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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 774 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018
avente a
OGGETTO: risarcimento danni da esercizio di attività sanitaria e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati in Acerra CodiceFiscale_2
(NA) al Corso della Resistenza n. 128 presso l'avv. Maria Puopolo da cui sono rappresentati e difesi in virtù
di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il
12.05.2020.
APPELLANTI
E
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Taglialatela (C.F.: C.F._3
) e Claudia Manzi (C.F.: ) in virtù di procura allegata alla comparsa di
[...] CodiceFiscale_4
risposta depositata telematicamente il 25.09.24 e con loro elettivamente domiciliata in Napoli presso la
U.O.C. dell sita in Napoli alla Via Cardarelli n.
9. CP_2 CP_3 CP_1
APPELLATA
E
pagina 1 di 26 (C.F: ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_2
dall'avv. Graziella Mandato (C.F: ) dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura CodiceFiscale_5
generale alle liti per notar del 02.05.2016 e con detto legale elettivamente domiciliata in Napoli Per_1
alla via Santa Lucia n. 81, Palazzo della Regione.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI: “Il patrocinio di parte appellante nell'insistere contrariis reiectis per l'integrale accoglimento dell'appello e di tutte le istanze e richieste ivi formulate, anche in via preliminare ed istruttoria, nonché nell'impugnare estensivamente ogni avverso dedotto, chiedendone il totale rigetto, si riporta ai motivi di appello ed alla memoria di costituzione di nuovo difensore già depositata telematicamente, chiedendone l'accoglimento. Ribadisce parola per parola, nulla escluso, quanto ribadito nelle precedenti note del 08/10/2024 insistendo per l'ampio favorevole accoglimento di tutto quanto ivi rilevato, evidenziato, contestato ed eccepito. Si chiede, in virtù di quanto sopra, decidersi il presente appello, concedendo alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. nel reiterare ogni più ampia ragione d'impugnativa avverso le contrarie istanze, difese, eccezioni e conclusioni, da rigettarsi integralmente,
previo l'ampio accoglimento del gravame, per tutti i motivi addotti ed illustrati. Con reiterazione delle istanze istruttorie dispiegate nell'atto di appello: segnatamente, si insiste ancora una volta per la nomina di un c.t.u con i quesiti formulati, come già in atti articolato, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore istanza, eccezione, difesa e richiesta conformemente al codice di rito. Voglia, per quanto sopra, in via definitiva, l'adita Corte di Appello in totale accoglimento del gravame, contrariis reiectis, così statuire:
dichiarare preliminarmente valido e tempestivo, rituale, ammissibile e proponibile l'appello nonché
accoglierne i motivi;
quindi, per l'effetto, così statuire: ancora in via preliminare autorizzare gli appellanti,
per tutto quanto suddetto, a chiamare in causa ex art. 2900 c.c. la compagnia garante per la RCT l'
[...]
Napoli dei fatti di causa;
in merito, nel riformare l'impugnata Controparte_5 Controparte_6
sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale dell' in persona del suo direttore sanitario p.t., nonché della , in Controparte_7 Controparte_4
persona del Presidente della Giunta regionale p.t., per quanto di rispettivo titolo e ragione, per violazione del dovere di informazione;
per l'errata, inadeguata, imprudente e non diligente esecuzione della pagina 2 di 26 prestazione medica e, quindi, dell'obbligazione di risultato ovvero di mezzi assunta;
per la carenza tecnica ed organizzativa;
per la mancata adozione di tutte quelle misure che la natura dell'obbligazione, le circostanze concrete del caso, le cognizioni scientifiche e gli accorgimenti tecnici imponevano, anche per il naturale e legittimo affidamento che gli istanti avevano riposto al riguardo degli standard operativi,
professionali e tecnici del presidio ospedaliero di Napoli;
per la grave colpa professionale CP_1
del personale sanitario consistente in negligenza, imprudenza ed imperizia nella fase diagnostica,
preparatoria esecutiva e post esecutiva, non avendo eseguito tempestivamente l'intervento chirurgico sul de cuius, ed avendo con ciò contribuito alla causazione dell'evento morte;
accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale dell' Controparte_8
in persona del suo direttore sanitario p.t., nonché della , in persona del Presidente della Controparte_4
Giunta Regionale p.t., per quanto di ragione, per omessa vigilanza, per omesso controllo e per la mancata adozione di tutte le cautele necessarie, per la negligenza e/o imperizia adoperata dai dipendenti e/o collaboratori della stessa struttura sanitaria e per la mancata vigilanza tali da garantire il perfetto funzionamento dell'organizzazione nosocomiale ed in particolare del presidio ospedaliero in questione laddove, nello specifico, veniva a mancare il controllo relativo allo stato di preparazione del personale medico e paramedico in servizio, dipendenti e/o collaboratori della stessa struttura sanitaria, lo stato di efficienza e/o l'adeguatezza dei singoli reparti e dell'intera struttura tecnica-organizzativa, la disponibilità
di adeguate strumentazioni per effettuare le indagini strumentali richieste dal caso, nonché la corretta tenuta della cartella clinica;
condannare per l'effetto le parti convenute o chi di ragione ad effetto della chiamata in causa, ove autorizzata, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti, iure proprio e iure hereditatis, quali quelli patrimoniali e non patrimoniali, nonché alle spese mediche ospedaliere e non sostenute, nulla escluso o eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, per le causali tutte di cui all'atto introduttivo (nella specie, danno patrimoniale e non patrimoniale iure proprio, danno patrimoniale e non patrimoniale iure hereditatis); condannare, per l'effetto, le parti convenute o chi di ragione ad effetto della chiamata in causa, ove autorizzata, anche gli assicuratori ex art. 1917 II comma c.c. ed eventualmente previa surroga nei diritti degli assicurati ex art. 2900 c.c. al risarcimento in favore degli appellanti degli ulteriori importi che l'On. Collegio vorrà riconoscere a titolo di danno derivante dalla violazione dell'obbligo di corretta e completa informazione e di valida acquisizione del consenso pagina 3 di 26 informato, danno da perdita del rapporto parentale, danno iatrogeno e danno da perdita della qualità della vita, diverso dal danno biologico da morte, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia nei limiti della competenza del Giudice adito;
condannare le parti convenute tutte ex art. 2055
c.c., o tra loro chi di ragione, in caso di chiamata in causa di eventuali Istituti assicuratori, ovvero di loro costituzione volontaria, anche ai sensi degli artt. 1917 II comma e 2900 c.c. al pagamento in favore di essi istanti a titolo di risarcimento da lucro cessante consistito nel mancato godimento, della somma che sarà
liquidata, eventualmente anche in via equitativa ex art. 2056 c.c.; somma che ove posseduta ex tunc sarebbe stata verosimilmente impiegata ex art. 2727 c.c. nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT e Obbligazioni) con rivalutazione e risarcimento dei danni da ritardato pagamento in misura pari al ragionevole ricavo finanziario di una gestione patrimoniale oculata da parte di professionisti;
