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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 462/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego
Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 462.21 R.G. e vertente tra nato a [...] il [...], residente Parte_1
in Volla alla via G. Leopardi n. 15 – C.F.: -, C.F._1
rapp.to e difeso dagli avv.ti Pasquale Di Marzo – C.F.:
– e Maria Rosaria Allocca – C.F.: C.F._2
, elett. Dom.to presso lo studio di C.F._3
quest'ultima;
Opponente
CONTRO
, in persona del liquidatore e legale Controparte_1
rapp. p.t. dott. nato a [...] il [...] CP_2
C.F.: , con sede in Napoli alla pizza Vittoria C.F._4
n.6, p. IVA , rapp.ta e difesa dall'avv. Aniello P.IVA_1
Beneduce presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Opposta
A cui è riunito il giudizio con r.g. 922.21
TRA
, nato a nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
alla via Roma n. 115, C. F. , difeso e CodiceFiscale_5
rappresentato dall'avv. Maurizio Maiello presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
Opponente
E
, in persona del liquidatore e legale Controparte_1
rapp. p.t. dott. nato a [...] il [...] CP_2
C.F.: , con sede in Napoli alla pizza Vittoria C.F._4
n.6, p. IVA , rapp.ta e difesa dall'avv. Aniello P.IVA_1
Beneduce presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2024, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi e successive difese.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
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Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.12.2020 alla ha proposto opposizione a decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 6797/20 emesso in data 6.11.2020 dal Tribunale di
Napoli, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della parte opposta, la somma di euro 9.997,63 oltre interessi legali, spese e accessori. A tale scopo, l'opponente ha chiesto di: “dichiarare nullo, illegittimo ed inammissibile l'opposto decreto ingiuntivo;
in via ancora subordinata, gradatamente, dichiarare: -prescritto il diritto azionato in giudizio;
- in via estremamente subordinata, dichiarare comunque infondata in fatto ed in diritto l'avanzata pretesa di pagamento;
-condannare l'opposta società alla sopportazione delle competenze tutte di giudizio, da attribuirsi all'anticipatario difensore”.
A sostegno di tali domande ha rappresentato che in data 6.11.2020 la ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli decreto Controparte_1
ingiuntivo al fine di recuperare dall'opponente la somma di euro
9.997,63. Tale provvedimento è stato emesso sulla base di 2 assegni bancari insoluti tratti su Banca Popolari di Ancona, filiale di Napoli 8
(nn.
9.200.372.412.10 e 9.200.372.410-08) passati CP_3
Contr all'incasso e restituiti dalla emessi nei confronti di
[...]
e da questi girati a all'ordine della Pt_2 Parte_1 [...]
Secondo la prospettazione dell'opponente, il decreto CP_1
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opposto sarebbe da cassare poiché basato su un'azione, quella causale, da considerarsi inammissibile poiché priva di riferimenti al rapporto sottostante all'emissione del titolo. Ulteriore profilo di doglianza fatto valere dall'opponente è quello della legittimazione passiva del considerato il fatto che la firma apposta sulla Pt_1
girata degli assegni non sarebbe la sua.
In via gradata, poi, il ha eccepito la prescrizione del credito Pt_1
fatto valere in sede monitoria, giustificando tale circostanza sulla base dell'asserita inerzia della protrattasi, secondo quanto CP_1
esposto, per oltre da 10 anni dalla nascita del credito.
La si è costituita in giudizio con la quale ha chiesto, Controparte_1
oltre che la provvisoria esecuzione del decreto impugnato, il rigetto dell'opposizione proposta dal sulla base di plurime Pt_1
argomentazioni. In primo luogo, la società ha evidenziato come il termine di prescrizione invocato dall'opponente in realtà non sarebbe decorso, stante gli atti interruttivi notificati in data 30 maggio 2020.
In secondo luogo, secondo la prospettazione dell'opposta, priva di cittadinanza sarebbe stata l'eccezione di nullità/inammissibilità formulata dal in relazione all'azione causale pacificamente Pt_1
(lo specifica anche la in sede di costituzione, punto 3/A CP_1
pag. 4) esercitata dalla attraverso la richiesta di CP_1
ingiunzione basata sugli assegni. Ed infatti, l'esercizio di tale azione, oltre ad essere ritenuto estensibile nei confronti di tutti gli obbligati menzionati nel titolo, comporterebbe la necessità di valutare gli assegni non come titoli di credito in senso stretto, bensì come
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promesse di pagamento, con conseguente applicazione dell'inversione dell'onus probandi ex art. 1988 c.c. Pertanto, seguendo questa tesi, sarebbe stato il a dover provare Pt_1
l'inesistenza del rapporto posto alla base dell'emissione degli stessi o, comunque, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento. Ancora sull'azione causale, l'opposta evidenzia come la domanda formulata in sede monitoria sarebbe stata comunque correttamente corredata dall'indicazione del rapporto sottostante integrato dal rapporto di fornitura intercorrente tra il e la quest'ultima in Pt_1 CP_1
qualità di fornitrice, tra il luglio 2009 ed il settembre 2010.
