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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 8695 dell'anno 2020
TRA
, in persona del titolare omonimo, elettivamente domiciliato in Parte_1
Salerno, alla Via G. Angrisani n.2, presso lo studio degli Avv.ti e Lucio Di Brita, Parte_2 dai quali è rappresentato e difeso, come da procura in atti,
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
IN AC, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Battipaglia, alla Piazza Amendola
n.6, come da procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Discussa all'udienza del 02.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 06/11/2020, la TA proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2020/2020 (RGN 6537/2020), reso dal Giudice del Tribunale di
Salerno in data 23/9/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della CP_1
della somma di euro 10.500,00, oltre le spese del monitorio, quale importo per le prestazioni di
[...] cui alla fattura n. 171 dell'11/11/2017. A sostegno dell'opposizione veniva eccepita la nullità della notifica a mezzo pec del decreto ingiuntivo per assenza, nella relata di notifica, dell'attestazione di conformità; nel merito, l'insussistenza della pretesa creditoria per non aver mai avuto alcun rapporto con la Concludeva, quindi, per la revoca del decreto opposto, l'accoglimento Controparte_1 della riconvenzionale, con vittoria di spese.
Si costituiva tardivamente l'opposta con comparsa del 21/12/2021. Rilevava che Controparte_1 per errore della Cancelleria non era stato annotato, nel fascicolo del monitorio, l'avvenuta
1 proposizione dell'opposizione, sicché essa opposta aveva chiesto ed ottenuto la formula esecutiva sul decreto ingiuntivo, e solo dopo la notifica dell'atto di precetto veniva a conoscenza della pendenza del giudizio di opposizione. Nel merito, contestava tutto l'avverso dedotto deducendo che fra le parti erano stati instaurati vari rapporti negoziali e che, nella fattispecie, vi era sia la messaggistica
(WhatsApp) intercorsa, nonché il rilascio di due assegni da parte dell'opponente, assegni mai pagati.
Ha dedotto che la fattura azionata si riferiva ad opere eseguite presso un Condominio di Salerno sito al Corso V. Emanuele;
di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, senza ricevere alcuna contestazione. Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione, per la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 13.9.2022 veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed ammessi i mezzi istruttori richiesti. Espletata la sola prova testi articolata dall'opposta, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., previo termine per deposito di note conclusionali.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata.
1. Va ricordato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito inteso all'accertamento dell'esistenza del credito fatto valere con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c., e non già ad una impugnazione del decreto volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità. Invero, occorre verificare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato in via monitoria, pur se - in astratta ipotesi - non sussistenti o non provati al momento della proposizione del ricorso, risultando, tuttavia in quello successivo della decisione.
Inoltre, appare opportuno ribadire come la Suprema Corte a Sezioni Unite abbia chiarito che l'onere della prova, ai sensi dell'art. 1218 c.c., subisce un'inversione: “In tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa”(Cass. civ. SS. UU. n.13533/2001;)
2. Orbene, si richiama in questa sede il contenuto dell'ordinanza del 13.9.2022 in merito alla richiesta di rimessione in termini formulata da parte opposta sul rilievo della tardiva costituzione in giudizio per errore della Cancelleria, atteso che l'atto di citazione in opposizione risulta ritualmente notificato al procuratore dell'opposta in data 06/11/2020.
In ordine alla prima delle doglianze sollevate da parte opponente, vale la pena rilevare come dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo risulta l'attestazione di conformità da parte dell'avv. IN
2 AC apposta in calce alla relata medesima, e relativa ai documenti notificati (ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto, e procura alle liti). E, comunque, ad ogni modo, è noto il principio- consolidato- ex art. 156 c.p.c. che la notifica non può essere dichiarata nulla quando l'atto raggiunga comunque lo scopo di informare il destinatario. E nella fattispecie parte opponente ha avuto perfetta conoscenza del decreto ingiuntivo tanto che ha proposto tempestiva opposizione.
3. Nel merito, si ritiene che l'opposta abbia assolto in pieno al proprio onere probatorio. In vero, sono state esibite: la fattura azionata con il monitorio, l'estratto autentico del Registro fatture emesse, la messaggistica intercorsa, la copia degli assegni a firma del , ed è stato allegato Parte_1
l'inadempimento dell'opponente.
La linea difensiva assunta dall'opponente verte sull'eccezione di insussistenza di alcun rapporto negoziale con la controparte.