condannare ancora le parti convenute ex art. 2055 c.c. o tra loro chi di ragione e in caso di chiamata in causa di eventuali Istituti assicuratori o di loro costituzione volontaria, condannare anche tali chiamati intervenuti, ex art. 1917 II comma anche in virtù surroga ex art. 2900 c.c., al risarcimento in favore degli istanti di tutti gli altri danni eventualmente subiti e subendi, espressamente e non espressamente richiamati, a qualunque titolo materiale e non, nulla escluso od eccettuato, anche se non direttamente richiesto, che l'On. Corte adita intenderà ravvisare nel caso di specie ove dovesse rinvenire nuove, ulteriori o diverse categorie di danni accertati sulla base dei fatti per cui è causa;
il tutto in ogni caso oltre interessi come per legge e maggior danno da svalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dal giorno in cui si è verificato il fatto lesivo fino a quello dell'effettivo soddisfo, oltre il danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma di interessi, da determinarsi nella misura percentuale che sarà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado da attribuirsi al sottoscritto procuratore distrattario incluse le fasi stragiudiziali e quelle relative al procedimento di mediazione espletato 'ante causam'. Si ribadisce, come dichiarato nell'atto introduttivo e nell'appello, che l'elencazione dei concludenti non è tassativa in quanto gli stessi ancora con il presente atto conclusivo confermano la volontà di chiedere l'integrale risarcimento loro spettante, dei danni tutti subiti e subendi, a qualunque titolo materiale e non, non intendendo rinunziare ad alcunché di quanto già emerso o che dovesse nel prosieguo del giudizio emergere, anche alla luce di eventuali nuovi istituti giuridici di pagina 4 di 26 elaborazione dottrinaria - giurisprudenziale: ove il Giudicante dovesse ritenere o rinvenire ulteriori e diverse categorie gli istanti espressamente richiedono il risarcimento di tutti i danni che la Corte adita riterrà di individuare e determinare come accertati sulla scorta dei fatti e delle risultanze del procedimento. In via istruttoria: ammettere la prova testimoniale così come articolata nell'atto di appello,
sui capi da 1 a 38 dell'atto di appello e con i testi ivi indicati. Abilitarsi inoltre gli appellanti ad esperire la prova contraria in caso di eventuale ammissione delle avverse richieste di prova orale. Ancora in via istruttoria disporre la convocazione del c.t.u a chiarimenti;
in alternativa, nel richiamare i motivi di censura e di nota critica di cui alla richiamata c.t.p. fatta propria nell'atto di appello, in uno con le osservazioni ivi svolte dal medico legale di parte e dal legale patrocinatore, disporne la rinnovazione e/o l'integrazione per gravi motivi tali da incidere sulla decisione dell'appello, previa in tal caso la nomina di un ausiliario nuovo in sostituzione del precedente”.
PER L'A.O.R.N. A. CARDARELLI: “Ci si riporta ai propri atti e documenti di causa chiedendone l'integrale accoglimento. Si riporta, in particolare, alla memoria di costituzione ed al verbale del
18.10.2024 e così conclude: Voglia L'ecc.ma Corte di Appello di Napoli rigettare l'appello e per l'effetto:
1. Accogliere le eccezioni di nullità ed inesistenza della notifica dell'atto di appello. In via preliminare,
dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti dell'
[...]
2. sempre in via preliminare, e per effetto del punto 1, dichiarare l'inammissibilità dell'appello CP_5
per avvenuto passaggio in giudicato della sentenza 3. rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
4. Spese vinte del presente giudizio anche in riferimento agli oneri previdenziali (23,80%) in ragione dell'Iva e Cpa, non attribuibili, quest'ultimi, agli avvocati iscritti negli Albi Speciali, e con salvezza di ogni altro diritto”.
PER LA REGIONE CAMPANIA: (si riportano le conclusioni della comparsa di risposta stante l'omesso deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.): “Si conclude affinché l'on.le Corte di Appello adita voglia rigettare l'atto di appello come proposto nei confronti della e, per l'effetto, confermare Controparte_4
l'impugnata sentenza. Con vittoria delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio. In
via istruttoria si impugna e contesta la richiesta di prova testimoniale in quanto inammissibile perché
comportante valutazioni personali ovvero siccome dimostrabili esclusivamente per tabulas”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 5 di 26 Con citazione notificata il 04 ed il 05.10 2012 , agendo in proprio ed in qualità di erede Parte_1
legittimo del padre , deceduto il primo gennaio 2009 nel corso di un ricovero presso Persona_2
l' , ha convenuto quest'ultima e la Controparte_1 CP_4
innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo la loro condanna solidale al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali subiti in dipendenza dei fatti che condussero alla morte del proprio congiunto.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che agli inizi del mese di dicembre del 2008 il proprio genitore, in preda a forti e continui dolori allo stomaco accompagnati da persistente vomito, veniva ricoverato d'urgenza presso l' dove, in un primo momento, veniva Controparte_1
formulata diagnosi di coliche renali corretta, solo a distanza di diversi giorni, in diagnosi di peritonite da perforazione duodenale per ulcera peptica.
Soltanto in data 05.12.2008 il sig. veniva pertanto sottoposto a intervento Persona_2
chirurgico di gastro-enteroanastomosi a cui, persistendo gravi condizioni postoperatorie del paziente, faceva seguito un altro intervento chirurgico d'urgenza di gastrectomia sub-totale praticatogli il 30.12.2008, ossia ben 25 giorni dopo, nonostante l'uomo presentasse già dal 07.12.2008 svariati segni che avrebbero dovuto indurre i sanitari a procedere con una laparotomia esplorativa. Il primo gennaio del 2009 era quindi subentrato il decesso del paziente, nonostante la terapia intensiva e le manovre rianimatorie.
Di qui la richiesta risarcitoria formulata muovendo all' i seguenti addebiti: 1) Controparte_1
impiego di un'errata tecnica chirurgica nell'esecuzione dell'intervento di gastro-enteroanastomosi con conseguente necessità di un ulteriore intervento a breve termine, eseguito, invece, a distanza di venticinque giorni;
2) inadeguata anastomosi gastroenterica che, in base alla cartella clinica, risultava deiscente già in terza giornata;
3) illeggibilità e incompletezza sia dei diari operatori che del diario clinico contenuto in cartella;
4) mancanza di uno strumentario idoneo ad eseguire lo studio radiografico con mezzo di contrasto resosi necessario in data 29.12.08 essendo uno dei due apparecchi “affetto da guasto non riparabile” e l'altro da “guasto temporaneo”; 5) totale assenza di informazione del paziente rispetto all'intervento chirurgico del 05.12.2008 ed assenza di consenso anche con riguardo al successivo intervento del
30.12.2008, eseguito in una condizione di rischio anestesiologico molto elevato per il paziente;
6) grave ritardo diagnostico e terapeutico essendo stato eseguito il secondo intervento venticinque giorni dopo pagina 6 di 26 l'esordio di una sintomatologia recidivante di addome acuto;
7) sottovalutazione della gravità delle condizioni cliniche di e, in particolare, assenza di monitoraggio della diuresi fino al Persona_2
21.12.08, con conseguente instaurazione di un'insufficienza renale acuta di grado elevato;
8) ritardo diagnostico e terapeutico aggravato dalla mancanza di apparecchi idonei ad eseguire le indagini necessarie;
9) mancanza adozione di misure per sopperire alle carenze dell'Azienda quali il trasferimento del paziente presso altro nosocomio.
