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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 5554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5554 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1871/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1871/2020 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Sebastiano Mauro BONACCORSO;
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Antonino RACITI;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, con ordinanza del
06.05.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo riconoscersi la dei sanitari per lesione Controparte_1 del nervo laringeo inferiore di destra durante intervento di tiroidectomia totale cui era stata sottoposta in data 03.10.2013, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in euro 21.138,00 oltre interessi, rivalutazione e spese.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 03.10.2013 veniva Parte_1
ricoverata presso l'Ospedale Vittorio Emanuele di e sottoposta a tiroidectomia totale;
CP_1 subito dopo l'intervento accusava malessere e, a seguito di controlli ORL, le veniva diagnosticata paralisi cordale. L'esito dell'intervento aveva causato lesione iatrogena del nervo laringeo ricorrente con postumi permanenti e temporanei, stimati in riduzione dell'integrità psico-fisica non inferiore al 9%, oltre danni morali e patrimoniali.
Ciò premesso, la difesa sosteneva la sussistenza di nesso causale tra l'errato intervento chirurgico e la lesione subita, imputabile ai sanitari per mancata corretta isolazione del nervo.
Tale condotta aveva determinato danno biologico, morale e patrimoniale, quantificato in €
21.138,00.
§§§§§
L' si costituiva Controparte_1
in giudizio e, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità della citazione per genericità delle allegazioni e mancanza di causa petendi.
In subordine, nel merito, la convenuta sosteneva la infondatezza della domanda e chiedeva accertarsi la correttezza dell'attività sanitaria prestata in favore della Pt_1
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. con le quali ribadivano le rispettive posizioni.
pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Con ordinanza del 03.09.2021 veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici medico- legali.
Acquisita la relazione tecnica, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, con ordinanza del 06.05.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Deve preliminarmente esaminarsi la eccezione di nullità della citazione, svolta dalla difesa della convenuta con la costituzione in giudizio e ribadita anche con gli scritti conclusivi ex art.190 c.p.c..
Parte convenuta ha eccepito la genericità delle allegazioni in quanto 'l'avverso atto di citazione non indica in nessuna sua parte in cosa sarebbe consistita la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico del 03/10/2013' (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione in giudizio).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della convenuta, l'atto di citazione contiene specifica allegazione della condotta considerata colpevole e posta a fondamento della domanda risarcitoria;
in concreto, parte attrice ha sostenuto che la lesione iatrogena del nervo laringeo della attrice fosse conseguenza del non adeguato isolamento del nervo laringeo in questione da parte dei sanitari nel corso dell'intervento cui era stata sottoposta la Pt_1
La sostenuta genesi della lesione e la quantificazione dei postumi da un lato risultano chiaramente esposti, dall'altro trovano giustificazione e sostegno nella 'relazione medica di parte'.
Pertanto, non può ritenersi sussistente la lamentata genericità delle allegazioni.
Peraltro, solo per completezza, va anche evidenziato come la difesa della convenuta abbia svolto difese di merito proprio su tale specifico aspetto che, evidentemente, risulta perfettamente comprensibile quale contestazione posta a fondamento delle domande.
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§§§§§
Ciò detto, la presenta controversi ha, per l'appunto ha ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale nella esecuzione di prestazioni sanitarie effettuate in data 03.10.2013 e, quindi, in epoca antecedente alla riforma operata con la legge Gelli-Bianco (n.24/2017).
Secondo risalente ed ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente
(rispondendone ex art. 1218 cod. civ.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 cod. civ.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 cod. civ.., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass.
22/01/1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19/04/2006, n. 9085; Cass. 14/06/2007, n. 13953;
Cass. 31/03/2015, n. 6438; Cass. 22/09/2015, n. 18610; Cass. civ. 05/03/2024, n.5922).
L'inquadramento della domanda nell'ambito delle ipotesi di responsabilità contrattuale comporta che l'onere della prova che incombe sull'attore deve ritenersi soddisfatto allorquando abbia egli abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, mentre non sussiste a suo carico onere di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis:
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Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587, Cass. civ.