Il Tribunale rileva, però, che l'eccezione sollevata dall'opponente non ha trovato preciso riscontro negli atti ed istruttoria di causa.
Innanzitutto, si rileva che parte opponente, non ha formulato alcuna istanza istruttoria a sostegno della propria difesa, restando del tutto passiva sotto il profilo probatorio. Inoltre, va rilevato come parte opposta abbia allegato, oltre alla fattura ed all'estratto autentico dei registri contabili, anche la PEC di costituzione in mora del 10/10/2019, con la relativa ricevuta di avvenuta consegna, ed i messaggi
WhatsApp intercorsi.
In merito alla PEC, parte opponente ha formulato generica ed infondata contestazione asserendo di non averla mai ricevuta. Di contro, agli atti è stata allegata la ricevuta di consegna della detta PEC.
E comunque parte opponente non ha mai replicato alla costituzione in mora, contestandola.
In ordine ai secondi, ricordato come la messaggistica WhatsApp può costituire piena prova di un impegno contrattuale o di altra natura, quali una promessa di pagamento o ricognizione di debito (con inversione dell'onere probatorio) (v. Cass. civ. 5141/2019; Trib. Ferrara n.5872024), si deve rilevare che, sebbene parte opponente ne abbia fatto disconoscimento (tardivo), lo stesso non ha il medesimo valore del disconoscimento operato ex art.215 c.p.c. In questo caso, infatti, il Giudice, senza la richiesta di verificazione, non potrà tener conto della scrittura disconosciuta. Ma nel caso della corrispondenza elettronica (come sono anche i messaggi WhatsApp) nulla preclude al Giudice che possa accertare la conformità dei messaggi anche con altri mezzi di prova comprese le presunzioni
(v. ex multis Cass. civ. 19155/2019).
Ebbene, parte opponente si è limitata ad un disconoscimento generico: “si contestano…la stampa dei messaggi “Whatsapp” di cui si contesta la riconducibilità all'Ing. ”, e come tale inidoneo in Pt_1 quanto non circostanziato, avendo l'opponente del tutto omesso di allegare gli “elementi attestanti la
3 non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra citata.
Inoltre, occorre evidenziare come parte opponente non si è mai presentata a rendere il deferito interrogatorio formale.
E' ormai pacifico in giurisprudenza che la valutazione ai sensi dell'art. 232 c.p.c. rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo ai sensi dell'art. 116, II comma, c.p.c. Ed, infatti, la Cassazione ha costantemente affermato che "la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi” (Cass. n. 17249/2003). La disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, ma da solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova" (Cass. n. 9436/2018).
Ebbene, nella fattispecie soggiunge, altresì, la prova per testi espletata.
In vero, tutti i testi escussi ( , , e ), Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 hanno confermato come sia stato proprio l'Ing. a commissionare i lavori alla Parte_1 opposta, lavori poi eseguiti nel Condominio di Salerno. Il teste afferma:” io ero Testimone_1 presente durante le trattative tra mio fratello ed il ed il prezzo è quello indicato nel capo di Pt_1 prova”. Ed aggiunge un particolare rilevante:” Preciso che il ci chiede di non passare per Pt_1
l'incasso gli assegni, in quanto ci avrebbe pagato. Aggiungo che già in precedenza ci aveva dato degli assegni e poi alla scadenza che chiedeva di non versarli e ce li rinnovava ad altra data”.
Ed anche la dazione degli assegni, fatto non contestato, e la cui firma in calce agli stessi non è stata mai disconosciuta, costituisce chiaro indice non solo della sussistenza del rapporto fra le parti, ma anche dell'obbligo di pagamento assunto dall'opponente ing. verso l'opposta. Parte_1
In definitiva, tenuto conto degli elementi documentali allegati, dell'istruttoria orale espletata, della mancata presentazione dell'opponente a rendere il deferito interrogatorio formale, si afferma che il decreto ingiuntivo essendo stato legittimamente emesso va confermato;
mentre l'opposizione va rigettata.
