Ordinanza cautelare 22 dicembre 2021
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00851/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 851 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Datena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Cremona di data 9 settembre 2021, notificato il 20 settembre 2021, con cui è stata respinta l'istanza di rilascio di un duplicato del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. NN IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso ritualmente notificato il Sig. -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento adottato della Questura di Cremona in data 09.09.2021 prot. n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza volta a ottenere un duplicato del permesso di soggiorno elettronico di lungo periodo CE per motivi di famiglia rilasciato in favore del ricorrente.
2.- Il gravame è affidato alla denuncia di tre articolate doglianze con cui si deduce:
“ I. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. La Questura di Cremona, con un provvedimento abnorme ed ingiustificato, ricevuta l’istanza di duplicato della Carta di soggiorno per lungo soggiornanti smarrita dal ricorrente, ha implicitamente deciso per la revoca del titolo di soggiorno omettendo di seguire lo specifico procedimento amministrativo previsto dall’art. 9 d.lgs. 286/1998 - Testo Unico Immigrazione e art. 12 D.P.R. 394/1994” .
Il ricorrente lamenta che l’Amministrazione si sarebbe implicitamente determinata per una informale revoca del titolo di soggiorno in questione senza in alcun modo tenere conto della sua situazione familiare e personale e, soprattutto, del fatto che almeno sino al termine dell’espiazione della pena e del percorso terapeutico e di riabilitazione, lo stesso è regolarmente soggiornante in Italia per esigenze di giustizia. Il provvedimento di revoca nella sostanza assunto sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 9 D.Lgs. n. 286/1998 che impone una specifica istruttoria, nella fattispecie mancante, tesa a trovare il giusto bilanciamento tra la necessità di rimpatriare i soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico e il diritto al rispetto della vita familiare e privata degli stranieri lungo soggiornanti.
“ II. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione art. 12 d.p.r. 394/1999. La Questura di Cremona, pur richiamando l’art. 12 d.p.r. 394/1999, ha omesso di applicare la disciplina prevista per l’adozione di un rifiuto di permesso di soggiorno adottato un provvedimento che non trova alcuna giustificazione nelle norme contenute nel testo unico immigrazione e nel regolamento di attuazione ”.
Secondo la tesi del ricorrente la Questura di Cremona non avrebbe inoltre seguito le prescrizioni dell’art. 12 del D.P.R. n. 394/1999 che impone adempimenti specifici, da un lato volti a informare lo straniero delle conseguenze della decisione e, dall’altro, volti a invitare il ricorrente ad allontanarsi dal territorio nazionale o richiedere il rilascio di un diverso titolo di soggiorno.
“ III. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione art. 9 comma 4 d.lgs. 286/1998. La Questura di Cremona nel valutare la revoca del permesso di soggiorno richiesto ha omesso di tenere in considerazione l’effettiva condizione personale e familiare dello straniero” .
Da ultimo, l’Amministrazione non avrebbe preso in considerazione la condizione personale e familiare del ricorrente, limitandosi a fare riferimento in modo acritico alle condanne subite dallo stesso nel corso di un lunghissimo lasso di tempo, in aperta violazione dell’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 286/98.
3.- Il Ministero dell’Interno e la Questura di Cremona si sono dapprima costituiti con atto di mero stile e hanno successivamente depositato una relazione, corredata da documenti, con la quale hanno contestato sia l’esposizione di fatto che i motivi di diritto dedotti concludendo per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.
4.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2021, rimasta priva di appello, questo Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato per difetto del prescritto fumus boni iuris .
5.- In prossimità dell’udienza di trattazione di merito, la Questura di Cremona ha depositato una nota con la quale ha ribadito gli assunti formulati nella precedente relazione difensiva e ha aggiunto che il ricorrente, anche successivamente all’adozione del decreto di rigetto dell’istanza per il permesso di soggiorno per cui è causa, è stato condannato per altri reati e ha, dunque, continuato a perpetrare condotte illecite.
6.- All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 6 febbraio 2026, tenutasi in collegamento da remoto, al termine della discussione, la causa è stata chiamata e introitata per la decisione.
7.- Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
7.1.- Ai sensi dell’art. 9 comma 7 lett. c) del D. Lgs. n. 286 del 1998 “ Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: (…) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ”; il comma 4 a sua volta prevede che “ Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il Questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.
Sulla scorta di tale disposizione, il giudizio di pericolosità sociale alla base della revoca o del diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ex art. 9, commi 4 e 7 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e art. 1 del D.lgs. n. 159 del 2011, non è necessariamente legato all'esito di procedimenti penali, ma viene espresso, nell'ambito di valutazioni discrezionali, sulla scorta di una serie di elementi quali, oltre alle vicende penali legate alla commissione di reati richiamati negli artt. 380 e 381 c.p.p., le circostanze fattuali sintomatiche da cui desumere traffici delittuosi, proventi derivanti da attività delittuose che fungono anche solo in parte da sostentamento, attività pericolose per la sicurezza pubblica, in uno con la durata del soggiorno, l'inserimento nel contesto sociale, familiare e lavorativo (T.A.R. Pescara, sez. I, 31/03/2023, n.134).
