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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°2927
/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to LICARI PIETRO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Vallotta n.19, Montelepre.
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 19/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 13/03/2023, il ricorrente Parte_1 avendo premesso: di appartenere al ruolo di collaboratore scolastico in ruolo dall'1.09.2017, e di aver prestato servizio a tempo determinato, a partire dall'a.s. 2006/2007 (29.05.2006) e sino all'a.s. 2016/2017 (31.08.2017), e di aver maturato un'anzianità pari a anni 8, mesi 8 e giorni 25 nelle istituzioni scolastiche statali;
che con decreto del dirigente scolastico nr. 779 del 16.01.2019, gli era stata riconosciuta l'anzianità complessiva non di ruolo di anni 6 mesi 10 e giorni 14 ai soli fini giuridici ed economici, e anni 1 mesi5 giorni 9 ai soli fini economici;
Convenne in giudizio il Controparte_2 chiedendo di accertare e dichiarare di aver svolto servizio pre-ruolo sin dalla suddetta
1 data presso il convenuto e di aver diritto all'esatta ricostruzione di carriera e CP_1
alle differenze retributive da questa derivanti.
L'amministrazione scolastica convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituì in giudizio.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta che, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito il ricorso va accolto.
Il ricorrente censura l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale - e cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo - come previsto dall'art. 485 D.lgs. n. 297/1994 espressamente per i docenti e, in forza dell'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399 del 1988
(poi ripreso nei successivi CCNL) pure per il personale ATA. Lamenta in particolare che la mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, ai fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei
2 lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva
1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il
3 datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Senonché tali ragioni oggettive non appaiono sussistere nel caso di specie, non avendo l'amministrazione convenuta, rimasta contumace, dedotto o provato alcunché sul punto;
d'altro canto, deve ragionevolmente ritenersi che le mansioni di “assistente amministrativa” espletate dal ricorrente nel periodo precedente all'immissione in ruolo non fossero diverse rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo.
Deve, poi, rilevarsi che sulla questione del riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo dai docenti che, immessi in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione ai sensi dell'art. 485 tu 297/94, è intervenuta la recente sentenza della
Corte di Giustizia emessa nella causa C-466/17 contro Parte_2 [...]
, del 20.09.18. In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato: – Controparte_3 al punto 47: “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito
e siano necessari a tale fine”; - al punto 48: “Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice di rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità”; - al punto 49: “Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti (…)”.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo
4 indeterminato, ha concluso dichiarando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Venendo al caso concreto, il principio elaborato dalla Corte – a prescindere dal fatto che è stato elaborato con riferimento alla posizione dei docenti – non appare invocabile con riferimento al personale ATA, cui appartiene l'odierno ricorrente, atteso che non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – consistenti, da un lato, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e, dall'altro, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione – che giustificano la diversità di trattamento. Quanto al primo aspetto, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi, in quanto non è applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 D.
Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete, sicché i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità).
Quanto al secondo aspetto, non può ritenersi che la professionalità del personale
ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta, infatti, influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente
5 influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova: due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30
CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente (cfr., in termini, Trib.
Padova 20/11/2018; Trib. Roma 22/1/2019; Trib. Marsala 9/1/2019).
Non risultano pertanto sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica Amministrazione, laddove non emergano
(come nel caso di specie) sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo - in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Valenza e altri: «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
Va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 2006/2007 (vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 99/70/CE) fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannato il alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, CP_4
in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
6 Va inoltre affermato il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Controparte_2
.
[...]
In accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai vari
CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale
ATA di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il CP_4
a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali.
Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
CPA e IVA se dovuta, e distrae in favore del procuratore del ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate.
Così deciso in Palermo il 26/06/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°2927
/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to LICARI PIETRO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Vallotta n.19, Montelepre.
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 19/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 13/03/2023, il ricorrente Parte_1 avendo premesso: di appartenere al ruolo di collaboratore scolastico in ruolo dall'1.09.2017, e di aver prestato servizio a tempo determinato, a partire dall'a.s. 2006/2007 (29.05.2006) e sino all'a.s. 2016/2017 (31.08.2017), e di aver maturato un'anzianità pari a anni 8, mesi 8 e giorni 25 nelle istituzioni scolastiche statali;
che con decreto del dirigente scolastico nr. 779 del 16.01.2019, gli era stata riconosciuta l'anzianità complessiva non di ruolo di anni 6 mesi 10 e giorni 14 ai soli fini giuridici ed economici, e anni 1 mesi5 giorni 9 ai soli fini economici;
Convenne in giudizio il Controparte_2 chiedendo di accertare e dichiarare di aver svolto servizio pre-ruolo sin dalla suddetta
1 data presso il convenuto e di aver diritto all'esatta ricostruzione di carriera e CP_1
alle differenze retributive da questa derivanti.
L'amministrazione scolastica convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituì in giudizio.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta che, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito il ricorso va accolto.
Il ricorrente censura l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale - e cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo - come previsto dall'art. 485 D.lgs. n. 297/1994 espressamente per i docenti e, in forza dell'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399 del 1988
(poi ripreso nei successivi CCNL) pure per il personale ATA. Lamenta in particolare che la mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, ai fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei
2 lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva
1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il
3 datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Senonché tali ragioni oggettive non appaiono sussistere nel caso di specie, non avendo l'amministrazione convenuta, rimasta contumace, dedotto o provato alcunché sul punto;
d'altro canto, deve ragionevolmente ritenersi che le mansioni di “assistente amministrativa” espletate dal ricorrente nel periodo precedente all'immissione in ruolo non fossero diverse rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo.
Deve, poi, rilevarsi che sulla questione del riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo dai docenti che, immessi in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione ai sensi dell'art. 485 tu 297/94, è intervenuta la recente sentenza della
Corte di Giustizia emessa nella causa C-466/17 contro Parte_2 [...]
, del 20.09.18. In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato: – Controparte_3 al punto 47: “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito
e siano necessari a tale fine”; - al punto 48: “Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice di rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità”; - al punto 49: “Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti (…)”.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo
4 indeterminato, ha concluso dichiarando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Venendo al caso concreto, il principio elaborato dalla Corte – a prescindere dal fatto che è stato elaborato con riferimento alla posizione dei docenti – non appare invocabile con riferimento al personale ATA, cui appartiene l'odierno ricorrente, atteso che non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – consistenti, da un lato, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e, dall'altro, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione – che giustificano la diversità di trattamento. Quanto al primo aspetto, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi, in quanto non è applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 D.
Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete, sicché i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità).
Quanto al secondo aspetto, non può ritenersi che la professionalità del personale
ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta, infatti, influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente
5 influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova: due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30
CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente (cfr., in termini, Trib.
Padova 20/11/2018; Trib. Roma 22/1/2019; Trib. Marsala 9/1/2019).
Non risultano pertanto sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica Amministrazione, laddove non emergano
(come nel caso di specie) sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo - in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Valenza e altri: «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
Va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 2006/2007 (vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 99/70/CE) fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannato il alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, CP_4
in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
6 Va inoltre affermato il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Controparte_2
.
[...]
In accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai vari
CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale
ATA di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il CP_4
a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali.
Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
CPA e IVA se dovuta, e distrae in favore del procuratore del ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate.
Così deciso in Palermo il 26/06/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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