In relazione poi al disconoscimento della firma apposta sui titoli da parte del la ha chiesto ammettersi il giudizio di Pt_1 CP_1
verificazione.
All' udienza del 12 aprile 2022, a seguito di un rinvio per verificarne l'opportunità, il procedimento iscritto da è stato riunito per Pt_1
connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con quello RG n.
922/2021 intercorrente tra la in qualità di società opposta, CP_1
e in qualità di opponente al medesimo decreto Parte_2
ingiuntivo n. 6797/20. Alla base di tale giudizio vi sono infatti i medesimi titoli azionati dalla verso il fatti valere anche CP_1 Pt_1
nei confronti dello in quanto girante di quest'ultimo. A tale Pt_2
udienza la difesa di , oltre ad opporsi alla richiesta di provvisoria Pt_2
esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti, ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva significando che, in quanto girante dei titoli azionati ma in favore dello egli sarebbe del tutto Pt_1
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estraneo al rapporto sottostante l'emissione degli stessi, in quanto promittente non immediato rispetto alla società opposta. Il giudice si
è poi riservato sull'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto formulata dalla CP_1
In data 13.05.2022, a scioglimento della riserva, il giudice non ha riconosciuto l'utilità richiesta da parte opposta sulla scorta del fatto che il meccanismo di inversione dell'onere probatorio ex art. 1988
c.c. operi soltanto nei confronti dell'ultimo girante e che costui, ovvero il avesse già disconosciuto la propria sottoscrizione Pt_1
rinvenuta sul titolo azionato. Oltre a ciò, nel medesimo provvedimento il giudice ha assegnato i termini ex art. 183 comma
VI c.p.c.
In data 13.10.2022 con ordinanza è stata nominata CTU grafologica al fine di verificare se la firma asseritamente riconducibile al Pt_1
posta su uno dei titoli azionati dalla fosse o meno apocrifa. CP_1
A seguito di una serie di rinvii giustificati dal ritardo nel deposito della relazione peritale, all'udienza del 24 settembre 2024, dopo che le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione.
In limine va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla nei confronti degli asseriti debitori, considerato CP_1
l'effetto dell'atto interruttivo ex art. 2943 c.c. da individuarsi nella messa in mora (all. F della comparsa di costituzione) ricevuta dal il 9 settembre 2016 da parte dell'avv. Bianco, con la quale lo Pt_1
stesso, incaricato dalla ha intimato il destinatario al CP_1
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pagamento delle fatture di cui è causa ed ivi indicate. Il credito azionato dalla infatti, risulta sorto in un periodo compreso tra il CP_1
luglio 2009 e l'ottobre 2010 (date fatture relative al rapporto di fornitura di prodotti edili). Pertanto, la messa in mora del settembre
2016 ha impedito il maturarsi del termine ordinario di 10 anni per la prescrizione del credito vantato, rientrando lo stesso nella regola generale di cui all'art. 2946 c.c.
Fondate invece risultano le argomentazioni addotte dallo , Pt_2
opponente nel giudizio riunito, aventi ad oggetto il difetto di legittimazione passiva rispetto all'azione causale azionata dalla
[...]
Ed infatti, l'azione causale, ovvero la pretesa creditoria CP_1
derivante dal rapporto sottostante all'emanazione di un titolo di credito, può, per definizione, essere esercitata soltanto nei confronti di quelle che sono le parti di tale rapporto sottostante, non riguardando, invece, i soggetti coinvolti nella circolazione del titolo, in relazione ai quali l'azione di riferimento è quella di regresso cartolare. Nel caso di specie, gli assegni utilizzati dalla CP_1
quale prova documentale del proprio credito nei confronti del Pt_1
vedono girante nei confronti del soggetto che Parte_2 Pt_1
non risulta aver intrattenuto rapporti obbligatori con la società opposta, e da questi poi girati a il quale li ha a sua Parte_1
volta girati alla Ne deriva dunque l'estraneità, rispetto al CP_1
rapporto sottostante asseritamente intercorrente tra la e il CP_1
dello , iniziale intestatario degli assegni consegnati alla Pt_1 Pt_2
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società dal e, dunque, il difetto di legittimazione passiva del Pt_1
medesimo in relazione all'azione causale proposta.