05/03/2024, n.5922).
Quanto, specificamente, alle ipotesi di responsabilità professionale, la Corte è da tempo attestata nel senso che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812;
Cass. civ. 05/03/2024, n.5922), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti, Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023,
n. 5808).
§§§§§
Operate le superiori premesse in termini di principi interpretativi che regolano la materia oggetto del presente giudizio, in corso di causa, secondo quanto già anticipato, sono state svolte attività tecniche di tipo medico legale.
I consulenti nominati dal Tribunale, con la relazione depositata in data 02.05.2023, dopo avere premesso gli esiti della visita medica cui hanno sottoposto la dopo avere Pt_1
esaminato e passato in rassegna tutta la documentazione medica acquisita agli atti e dopo avere illustrato e chiarito i principi scientifici regolanti la specifica attività medica oggetto del giudizio, hanno in primo luogo descritto le conseguenze riportate dalla all'esito Pt_1 dell'intervento e del trattamento post operatorio ed hanno infine individuato le cause del danno biologico riscontrato.
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I C.T.U., in particolare, hanno rassegnato che 'le lesioni dei nervi laringei inferiori o ricorrenti rappresentano la più frequente complicanza degli interventi chirurgici sulla ghiandola tiroide'
e che le cause che possono determinare danno dei nervi laringei si individuano
- nella sezione accidentale dei nervi,
- nell'edema conseguente a ripetute manipolazioni dei nervi,
- nello stiramento provocato da un'eccessiva trazione sulla ghiandola,
- nel traumatismo accidentale durante la legatura delle arterie tiroidee inferiori,
- nell'insulto termico di elettrocoagulazione sia con pinza monopolare sia bipolare.
I C.T.U. hanno ulteriormente dato atto che 'l'isolamento dei nervi prima dell'asportazione della ghiandola tiroidea presenta una incidenza inferiore di lesione ricorrenziale di gran lunga inferiore rispetto alle altre'.
Dall'esame della cartella clinica i C.T.U. hanno anche rilevato che 'non sono state evidenziate varianti anatomiche né complicanze avvenute durante l'intervento' e, tuttavia, in seconda giornata post operatoria era stata rilevata 'paralisi bilaterale delle corde vocali'.
In applicazione dei principi scientifici richiamati, i C.T.U. hanno concluso affermando che 'tale paralisi delle corde vocali sia consecutiva ad un danno ai nervi ricorrenti avvenuto nel corso dell'intervento a cui la paziente è stata sottoposta in data 03.05.13'.
Quanto alle conseguenze, i C.T.U. hanno dato atto che la aveva subito 'una Pt_1 paralisi transitoria della corda vocale di sinistra' e, ancora, 'paralisi permanente della corda vocale destra'.
Dopo avere dato atto degli effetti benefici della logopedia effettuata dalla i Pt_1
C.T.U. hanno definitivamente concluso nel senso che
- il danno patito dalla sig.ra (paralisi permanente della corda vocale destra Pt_1
in posizione paramediana, paralisi temporanea della corda vocale sinistra) è causalmente riconducibile ad un danno ai nervi ricorrenti avvenuto nel corso
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dell'intervento a cui la paziente è stata sottoposta in data 03.10.2013 presso
[...]
come Controparte_2 CP_1
conseguenza di un errato isolamento dei nervi o di una incauta manipolazione degli stessi;
- la esecuzione dell'intervento non comportava la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
- le condizioni della otevano ormai considerarsi stabili e non suscettibili Pt_1
di miglioramento;
- i postumi invalidanti a carattere permanente ('esiti algo-disfunzionali di paralisi della corda vocale di destra in posizione paramediana') potevano quantificarsi nella misura del 7%;
- i periodi di inabilità temporanea parziale potevano quantificarsi in 30 giorni di I.TP. al 75%, in 15 giorni di I.TP. al 50% e in 15 giorni di I.TP. al 25%.
