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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11408 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- I ^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli , ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza dell'11/11/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 8744 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
( Avv. O. Mammarella Tosè , V. Calviello ) Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1
( Avv.ti R. Fuso , C. Fazio, A. Di Matteo )
resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la e premetteva in fatto : aveva lavorato alle Controparte_1 dipendenze della convenuta in virtù dei seguenti contratti a termine : contratto dal 18.04.2014 al 30.04.2014, con qualifica di “Artista del Coro – Contralto”;
- contratto dal 13.05.2014 al 2.06.2014, con qualifica di “Artista del Coro – Contralto”;
- contratto dal 16.09.2014 al 21.09.2014, con qualifica di “Artista del Coro – Alto - Mezzosoprano/Contralto”;
- contratto dal 4.11.2014 al 14.12.2014 (con esclusione dei giorni: 26,28 e 30.11.2014 e 3,5,6,9,11 e 13.12.2014), con qualifica di “ Controparte_2
”;
[...]
- contratto dal 9.4.2015 all'11.4.2015 (con esclusione del giorno: 10.4.2015), con qualifica di “Artista del Coro – Alto - Mezzosoprano/Contralto”;
- contratto dal 14.04.2015 al 3.05.2015, con qualifica di “Artista del Coro – Alto - Mezzosoprano/Contralto”;
- contratto dal 20.10.2015 al 31.10.2015, con qualifica di “Artista del Coro – Contralto”;
- contratto dal 3.11.2015 al 10.12.2015 (con esclusione dei giorni: 26 e 28.11.2015 e 2,4,6,9.12.2015), con qualifica di “Artista del Coro – Contralto”;
- contratto dal 30.06.2016 al 9.08.2016 (e presterà servizio nelle seguenti giornate 30 giugno 2016, 01,02,04,05,06,09,11,23, 30 luglio 2016, 02 05, 09 agosto 2016), con qualifica di
“Artista del Coro – Contralto”;
- contratto dal 13.07.2021 al 24.07.2021(con impegno nelle seguenti giornate lavorative: 13,14,15,16,20,21,22,23, 24 luglio 2021), con qualifica di “Artista del Coro – Mezzosoprano”;
- contratto dal 1°.03.2022 al 31.03.2022, con qualifica di “Artista del Coro – Mezzosoprano”;
- contratto dall'8.11.2022 al 23.12.2022, con qualifica di “Artista del Coro – Mezzosoprano”; - contratto dall'11.01.2023 al 15.02.2023, con qualifica di “Artista del
[...]
”; contratto dal 21.02.2023 al 19.03.2023, con qualifica di “Artista Parte_2 [...]
”; Parte_3
- contratto dall'11.04.2023 al 15.04.2023, con qualifica di “ Parte_4
”;
[...]
- contratto dal 19.04.2023 al 20.04.2023, con qualifica di “ Parte_4
”;
[...]
- contratto dal 29.8.2023 al 27.9.2023 con qualifica di “Artista del Coro – Mezzosoprano” ; tutti detti contratti riportavano quale causale l'indicazione di determinati spettacoli;
con lettera del 12.7.2016 la le comunicava che essa ricorrente aveva ottenuto il c.d. CP_1
“diritto di precedenza” per l'assunzione a tempo determinato in qualità di “Artista del Coro
– Mezzosoprano”, avendo conseguito i requisiti previsti nelle sezioni delle annualità 2013, 2014 e 2015 e le tre relative idoneità ; proprio da quando aveva ottenuto il diritto di precedenza nella sezione Mezzosoprani del Complesso Corale - fatta eccezione per il contratto dal 30.06.2016 al 9.08.2016, non veniva più chiamata a rendere la prestazione;
al fine di poter avere maggiori opportunità lavorative, con lettera dell'11.06.2018, protocollata dalla al n. 3652 del 12.06.2018, chiedeva al datore di lavoro di essere esaminata CP_1
“artisticamente con un'audizione” per ottenere il riconoscimento del diritto di precedenza nella Sezione “Contralti”( all. 3) ;la acconsentiva alla richiesta e, con CP_1 comunicazione e-mail dell'11.7.2018 (ore 17:57), convocava la odierna ricorrente per il successivo giorno alle ore 13:00 “nella Sala Coro del Teatro di per CP_1 CP_1
l'audizione concordata con il M° (All. 4); con e-mail dell'11.7.2018 (ore 18:25), Per_1 Pers il Direttore del Coro del tempo, rispondeva all'Ufficio “Concorsi e Persona_3
Selezioni del Teatro dell'Opera di OM”, con una informativa del seguente tenore letterale:
“La Sig.ra non ha concordato alcuna audizione con me. La sig.ra ha chiesto Parte_1 alla Direzione del personale con lettera cartacea, di poter effettuare una audizione per verificare la possibilità di utilizzare il diritto di prelazione di mezzosprano anche nella sezione di contralto. La Direzione Risorse Umane, sentito il mio parere ha accolto la richiesta, per cui domani, dopo le audizioni annuali, la stessa commissione valuterà l'idoneità della sig.ra a poter essere utilizzata nella sezione di Contralto. Pt_1
