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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/05/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
g
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 832/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PACIENZA PASQUALE FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 maggio 2019, il sig. ha esposto di aver Parte_2 lavorato alle dipendenze dell' fino al 30 dicembre 2014 e di essere stato CP_2 licenziato a seguito di procedura di mobilità. Ha riferito di aver percepito l'indennità sostitutiva del preavviso fino al 30 giugno 2015 e, pertanto, di aver maturato il diritto all'indennità di mobilità. Ha lamentato che l' ha interrotto l'erogazione della CP_1 prestazione nel mese di agosto 2018, nonostante i reiterati solleciti rivolti all'Istituto, rimasti privi di riscontro.
2. Si è costituito in giudizio l' , sostenendo di aver regolarmente liquidato CP_1
l'indennità di mobilità per complessivi 435 giorni, dal 7 luglio 2015 al 7 luglio 2019, per un importo di € 8.456,84, e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
1 3. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
4. Dalla documentazione in atti emerge, tuttavia, che la prestazione è stata liquidata solo successivamente al deposito del ricorso e a distanza di oltre sei mesi dallo stesso, a fronte di precedenti sollecitazioni rimaste prive di esito. L'inerzia dell' ha CP_3 pertanto costretto il ricorrente all'attivazione del contenzioso per ottenere quanto già spettante.
5. Ricorrono, dunque, i presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice può condannare alle spese la parte che, pur avendo provveduto spontaneamente dopo l'instaurazione del giudizio, risulterebbe comunque soccombente qualora si fosse pervenuti a una decisione sul merito della domanda.
6. Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: «In tema di spese processuali, la cessazione della materia del contendere non osta alla condanna alle spese a carico della parte che, con il proprio comportamento, ha dato causa al giudizio, sulla base della soccombenza virtuale» (Cass. civ., Sez. Lavoro, n.
27463/2018; conf. Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 19111/2017, n. 12217/2015). Più recentemente: «In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito
a lei favorevole» (Cass. Sez. Un. n. 4040/2023). Inoltre, è stato ribadito che: «La cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudice deve adeguatamente motivare in merito a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, ovvero secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata» (Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2023, n. 9907).
2 7. Ne consegue che l' debba essere condannato al pagamento delle spese del CP_1
presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dichiaratosi.
Così deciso, 13/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 832/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PACIENZA PASQUALE FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 maggio 2019, il sig. ha esposto di aver Parte_2 lavorato alle dipendenze dell' fino al 30 dicembre 2014 e di essere stato CP_2 licenziato a seguito di procedura di mobilità. Ha riferito di aver percepito l'indennità sostitutiva del preavviso fino al 30 giugno 2015 e, pertanto, di aver maturato il diritto all'indennità di mobilità. Ha lamentato che l' ha interrotto l'erogazione della CP_1 prestazione nel mese di agosto 2018, nonostante i reiterati solleciti rivolti all'Istituto, rimasti privi di riscontro.
2. Si è costituito in giudizio l' , sostenendo di aver regolarmente liquidato CP_1
l'indennità di mobilità per complessivi 435 giorni, dal 7 luglio 2015 al 7 luglio 2019, per un importo di € 8.456,84, e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
1 3. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
4. Dalla documentazione in atti emerge, tuttavia, che la prestazione è stata liquidata solo successivamente al deposito del ricorso e a distanza di oltre sei mesi dallo stesso, a fronte di precedenti sollecitazioni rimaste prive di esito. L'inerzia dell' ha CP_3 pertanto costretto il ricorrente all'attivazione del contenzioso per ottenere quanto già spettante.
5. Ricorrono, dunque, i presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice può condannare alle spese la parte che, pur avendo provveduto spontaneamente dopo l'instaurazione del giudizio, risulterebbe comunque soccombente qualora si fosse pervenuti a una decisione sul merito della domanda.
6. Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: «In tema di spese processuali, la cessazione della materia del contendere non osta alla condanna alle spese a carico della parte che, con il proprio comportamento, ha dato causa al giudizio, sulla base della soccombenza virtuale» (Cass. civ., Sez. Lavoro, n.
27463/2018; conf. Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 19111/2017, n. 12217/2015). Più recentemente: «In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito
a lei favorevole» (Cass. Sez. Un. n. 4040/2023). Inoltre, è stato ribadito che: «La cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudice deve adeguatamente motivare in merito a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, ovvero secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata» (Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2023, n. 9907).
2 7. Ne consegue che l' debba essere condannato al pagamento delle spese del CP_1
presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dichiaratosi.
Così deciso, 13/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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