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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6333 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 6333 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 18.02.2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Pasquale Eboli (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in C.F._1 atti;
- appellante -
E
(cf. , rappresentata e difesa dall'avv.to Cinzia Controparte_1 C.F._2
Audino (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._3
- appellata -
NONCHÉ
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui ope legis CP_2 domicilia alla via Armando Diaz n. 11;
- appellata -
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3
- appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 30537/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in persona CP_2 dell'avv. Mattia Palumbo, in data 21.07.2022 e pubblicata in data 05.09.2022, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 38398/2019, instaurato da , con cui si chiedeva Controparte_1 dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalle cartelle esattoriali:
1. n. 07120180036364430000, ruolo n. 2018/4718, con pretesa notifica del 12.09.2018, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2016, con ente impositore il per un importo di € 1.185,26; Controparte_3
2. n. 07120180064182346000, ruolo n. 2018/8701, con pretesa notifica del 04.12.2018, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2016, con ente impositore il per un importo di € 1.621,96; Controparte_3
3. n. 07120180037637924001, ruolo n. 2018/4543, con pretesa notifica del 12.09.2018, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2016, con ente impositore la per un importo di € 156,08; Controparte_2 per un importo complessivo a debito pari ad € 2.963,30.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per l'accertamento negativo del credito di cui agli estratti di ruolo relativi alle predette cartelle – autonomamente acquisiti e per il cui tramite la sig.ra asseriva di essere venuta a conoscenza della propria posizione CP_1 debitoria – l'istante eccepiva l'omessa e/o invalida notificazione delle cartelle esattoriali e degli atti presupposti, nonché l'illegittimità delle maggiorazioni e degli interessi calcolati, contestando l'eventuale deposito in copia della documentazione avversa. Concludeva – previa sospensione dell'esecutività – per l'annullamento delle cartelle con cancellazione dei ruoli esattoriali e con vittoria di spese del giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva l' , la quale impugnava e contestava l'avversa Parte_1 domanda chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto della stessa, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
L' eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea in quanto non Controparte_4 introdotta con ricorso ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 ed in quanto proposta avverso estratto di ruolo in difetto di interesse ad agire, attesa la mancanza di azioni esecutive e la rituale notificazione delle cartelle esattoriali, comprovata da idonea documentazione. Deduceva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al rapporto sostanziale e alle attività prodromiche alla riscossione, la correttezza del proprio operato e la tardività dell'azione proposta per far valere vizi di forma e di notifica, argomentando per la durata decennale del termine prescrizionale, non ancora decorso.
2 Si costituiva il contestando la domanda attorea e producendo copia dei Controparte_3 verbali sottesi alle cartelle opposte, regolarmente notificati e non impugnati.
Non si costituiva la Controparte_2
Con sentenza n. 30537/2022, pubblicata in data 05.09.2022, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia della e aderiva espressamente all'orientamento che ammetteva Controparte_2
l'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di invalida notificazione della cartella di pagamento, qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ciò premesso, il primo giudice considerava non provata la notificazione delle cartelle opposte stante la produzione in copia degli atti, specificamente disconosciuti e privi di timbro postale, fermo in ogni caso il mancato rispetto delle formalità prescritte dall'art. 139 c.p.c. Tuttavia, in ragione dell'omessa richiesta di sgravio, disponeva la compensazione parziale delle spese di lite, per cui accoglieva la domanda ed annullava i ruoli e le cartelle impugnate per avvenuta decadenza, condannando per un ½ la sola , con attribuzione, e Parte_1 compensando tra le altre parti il restante 50 %.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo PEC del 22.02.2023, l'
[...]
ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in Controparte_4 cui: 1) non ha dichiarato la tardività dell'azione recuperatoria;
2) ha erroneamente valutato la documentazione probatoria comprovante la regolare notificazione delle cartelle esattoriali;
3) non ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, anche alla luce della novella legislativa di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R.
602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del D.L. 146/2021 convertito con modificazioni dalla L.