§§§§§
Le conclusioni rassegnate dai C.T.U. possono pienamente condividersi in quanto consentono di apprezzare, sulla base dei principi scientifici chiaramente ed esplicitamente esposti, i profili di responsabilità medico-legale che essi hanno ritenuto di potere individuare.
Va, ancora, evidenziato come in corso di operazioni tecniche non siano stati formalizzati rilievi né contestazioni ad opera dei consulenti di parte.
Quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta con gli scritti conclusivi risulta offerto in termini generici e, comunque, non idonei ad incidere sui risultati offerti dai C.T.U..
In particolare, la difesa della convenuta da un lato ha sostenuto che parte attrice non CP_1
abbia assolto agli oneri probatori su essa incombenti, dall'altro ha evidenziato che 'tra i possibili rischi dell'intervento specificamente indicati nel consenso informato vi è quello di danni da lesione dei nervi laringei ricorrenti e, dunque, si è in presenza di una complicanza prevedibile (specie per la patologia da cui era affetta la paziente) che esula da ogni possibile
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errore commesso nell'esecuzione dell'intervento chirurgico' (cfr. pag.5 della comparsa conclusionale).
Identiche considerazioni sono state svolte con le memorie di replica (cfr. pagg.3-4).
Ebbene, quanto agli oneri probatori incombenti su parte attrice, va richiamato quanto esposto in premessa e va ribadito che la difesa di parte attrice ha correttamente e sufficientemente allegato fonte della obbligazione (ricovero della presso la struttura convenuta), danno Pt_1 biologico conseguente e cause ritenute quale genesi del danno.
Quanto al fatto che la lesione dei nervi laringei possa costituire complicanza prevedibile risulta, in sé, rassegnato anche dai C.T.U.; tuttavia, le cause della lesione dei nervi laringei può dipendere, come esaustivamente sposto dai C.T.U., in alcun modo contestato da parte convenuta, da molteplici cause solo alcune delle quali non ascrivibili, in termini di colpa, alla condotta dei sanitari nella esecuzione dell'intervento (traumatismo accidentale durante la legatura delle arterie tiroidee inferiori).
Nel caso specifico i C.T.U. hanno indicato, specificamente, che la lesione in questione era stata provocata da errore nella esecuzione dell'intervento e, pertanto, la inclusione, in termini generali, della lesione del nervo laringeo fra le possibili conseguenze nel modulo di consenso informato non può valere ad escludere responsabilità dei sanitari in ipotesi, quale quella riscontrata in concreto, di esecuzione imperita.
Anche la quantificazione del danno permanente operata dai C.T.U. nella misura del 7%, sorretta da specifica e puntuale indicazione del barème di riferimento, non è stata contestata dalla difesa di parte attrice (che aveva originariamente quantificato il danno nella misura del
9%.
La difesa di parte convenuta, sul punto, si è limitata a sostenere unicamente che 'la quantificazione dell'I.P. operata dai CC.TT.UU. (7%), per quanto molto più sensata di quella abnorme stimata da parte attrice, rimane non aderente alla parametrazione ad oggi vigente e, soprattutto, dalle emergenze documentali e dagli atti di causa (massimamente pari al 4%)'
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(cfr. pag.6 della comparsa conclusionale e, in termini assolutamente identici, pag.4 delle memorie di replica).
All'evidenza, la diversa quantificazione nella misura del 4% risulta affermazione priva di qualsivoglia sostegno scientifico e, pertanto, inidonea ad incidere sui risultati offerti dai C.T.U..
§§§§§
Procedendo con la quantificazione del danno, applicando quanto previsto dall'art.139 cod. ass., il danno risarcibile risulta pari ad euro 9.545,85 quale danno biologico permanente, con ulteriore risarcimento di euro 1.896,08 per i periodi di I.T.P. al 75%,(30 gg, pari ad euro
1.264,05), al 50% (15 gg., pari ad euro 421,35) ed al 25% (15 gg., pari ad euro 210,68), in conformità a quanto rassegnato dai C.T.U..