Cordialmente. (All. 5 ) ; il giorno successivo (12.7.2018), l'audizione Persona_3 della Sig.ra veniva regolarmente svolta innanzi alla Commissione Parte_1 esaminatrice;
nonostante avesse superato tale audizione – che non era volta ad ottenere la sesta idoneità, bensì la possibilità di utilizzare il diritto di precedenza già acquisito nella sezione “Mezzosoprani”, in quella dei “Contralti” - la non aveva mai dato CP_1 corso al passaggio nella relativa lista delle lavoratrici con diritto di prelazione nella sezione
“Contralti” del Complesso Corale e non aveva neppure consegnato alla stessa la copia del verbale del 12.07.2018, redatto dalla Commissione esaminatrice;
con lettera di diffida inviata a mezzo PEC in data 17.11.2022, , invitava il Datore di lavoro a porre in essere tutto quanto necessario per regolarizzare la sua posizione, con il rispetto dell'acquisito diritto di precedenza nella chiamata, anche in vista delle allora imminenti selezioni per il conseguimento del diritto di prelazione estese ad altri candidati (All. 7); tale comunicazione rimaneva inevasa;
con successiva pec del 4.09.2023 sollecitava riscontro alla precedente comunicazione ed, al contempo, impugnava il termine e le proroghe apposti ai contratti sottoscritti dal 2014 al 2023, in quanto illegittimi (All. 8). ; anche tale diffida non era mai stata riscontrata dal di;
parimenti inevasa, rimanevano le ulteriori Controparte_1 CP_1 diffide inviata a mezzo Pec in data 8.11.2023 e 4/12/2023 ( all. 9 e 9bis) ; era sempre stata inquadrata dalla convenuta al VI livello del CN applicato, pur avendo maturato i due anni di servizio presso la di e presso altre NI Controparte_1 CP_1 LI ON previsti dal'art. 73 del suddetto CN per il passaggio al superiore V Livello;
aveva percepito la seguente retribuzione globale di fatto € 1.415,49 (All. 12 e 12bis
)
Argomentava in diritto in ordine A) alla illegittimità dei contratti a tempo determinato per violazione della normativa vigente ratione temporis in materia di indicazione delle causali giustificative dell'utilizzo di contratti a termine;
B) alla perdita di chance : sul punto deduceva che pur essendo divenuta prima in graduatoria nella sezione “Contralti”, in conseguenza dell'esito positivo dell'audizione del 12.7.2018, non è mai stata chiamata in tale ruolo dalla in quanto non ha mai ufficializzato tale “passaggio” di sezione, CP_1 con gravissime ripercussioni sulla sua carriera lavorativa essendole stata preclusa la possibilità di partecipare nel ruolo di mezzosoprano e/o contralto alla messa in scena di altre opere per tutti gli anni successivi, e quindi non consentendole di maturare i requisiti previsti dalla suddetta Legge per l'assunzione a tempo indeterminato;
C) al proprio CP_3 diritto alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in un unico contratto a tempo indeterminato e /o al risarcimento del danno : sul punto deduceva che la mancata indicazione di ragioni oggettive idonee all'apposizione del termine dovesse essere sanzionata con la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o , in subordine, chiedeva la condanna della al risarcimento del danno sia da illegittima CP_1 apposizione del termine che da perdita di chance;
D) al proprio diritto all'inquadramento al V livello “ area Artistica “ CN NI LI ON avendo maturato due anni di servizio con inquadramento al IV livello ex art 73 del citato CN . Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità del termine apposto a tutti contratti ed alle proroghe di cui in premessa, intercorsi tra la ricorrente e la Parte_1 Controparte_1
, per tutte le ragioni sopra dettagliatamente esposte in fatto ed in diritto,
[...] con conseguente trasformazione dei rapporti a termine in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time a decorrere dal 18.04.2014, con qualifica di “Artista del Coro” ed inquadrata al V ovvero al VI Livello – Area Artistica - CN dipendenti delle NI Lirico Sinfoniche, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia. Per l'effetto, ordinare alla di di convertire i contratti a Controparte_1 CP_1 tempo determinato della ricorrente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time con la decorrenza sopra indicata (18.04.2014), ovvero dalla diversa data ritenuta dì giustizia, con eventuale riammissione della stessa in servizio con contratto a tempo indeterminato e diritto della ricorrente all'inquadramento al V ovvero al VI livello
– Area Artistica e mansioni di “Artista del Coro”, nonché condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia e commisurata alla retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.415,49), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti.