215/2021, e tenuto conto della sua applicazione ai giudizi pendenti secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022. ha concluso – previa CP_5 sospensione dell'esecutività della sentenza gravata – per l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'opposizione proposta in I grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
Si è costituita , la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
342 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza del gravame insistendo per la proponibilità dell'opposizione spiegata in I grado ed il mancato raggiungimento della prova della regolarità delle notificazioni, stante la produzione in copia, la consegna in mani di un soggetto non chiaramente identificato, la mancanza della successiva raccomandata informativa e la mancata attestazione sulla relata di notifica dell'assenza degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto in via
3 preferenziale. Ha concluso per l'accoglimento delle proprie eccezioni con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituita la la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, ferma l'impossibilità di far valere la prescrizione in via di azione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Non si è costituito il Controparte_3
Le parti hanno reiterato le proprie difese con le comparse conclusionali.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia del non costituitosi nonostante Controparte_3 la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Sempre in via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
L'eccezione è infondata e va rigettata per quanto di seguito.
Diversamente da quanto ex adverso sostenuto, l'appello quivi spiegato è conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. (vigente ratione temporis) atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure, nonché i principi di diritto violati.
§ 3. Ciò premesso, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da va qualificata Controparte_1 come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento sopra indicate, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione delle stesse. La generica deduzione della carenza della notifica degli atti presupposti non solo non è stata considerata dal giudice di prime cure, ma non risulta in alcun modo ribadita in questo grado di giudizio, a cura di parte appellata.
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o domande e/o eccezioni formulati dalle parti, questo
4 giudice ritiene fondato il motivo addotto dall' in ordine all'inammissibilità Controparte_4 dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni
§ 4. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (cfr. Cass. n.
27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei
5 crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (Cass.
S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o
6 invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla
è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione
7 dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472».
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto la sig.ra non ha provato, né Controparte_1 allegato, il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese, fermi i rilievi di cui sopra, giova altresì precisare che
– contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace – premesso l'indiscusso valore probatorio della documentazione depositata in I grado dall (cfr. Cass. n. 20769/2021; Controparte_4
n. 16121/2019; n. 33563/2018; n. 23902/2017 e n. 10326/2014) e l'irrilevanza di contestazioni generiche o onnicomprensive sulla conformità delle copie agli originali (cfr. Cass. n. 27633/2018;
Cass. n. 29993/2017; Cass. n. 7775/2014), le cartelle di pagamento opposte risultano tutte regolarmente notificate nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c. con consegna nelle mani del portiere e/o aiuto portiere (cd. secondino) che sottoscriveva le relate di notifica “in assenza di altri destinatari”, con successivo invio della C.A.N. a mezzo raccomandate come attestato dalla documentazione in atti.
Pertanto, l'opposizione avverso gli estratti di ruolo proposta da avrebbe Controparte_1 dovuto essere dichiarata tout court inammissibile per carenza di interesse ad agire già sulla scorta del principio – ormai superato – enunciato dalle Sezioni Unire n. 19704/2015.
Per tutto quanto detto, risulta ampiamente giustificata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio in favore dell e della in Parte_1 Controparte_2 relazione alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 30537/2022 resa dal Giudice di
Pace di in data 21.07.2022 e depositata in data 05.09.2022 (R.G. 38398/2019), nel CP_2 giudizio instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione avverso gli Controparte_1 estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento n. 07120180036364430000 (ruolo n.
2018/4718), n. 07120180064182346000 (ruolo n. 2018/8701) e n. 07120180037637924001 (ruolo n.
2018/4543), revocando la relativa statuizione di annullamento e quella sulle spese di giudizio.
2. Condanna l'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio nei confronti di che liquida complessivamente in Parte_1
€ 1.307,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo.