Venendo al merito della controversia, non può essere accolta la pretesa di parte opposta, attore in senso sostanziale di questo procedimento, poiché difettosa dal punto di vista del necessario supporto probatorio. Tale conclusione si poggia sul combinarsi di due elementi dei quali uno, decisivo, è emerso dall'istruttoria dibattimentale. Ed infatti, la perizia grafologica disposta durante il giudizio e che costituisce l'esito del giudizio di verificazione ha concluso nel senso che “ le scritture in verifica , tenendo conto di tutti i limiti previsti nell'indagine sulle copie, non presentano le stesse caratteristiche grafiche delle scritture autografe alla luce di
quanto rilevato e tenendo conto che le firme in verifica sono state osservate su copie si puo' ritenere che le firme in verifica non sembrino appartenere alla mano di Di Parte_1
conseguenza, gli assegni che costituiscono prova documentale del rapporto sottostante asseritamente intercorrente tra il Pt_1
immediato girante, e la girataria del non possono CP_1 Pt_1
essere considerati riferibili al primo. Ciò non consente di ritenere applicabile il meccanismo di inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c. a favore della proprio in quanto la CP_1
promessa di pagamento rappresentata dagli assenti non è riconducibile al soggetto cui la imputa la posizione Pt_1 CP_1
debitoria del rapporto di fornitura che secondo la tesi “attorea” (in
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senso sostanziale) sarebbe posto alla base delle girate in favore della società.
La mancata applicazione dell'art. 1988 c.c. comporta il riespandersi della regola generale circa il riparto dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c., norma che addossa alla parte che fa valere un diritto in giudizio il dovere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Per impostazione costante della giurisprudenza, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale costituisce la prosecuzione in sede cognitoria di un procedimento iniziato in fase monitoria, si assiste ad uno scollamento tra il ruolo formalmente assunto dalle parti e quello sostanzialmente esercitato dalle stesse.
Mentre l'opponente, nonostante sia il soggetto che dà l'impulso alla fase di cognizione, di fatto è convenuto in senso sostanziale essendo stato precedentemente destinatario di un'ingiunzione di pagamento compulsata dall'opposto, quest'ultimo rappresenta l'attore in senso sostanziale, proprio perché è costui che esercita in giudizio, già in fase monitoria, il proprio diritto di credito.
Tale ricostruzione costituisce la premessa logica al fatto che, proiettando le coordinate ermeneutiche esposte alla fattispecie in esame, l'onere della prova dell'esistenza del rapporto sostanziale azionato sia collocato in capo alla attore in senso CP_1
sostanziale nel presente procedimento.
Ebbene, tale onere non può dirsi soddisfatto. Al netto degli assegni sui quali ci si è già soffermati, l'unico documento da cui inferire l'esistenza di un rapporto tra la ed il è costituito CP_1 Pt_1
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dalle fatture depositate agli atti relative a forniture di materiale edile e riferite ad un periodo compreso tra il settembre '09 e l'ottobre '10.
Sul valore probatorio da riconoscere alle fatture si è lungamente soffermata la giurisprudenza, la quale ormai univocamente sostiene che “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli
atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato,
non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (ex multis, v. Cass. Civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024).
Nel caso di specie, appare evidente come sia oggetto di espressa contestazione e, quindi, rientri appieno nel thema probandum,
l'esistenza di un rapporto tra la ed il considerato CP_1 Pt_1
che il segmento principale delle argomentazioni dell'opponente si poggia proprio sul mancato riferimento, della parte attrice, al sostrato sostanziale presupposto degli assegni bancari fatti valere in sede monitoria dalla società opposta.
Di conseguenza, la pretesa azionata dalla non può essere CP_1
accolta.
In relazione poi alle spese del presente giudizio, le stesse, secondo il normale criterio di imputazione, vanno addossate alla parte soccombente, ovvero la ma ridotte ai minimi data la natura CP_1
documentale della controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e e, per l'effetto annulla il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 6797/20;
- Condanna parte opposta, al pagamento delle spese di lite del legale anticipatario di della somma per spese di Parte_2
lite che si liquida in euro 2500,00 oltre iva cassa e spese generali;
- Condanna parte opposta, al pagamento delle spese di lite del legale anticipatario di della somma per spese Parte_1
di lite che si liquida in euro 2500,00 oltre iva cassa e spese generali
Così deciso in Napoli, 28.2.25
Il giudice
Diego Ragozini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
MOT Emanuele La Padula
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