Alla è stato invece mosso l'addebito di non aver vigilato sullo stato di efficienza Controparte_4
del e sulla preparazione del personale medico e paramedico in servizio presso tale struttura. CP_1
La costituitasi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione Controparte_4
passiva essendo l' dotata, per legge, di piena Controparte_1
autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile nonché di personalità giuridica con conseguente esclusione di una responsabilità solidale della comparente.
Si è costituita anche l la quale ha difeso il proprio operato, connotato da Controparte_5
tempestività, competenza e diligenza, chiedendo perciò il rigetto della domanda stante l'inconfigurabilità di una sua responsabilità.
Nel giudizio è poi volontariamente intervenuta vedova di , Parte_2 Persona_2
che agendo in proprio e nella qualità di erede del coniuge deceduto, ha fatto proprie tutte le richieste attoree.
La causa, espletata una c.t.u. medico-legale, è stata decisa con sentenza pubblicata il 06.07.2017 e non notificata la quale ha rigettato le domande dell'attore e dell'interventrice compensando integralmente le spese processuali e ponendo il costo della consulenza a carico di tutte le parti in solido.
Detta sentenza, per quanto rileva, è stata così motivata: “L'accertamento del nesso causale è
passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa (…). È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se il peggioramento delle condizioni di salute subito dal paziente sig. ed il conseguente decesso di quest'ultimo, nei termini già sopra indicati, sia Persona_2
eziologicamente ricollegabile alla sussistenza di violazioni delle “leges artis” della medicina realizzate,
presso la convenuta nel periodo dicembre _9
2008 gennaio 2009, nei sensi allegati e descritti nell'atto di citazione (…). Come chiarito dalle Sezioni
Unite Civili della Suprema Corte…pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-
pagina 7 di 26 giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è
la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre,
nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ. sez. un, 11.01.2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale tra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (…).
Orbene, l'inadempimento della struttura sanitaria convenuta può ritenersi ampiamente acclarato alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio (…). Nell'elaborato peritale di cui si tratta
(cfr., in particolare, le pagg. 17-37), infatti, testualmente si legge: “(...) Orbene, nella vicenda clinica così
come delineatasi possiamo individuare sostanzialmente tre momenti cruciali: - il primo, dall'arrivo in pronto soccorso (28/11) al primo intervento chirurgico (5/12); - il secondo, dal post-operatorio al 28/12; -
il terzo dal 28/12 all'exitus.
La gestione da parte dei Sanitari dell' nel periodo intercorrente tra l'accesso in Controparte_7
Pronto Soccorso e il primo intervento chirurgico può dirsi sostanzialmente corretta.
All'arrivo in pronto soccorso gli esami strumentali ecografico e radiografico addominale erano negativi, l'esame obiettivo addominale evidenziava addome piano, trattabile, dolente al fianco sinistro…,
gli esami ematochimici erano sostanzialmente nella norma.
Quindi l'approccio terapeutico e la gestione dei primi giorni furono corretti in quanto non vi era evidenza di segni e/o reperti che evidenziassero l'esigenza di un intervento chirurgico.
La persistenza della sintomatologia dolorosa allertò il giorno 4/12 i Sanitari nell'effettuazione di esame TC addome che, eseguito in data 5/12, evidenziò perforazione gastrica e la presenza di falda di versamento fluido nei recessi sovra e sotto-colici, cui seguì prontamente intervento di gastro-
enteroanastomosi duodenale (effettuato nella stessa giornata).
Si precisa che la perforazione di un'ulcera gastrica avviene in genere per erosione lenta della parete pagina 8 di 26 gastrica o duodenale in seguito a penetrazione progressiva dell'ulcera. Quando compare una perforazione libera nel cavo peritoneale, la sede della perforazione, in caso di ulcera gastrica, è normalmente rappresentata dalla piccola curvatura o dalla parete anteriore dello stomaco in regione antrale. Meno
frequente è la perforazione di un'ulcera della parete posteriore, con conseguente spandimento del contenuto gastrico nella retrocavità degli epiploon. La maggior parte delle ulcere duodenali perforate si localizza sulla parete anteriore del duodeno. La maggior frequenza di perforazione anziché di sanguinamento in corrispondenza delle pareti anteriori è spiegabile con la minore possibilità di formazione di aderenze viscerali e con l'assenza di vasi ematici di diametro maggiore in tali sedi. Non raramente, in caso di ulcere croniche, la reazione infiammatoria della sierosa gastro-duodenale conseguente alla presenza dell'ulcera comporta l'aderenza dei tessuti contigui prima che la perforazione abbia luogo;
in questo caso si svilupperà la cosiddetta perforazione coperta.
Il quadro clinico della perforazione di ulcera è quello della peritonite acuta. Inizialmente la peritonite è di natura chimica irritativa, ma si trasforma entro 12-24 ore in peritonite purulenta per la proliferazione dei batteri fuoriusciti nel cavo peritoneale. Nel caso dell'ulcera perforata coperta il quadro clinico è spesso rappresentato dalla peritonite saccata, che evolve verso la formazione di un ascesso localizzato (…).
Febbre e leucocitosi compaiono entro poche ore. Il paziente assume spontaneamente una posizione raggomitolata, al fine di detendere la contrattura addominale che segue pressoché subito l'insorgenza del dolore, per ottenere così un effetto antalgico. Il paziente presenta spesso i sintomi e i segni dello shock: la cute è pallida, fredda e sudata, il polso è frequente e filiforme, la pressione arteriosa nettamente diminuita.
Se il paziente giunge tardivamente all'osservazione possono già essere insorte le manifestazioni dello shock settico ipodinamico conseguente all'instaurarsi della peritonite. L'esame obiettivo dell'addome rivela la presenza di una vivace reazione di difesa, che ostacola o impedisce del tutto le manovre palpatorie
(addome “ligneo” o “a tavola”). La cute dell'addome presenta spesso estese aree di iperestesia. Alla
percussione dell'addome e del torace la scomparsa dell'area di ottusità epatica costituisce la conferma clinica dell'avvenuta perforazione. La peristalsi intestinale è assente, vi è chiusura dell'alvo alle feci e ai gas, e compare meteorismo diffuso;
ciò configura il quadro dell'ileo paralitico. La diagnosi generica di perforazione di viscere addominale viene posta in base all'anamnesi (talvolta muta per quanto riguarda pagina 9 di 26 segni e sintomi di ulcera), all'esame obiettivo e al riscontro, all'esame radiologico diretto dell'addome, di aria subfrenica.
In ogni caso va eseguito un esame ECG per escludere che la sintomatologia algica rappresenti l'irradiazione addominale del dolore da infarto miocardico. Diagnosi differenziale va posta anche con la pancreatite acuta, la colecistite acuta, l'appendicite acuta e l'infarto intestinale.
Costituiscono in genere indicazione all'intervento le complicanze gravi: emorragia massiva o recidivante, perforazione di un viscere, stenosi cicatriziale serrata. La mortalità globale postoperatoria negli interventi in elezione è dell'1%, ma raggiunge il 10-20% nel caso di interventi eseguiti d'urgenza per complicanze emorragiche o perforative.
Le complicanze più frequenti nel periodo postoperatorio precoce, dopo interventi chirurgici per ulcera peptica, sono rappresentate da: deiscenza delle suture anastomotiche dello stomaco (1-4%);
deiscenza della sutura del moncone duodenale dopo interventi di tipo Billroth II (2%); emorragia (2%);
sviluppo di pancreatite acuta (1,5%). L'insorgenza di complicanze è spesso legata a problemi tecnici inerenti alla realizzazione dell'intervento, come l'insufficiente vascolarizzazione del moncone gastrico o duodenale, la tensione cui possono essere sottoposte le suture anastomotiche, l'inadeguata emostasi intraoperatoria, lo sviluppo di raccolte ascessuali peri-anastomotiche.