- accertare e dichiarare, altresì, che la condotta della di Controparte_1
meglio descritta nella premessa in fatto ed al punto B del presente atto, ha arrecato CP_1 un grave pregiudizio, determinando una importante perdita di chance in capo alla ricorrente, la quale avrebbe potuto ottenere il requisito di 2/3 anni di servizio previsto dalla normativa vigente ratione temporis ai fini della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, o quantomeno avrebbe sicuramente conseguito i requisiti meno stringenti previsti dalla Legge Bonisoli per la sua assuzione a tempo indeterminato;
di conseguenza, quale ristoro del danno patito, condannare la convenuta a procedere con l'assunzione della ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full- time con inquadramento al V ovvero al VI livello – Area Artistica e mansioni di “Artista del Coro”. In via subordinata, sempre nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità del termine apposto a tutti contratti ed alle proroghe di cui in premessa intercorsi tra la ricorrente e la Parte_1 Controparte_1
per tutte le ragioni sopra dettagliatamente esposte in fatto ed in diritto,
[...] nonchè che tra la ricorrente e la è intercorso un Controparte_1 unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time a decorrere dal 18.04.2014, con mansioni di “Artista del Coro”, con inquadramento al VI Livello Area Artistica CN dipendenti delle NI Lirico Sinfoniche, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto, irrogare la sanzione pecuniaria e condannare la
a risarcire i danni patiti in conseguenza delle Controparte_1 reiterate violazioni sopra dettagliatamente illustrate nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia e commisurata alla retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.415,49), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti.
- accertare e dichiarare, altresì, che la condotta della di Controparte_1 meglio descritta nella premessa in fatto ed al punto B del presente atto ha arrecato CP_1 un grave pregiudizio, determinando una importante perdita di chance in capo alla ricorrente, la quale avrebbe potuto conseguire i 24/36 mesi di servizio previsti dalla normativa vigente ratione temporis ai fini della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, o quantomeno sicuramente ottenere i requisiti meno stringenti previsti dalla Legge Bonisoli per la sua assunzione a tempo indeterminato;
per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno che potrà essere determinato in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto del bene primario non ottenuto, ovvero l'assunzione a tempo indeterminato, e per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento previsto dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, nella misura massima consentita ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia o, in alternativa liquidare il danno in via equitativa tenuto conto del bene primario non ottenuto, ovvero l'assunzione a tempo indeterminato.
- In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di trasformazione ovvero assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscere il diritto di precedenza della ricorrente nella sezione “Contralti”, per effetto dell'audizione tenutasi in data 12.7.2018.