Non si rinvengono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria dell'opponente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Seconda sezione civile- definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla TA , in persona del titolare omonimo, nei Parte_1
4 confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa e reietta, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2020/2020 (RGN 6537/2020), reso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data 23/9/2020, e lo dichiara esecutivo come per legge;
-condanna la opponente TA , in persona del titolare omonimo Parte_1
a rifondere alla società opposta le spese del giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e Cassa come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 13/10/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 8695 dell'anno 2020
TRA
, in persona del titolare omonimo, elettivamente domiciliato in Parte_1
Salerno, alla Via G. Angrisani n.2, presso lo studio degli Avv.ti e Lucio Di Brita, Parte_2 dai quali è rappresentato e difeso, come da procura in atti,
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
IN AC, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Battipaglia, alla Piazza Amendola
n.6, come da procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Discussa all'udienza del 02.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 06/11/2020, la TA proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2020/2020 (RGN 6537/2020), reso dal Giudice del Tribunale di
Salerno in data 23/9/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della CP_1
della somma di euro 10.500,00, oltre le spese del monitorio, quale importo per le prestazioni di
[...] cui alla fattura n. 171 dell'11/11/2017. A sostegno dell'opposizione veniva eccepita la nullità della notifica a mezzo pec del decreto ingiuntivo per assenza, nella relata di notifica, dell'attestazione di conformità; nel merito, l'insussistenza della pretesa creditoria per non aver mai avuto alcun rapporto con la Concludeva, quindi, per la revoca del decreto opposto, l'accoglimento Controparte_1 della riconvenzionale, con vittoria di spese.
Si costituiva tardivamente l'opposta con comparsa del 21/12/2021. Rilevava che Controparte_1 per errore della Cancelleria non era stato annotato, nel fascicolo del monitorio, l'avvenuta
1 proposizione dell'opposizione, sicché essa opposta aveva chiesto ed ottenuto la formula esecutiva sul decreto ingiuntivo, e solo dopo la notifica dell'atto di precetto veniva a conoscenza della pendenza del giudizio di opposizione. Nel merito, contestava tutto l'avverso dedotto deducendo che fra le parti erano stati instaurati vari rapporti negoziali e che, nella fattispecie, vi era sia la messaggistica
(WhatsApp) intercorsa, nonché il rilascio di due assegni da parte dell'opponente, assegni mai pagati.
Ha dedotto che la fattura azionata si riferiva ad opere eseguite presso un Condominio di Salerno sito al Corso V. Emanuele;
di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, senza ricevere alcuna contestazione. Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione, per la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 13.9.2022 veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed ammessi i mezzi istruttori richiesti. Espletata la sola prova testi articolata dall'opposta, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., previo termine per deposito di note conclusionali.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata.
1. Va ricordato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito inteso all'accertamento dell'esistenza del credito fatto valere con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c., e non già ad una impugnazione del decreto volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità. Invero, occorre verificare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato in via monitoria, pur se - in astratta ipotesi - non sussistenti o non provati al momento della proposizione del ricorso, risultando, tuttavia in quello successivo della decisione.
Inoltre, appare opportuno ribadire come la Suprema Corte a Sezioni Unite abbia chiarito che l'onere della prova, ai sensi dell'art. 1218 c.c., subisce un'inversione: “In tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa”(Cass. civ. SS. UU. n.13533/2001;)
2. Orbene, si richiama in questa sede il contenuto dell'ordinanza del 13.9.2022 in merito alla richiesta di rimessione in termini formulata da parte opposta sul rilievo della tardiva costituzione in giudizio per errore della Cancelleria, atteso che l'atto di citazione in opposizione risulta ritualmente notificato al procuratore dell'opposta in data 06/11/2020.
In ordine alla prima delle doglianze sollevate da parte opponente, vale la pena rilevare come dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo risulta l'attestazione di conformità da parte dell'avv. IN
2 AC apposta in calce alla relata medesima, e relativa ai documenti notificati (ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto, e procura alle liti). E, comunque, ad ogni modo, è noto il principio- consolidato- ex art. 156 c.p.c. che la notifica non può essere dichiarata nulla quando l'atto raggiunga comunque lo scopo di informare il destinatario. E nella fattispecie parte opponente ha avuto perfetta conoscenza del decreto ingiuntivo tanto che ha proposto tempestiva opposizione.
3. Nel merito, si ritiene che l'opposta abbia assolto in pieno al proprio onere probatorio. In vero, sono state esibite: la fattura azionata con il monitorio, l'estratto autentico del Registro fatture emesse, la messaggistica intercorsa, la copia degli assegni a firma del , ed è stato allegato Parte_1
l'inadempimento dell'opponente.
La linea difensiva assunta dall'opponente verte sull'eccezione di insussistenza di alcun rapporto negoziale con la controparte.