Le complicanze tardive degli interventi chirurgici per ulcera peptica possono manifestarsi anche dopo parecchie settimane o anni dall'intervento (Dionigi R.: Chirurgia. IV ed. . CP_10
Nel caso di specie il periodo successivo all'intervento fu caratterizzato da una iniziale regolarità di decorso, cui, sia per l'insorgenza di un episodio lipotimico che per la fuoriuscita di materiale dai drenaggi,
seguì un periodo di instabilità clinica con necessità di trasfusioni ematiche fino all'8/12.
Nonostante tale condizione si ritiene che la gestione dei Sanitari possa ritenersi corretta in quanto ancora una volta il p. fu oggetto di attento controllo e furono effettuati sia esami emogasanalitici che esami ematochimici;
venne altresì prescritta idonea terapia antibiotica (Deflavan) con parametri vitali non compromessi e con canalizzazione ai gas in data 12/12.
Dopo tale epoca le condizioni cliniche del p. si regolarizzarono nei giorni successivi quando venne rimosso il sondino naso-gastrico (14/12) e il p. iniziò ad alimentarsi (15/12). La gestione dei Sanitari può
dirsi ancora una volta corretta anche successivamente in quanto, al fine di verificare l'eventuale deiscenza pagina 10 di 26 dell'anastomosi duodenale, prescrissero esame contrasto-grafico con “TR” in data 17/12. Si
precisa che il TR è un mezzo di contrasto idrosolubile, impiegato quando vi è rischio di fuoriuscita del contrasto dal tubo digerente (fistola, deiscenza anastomosi ecc.).
L'esame venne praticato il 20/12 evidenziando la “sovradistensione del residuo corpo gastrico a pareti regolari, lineari con mancata rappresentazione delle pliche mucose come da ipotonia parietale” e il mancato passaggio trans anastomotico del contrasto iodato. Venne pertanto, dopo consulenza gastroenterologica, eseguito esame EGDS che evidenziò “trancia gastrica abnormemente dilatata e ripiegata”. Tale quadro esprime una complicanza funzionale intrinseca che si verifica in seguito ad intervento di gastro-enteroanastomosi, verosimilmente riconducibile alla sezione parziale dei nervi vagali responsabile di un alterato transito per discinesia o disincronia dei vari segmenti intestinali anastomizzati,
produttiva a sua volta del ristagno del contenuto gastrico e quindi della sovradistensione gastrica.
Pertanto, i Sanitari riposizionarono il sondino naso-gastrico, verosimilmente a scopo decompressivo per favorire la ripresa della peristalsi.
Le condizioni cliniche del p. risultarono pressoché stazionarie fino al 27/12, precipitando drasticamente il giorno successivo (28/12), allorché all'esame obiettivo venne rilevato un reperto di addome globoso dolente;
si applicava sondino naso-gastrico e venne richiesta TAC addome urgente ed indifferibile. Tale accertamento poneva in rilievo “discreta quota aerea in sede sottodiaframmatica sinistra e…notevole sovradistensione fluida dello stomaco, pur in presenza di sondino naso-gastrico”.
I segni rilevati anche strumentalmente erano riferibili ad una nuova perforazione responsabile della successiva peritonite.
I pertanto, verosimilmente al fine di localizzare la sede della perforazione, richiesero esame CP_11
contrasto grafico con TR che per guasto in entrambe le apparecchiature presenti nel Presidio
Ospedaliero non fu effettuato. Orbene, nel caso di specie le condizioni cliniche del p. deponevano per una peritonite da perforazione. Per meglio intendere il significato clinico e prognostico della patologia che a questo punto subentrava quale complicanza del già compromesso stato fisico del p. si ritiene di dover offrire qualche ulteriore elemento di delucidazione in ordine alle peritoniti.
Tra le cause più importanti di una tale complicanza rientrano la perforazione di un viscere nella cavità peritoneale, un trauma, la presenza di sangue infetto. Nonostante la grande varietà dei fattori pagina 11 di 26 eziologici delle peritoniti, vi sono alcuni sintomi e segni classici che compaiono costantemente e che consentono di porre la diagnosi di flogosi peritoneale in atto.
Si deve ricordare comunque che le manifestazioni cliniche delle peritoniti sono in relazione con la diffusione e la durata dell'infezione e con le capacità generali di difesa e di risposta di fase acuta dell'organismo.
Tra i numerosi fattori che possono influenzare la gravità della peritonite e l'espressione del quadro clinico si ricordano: la natura della lesione iniziale, l'entità della contaminazione batterica e le capacità di difesa fagocitaria ed immunitaria dell'organismo. Sono presenti una sintomatologia locale addominale e una sintomatologia generale.
I sintomi e i segni locali di peritonite comprendono il dolore addominale, la distensione, la rigidità e l'ipomobilità dell'addome con gli atti del respiro, la comparsa di difesa addominale e i segni dell'ileo paralitico. Il dolore addominale spontaneo compare sempre e precocemente;
esso aumenta di regola con la palpazione e la sua intensità è spesso proporzionale al grado di irritazione peritoneale. Nelle peritoniti generalizzate il dolore è diffuso a tutti i quadranti addominali e contemporaneamente compare contrattura di difesa di tutta la parete alla palpazione (addome ligneo o a tavola). La sintomatologia generale è quella dello stato settico caratterizzata da febbre continua, tachicardia, tachipnea, sudorazione;
a ciò si associano uno stato di agitazione e disorientamento, disidratazione della cute e delle mucose visibili, oliguria.
Nelle peritoniti acute da perforazione o flogosi viscerale e da emoperitoneo l'esordio della malattia avviene con il quadro sintomatologico dell'addome acuto: dolore addominale improvviso, assai intenso e continuo;
difesa addominale;
segni clinici di ileo paralitico;
alvo chiuso a feci e gas.
È noto che la peritonite deve essere sempre considerata una malattia grave, poiché comporta l'insorgenza di importanti alterazioni dell'omeostasi dell'organismo, in conseguenza dello stato infiammatorio e/o settico.
Le peritoniti possono dare a loro volta complicanze, precoci o tardive. Tra le precoci rientrano l'evoluzione fulminante con shock settico letale nel volgere di poche ore, la comparsa di insufficienze multiple d'organo dopo alcuni giorni dall'inizio, lo shock ipovolemico. Tra le complicanze tardive si ricordano gli ascessi addominali, le fistole, le deiscenze anastomotiche, l'occlusione intestinale da aderenze viscerali, etc.
pagina 12 di 26 La prognosi delle peritoniti localizzate trattate chirurgicamente in modo adeguato è solitamente favorevole, la mortalità è <10%. Le peritoniti generalizzate sono gravate da una mortalità più elevata,
variabile dal 10 all'80%, a seconda dell'eziologia, dell'età e delle condizioni generali del paziente. Nei
casi ad evoluzione fatale la morte solitamente insorge in conseguenza di shock settico o di insufficienze multiple d'organo.