Non possono ritenersi sussistenti i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, richiesta da parte attrice sub specie di danno morale;
ed invero, in citazione risulta solo genericamente allegato che 'il grave evento e i postumi residuati, hanno creato e continuano a creare, seri difficoltà di relazione alla sig.ra la quale ha visto mutare la sua vita Pt_1
sociale, così come le sue abitudini. Appare quindi, equo chiedere il risarcimento dei danni morali dalla stessa patiti', senza alcuna ulteriore concreta e specifica indicazione.
La liquidazione è operata in base ai più recenti valori e quindi gli importi vanno anzitutto devalutati, avuto riguardo al momento del sinistro.
Poiché si verte in tema di debiti di valore, l'importo devalutato va indi rivalutato, anno per anno, secondo gli indici Istat di riferimento, e su ciascun importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi, nella misura legale, secondo l'indice dell'anno di riferimento.
§§§§§
In citazione risulta altresì chiesto il rimborso di spese per euro 122,00.
Tuttavia, non risulta allegato a quali spese la parte abbia inteso riferirsi né risulta alcuna documentazione al riguardo.
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§§§§§
In conclusione, la domanda può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni sopra esposte.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della convenuta, liquidate come da dispositivo tenendo conto, quale valore, della condanna in concreto, con pagamento in favore dell'Erario, stante la ammissione al patrocinio di le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, Parte_1 vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.1871/2020 R.G., in parziale accoglimento delle domande, condanna la al Controparte_1
pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1
somma di euro 11.441,93, con devalutazione, rivalutazione e interessi come da parte motiva;
rigetta ogni altra domanda;
condanna la Controparte_1
al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali che
[...] liquida in complessivi euro 5.341,00 (di cui euro 264,00 per spese di giustizia) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
pone le spese di C.T.U. già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta.
Catania, 17 novembre 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1871/2020 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Sebastiano Mauro BONACCORSO;
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Antonino RACITI;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, con ordinanza del
06.05.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo riconoscersi la dei sanitari per lesione Controparte_1 del nervo laringeo inferiore di destra durante intervento di tiroidectomia totale cui era stata sottoposta in data 03.10.2013, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in euro 21.138,00 oltre interessi, rivalutazione e spese.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 03.10.2013 veniva Parte_1
ricoverata presso l'Ospedale Vittorio Emanuele di e sottoposta a tiroidectomia totale;
CP_1 subito dopo l'intervento accusava malessere e, a seguito di controlli ORL, le veniva diagnosticata paralisi cordale. L'esito dell'intervento aveva causato lesione iatrogena del nervo laringeo ricorrente con postumi permanenti e temporanei, stimati in riduzione dell'integrità psico-fisica non inferiore al 9%, oltre danni morali e patrimoniali.
Ciò premesso, la difesa sosteneva la sussistenza di nesso causale tra l'errato intervento chirurgico e la lesione subita, imputabile ai sanitari per mancata corretta isolazione del nervo.
Tale condotta aveva determinato danno biologico, morale e patrimoniale, quantificato in €
21.138,00.
§§§§§
L' si costituiva Controparte_1
in giudizio e, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità della citazione per genericità delle allegazioni e mancanza di causa petendi.
In subordine, nel merito, la convenuta sosteneva la infondatezza della domanda e chiedeva accertarsi la correttezza dell'attività sanitaria prestata in favore della Pt_1
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. con le quali ribadivano le rispettive posizioni.
pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Con ordinanza del 03.09.2021 veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici medico- legali.
Acquisita la relazione tecnica, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, con ordinanza del 06.05.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Deve preliminarmente esaminarsi la eccezione di nullità della citazione, svolta dalla difesa della convenuta con la costituzione in giudizio e ribadita anche con gli scritti conclusivi ex art.190 c.p.c..
