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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/11/2024, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
composto dai magistrati: dott. Paolo Sordi Presidente rel. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott. Andrea Petteruti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di OR, iscritto al n. 860 R.G. dell'anno 2024, promosso da
Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Casilina Nord 44, presso lo studio dell'Avv. C. Fiorini che la rappresenta e difende per procura depositata in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Caduti di Via Fani 2/A, presso lo studio dell'Avv. B.
Marzilli e dell'Avv. St. E. Venti che lo rappresentano e difendono per procura in atti.
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
ha proposto ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. al fine di ottenere la modifica delle Parte_1
condizioni OR stabilite nella sentenza del Tribunale di Frosinone n. 9055/2012.
Ha esposto che nella predetta sentenza non è stato previsto alcun assegno divorzile a suo favore e che successivamente le condizioni reddituali sue e dell'ex coniuge si sono Controparte_1
modificate, poiché ella può contare solamente su una retribuzione mensile pari ad euro 550, mentre l'ex marito aveva terminato di pagare le rate del mutuo che si era impegnato ad estinguere.
Ha chiesto quindi che le sia riconosciuto un assegno divorzile pari ad euro 400 mensili. si è costituito in giudizio e ha contestato la fondatezza della domanda Controparte_1
avversaria, chiedendone il rigetto.
Le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 4 settembre 2024, il giudice ha interrogato le parti, le quali hanno chiesto la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione. Il Giudice ha deciso in conformità ed ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.
All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Premette il Collegio che il presupposto richiesto dalla legge per la modifica dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici è stabilito dall'art. 473-bis.29 secondo il quale la revisione può essere chiesta «qualora sopravvengano giustificati motivi».
Ritiene il Tribunale che il tenore letterale della norma («qualora sopravvengano, ecc.») sia tale da non lasciare dubbi circa la necessità che si tratti di circostanze di fatto successive rispetto ai provvedimenti oggetto della richiesta di modifica, non essendo invece possibile procedere alla modifica sulla base di circostanze che avrebbero potuto essere allegate nel giudizio all'esito del quale sono stati pronunciati i provvedimenti dei quali si chiede la modifica, né tantomeno sulla base di una rivalutazione delle circostanze già valutate in quel precedente procedimento (con la doverosa precisazione che, con riferimento a richieste di modificazioni del regime di gestione della prole, rientrano nel concetto di “giusti motivi sopravvenuti” anche le eventuali disfunzionalità – rispetto all'interesse dei minori – di quel regime emerse, in sede di pratica attuazione dello stesso, successivamente alla definizione del precedente giudizio).
Sotto questo profilo, la norma codifica, con portata generale riferibile alla modifica dei provvedimenti in materia di minori e di contributi economici emanati in giudizi tra le stesse parti aventi un qualsiasi oggetto (separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio), il principio secondo il quale tali modifiche possono essere richieste solamente sulla base di circostanze sopravvenute.
Principio che, sinora, solamente in alcuni casi era stato espressamente enunciato dalla norma di riferimento (art. 156, settimo comma, c.c.; art. 9, co. 1, l. n. 898 del 1971, abrogato dal d. lgs. n.
149 del 2022), mentre in altre ipotesi era frutto di indirizzi interpretativi giurisprudenziali (art. 337- quinquies c.c., rispetto al quale Cass. n. 283 del 2020 ha affermato che il principio, da esso sancito, secondo cui i genitori possono chiedere in qualsiasi tempo la revisione delle disposizioni concernenti i figli, deve essere coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, alla stregua dei quali i provvedimenti passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del precedente titolo).
2. – Venendo al merito della presente causa, si osserva che parte attrice ha chiesto l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile (non prevista nella sentenza di OR) deducendo la modestia del suo reddito lavorativo (circa euro 500 mensili) e il miglioramento delle condizioni economiche del derivante dal fatto che costui ha ormai terminato di pagare le CP_1
rate del mutuo contratto con la Controparte_2
Nessuna delle due predette circostanze giustifica una modifica delle condizioni stabilite in sede di OR.
Quanto alla prima, si osserva che la ha sempre lavorato, sia prima, sia dopo la sentenza Pt_1 di OR (e tuttora lavora: v. dichiarazione del suo difensore all'udienza del 13 novembre 2024), con contratto a tempo parziale e, ammesso e non concesso che l'orario settimanale sia stato ridotto da 18 a 16 ore, non si tratta di variazione tale da incidere in maniera sostanziale sulle sue condizioni reddituali, stante la modestia della riduzione (pari a circa il 10%). Come indirettamente confermato dal fatto che, pur risalendo tale riduzione al 2017 (v. dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero) la on abbia avvertito la necessità di chiedere un contributo all'ex coniuge Pt_1
per ben 7 anni.
Quanto, invece, all'estinzione del mutuo della cui restituzione il si era assunto CP_1
l'esclusivo onere in sede divorzile, è agevole rilevare che trattasi di circostanza nota alle parti fin dall'epoca del OR (e, infatti, negli accordi in quella sede raggiunti si dà esplicitamente atto del fatto che l'estinzione del mutuo era prevista per il mese di settembre 2024) e, ciononostante, esse nulla hanno previsto circa l'eventuale erogazione, a favore della di un assegno da parte del Pt_1
a seguito del venir meno dell'onere conseguente dall'estinzione del finanziamento. CP_1
Altrimenti detto: il venir meno dell'onere economico gravante sul convenuto è circostanza successiva alla sentenza di OR, ma è stata perfettamente contemplata dalle parti nel momento in cui hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni economiche della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e, pertanto, non giustifica una modificazione di queste ultime.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
3. – Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese processuali liquidate in euro 3.000, oltre
IVA, CPA e rimborso delle spese forfetarie.
Frosinone, 20 novembre 2024.
Il Presidente est.