- In ogni caso, sempre nel merito: accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata a far data dal mese di giugno del 2016, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel V Livello del CN delle NI Lirico Sinfoniche, con ogni conseguente effetto retributivo, contributivo e previdenziale;
per l'effetto, condannare la di al Controparte_1 CP_1 ricalcolo delle retribuzioni dovute, nonché di tutti gli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso, ivi compresi il TFR, la tredicesima, la quattordicesima e tutte le maggiorazioni maturate e previste dal CN applicato, dalla decorrenza sopra indicata, ovvero dalla diversa data data ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al giorno del saldo”; il tutto con vittoria di spese da distrarsi . Si costituiva la eccependo la decadenza ex art 28 Controparte_1
Dlgs n° 81/2015 dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato cessati antecedentemente al 7/3/2023 ( computando 180 giorni dalla impugnativa del 4/9/2023 in all 8 al ricorso ) ; secondo la prospettazione della resistente dovevano ritenersi CP_1 tempestivamente impugnati solo i contratti con decorrenza dal 21.02.2023 al 19.03.2023 ( 27 giorni ) , dall'11.04.2023 al 15.04.2023( 5 giorni ) , dal 19.04.2023 al 20.04.2023 ( 6 giorni ), dal 29.8.2023 al 27.9.2023 ( 30 giorni ) per la durata complessiva di 68 giorni . Evidenziava ( pg 8 e 9 della comparsa ) che controparte aveva impugnato i contratti a termine solo con riguardo al profilo della carenza di idonea causale atta a giustificare l'apposizione del termine non contestando alcun altro aspetto dei contratti a termine occorsi
, Inoltre deduceva che con il D.L. 34/2014 e con il D.Lgs 81/2015 era vigente regime di acausalità per i primi 36 mesi del rapporto a termine , regime modificato solo a decorrere dal 14/7/2018 con l'entrata in vigore del D.L. 87/2018 , e che i rapporti a termine intercorsi dalle parti dal 2014 al 2016 erano stati di soli 7 mesi . Per i contratti successivamente stipulati richiamava il disposto dell'art 29 comma 3 D.Lgs 81/2019 introdotto con D.L. 28/6/2019 n° 59 ( conv in L 8/8/2019 n.81 ), che aveva introdotto una disciplina specifica per le NI LI ON , nonché la contrattazione di prossimità ed in particolare gli accordi del 17/12/2020 , che introduceva deroga all'art 19 e 21 Dlgs 81/2015
, e l'accordo del 21/6/2021 , che prevedeva la proroga dei contratti in deroga agli art 19 e 21 Dlgs 81/2015 sino al 31/12/2022 ed estendevano il termine di 36 mesi di cui al DL 59/2019 fino a 42 mesi. Argomentava , inoltre , in ordine all'impossibilità di conversione del rapporto ai sensi dell'art. 29 comma 3-ter D.lgs. n. 81/2015 ( introdotto con D.L. n. 59, poi convertito con modificazione nella legge n. 81/2019) applicabile ai contratti tempestivamente impugnati secondo il quale “La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tal titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave”
Quanto all'asserito diritto di precedenza per il ruolo di contralto evidenziava in fatto : la ricorrente aveva partecipato per la stagione lirica 2014/2015 alla selezione per i lavoratori a termine nel ruolo di contralto risultando non idonea (cfr. doc. all. n. 09 – dichiarazione di non idoneità 2015):nelle stagioni dal 2017 al 2023 la ricorrente non aveva partecipato alle audizioni per le assunzioni a termine indette dalla fondazione Opera di nel ruolo di CP_1 contralto (doc. all. n. 08 – risultati bandi audizione coro contratti a termine) ; dal 2013 al 2023 mai la ricorrente aveva superato le selezioni annuali per contratti a termine nel ruolo di contralto presso la sede della di Capitale, risultando Controparte_1 CP_1 idonea a detto ruolo per un triennio consecutivo;
mai la fondazione aveva inteso riconoscere alla ricorrente il ruolo di contralto nell'anno 2018 né aveva mai autorizzato nel 2018 il maestro a riconoscere alcun diritto di precedenza nei contratti a termine Per_1 per il ruolo di contralto in favore della ricorrente;
nell'anno 2018, piuttosto, tenuto conto che la ricorrente aveva smesso di lavorare per la fondazione nell'anno 2016, si è favorita una adduzione per verificare la possibilità di utilizzo della sig.ra per chiamate Pt_1 dirette nel ruolo di mezzosoprano o contralto, quindi slegate dal diritto di precedenza. In diritto deduceva che il diritto di precedenza poteva maturarsi esclusivamente nel rispetto delle regole contenute nel CN e segnatamente dell'art 1 CN secondo il quale il diritto di precedenza poteva acquisirsi solo a seguito del positivo il superamento per un triennio delle selezioni annuali ( in assenza di contestazioni disciplinari ) . La ricorrente era risultata non idonea nel 2015 nelle selezioni dei contralti (cfr. doc. all. n. 09) e quindi nel triennio 2014-2016 non aveva maturato le condizioni previste dal CN e non aveva partecipato alle selezioni indette dal 2017 al 2023 per il ruolo di contralto, con conseguente impossibilità di maturare il diritto di precedenza per assoluta inosservanza delle regole sopra riportate. Sosteneva, quindi , che non sussisteva alcun diritto della ricorrente a vedersi inserita , con violazione dei diritti di altri titolari , nelle graduatorie degli aventi diritto di precedenza nelle assunzioni a termine e ,conseguetemente ,non poteva sussistere alcun danno da perdita di chance, con integrale rigetto di ogni avversa domanda. In ogni caso evidenziava la carenza di interesse ad agire della ricorrente non avendo la stessa non ha allegato né provato che anche laddove fosse stata inclusa nelle graduatorie degli aventi diritto alle assunzioni a termine per il ruolo di contralto sarebbe stata chiamata in servizio: nel ricorso non erano indicate le produzioni in cui avrebbe potuto lavorare e dove sarebbe stata pretermessa, senza dimenticare che la ricorrente ove mai inclusa in detta graduatoria sarebbe stata l'ultima in lista e, come tale, avrebbe potuto lavorare solo dopo il completo esaurimento della graduatoria degli idonei.