Parte convenuta ha eccepito la genericità delle allegazioni in quanto 'l'avverso atto di citazione non indica in nessuna sua parte in cosa sarebbe consistita la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico del 03/10/2013' (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione in giudizio).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della convenuta, l'atto di citazione contiene specifica allegazione della condotta considerata colpevole e posta a fondamento della domanda risarcitoria;
in concreto, parte attrice ha sostenuto che la lesione iatrogena del nervo laringeo della attrice fosse conseguenza del non adeguato isolamento del nervo laringeo in questione da parte dei sanitari nel corso dell'intervento cui era stata sottoposta la Pt_1
La sostenuta genesi della lesione e la quantificazione dei postumi da un lato risultano chiaramente esposti, dall'altro trovano giustificazione e sostegno nella 'relazione medica di parte'.
Pertanto, non può ritenersi sussistente la lamentata genericità delle allegazioni.
Peraltro, solo per completezza, va anche evidenziato come la difesa della convenuta abbia svolto difese di merito proprio su tale specifico aspetto che, evidentemente, risulta perfettamente comprensibile quale contestazione posta a fondamento delle domande.
pagina 3 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Ciò detto, la presenta controversi ha, per l'appunto ha ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale nella esecuzione di prestazioni sanitarie effettuate in data 03.10.2013 e, quindi, in epoca antecedente alla riforma operata con la legge Gelli-Bianco (n.24/2017).
Secondo risalente ed ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente
(rispondendone ex art. 1218 cod. civ.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 cod. civ.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 cod. civ.., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass.
22/01/1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19/04/2006, n. 9085; Cass. 14/06/2007, n. 13953;
Cass. 31/03/2015, n. 6438; Cass. 22/09/2015, n. 18610; Cass. civ. 05/03/2024, n.5922).
L'inquadramento della domanda nell'ambito delle ipotesi di responsabilità contrattuale comporta che l'onere della prova che incombe sull'attore deve ritenersi soddisfatto allorquando abbia egli abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, mentre non sussiste a suo carico onere di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis:
pagina 4 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587, Cass. civ.
05/03/2024, n.5922).
Quanto, specificamente, alle ipotesi di responsabilità professionale, la Corte è da tempo attestata nel senso che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812;
Cass. civ. 05/03/2024, n.5922), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti, Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023,
n. 5808).
§§§§§
Operate le superiori premesse in termini di principi interpretativi che regolano la materia oggetto del presente giudizio, in corso di causa, secondo quanto già anticipato, sono state svolte attività tecniche di tipo medico legale.
I consulenti nominati dal Tribunale, con la relazione depositata in data 02.05.2023, dopo avere premesso gli esiti della visita medica cui hanno sottoposto la dopo avere Pt_1
esaminato e passato in rassegna tutta la documentazione medica acquisita agli atti e dopo avere illustrato e chiarito i principi scientifici regolanti la specifica attività medica oggetto del giudizio, hanno in primo luogo descritto le conseguenze riportate dalla all'esito Pt_1 dell'intervento e del trattamento post operatorio ed hanno infine individuato le cause del danno biologico riscontrato.
pagina 5 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
I C.T.U., in particolare, hanno rassegnato che 'le lesioni dei nervi laringei inferiori o ricorrenti rappresentano la più frequente complicanza degli interventi chirurgici sulla ghiandola tiroide'
e che le cause che possono determinare danno dei nervi laringei si individuano
- nella sezione accidentale dei nervi,
- nell'edema conseguente a ripetute manipolazioni dei nervi,
- nello stiramento provocato da un'eccessiva trazione sulla ghiandola,
- nel traumatismo accidentale durante la legatura delle arterie tiroidee inferiori,
- nell'insulto termico di elettrocoagulazione sia con pinza monopolare sia bipolare.
I C.T.U. hanno ulteriormente dato atto che 'l'isolamento dei nervi prima dell'asportazione della ghiandola tiroidea presenta una incidenza inferiore di lesione ricorrenziale di gran lunga inferiore rispetto alle altre'.