La terapia delle peritoniti è di regola chirurgica;
a questa si associano la terapia medica antibiotica ed il riequilibrio metabolico. Nei casi più gravi possono essere necessarie la terapia intensiva e la rianimazione. La terapia chirurgica deve essere effettuata con urgenza, non appena completato l'iter diagnostico minimo indispensabile per arrivare alla diagnosi di peritonite in atto, e dopo aver eseguito la preparazione preoperatoria.
Prima di procedere al trattamento chirurgico, è necessario eseguire sollecitamente la preparazione preoperatoria del paziente, consistente nel riequilibrio metabolico, nella somministrazione di antibiotici e di altre terapie di supporto eventualmente necessarie.
Orbene nel caso di specie i dopo l'effettuazione dell'esame TC praticato in data 28/12 alle CP_11
ore 10:55 (“discreta quota aerea in sede sottodiaframmatica sinistra…notevole sovradistensione fluida dello stomaco…”) praticarono alle ore 19:23 anche esame radiografico del torace (“lieve risalita del profilo diaframmatico a sinistra con marcata gastrectasia e sottile falda di radio trasparenza a sinistra”) e alle ore 20:00 effettuarono consulenza anestesiologica, in previsione di intervento chirurgico, che richiedeva esame rx toracico di controllo, ECG e consulenza cardiologica.
Il giorno successivo (29/12), effettuata la consulenza cardiologica, il p. veniva valutato in condizioni cliniche gravissime e rischio anestesiologico elevatissimo;
una successiva consulenza nefrologica riscontrava una insufficienza renale acuta di notevole entità.
Solo in data 30/12, nonostante il riscontro dello stato settico, il p. venne sottoposto ad intervento chirurgico di gastroresezione sub totale. In cartella clinica è riportata la prescrizione, in corrispondenza delle ore 10, verosimilmente del 30/12, di terapia peri-operatoria (…Zantac).
Come precedentemente evidenziato la presenza di aria sotto il diaframma indica la presenza di una perforazione del tratto gastro intestinale;
con il termine di pneumoperitoneo si identifica un quadro radiologico caratterizzato dall'anomala presenza di aria libera in cavità peritoneale secondaria di norma pagina 13 di 26 alla perforazione di un viscere cavo (…).Questa evidenza radiografica si accompagna a sua volta ad un quadro clinico caratterizzato da febbre, dolore addominale, peritonite e leucocitosi, segni che suggeriscono nella maggior parte dei casi un'indicazione univoca all'esplorazione chirurgica. L'evidenza di questi segni clinici rende la laparotomia esplorativa obbligatoria, anche se i reperti radiografici dovessero essere dubbi o negativi (…).
La terapia delle peritoniti è di regola chirurgica e deve essere effettuata con urgenza. Nel caso di specie i Sanitari dell' di Napoli temporeggiarono per due giorni e più precisamente Controparte_7
dalle ore 10:55 del 28/12, epoca dell'effettuazione dell'esame TAC, alle ore 10:00 circa del 30/12, epoca del secondo intervento chirurgico, in presenza di addome globoso ed esami strumentali (TC addome e RX
torace) indicativi di presenza di aria in sede sottodiaframmatica (28/12), nonché leucocitosi (Globuli
Bianchi 14,22 x 10^3/ul;) e insufficienza renale acuta severa (Creatinina 5,8 mg /dl), chiaramente evidenti in data 29/12.
A tale ritardo nell'esecuzione del secondo intervento chirurgico può ascriversi un ruolo favorente nello sviluppo di una sepsi prima e di una sindrome da insufficienza multiorgano M.O.F. (Multiple Organ
Failure Syndrome) poi, produttiva della morte del p.
Va però tenuto presente che questi in data 5/12 (circa 23 giorni prima dell'evidenza di addome acuto) era stato sottoposto ad intervento chirurgico per ulcera gastrica la cui “mortalità globale postoperatoria negli interventi in elezione è dell'1%, ma raggiunge il 10-20% nel caso di interventi eseguiti d'urgenza per complicanze emorragiche o perforative” e che il predetto intervento è altresì gravato da complicanze quale la deiscenza della sutura del moncone duodenale dopo interventi di tipo Billroth II
(come verosimilmente verificatasi nel caso di specie), che possono manifestarsi anche dopo parecchie settimane o anni dall'intervento. È inoltre vero che le condizioni cliniche del p. nel periodo intercorso tra i due atti operatori furono mediocri, connotate dalla necessità di trasfusioni ematiche.
Sicché, tenuto conto di tutto quanto sopra, deve concludersi che il finale pur non corretto comportamento tecnico dei sanitari ospedalieri non può ritenersi così carente da aver portato a morte il p.
secondo il criterio del “più probabile che non”. Siffatto giudizio non esaurisce, però, l'analisi del nesso causale tra condotta medica e decesso del p.
Da tempo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ha individuato una vera e propria “scala pagina 14 di 26 discendente” in cui trova posto la causalità civile ordinaria, corrispondente ad una probabilità relativa
(ovvero maggiore del cinquanta per cento), nonché ad una seconda forma di accertamento del nesso causale, in cui il grado di certezza risulta ulteriormente attenuato, avendo ad oggetto non già il danno,
bensì una mera perdita di chance attesa tout court sul versante della mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato terapeutico. Nel caso di specie, pur non ravvisandosi responsabilità medica con qualificata probabilità nella produzione dell'evento morte, può ritenersi che le finali carenze assistenziali abbiano contribuito a sottrarre possibilità salvifiche al p. Tale diminuzione di possibilità configura una perdita di chance secondo i suddetti ormai consolidati orientamenti di giurisprudenza.
Essa, per via intuitiva, può ritenersi pari a circa il 20% e su tale misura va indennizzata. Il ritardo nell'intervento chirurgico è stato produttivo di una perdita di chance…Il p. infatti era da un lato portatore di un rischio morte, secondario all'ulcera gastrica perforata, che va dal 10 al 20% con sviluppo di peritonite generalizzata che ha un rischio di mortalità variabile dal 10 all'80%. A tale rischio successivamente è subentrato un ulteriore rischio di mortalità legato all'insorgenza del secondo episodio di peritonite generalizzata. Pertanto, si configurano profili di responsabilità attraverso il ritardo d'intervento terapeutico nella possibilità di favorevole (non esiziale) risoluzione della vicenda clinica in questione quantificabili in una perdita di chance di sopravvivenza del 20%.”.
Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate può, dunque, senz'altro essere fornita risposta negativa all'interrogativo in precedenza posto…[se la condotta della struttura sanitaria convenuta (e, per essa, dei sanitari che ebbero ad assistere il sig. nel corso del suddetto percorso Persona_2
diagnostico terapeutico) sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ed allegati a sostegno della pretesa risarcitoria azionata mediante la proposizione della domanda giudiziale. Non può, invece, essere fornita risposta positiva all'interrogativo in precedenza posto…[se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della suddetta convenuta (e per _9
essa, dei sanitari che eseguirono i trattamenti medico - chirurgici subiti dal sig. nel Persona_2
corso dell'iter diagnostico - terapeutico presso la suddetta struttura dal 28 novembre 2008 fino al 30
dicembre 2008) e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione degli istanti,
pagina 15 di 26 dall'aggravamento della condizioni di salute…e dal conseguente decesso del paziente], se non con limitato riguardo alla cd. perdita di “chances” di sopravvivenza le quali, peraltro, sono state stimate dal
Consulente Tecnico d'Ufficio…in misura pari a circa il 20% (…)
Nondimeno, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La domanda di risarcimento del danno da perdita delle chance di guarigione di un prossimo congiunto, in conseguenza d'una negligente condotta del medico che l'ebbe in cura, deve essere formulata esplicitamente, e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di “tutti i danni” causati dalla morte della vittima (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2012, n. 21245 che ha chiarito anche che “La
domanda per perdita di chance è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, perché in questo secondo caso l'accertamento è incentrato sul nesso causale, mentre nel primo oggetto dell'indagine è un particolare tipo di danno, e segnatamente una distinta ed autonoma ipotesi di danno emergente, incidente su di un diverso bene giuridico, quale la mera possibilità del risultato finale;
pertanto, trattandosi di domanda completamente diversa, ove non proposta il giudice non si può pronunciare).