Per giurisprudenza consolidata dalle disposizioni appena citate discende che il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (c.d. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo - cfr., ex multis , C.d.S., sez. III, nn. 1078 del 10.2.2025, 627 del 28.1.2025, 6479 del 19.7.2024, 4574 del 22.5.2024, 5660 del 7.7.2022).
7.2.- Applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie, rileva il Collegio che la pericolosità sociale del ricorrente è stata congruamente argomentata dall’Amministrazione e il provvedimento impugnato resiste alle censure di cui al ricorso: il Questore, infatti, non si è limitato a prendere atto delle sentenze penali di condanna a carico del ricorrente, ma ha fondato il giudizio di sua pericolosità sociale, tenendo conto che le condotte illecite sono state avviate fin dalla minore età e protratte negli anni, dimostrando in tal modo il ricorrente di non essersi inserito nell’ordinato vivere civile, nonostante la titolarità di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo gli consentisse di vivere lecitamente, e di voler optare per la via dell’illegalità.
Come infatti evidenziato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, il diniego del duplicato oggetto di gravame è in realtà una revoca del titolo di soggiorno, disposta sulla base di una valutazione di pericolosità sociale desunta dalle seguenti circostanze: (a) una condanna del Tribunale di Milano, irrevocabile in data 8 gennaio 2016, a 6 mesi di reclusione e € 3.000 di multa per detenzione e cessione di stupefacenti; (b) un’ulteriore condanna, irrevocabile in data 18 febbraio 2016, a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e € 800,00 di multa per detenzione e cessione di stupefacenti; (c) un successivo decreto penale del GIP del Tribunale di -OMISSIS- per furto; (d) una condanna del Tribunale di Milano, irrevocabile in data 22 maggio 2016, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento; (e) una condanna del Tribunale per i Minorenni di -OMISSIS-, irrevocabile in data 1 febbraio 2017, per furto e furto tentato; (f) una condanna della Corte d'Appello di Bologna, irrevocabile in data 23 marzo 2018, a 2 anni di reclusione e € 200 di multa per rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento; (g) due ulteriori condanne nel 2019, rispettivamente del Tribunale per i Minorenni di Brescia e del Tribunale per i Minorenni di Milano per furto tentato. Complessivamente, la pena detentiva è pari a 5 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione.
La condanna per gravi reati, quali quelli commessi dal ricorrente, è incompatibile con la concessione e la conservazione del permesso di lungo periodo (v. considerando n. 8 della Dir. 25 novembre 2003 n. 2003/109/CE). Alla condanna può essere equiparata la messa alla prova, quando non vi sia incertezza sul fatto penalmente rilevante. Difatti i reati di rapina e di traffico di stupefacenti superano la soglia di attenzione che giustifica l’allarme sociale (v. art. 4 comma 3, nonché art. 9 comma 4, del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286).
E’ stato altresì rimarcato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 2/03/2015 n. 1024 e n. 1027) che per i reati inerenti agli stupefacenti il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l’ordine pubblico è presunto dal legislatore, in considerazione della gravità dei delitti stessi in relazione al particolare allarme sociale che provocano nella comunità nazionale.
Tali condotte, per la loro oggettiva gravità, determinata anche dalla estensione temporale, sono state ritenute indicative di uno scarso inserimento sociale del ricorrente e suscettibili di fondare una prognosi sfavorevole circa il comportamento futuro: la valutazione di pericolosità sociale, pertanto, appare rispettosa dell’impianto normativo sopra delineato (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 4606 del 23.5.2024).
Di poi, a comprova della circostanza secondo cui il ricorrente è aduso a tenere una condotta di vita che si colloca al di fuori della legalità e che appare irrispettosa delle basilari regole del vivere civile, milita la nota della Questura di Cremona prot. -OMISSIS- in data 29/12/2025, versata agli atti di causa, ove si rappresenta che anche dopo l’adozione del gravato provvedimento il ricorrente ha continuato a perpetrare condotte illecite. “ In particolar modo risulta: - In data 18.01.2019 Condanna per i reati di “Furto” ai sensi dell’art.624 e “Rapina” ai sensi dell’art. 628 c.1 con condanna dell’imputato ad anni 3 di reclusione e 516,00 euro di multa divenuta irrevocabile il 18.05.2021;- In data 22.01.2025 Condanna per il reato di “Stupefacenti - art.73 comma 1 bis del DPR 309/1990 con condanna alla reclusione ad anni 1 e mesi 4 e 3.000,00 euro di multa divenuta irrevocabile il 22.06.2025” .
Ebbene, in tale contesto, appare recessiva ogni ulteriore considerazione in ordine alla durata del soggiorno e al radicamento sociale e lavorativo dello straniero, peraltro non provati in giudizio e comunque smentiti dagli accertamenti istruttori della Questura, alla luce di quanto sopra esposto.
7.3.- Da ultimo, con riferimento all’asserita violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 394/99 deve rilevarsi l’inapplicabilità della disposizione normativa al caso di specie, tenuto conto che la sottoposizione al regime detentivo del ricorrente di fatto impediva anche il semplice allontanamento volontario dal territorio e quindi, coerentemente, l’Amministrazione ha dato avviso dell’esecutività del provvedimento impugnato solo a seguito del termine della pena da espiare.
8.- In conclusione, per le motivazioni espresse, il ricorso deve essere respinto.
9.- Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
NN IA, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN IA | EL IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.