Dall'esame della cartella clinica i C.T.U. hanno anche rilevato che 'non sono state evidenziate varianti anatomiche né complicanze avvenute durante l'intervento' e, tuttavia, in seconda giornata post operatoria era stata rilevata 'paralisi bilaterale delle corde vocali'.
In applicazione dei principi scientifici richiamati, i C.T.U. hanno concluso affermando che 'tale paralisi delle corde vocali sia consecutiva ad un danno ai nervi ricorrenti avvenuto nel corso dell'intervento a cui la paziente è stata sottoposta in data 03.05.13'.
Quanto alle conseguenze, i C.T.U. hanno dato atto che la aveva subito 'una Pt_1 paralisi transitoria della corda vocale di sinistra' e, ancora, 'paralisi permanente della corda vocale destra'.
Dopo avere dato atto degli effetti benefici della logopedia effettuata dalla i Pt_1
C.T.U. hanno definitivamente concluso nel senso che
- il danno patito dalla sig.ra (paralisi permanente della corda vocale destra Pt_1
in posizione paramediana, paralisi temporanea della corda vocale sinistra) è causalmente riconducibile ad un danno ai nervi ricorrenti avvenuto nel corso
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dell'intervento a cui la paziente è stata sottoposta in data 03.10.2013 presso
[...]
come Controparte_2 CP_1
conseguenza di un errato isolamento dei nervi o di una incauta manipolazione degli stessi;
- la esecuzione dell'intervento non comportava la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
- le condizioni della otevano ormai considerarsi stabili e non suscettibili Pt_1
di miglioramento;
- i postumi invalidanti a carattere permanente ('esiti algo-disfunzionali di paralisi della corda vocale di destra in posizione paramediana') potevano quantificarsi nella misura del 7%;
- i periodi di inabilità temporanea parziale potevano quantificarsi in 30 giorni di I.TP. al 75%, in 15 giorni di I.TP. al 50% e in 15 giorni di I.TP. al 25%.
§§§§§
Le conclusioni rassegnate dai C.T.U. possono pienamente condividersi in quanto consentono di apprezzare, sulla base dei principi scientifici chiaramente ed esplicitamente esposti, i profili di responsabilità medico-legale che essi hanno ritenuto di potere individuare.
Va, ancora, evidenziato come in corso di operazioni tecniche non siano stati formalizzati rilievi né contestazioni ad opera dei consulenti di parte.
Quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta con gli scritti conclusivi risulta offerto in termini generici e, comunque, non idonei ad incidere sui risultati offerti dai C.T.U..
In particolare, la difesa della convenuta da un lato ha sostenuto che parte attrice non CP_1
abbia assolto agli oneri probatori su essa incombenti, dall'altro ha evidenziato che 'tra i possibili rischi dell'intervento specificamente indicati nel consenso informato vi è quello di danni da lesione dei nervi laringei ricorrenti e, dunque, si è in presenza di una complicanza prevedibile (specie per la patologia da cui era affetta la paziente) che esula da ogni possibile
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errore commesso nell'esecuzione dell'intervento chirurgico' (cfr. pag.5 della comparsa conclusionale).
Identiche considerazioni sono state svolte con le memorie di replica (cfr. pagg.3-4).
Ebbene, quanto agli oneri probatori incombenti su parte attrice, va richiamato quanto esposto in premessa e va ribadito che la difesa di parte attrice ha correttamente e sufficientemente allegato fonte della obbligazione (ricovero della presso la struttura convenuta), danno Pt_1 biologico conseguente e cause ritenute quale genesi del danno.
Quanto al fatto che la lesione dei nervi laringei possa costituire complicanza prevedibile risulta, in sé, rassegnato anche dai C.T.U.; tuttavia, le cause della lesione dei nervi laringei può dipendere, come esaustivamente sposto dai C.T.U., in alcun modo contestato da parte convenuta, da molteplici cause solo alcune delle quali non ascrivibili, in termini di colpa, alla condotta dei sanitari nella esecuzione dell'intervento (traumatismo accidentale durante la legatura delle arterie tiroidee inferiori).