Nella specie, né l'attore né l'interventrice volontaria hanno avanzato (nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ovvero nella comparsa di intervento depositata in Cancelleria in data 31
gennaio 2013) espressamente richiesta di risarcimento del danno derivato, a carico del loro congiunto sig.
, dalla perdita delle “chances” di sopravvivenza. Né, del resto, può assumere rilevanza, Persona_2
al riguardo, la clausola di salvezza contenuta nelle pagg. 90 e 91 dell'atto di citazione…trattandosi, con tutta evidenza, di clausola relativa ad eventuali ulteriori danni emergenti pur sempre dalle causali dedotte in giudizio, nel novero delle quali non rientra, in alcun modo, quella relativa alla perdita di “chance” di guarigione, verificatasi a carico del “de cuius” sig. . Persona_2
In punto di cd. “consenso informato”, non può non evidenziarsi come gli istanti non abbiano, in modo alcuno, allegato che, ove il loro congiunto fosse stato adeguatamente informato, egli non si sarebbe sottoposto ai trattamenti medico-chirurgici eseguiti presso la struttura sanitaria convenuta […] ovvero avrebbe optato per una diversa - e meglio attrezzata - struttura sanitaria.
Alcuna responsabilità può, infine, essere affermata a carico della convenuta . Con Controparte_4
riguardo, infatti, alla posizione di quest'ultima, deve essere esclusa la titolarità passiva di tale Pubblica
pagina 16 di 26 Amministrazione locale, non essendo stata fornita alcuna prova circa il preteso difetto nell'attività di controllo da essa svolta sull'operato dell'azienda ospedaliera convenuta.
La domanda di condanna della predetta Pubblica Amministrazione locale è stata fondata, infatti, in primo luogo, sulla sussistenza di una pretesa responsabilità contrattuale della stessa, ai sensi degli artt.
1218 e 1228 cod. civ., benché sia assolutamente pacifica l'estraneità al contratto dell'ente territoriale,
posto che le hanno una propria soggettività giuridica ed è con Controparte_12
esse che instaura il rapporto il paziente che si avvale del servizio sanitario (Cass. civ., sez. lav., 11
novembre 1988, n. 6105).
In via di ulteriore subordine, l'attore e l'interventrice volontaria hanno chiesto la condanna della
, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per “culpa in eligendo” e “culpa in vigilando”, a Controparte_4
causa della violazione dei compiti di ispezione e vigilanza ad essa demandati da norme costituzionali ed ordinarie, in ambito di erogazione del servizio sanitario, senza però fornire alcuna dimostrazione circa il fatto che il corretto adempimento di tali compiti istituzionali avrebbe concretamente scongiurato la determinazione degli eventi dedotti in lite.
In sostanza, gli istanti hanno omesso di fornire specifici elementi di prova circa il fatto che la convenuta , nell'ambito dei propri compiti istituzionali, avrebbe potuto e dovuto Controparte_4
impedire gli errori di natura strettamente professionale riscontrati a carico dei sanitari che ebbero in cura il sig. durante il ricovero di quest'ultimo presso la struttura ospedaliera sopra più volte Persona_2
menzionata e che sono stati allegati a fondamento della domanda risarcitoria (…).
§§§§§§
Con atto notificato a mezzo PEC il 05.02.18 ed iscritto a ruolo il 12.2.18 e Parte_1 Parte_2
hanno tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla
[...]
condannando in solido l' e la ha risarcimento dei danni Controparte_5 Controparte_4
conseguiti all'episodio di malpractice sanitaria innanzi descritto.
Si è costituita soltanto la la quale ha eccepito l'inammissibilità della domanda di Controparte_4
condanna riproposta nei suoi confronti nelle conclusioni dell'atto di appello senza sviluppare alcun motivo di gravame teso ad evidenziare l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva motivatamente escluso la ricorrenza della propria legittimazione passiva.
pagina 17 di 26 La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata a sentenza venendo poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 10.05.24 la quale, ritenendo non utilmente comprovata la valida notifica dell'atto di appello al difensore dell' Controparte_1
attraverso la copia cartacea in formato pdf delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna
[...]
della PEC in data 05.02.2018 versate in atti dagli appellanti, ha ordinato a parte appellante di curare il deposito telematico dei files in formato “.eml” inerenti alla predetta notifica oppure, in caso di indisponibilità di detti files, di procedere alla rinotifica dell'appello entro il termine perentorio del
10.06.2024.
Gli appellanti hanno a questo punto curato la rinotifica dell'appello, tramite PEC ricevuta dal destinatario il 14.05.2024, comprovando la cura di tale adempimento col deposito telematico dei relativi files in formato “.eml”.
In data 25.09.2024 si è costituita l' eccependo, in via preliminare, la nullità Controparte_5
e/o l'inesistenza della notifica dell'originario atto di appello, non comprovata attraverso il deposito dei files telematici attestanti il recapito della PEC al suo difensore dell'epoca, con conseguente inammissibilità
dell'impugnazione per avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.
In subordine il ha poi comunque chiesto il rigetto nel merito del proposto appello con CP_1
vittoria delle spese processuali.
È stata quindi rifissata l'udienza di precisazione delle conclusioni poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata nuovamente introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Preliminarmente va esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' sull'errato presupposto della formazione del giudicato nei propri Controparte_1
confronti. In caso di notifica di un atto tramite posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della L. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non importa
- infatti - l'inesistenza della notifica ma la sua nullità che può, pertanto, essere sanata dal raggiungimento dello scopo come accade, ad esempio, qualora il convenuto si sia costituito (cfr. in termini cass. civ., sez.
pagina 18 di 26 VI, ord. n. 20214 del 15.07.2021 la quale, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo della lite provata in forma cartacea anziché telematica come pure cass. civ., sez. I, ord. n. 14063 del 21.05.2024 la quale ha a sua volta cassato una sentenza che non aveva ritenuto sufficiente ad evitare l'improcedibilità dell'appello la produzione, in assenza di contestazioni da parte dell'appellato, delle ricevute in formato pdf di avvenuta accettazione e consegna del messaggio PEC, accompagnate dalla copia cartacea dell'atto notificato).
L'atto notificato tramite posta elettronica certificata va dunque depositato, a pena di nullità della notificazione, con modalità telematiche (fatta comunque salva l'ipotesi di impossibilità di curare tale adempimento), ossia producendo le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” poiché
solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notifica e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio che, invece,
manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (così cass. cass. civ., sez. III, ord. n. 16189
dell'08.06.2023).
