essere affidato in maniera condivisa ad entrambi i Parte_2
genitori ed avrà residenza anagrafica e collocazione prevalente presso il padre in Sarzana, località
San Lazzaro;
2) In considerazione della sua età sarà libero di frequentare la madre quando vorrà, Per_1
compatibilmente agli impegni lavorativi della stessa e previo accordo preso direttamente tra di loro,
e in ogni caso almeno un pomeriggio alla settimana e a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena.
Fino a quando non sarà autonomo negli spostamenti tra la casa del padre e quella della Per_1
madre, i genitori si alterneranno ogni volta: la madre andrà a prenderlo a casa del padre (o in altro luogo concordato) ed il padre andrà a riprenderlo dalla madre (o in luogo concordato) e viceversa, con accordi di volta in volta presi tra i genitori.
pag. 2 di 4 3) A sarà garantito il diritto di frequentare i genitori ad anni alterni nel giorno di Natale, Per_1
Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, lunedì dell'Angelo e potrà trascorrere con i genitori durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore.
4) Il padre, in quanto genitore collocatario di , provvederà direttamente al suo Per_1
mantenimento, mentre la madre contribuirà mediante il versamento mensile della somma di euro
200,00 (aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT) che dovrà pervenire sul c/c intestato al sig. entro il giorno 15 di ciascun mese. I genitori contribuiranno alle eventuali Parte_1
spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida del Tribunale della Spezia e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 13.12.2018. L'assegno unico sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) continuerà il suo percorso di sostegno psicologico sino a quando sarà necessario, in Per_1
considerazione della volontà del ragazzo e del parere della professionista.
6) Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Le condizioni stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del figlio minorenne , poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato Per_1
e continuativo con entrambi i genitori e prevedono in suo favore un adeguato contributo di mantenimento da parte della madre.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Spese di lite compensate come richiesto.
pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, a parziale modifica provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di
Genova in data 2/11/2015 nel procedimento n. 238/11 cron. 2520, fermo il resto, così provvede come da conclusioni congiunte delle parti di cui prende atto:
“1) continuerà ad essere affidato in maniera condivisa ad entrambi i Parte_2
genitori ed avrà residenza anagrafica e collocazione prevalente presso il padre in Sarzana, località
San Lazzaro;
2) In considerazione della sua età sarà libero di frequentare la madre quando vorrà, Per_1
compatibilmente agli impegni lavorativi della stessa e previo accordo preso direttamente tra di loro,
e in ogni caso almeno un pomeriggio alla settimana e a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena.
Fino a quando non sarà autonomo negli spostamenti tra la casa del padre e quella della Per_1
madre, i genitori si alterneranno ogni volta: la madre andrà a prenderlo a casa del padre (o in altro luogo concordato) ed il padre andrà a riprenderlo dalla madre (o in luogo concordato) e viceversa, con accordi di volta in volta presi tra i genitori.
3) A sarà garantito il diritto di frequentare i genitori ad anni alterni nel giorno di Natale, Per_1
Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, lunedì dell'Angelo e potrà trascorrere con i genitori durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore.
4) Il padre, in quanto genitore collocatario di , provvederà direttamente al suo Per_1
mantenimento, mentre la madre contribuirà mediante il versamento mensile della somma di euro
200,00 (aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT) che dovrà pervenire sul c/c intestato al sig. entro il giorno 15 di ciascun mese. I genitori contribuiranno alle eventuali Parte_1
spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida del Tribunale della Spezia e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 13.12.2018. L'assegno unico sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) continuerà il suo percorso di sostegno psicologico sino a quando sarà necessario, in Per_1
considerazione della volontà del ragazzo e del parere della professionista.
6) Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.6.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 102 /2025 promossa da:
(c.f. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Francia (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sabina
Ambrogetti (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia il Tribunale Ill.mo modificare il provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 2/11/2015 nel procedimento n. 238/11 cron. 2520 secondo le conclusioni congiunte come da verbale dell'udienza del 28/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 23/01/2025, e regolarmente notificato, ha chiesto Parte_1
al Tribunale di addivenire alla modifica del provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di
Genova, stante il sopraggiungere di circostanze nuove che imporrebbero una revisione delle disposizioni in punto di frequentazione madre/figlio e di mantenimento del minore . Per_1
A sostegno della domanda ha evidenziato:
- di aver instaurato una relazione more uxorio con la sig.ra e che da tale Controparte_1
unione è nato a [...] in data [...] il figlio;
Per_1
- che, in data 2/11/2015, è stato pronunciato il provvedimento (nel procedimento n. 238/11 cron. 2520, instaurato presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, all'epoca competente) relativo alla regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore.