Relativamente alla domanda di condanna al pagamento di differenze retributive per superiore inquadramento eccepiva la prescrizione di qualsiasi credito in riferimento ai contratti dal 18/4/2014 al 9/8/2016 , atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione doveva individuarsi la notifica del ricorso intervenuta solo in data 11/03/2024. Richiamava
, poi ,l'art. 4 CN che prevedeva una maggiorazione corrisposta in sostituzione di tutti gli istituti contrattuali ed indennità di qualsiasi natura corrisposte dai singoli Enti in sede aziendale, per contratti a termine di durata non superiore a trenta giorni . Pertanto sosteneva che doveva ritenersi escluso il diritto per qualsiasi maggiorazione derivante dall'anzianità di servizio per i rapporti a termine di durata sino a 30 giorni. Per i tre contratti eccedenti la predetta durata dei 30 giorni nulla poteva ritenersi dovuto in ragione della circostanza che la somma algebrica dei periodi di lavoro occorsi con la ricorrente è inferiore ad un anno (in totale 331 giorni). Precisava sul punto che il periodo contrattuale novembre 2014/dicembre 2014 non è stato prestato e che la ricorrente ha rinunciato ad ogni pretesa riferita al predetto periodo (cfr. doc. all. n. 07).
Concludeva chiedendo “ preliminarmente, accertare e dichiarare la decadenza dall'impugnativa di tutti i rapporti antecedenti decorrente dal 21/2/2023, per le ragioni di cui alla presente memoria e, per l'effetto, respingere la domanda per quanto indicato in narrativa;
- nel merito, rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Formulata proposta conciliativa , dopo tre rinvii richiesti dalle parti la dava CP_1 atto all'udienza del 29/4/2025 che non era stato possibile reperire un ruolo utile ad impiegare la ricorrente e rifiutava la proposta transattiva del giudice . Autorizzato il deposito di note , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza . Il ricorso non merita accoglimento . Deve ritenersi fondata la deduzione di parte resistente in merito all'intervenuta decadenza Il punto 4 dell'art.32 statuisce che “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”. A sua volta l'art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal D.L. 87/2018, dispone che l'impugnazione del contratto a tempo determinato debba avvenire “entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto”; termine prolungato a 180 gg. dalla legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.186 dell'11 agosto 2018, L. n.96 del 9 agosto 2018, entrata in vigore il giorno 12.8.2020, il c.d. Decreto Dignità, modifica normativa applicabile ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonche' ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. Giova ,sul punto , richiamare il recente orientamento della S.C. ( cfr ordinanza Cass. sez lav n. 12154/2025 ) secondo il quale “ come recentemente precisato da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 2876 del 5/2/2025), il suddetto art. 32, nel testo antecedente alla modifica operata dalla legge n. 92 del 28/6/2012, estende la decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento dall'art. 6 della legge n. 604/1966, «all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo», (comma 3 lett. d) e prevede l'applicazione della nuova normativa anche «ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine» nonché «ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge» (comma 4 lett. a e b); la ratio della normativa, come detto, è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte, ratio con la quale non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il richiamo contenuto nella lettera d) del comma 3 e nella lettera a) del comma 4 ai soli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, «escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di quelle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicitamente rinvia» (così Cass., Sez. L, n. 30975 del 20/10/2022 che ha affermato l'applicabilità dell'art. 32 della legge n. 183/2010 anche alle azioni di nullità del termine per omesso rispetto delle condizioni imposte dall'art. 3 del d.lgs. n. 368/2001); il rinvio fatto agli artt. 1, 2, e 4 del d.lgs. n. 368/2001, come reso evidente anche dall'apprezzamento congiunto, a fini interpretativi, dei commi 3 e 4 dell'art. 32, è finalizzato unicamente ad indicare l'oggetto dell'azione di nullità, che può riguardare sia il termine apposto al contratto (art. 1), anche se stipulato dalle aziende indicate nell'art. 2, sia la proroga dello stesso (art. 4); il richiamo non è, invece, finalizzato ad operare una distinzione, quanto alla decadenza, fra le diverse violazioni dalle quali può derivare la nullità o l'illegittimità del termine medesimo o della sua proroga, violazioni che vanno fatte valere nel rispetto del termine decadenziale anche se la disciplina che si assume violata è dettata da norme non richiamate, ossia dagli artt. 3 e 5 del decreto;
