Articolo 1 della Legge 8 agosto 1977, n. 606
Articolo 2
Versione
13 settembre 1977
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre 1974, n. 880 , che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di 20 milioni di unita' di conto del Fondo africano di sviluppo, pari a 20 milioni di dollari del contenuto aureo di grammi 0,81851265 di oro fino, da corrispondersi in due annualita', rispettivamente di 12 milioni di unita' di conto per il 1977 e di 8 milioni di unita' di conto per il 1978.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977