Nel caso di specie l'originario atto di appello fu notificato tramite PEC dall'avv. Controparte_13
il quale, a seguito di revoca del mandato, è stato sostituito in data 15.05.2020 dall'avv. Maria Puopolo.
Quest'ultima si è dunque trovata nell'oggettiva impossibilità di curare il deposito telematico dei files in formato “.eml” inerenti all'originaria notifica, operata da altro difensore munito di diversa PEC, onde la sanatoria della nullità è stata correttamente ottenuta ricorrendo alla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. il quale, come è pacifico, è applicabile anche in appello, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c., e che, come previsto da tale disposizione di legge, “impedisce ogni decadenza” senza che a tale rinnovazione possa essere di ostacolo l'eventuale scadenza del termine per appellare (per il principio cfr. già cass. n. 6026/1981).
È invece senz'altro inammissibile l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti della chiedendo la sua condanna in solido con l' al Controparte_4 Controparte_5
risarcimento dei danni, senza spendere neppure una parola al fine di dimostrare l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale nell'escludere la legittimazione passiva di tale parte.
È infatti noto che nel giudizio di appello - il quale non è un novum iudicium - la cognizione del pagina 19 di 26 giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi di gravame e che tale specificità esige, anche dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c. ad opera del D.L. n. 83 del 2012 conv. con mod. dalla L. n. 134 del 2012, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, tese ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, ossia nell'atto che fissando i limiti della lite in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, accanto alla parte volitiva deve essere sempre presente, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva dell'avversario, una parte argomentativa volta a confutare ed a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo sufficiente che l'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ma occorrendo, anche quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. tra tante Cass. n 18932/2016 e Cass. S.U. n. 27199/2017).
§§§§§§
Va a questo punto esaminato il primo motivo di gravame con cui gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e della domanda di risarcimento del danno da mancato e/o inadeguato consenso informato.
Deducono in particolare gli istanti che il tribunale, errando, ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance non fosse stata formulata né dall'attore né dall'interventrice mentre tale domanda, contenuta nell'atto introduttivo della lite, era stata anche precisata nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed illustrata nella comparsa conclusionale.
Lo stesso varrebbe per il danno da mancato consenso informato rispetto al quale, sempre secondo il tribunale, parte attrice nulla avrebbe allegato.
Evidenziano ancora gli appellanti come la chance non possa essere considerata come una mera aspettativa di fatto dovendo invece essere vista come un'entità suscettibile di autonomo apprezzamento giuridico la cui perdita si traduce nel venir meno di un'occasione, piuttosto che di un risultato sicuro, per cui, qualora venga riscontrato il nesso causale tra la condotta colpevole ed il venir meno di detta opportunità
favorevole, la sua perdita va risarcita laddove sussista un'apprezzabile possibilità di conseguimento del pagina 20 di 26 risultato utile.
Una tale evenienza ricorrerebbe senz'altro nella fattispecie in esame giacché il c.t.u. ha accertato che,
in conseguenza della colpevole condotta dei sanitari, consistita nella mancata effettuazione in via immediata di una laparotomia esplorativa nonostante la presenza di segni chiari di peritonite, ha Persona_2
perso una chance di sopravvivenza del 20%.
Stante l'apprezzabile riduzione del rischio di verificazione dell'evento letale, in caso di un più
sollecito intervento dei sanitari, i prossimi congiunti del non potrebbero dunque ottenere il Per_2
risarcimento integrale del danno derivante dalla morte del familiare ma avrebbero comunque diritto ad un ristoro per la perdita dell'occasione di poter godere più a lungo del soggetto deceduto.
§§§§§§
Il motivo, ancora una volta inammissibile nella parte in cui si lamenta l'omesso riconoscimento del danno da mancato consenso informato senza esaminare e confutare le motivazioni di tale rigetto contenute nella sentenza impugnata, deve invece essere accolto nella parte in cui si lamenta la mancata liquidazione del danno da perdita di chance sull'erroneo presupposto che tale domanda non sia stata formulata in primo grado dagli attuali appellanti.
A giusta ragione questi ultimi hanno infatti evidenziato che a pagina 10 dell'atto introduttivo della lite, e precisamente al punto 30, è scritto: “Il Sig. causa di detti errori e/o omissioni ha perso Persona_3
concrete ed effettive possibilità di sopravvivenza”. Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., depositata in data 01.03.2013, tale doglianza è stata poi ulteriormente approfondita affermando: “Orbene, l'esecuzione intempestiva di un trattamento sanitario aggrava la possibilità che l'evento negativo si produca,
producendo in capo al paziente la perdita delle chances di conseguire un risultato utile;
tale perdita di chances configura un'autonoma voce di danno emergente, che va commisurato alla perdita delle possibilità
di conseguire un risultato positivo, e non alla mera perdita del risultato stesso, e la relativa domanda è
diversa rispetto a quella di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato” (così
alle pagine 6 e 7 di detta memoria che a pagina 17, laddove vengono precisate le richieste attoree, così
conclude: “in merito alle poste risarcitorie avanzate dal comparente…lo scrivente si riporta integralmente a tutto quanto dedotto e richiesto nel proprio atto introduttivo sia in merito ai lamentati ed allegati danni patrimoniali (rectius, danno emergente e lucro cessante) che a quelli non patrimoniali (sub specie di danno pagina 21 di 26 biologico, danno psichico, danno morale, danno esistenziale, danno da perdita di chance), in breve nulla di escluso ed eccettuato…”.
La domanda, dunque, esisteva e, in base a quanto emerso dall'espletata c.t.u. circa l'esistenza di una chance di sopravvivenza nell'apprezzabile misura del 20% in caso di un più tempestivo approccio chirurgico, deve anche essere accolta procedendo alla liquidazione in via equitativa di tale posta di danno.
Corretta è infatti l'affermazione degli appellanti secondo cui, in caso di perdita di una chance a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere commisurato al “risultato perduto” ma andrà
piuttosto parametrato, in via equitativa, alla “possibilità perduta” di realizzarlo (nella fattispecie possibilità
di una maggiore sopravvivenza).
Tale “possibilità”, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve inoltre necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-
percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto (cfr. per tali principi cass. n. 5641/2018 e cass. n. 28993/2019).
Resta infine da precisare che, poiché la condotta colpevole della struttura sanitaria non ha provocato nel caso di specie la morte del paziente ma solo la perdita di una chance di sopravvivenza, il danno risarcibile non potrà essere rappresentato dalle perdite economiche o dagli altri pregiudizi causalmente riconducibili al decesso ma solo ed unicamente dal danno non patrimoniale costituito dalla perdita dell'opportunità di una più lunga vita in comune con il defunto e dal rammarico e dai rimpianti che derivano dalla sua perdita.
Va pertanto confermata l'irrisarcibilità dei danni che gli appellanti continuano a reclamare individuandoli nelle spese funebri sostenute, nella perdita degli emolumenti che il defunto avrebbe loro erogato se fosse rimasto in vita, nel danno biologico e di natura psichica patito in conseguenza della morte del congiunto, etc. con conseguente superfluità della prova testimoniale articolata nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di cui gli istanti continuano a reclamare l'ammissione al fine di provare tali circostanze.