conferma questa interpretazione la lettera b) del comma 4 dell'art. 32 legge cit. che, nell'estendere il nuovo regime anche ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge, non opera alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio, rendendo ulteriormente chiaro che il rinvio agli artt. 1, 2, 4 del d.lgs. n. 368/2001 si riferisce alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile;
d'altro canto, come pure sopra ricordato, questa Corte non ha mai dubitato della applicabilità della decadenza anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, proprio prendendo le mosse da detta applicabilità, ha affermato, e va qui ribadito, che, qualora il superamento derivi dalla stipulazione in successione di più contratti, è sufficiente che venga tempestivamente impugnato l'ultimo contratto «atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione» (cfr. sempre Cass. n. 4960/2023 e Cass. n. 34741/2023 citate);
1.1.4 avvalora, peraltro, tale ricostruzione il testo dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del 2001, come riformulato dal d.l. 20/3/2014, n. 34, conv. in legge n. 78/2014, il quale stabilisce che è «consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato […]»; se il contratto previsto ab origine , ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4 lett. a) della legge n. 183/2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non v'è (evidentemente) alcuna ragione di operare un distinguo in relazione a fattispecie, sostanzialmente analoga, in cui il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro;
1.1.5 in conclusione, deve ritenersi che il previsto termine di decadenza trovi applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e si può osservare che la ratio di tale disciplina risponde, appunto, all'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche (cfr. sul punto Corte cost., sentenza n. 155 del 2014);… ” La S.C. ,quindi ,ha chiarito che la decadenza si applica a tutte le ipotesi di impugnativa di contratti a termine e che nel caso in cui si faccia valere il superamento del limite massimo di 36 mesi è sufficiente che venga impugnato l'ultimo contratto . Nel caso di specie deve evidenziarsi che questo ultimo principio non è conferente atteso che nel ricorso parte ricorrente – come , peraltro , segnalato dalla resistente sin dalla comparsa ( pg CP_1
8 e 9 ) - ha impugnato i contratti a termine intercorsi tra le parti in relazione all'unico profilo relativo alla mancanza di idonea causale giustificativa e non anche sotto il profilo della superamento del limite temporale dei 36 mesi ( cfr sub A) parte in diritto del ricorso
) Pertanto correttamente parte resistente ha dedotto che , computando 180 giorni a ritroso dal 4/9/2023, possono ritenersi tempestivamente impugnati solo i contratti cessati entro il 7/3/2023 . Ciò detto , relativamente ai quattro contratti stipulati inter partes nel 2023 , per la durata complessiva di 68 giorni , deve rilevarsi che la censura di parte ricorrente di mancata specifica indicazione di idonea causale per essere solo indicato nei contratti a termine lo spettacolo o produzione musicale di impiego della lavoratrice è infondata atteso il disposto dell'art dell'art 29 comma 3 D.Lgs 81/2019 introdotto con D.L. 28/6/2019 n° 59 ( conv in L 8/8/2019 n.81 ) che , nel prevedere disciplina specifica per le NI LI ON , statuisce che queste ultime “ possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019 (…)i trentasei mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi “ e che “A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato”. Tale disposizione normativa esclude la fondatezza della censura di parte ricorrente , la quale peraltro non ha formulato alcuna altra contestazione ( ad esempio circa il mancato effettivo impiego nei programmi e produzioni indicate nei contratti a termine ). Pertanto resta assorbito ogni altro argomento ( in ordine alla richiesta sub C della parte in diritto del ricorso di conversione a tempo indeterminato comunque esclusa alla stregua di Cass. Sez. Unite n° 554/2023) .