Si è costituita , depositando memoria di costituzione in cui, pur contestando la Controparte_1
ricostruzione in fatto del ricorrente, viene dato atto del raggiungimento di un accordo tra le parti.
All'udienza del 28/05/2025, le parti hanno quindi confermato l'avvenuto raggiungimento di un accordo come da conclusioni congiunte già depositate telematicamente ma in parte modificate e che di seguito si riportano:
“1) continuerà ad essere affidato in maniera condivisa ad entrambi i Parte_2
genitori ed avrà residenza anagrafica e collocazione prevalente presso il padre in Sarzana, località
San Lazzaro;
2) In considerazione della sua età sarà libero di frequentare la madre quando vorrà, Per_1
compatibilmente agli impegni lavorativi della stessa e previo accordo preso direttamente tra di loro,
e in ogni caso almeno un pomeriggio alla settimana e a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena.
Fino a quando non sarà autonomo negli spostamenti tra la casa del padre e quella della Per_1
madre, i genitori si alterneranno ogni volta: la madre andrà a prenderlo a casa del padre (o in altro luogo concordato) ed il padre andrà a riprenderlo dalla madre (o in luogo concordato) e viceversa, con accordi di volta in volta presi tra i genitori.
pag. 2 di 4 3) A sarà garantito il diritto di frequentare i genitori ad anni alterni nel giorno di Natale, Per_1
Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, lunedì dell'Angelo e potrà trascorrere con i genitori durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore.
4) Il padre, in quanto genitore collocatario di , provvederà direttamente al suo Per_1
mantenimento, mentre la madre contribuirà mediante il versamento mensile della somma di euro
200,00 (aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT) che dovrà pervenire sul c/c intestato al sig. entro il giorno 15 di ciascun mese. I genitori contribuiranno alle eventuali Parte_1
spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida del Tribunale della Spezia e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 13.12.2018. L'assegno unico sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) continuerà il suo percorso di sostegno psicologico sino a quando sarà necessario, in Per_1
considerazione della volontà del ragazzo e del parere della professionista.
6) Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Le condizioni stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del figlio minorenne , poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato Per_1
e continuativo con entrambi i genitori e prevedono in suo favore un adeguato contributo di mantenimento da parte della madre.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Spese di lite compensate come richiesto.
pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, a parziale modifica provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di
Genova in data 2/11/2015 nel procedimento n. 238/11 cron. 2520, fermo il resto, così provvede come da conclusioni congiunte delle parti di cui prende atto:
“1) continuerà ad essere affidato in maniera condivisa ad entrambi i Parte_2
genitori ed avrà residenza anagrafica e collocazione prevalente presso il padre in Sarzana, località
San Lazzaro;
2) In considerazione della sua età sarà libero di frequentare la madre quando vorrà, Per_1
compatibilmente agli impegni lavorativi della stessa e previo accordo preso direttamente tra di loro,
e in ogni caso almeno un pomeriggio alla settimana e a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena.
Fino a quando non sarà autonomo negli spostamenti tra la casa del padre e quella della Per_1
madre, i genitori si alterneranno ogni volta: la madre andrà a prenderlo a casa del padre (o in altro luogo concordato) ed il padre andrà a riprenderlo dalla madre (o in luogo concordato) e viceversa, con accordi di volta in volta presi tra i genitori.
3) A sarà garantito il diritto di frequentare i genitori ad anni alterni nel giorno di Natale, Per_1
Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, lunedì dell'Angelo e potrà trascorrere con i genitori durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore.
4) Il padre, in quanto genitore collocatario di , provvederà direttamente al suo Per_1
mantenimento, mentre la madre contribuirà mediante il versamento mensile della somma di euro
200,00 (aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT) che dovrà pervenire sul c/c intestato al sig. entro il giorno 15 di ciascun mese. I genitori contribuiranno alle eventuali Parte_1
spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida del Tribunale della Spezia e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 13.12.2018. L'assegno unico sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) continuerà il suo percorso di sostegno psicologico sino a quando sarà necessario, in Per_1
considerazione della volontà del ragazzo e del parere della professionista.
6) Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.6.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani pag. 4 di 4