3. Condanna parte appellata alla refusione delle spese del presente grado nei Controparte_1 confronti della che liquida in complessivi € 850,50 oltre spese Controparte_6 generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4. Nulla per le spese nei confronti del contumace Controparte_3
Così deciso in Napoli, lì 24.02.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 6333 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 18.02.2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Pasquale Eboli (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in C.F._1 atti;
- appellante -
E
(cf. , rappresentata e difesa dall'avv.to Cinzia Controparte_1 C.F._2
Audino (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._3
- appellata -
NONCHÉ
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui ope legis CP_2 domicilia alla via Armando Diaz n. 11;
- appellata -
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3
- appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 30537/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in persona CP_2 dell'avv. Mattia Palumbo, in data 21.07.2022 e pubblicata in data 05.09.2022, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 38398/2019, instaurato da , con cui si chiedeva Controparte_1 dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalle cartelle esattoriali:
1. n. 07120180036364430000, ruolo n. 2018/4718, con pretesa notifica del 12.09.2018, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2016, con ente impositore il per un importo di € 1.185,26; Controparte_3
2. n. 07120180064182346000, ruolo n. 2018/8701, con pretesa notifica del 04.12.2018, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2016, con ente impositore il per un importo di € 1.621,96; Controparte_3
3. n. 07120180037637924001, ruolo n. 2018/4543, con pretesa notifica del 12.09.2018, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2016, con ente impositore la per un importo di € 156,08; Controparte_2 per un importo complessivo a debito pari ad € 2.963,30.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per l'accertamento negativo del credito di cui agli estratti di ruolo relativi alle predette cartelle – autonomamente acquisiti e per il cui tramite la sig.ra asseriva di essere venuta a conoscenza della propria posizione CP_1 debitoria – l'istante eccepiva l'omessa e/o invalida notificazione delle cartelle esattoriali e degli atti presupposti, nonché l'illegittimità delle maggiorazioni e degli interessi calcolati, contestando l'eventuale deposito in copia della documentazione avversa. Concludeva – previa sospensione dell'esecutività – per l'annullamento delle cartelle con cancellazione dei ruoli esattoriali e con vittoria di spese del giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva l' , la quale impugnava e contestava l'avversa Parte_1 domanda chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto della stessa, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
L' eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea in quanto non Controparte_4 introdotta con ricorso ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 ed in quanto proposta avverso estratto di ruolo in difetto di interesse ad agire, attesa la mancanza di azioni esecutive e la rituale notificazione delle cartelle esattoriali, comprovata da idonea documentazione. Deduceva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al rapporto sostanziale e alle attività prodromiche alla riscossione, la correttezza del proprio operato e la tardività dell'azione proposta per far valere vizi di forma e di notifica, argomentando per la durata decennale del termine prescrizionale, non ancora decorso.
2 Si costituiva il contestando la domanda attorea e producendo copia dei Controparte_3 verbali sottesi alle cartelle opposte, regolarmente notificati e non impugnati.
Non si costituiva la Controparte_2
Con sentenza n. 30537/2022, pubblicata in data 05.09.2022, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia della e aderiva espressamente all'orientamento che ammetteva Controparte_2
l'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di invalida notificazione della cartella di pagamento, qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ciò premesso, il primo giudice considerava non provata la notificazione delle cartelle opposte stante la produzione in copia degli atti, specificamente disconosciuti e privi di timbro postale, fermo in ogni caso il mancato rispetto delle formalità prescritte dall'art. 139 c.p.c. Tuttavia, in ragione dell'omessa richiesta di sgravio, disponeva la compensazione parziale delle spese di lite, per cui accoglieva la domanda ed annullava i ruoli e le cartelle impugnate per avvenuta decadenza, condannando per un ½ la sola , con attribuzione, e Parte_1 compensando tra le altre parti il restante 50 %.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo PEC del 22.02.2023, l'
[...]
ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in Controparte_4 cui: 1) non ha dichiarato la tardività dell'azione recuperatoria;
2) ha erroneamente valutato la documentazione probatoria comprovante la regolare notificazione delle cartelle esattoriali;
3) non ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, anche alla luce della novella legislativa di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R.
602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del D.L. 146/2021 convertito con modificazioni dalla L.