Nel caso specifico i C.T.U. hanno indicato, specificamente, che la lesione in questione era stata provocata da errore nella esecuzione dell'intervento e, pertanto, la inclusione, in termini generali, della lesione del nervo laringeo fra le possibili conseguenze nel modulo di consenso informato non può valere ad escludere responsabilità dei sanitari in ipotesi, quale quella riscontrata in concreto, di esecuzione imperita.
Anche la quantificazione del danno permanente operata dai C.T.U. nella misura del 7%, sorretta da specifica e puntuale indicazione del barème di riferimento, non è stata contestata dalla difesa di parte attrice (che aveva originariamente quantificato il danno nella misura del
9%.
La difesa di parte convenuta, sul punto, si è limitata a sostenere unicamente che 'la quantificazione dell'I.P. operata dai CC.TT.UU. (7%), per quanto molto più sensata di quella abnorme stimata da parte attrice, rimane non aderente alla parametrazione ad oggi vigente e, soprattutto, dalle emergenze documentali e dagli atti di causa (massimamente pari al 4%)'
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(cfr. pag.6 della comparsa conclusionale e, in termini assolutamente identici, pag.4 delle memorie di replica).
All'evidenza, la diversa quantificazione nella misura del 4% risulta affermazione priva di qualsivoglia sostegno scientifico e, pertanto, inidonea ad incidere sui risultati offerti dai C.T.U..
§§§§§
Procedendo con la quantificazione del danno, applicando quanto previsto dall'art.139 cod. ass., il danno risarcibile risulta pari ad euro 9.545,85 quale danno biologico permanente, con ulteriore risarcimento di euro 1.896,08 per i periodi di I.T.P. al 75%,(30 gg, pari ad euro
1.264,05), al 50% (15 gg., pari ad euro 421,35) ed al 25% (15 gg., pari ad euro 210,68), in conformità a quanto rassegnato dai C.T.U..
Non possono ritenersi sussistenti i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, richiesta da parte attrice sub specie di danno morale;
ed invero, in citazione risulta solo genericamente allegato che 'il grave evento e i postumi residuati, hanno creato e continuano a creare, seri difficoltà di relazione alla sig.ra la quale ha visto mutare la sua vita Pt_1
sociale, così come le sue abitudini. Appare quindi, equo chiedere il risarcimento dei danni morali dalla stessa patiti', senza alcuna ulteriore concreta e specifica indicazione.
La liquidazione è operata in base ai più recenti valori e quindi gli importi vanno anzitutto devalutati, avuto riguardo al momento del sinistro.
Poiché si verte in tema di debiti di valore, l'importo devalutato va indi rivalutato, anno per anno, secondo gli indici Istat di riferimento, e su ciascun importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi, nella misura legale, secondo l'indice dell'anno di riferimento.
§§§§§
In citazione risulta altresì chiesto il rimborso di spese per euro 122,00.
Tuttavia, non risulta allegato a quali spese la parte abbia inteso riferirsi né risulta alcuna documentazione al riguardo.
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§§§§§
In conclusione, la domanda può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni sopra esposte.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della convenuta, liquidate come da dispositivo tenendo conto, quale valore, della condanna in concreto, con pagamento in favore dell'Erario, stante la ammissione al patrocinio di le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, Parte_1 vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.1871/2020 R.G., in parziale accoglimento delle domande, condanna la al Controparte_1
pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1
somma di euro 11.441,93, con devalutazione, rivalutazione e interessi come da parte motiva;
rigetta ogni altra domanda;
condanna la Controparte_1
al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali che
[...] liquida in complessivi euro 5.341,00 (di cui euro 264,00 per spese di giustizia) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
pone le spese di C.T.U. già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta.
Catania, 17 novembre 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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