Quanto poi al danno risarcibile, un valido criterio per la sua liquidazione in via equitativa può essere rappresentato dal riconoscimento di una somma pari al 20% di quanto sarebbe spettato agli appellanti in caso di accertato decesso di a causa della condotta colpevole dei sanitari che lo ebbero in Parte_1
cura. Occorre in altri termini muovere, per la determinazione del dovuto, dall'importo spettante per la pagina 22 di 26 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale il quale, come chiarito Suprema Corte,
deve avvenire con impiego del cd. “sistema a punti” indicato come l'unico in grado di garantire non soltanto un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche un'uniformità di giudizio per tutti i casi analoghi. Un tale sistema deve in particolare prevedere l'adozione di una tabella di liquidazione basata sull'attribuzione di un numero di punti, il cui valore va estratto dalla media dei precedenti giudiziari, che varia in funzione di una serie di circostanze di fatto rilevanti, tra cui devono indefettibilmente figurare l'età della vittima, l'età dei superstiti, il grado di parentela e la convivenza, con indicazione dei relativi punteggi e possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della peculiarità della situazione concreta
(così cass. n. 26300/2021 e cass. n. 10579/2021).
Ciò in quanto un evento luttuoso, in base a nozioni di comune esperienza, ha conseguenze afflittive la cui intensità è tanto maggiore quanto più giovane è l'età della vittima, venendo a frustrare la legittima aspettativa dei superstiti di un lungo percorso di vita comune, e tanto più elevata quanto più ridotto è il numero dei componenti il nucleo familiare venendo ad essere limitata la possibilità di trovare reciproco conforto e sostegno nell'affrontare e superare la perdita.
Lo stesso è a dirsi per quanto concerne l'età dei superstiti essendo del pari notorio che, quanto più la stessa
è acerba, maggiore è la difficoltà di affrontare l'evento traumatico mentre, con la maturità, si acquista una più
elevata capacità di elaborare il lutto anche perché l'individuo inizia a proiettare le sue aspettative di vita al di fuori del nucleo familiare di origine costruendo degli stabili rapporti affettivi esterni al medesimo. Rilevanti sono infine la condizione di convivenza dei superstiti con il deceduto, e le loro abitudini di vita, essendo l'afflittività
del lutto senz'altro più elevata in presenza di una maggior consuetudine di rapporti.
Per tale motivo le richiamate sentenze hanno ritenuto le tabelle milanesi dell'epoca non adeguate alla liquidazione di tale posta di danno, perché non fondate sulla tecnica del punto. Il tribunale ambrosiano,
adeguandosi al dictum della Cassazione, ha pertanto provveduto all'elaborazione di nuove tabelle a punti, da ultimo edite nel 2024, a cui occorre rifarsi per la liquidazione.
Nel caso di specie, dalla documentazione anagrafica versata in atti, si evince che la moglie di Per_2
aveva 60 anni al momento del decesso del coniuge avvenuto all'età di 59 anni. Da tale documentazione
[...]
risulta inoltre che , figlio unico della coppia, al momento del decesso paterno aveva 33 anni e non Parte_1
conviveva con la famiglia d'origine avendo costituito un proprio autonomo nucleo familiare e fissato altrove la pagina 23 di 26 propria residenza.
Applicando i punteggi previsti dalle richiamate tabelle, la cui ultima versione risale al 2024, l'importo spettante al figlio in caso di decesso provocato dai sanitari sarebbe dunque di € 269.859,00, risultato ottenuto moltiplicando il valore del punto base (€ 3.911,00) per i 69 punti riconosciuti (22 punti in base all'età del congiunto, 18 punti in base all'età della vittima, 14 punti in base al numero di familiari del nucleo familiare originario e 15 punti per la qualità/intensità della relazione) mentre quello spettante alla moglie sarebbe di €
316.791,00 (€ 3.911,00 x 81 punti di cui 18 in base all'età del congiunto, 18 in base all'età della vittima, 16 per la convivenza tra congiunto e vittima, 14 punti in base al numero di familiari del nucleo primario e 15 punti per la qualità/intensità della relazione.
Il danno da perdita di chance, riconoscendo il 20% dei predetti importi, andrà dunque liquidato,
direttamente all'attualità, in € 53.971,80 in favore di ed in € 63.358,20 a favore di Parte_1 Parte_2
Il non esiguo ammontare dei crediti risarcitori e il notevole scarto temporale esistente tra la data
[...]
dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano infine ragionevolmente presumere che, se gli importi dovuti fossero stati versati nell'immediatezza del fatto, essi non sarebbero stati destinati al consumo immediato ma impiegati in modo fruttifero.
Gli appellanti hanno dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995,
è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale pronunzia gli interessi, onde evitare di incorrere in una sovra-compensazione,
non possono però essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento devalutato, in base agli indici Istat, alla data dell'01.01.2009 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto. Dalla presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo.
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pagina 24 di 26 Inammissibile è, infine, il motivo di gravame concernente il mancato accoglimento della richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice dell' in vista dell'esercizio nei suoi Controparte_5
confronti dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. come pure la richiesta di autorizzare in appello detta chiamata. La chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102
c.p.c., involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad un altro soggetto, è infatti sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione (cfr. così cass. n. 7406/2014).
A questa Corte è poi senz'altro preclusa la possibilità di ordinare l'intervento di un terzo in secondo grado,
ostandovi il divieto di cui all'art. 344 c.p.c.
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L'accoglimento dell'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2
dell' comporta la necessità di regolare diversamente le spese del giudizio di Controparte_1
primo grado nei rapporti tra le suddette parti. Dette spese, come anche per l'appello, vengono governate in ossequio al principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i compensi medi previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 dal D.M. n. 147 del 2022 e distraendo le sole spese di appello in favore dell'avv. Maria Puopolo, dichiaratasi antistataria, essendo stati gli appellanti difesi in primo grado da un altro legale.
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Gli appellanti vanno invece condannate al rimborso delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalla stante l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti di detta parte. Controparte_4
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Non può infine essere accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale che,
diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente sicché la loro liquidazione è
soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova che, nella fattispecie in esame, non sono stati adeguatamente soddisfatti (cfr. Cass. S.U. 16990/2017 e Cass. 24481/2020).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in pagina 25 di 26 narrativa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7833/2017 pubblicata il 06.07.2017, così
provvede:
1) Condanna l' al pagamento di € 53.971,80 in _9
favore di e di € 63.358,20 in favore di oltre interessi legali da computare, Parte_1 Parte_2
per entrambi, dall'01.01.2009 alla data della presente pronunzia sulle somme e con le modalità indicate in motivazione.
2) Dichiara inammissibile l'appello proposto da e contro la Parte_1 Parte_2 CP_4
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3) Condanna l' al rimborso delle spese del _9
giudizio di primo grado sostenute da e che si liquidano in € 458,00 per Parte_1 Parte_2
esborsi vivi ed in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al
15% di detti compensi ed accessori di legge.
4) Pone le spese liquidate in primo grado in favore del c.t.u. a definitivo carico l _9
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5) Condanna l' al rimborso delle spese del _9
giudizio di appello sostenute da e che si liquidano in € 804,00 per esborsi Parte_1 Parte_2
vivi ed in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Maria Puopolo per dichiarato anticipo.
6) Condanna e in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di Parte_1 Parte_2
appello sostenute dalla che si liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre Controparte_4
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 05.03.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_14
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