215/2021, e tenuto conto della sua applicazione ai giudizi pendenti secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022. ha concluso – previa CP_5 sospensione dell'esecutività della sentenza gravata – per l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'opposizione proposta in I grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
Si è costituita , la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
342 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza del gravame insistendo per la proponibilità dell'opposizione spiegata in I grado ed il mancato raggiungimento della prova della regolarità delle notificazioni, stante la produzione in copia, la consegna in mani di un soggetto non chiaramente identificato, la mancanza della successiva raccomandata informativa e la mancata attestazione sulla relata di notifica dell'assenza degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto in via
3 preferenziale. Ha concluso per l'accoglimento delle proprie eccezioni con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituita la la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, ferma l'impossibilità di far valere la prescrizione in via di azione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Non si è costituito il Controparte_3
Le parti hanno reiterato le proprie difese con le comparse conclusionali.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
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§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia del non costituitosi nonostante Controparte_3 la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Sempre in via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
L'eccezione è infondata e va rigettata per quanto di seguito.
Diversamente da quanto ex adverso sostenuto, l'appello quivi spiegato è conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. (vigente ratione temporis) atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure, nonché i principi di diritto violati.
§ 3. Ciò premesso, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da va qualificata Controparte_1 come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento sopra indicate, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione delle stesse. La generica deduzione della carenza della notifica degli atti presupposti non solo non è stata considerata dal giudice di prime cure, ma non risulta in alcun modo ribadita in questo grado di giudizio, a cura di parte appellata.
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o domande e/o eccezioni formulati dalle parti, questo
4 giudice ritiene fondato il motivo addotto dall' in ordine all'inammissibilità Controparte_4 dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni
§ 4. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (cfr. Cass. n.
27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei
5 crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (Cass.
S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o
6 invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla
è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione
7 dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472».
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto la sig.ra non ha provato, né Controparte_1 allegato, il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese, fermi i rilievi di cui sopra, giova altresì precisare che
– contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace – premesso l'indiscusso valore probatorio della documentazione depositata in I grado dall (cfr. Cass. n. 20769/2021; Controparte_4
n. 16121/2019; n. 33563/2018; n. 23902/2017 e n. 10326/2014) e l'irrilevanza di contestazioni generiche o onnicomprensive sulla conformità delle copie agli originali (cfr. Cass. n. 27633/2018;
Cass. n. 29993/2017; Cass. n. 7775/2014), le cartelle di pagamento opposte risultano tutte regolarmente notificate nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c. con consegna nelle mani del portiere e/o aiuto portiere (cd. secondino) che sottoscriveva le relate di notifica “in assenza di altri destinatari”, con successivo invio della C.A.N. a mezzo raccomandate come attestato dalla documentazione in atti.
Pertanto, l'opposizione avverso gli estratti di ruolo proposta da avrebbe Controparte_1 dovuto essere dichiarata tout court inammissibile per carenza di interesse ad agire già sulla scorta del principio – ormai superato – enunciato dalle Sezioni Unire n. 19704/2015.
Per tutto quanto detto, risulta ampiamente giustificata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio in favore dell e della in Parte_1 Controparte_2 relazione alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 30537/2022 resa dal Giudice di
Pace di in data 21.07.2022 e depositata in data 05.09.2022 (R.G. 38398/2019), nel CP_2 giudizio instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione avverso gli Controparte_1 estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento n. 07120180036364430000 (ruolo n.
2018/4718), n. 07120180064182346000 (ruolo n. 2018/8701) e n. 07120180037637924001 (ruolo n.
2018/4543), revocando la relativa statuizione di annullamento e quella sulle spese di giudizio.
2. Condanna l'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio nei confronti di che liquida complessivamente in Parte_1
€ 1.307,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo.
3. Condanna parte appellata alla refusione delle spese del presente grado nei Controparte_1 confronti della che liquida in complessivi € 850,50 oltre spese Controparte_6 generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4. Nulla per le spese nei confronti del contumace Controparte_3
Così deciso in Napoli, lì 24.02.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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