Il Tribunale rileva, però, che l'eccezione sollevata dall'opponente non ha trovato preciso riscontro negli atti ed istruttoria di causa.
Innanzitutto, si rileva che parte opponente, non ha formulato alcuna istanza istruttoria a sostegno della propria difesa, restando del tutto passiva sotto il profilo probatorio. Inoltre, va rilevato come parte opposta abbia allegato, oltre alla fattura ed all'estratto autentico dei registri contabili, anche la PEC di costituzione in mora del 10/10/2019, con la relativa ricevuta di avvenuta consegna, ed i messaggi
WhatsApp intercorsi.
In merito alla PEC, parte opponente ha formulato generica ed infondata contestazione asserendo di non averla mai ricevuta. Di contro, agli atti è stata allegata la ricevuta di consegna della detta PEC.
E comunque parte opponente non ha mai replicato alla costituzione in mora, contestandola.
In ordine ai secondi, ricordato come la messaggistica WhatsApp può costituire piena prova di un impegno contrattuale o di altra natura, quali una promessa di pagamento o ricognizione di debito (con inversione dell'onere probatorio) (v. Cass. civ. 5141/2019; Trib. Ferrara n.5872024), si deve rilevare che, sebbene parte opponente ne abbia fatto disconoscimento (tardivo), lo stesso non ha il medesimo valore del disconoscimento operato ex art.215 c.p.c. In questo caso, infatti, il Giudice, senza la richiesta di verificazione, non potrà tener conto della scrittura disconosciuta. Ma nel caso della corrispondenza elettronica (come sono anche i messaggi WhatsApp) nulla preclude al Giudice che possa accertare la conformità dei messaggi anche con altri mezzi di prova comprese le presunzioni
(v. ex multis Cass. civ. 19155/2019).
Ebbene, parte opponente si è limitata ad un disconoscimento generico: “si contestano…la stampa dei messaggi “Whatsapp” di cui si contesta la riconducibilità all'Ing. ”, e come tale inidoneo in Pt_1 quanto non circostanziato, avendo l'opponente del tutto omesso di allegare gli “elementi attestanti la
3 non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra citata.
Inoltre, occorre evidenziare come parte opponente non si è mai presentata a rendere il deferito interrogatorio formale.
E' ormai pacifico in giurisprudenza che la valutazione ai sensi dell'art. 232 c.p.c. rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo ai sensi dell'art. 116, II comma, c.p.c. Ed, infatti, la Cassazione ha costantemente affermato che "la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi” (Cass. n. 17249/2003). La disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, ma da solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova" (Cass. n. 9436/2018).
Ebbene, nella fattispecie soggiunge, altresì, la prova per testi espletata.
In vero, tutti i testi escussi ( , , e ), Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 hanno confermato come sia stato proprio l'Ing. a commissionare i lavori alla Parte_1 opposta, lavori poi eseguiti nel Condominio di Salerno. Il teste afferma:” io ero Testimone_1 presente durante le trattative tra mio fratello ed il ed il prezzo è quello indicato nel capo di Pt_1 prova”. Ed aggiunge un particolare rilevante:” Preciso che il ci chiede di non passare per Pt_1
l'incasso gli assegni, in quanto ci avrebbe pagato. Aggiungo che già in precedenza ci aveva dato degli assegni e poi alla scadenza che chiedeva di non versarli e ce li rinnovava ad altra data”.
Ed anche la dazione degli assegni, fatto non contestato, e la cui firma in calce agli stessi non è stata mai disconosciuta, costituisce chiaro indice non solo della sussistenza del rapporto fra le parti, ma anche dell'obbligo di pagamento assunto dall'opponente ing. verso l'opposta. Parte_1
In definitiva, tenuto conto degli elementi documentali allegati, dell'istruttoria orale espletata, della mancata presentazione dell'opponente a rendere il deferito interrogatorio formale, si afferma che il decreto ingiuntivo essendo stato legittimamente emesso va confermato;
mentre l'opposizione va rigettata.
Non si rinvengono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria dell'opponente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Seconda sezione civile- definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla TA , in persona del titolare omonimo, nei Parte_1
4 confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa e reietta, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2020/2020 (RGN 6537/2020), reso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data 23/9/2020, e lo dichiara esecutivo come per legge;
-condanna la opponente TA , in persona del titolare omonimo Parte_1
a rifondere alla società opposta le spese del giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e Cassa come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 13/10/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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