Relativamente alla domanda sub B) della parte in diritto del ricorso relativa all'asserita perdita di chance deve osservarsi : tale domanda si fonda sull'assunto che la ricorrente avrebbe acquisito un diritto di precedenza nella sezione contralti , mai ufficializzato dalla
, con conseguente ripercussione sulla carriera della ricorrente che non era mai CP_1 stata convocata per il ruolo di contralto . L'assunto è infondato . Infatti , come dedotto dalla resistente il diritto di precedenza può maturarsi CN ed in particolare dell' 1 CP_1
CN . secondo il quale :“Per le assunzioni a termine di personale artistico -tranne che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste- le NI procedono ad una selezione annuale prima dell'inizio della stagione formulando apposita graduatoria degli idonei, ferma restando, una volta esaurita tale graduatoria, la possibilità di ricorrere a chiamate dirette. Il personale artistico che per un triennio consecutivo abbia partecipato alle selezioni annuali e, risultato idoneo, sia stato assunto a termine in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio, a partire dalla stagione successiva al triennio ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali -senza quindi dover partecipare alle selezioni annuali indette dalla CP_4 non abbia dato luogo a contestazioni artistico-professionali o disciplinari.” La
[...] ricorrente era risultata non idonea nel 2015 nelle selezioni dei contralti (cfr. doc. all. n. 09 allegato alla comparsa ) e quindi nel triennio 2014-2016 non aveva maturato le condizioni previste dal CN e non aveva partecipato alle selezioni indette dal 2017 al 2023 per il ruolo di contralto, con conseguente impossibilità di maturare il diritto di precedenza per assoluta inosservanza delle regole sopra riportate. E' evidente che il mancato rispetto di dette regole contrattuali determinerebbe una violazione dei diritti di altri titolari inseriti nelle graduatorie degli aventi diritto di precedenza nelle assunzioni a termine e , pertanto , ogni comportamento in tal senso non potrebbe che considerarsi illegittimo . Né ,peraltro, in alcun modo tale normativa contrattuale può considerarsi derogata dall'audizione della ricorrente effettuata , come precisato nella e mail in all 5 al ricorso dal Direttore del Coro M.° “ al fine di valutare l'idoneità della a poter essere utilizzata nella Per_4 Pt_1 sezione contralti ” e non certo , come nelle aspettative della ricorrente , per riconoscere – in violazione di norme contrattuali- la precedenza in detta sezione. Pertanto , risultando infondato l'assunto di parte ricorrente , non può configurarsi alcun danno da perdita di chance.
Relativamente alla domanda sub D) , relativa all'invocato diritto all'inquadramento al V livello area Artistica CN NI LI ON occorre evidenziare che , stante la mancata attuale assunzione della ricorrente , difetta l'interesse ad agire in ordine al mero accertamento di tale diritto. Quanto alle differenze retributive che deriverebbero per il periodo lavorato, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione parziale sollevata da parte resistente . Deve tenersi conto che nella fattispecie , non ricorre – per quanto sopra esposto – l'ipotesi di successione di contratti a termine stipulati in frode alla legge o in violazione dei limiti posti dalla legge n. 230/1962 con conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato – e , pertanto la prescrizione decorre dalla cessazione di ogni contratto a termine . Dovendo individuarsi il primo atto interruttivo della prescrizione nella notifica del ricorso intervenuta in data 11/03/2024 , deve ritenersi maturata la prescrizione di ogni credito relativo ai contratti dal 18/4/2014 al 9/8/2016 . ( tra i quali peraltro risulta non essere stato effettivamente lavorato il periodo novembre dicembre 2014 con conciliazione intervenuta tra le parti all 7 alla memoria ) . Per i contratti successivamente intercorsi tra le parti deve in primis richiamarsi il disposto 4 CN secondo il quale : “I minimi tabellari -comprensivi di eventuali importi a titolo di e.d.r. e di e.a.r.- e l'indennità di contingenza dei lavoratori assunti con contratto a termine di durata non superiore a 30 giorni saranno maggiorati del 50% rispetto ai minimi tabellari -comprensivi di eventuali importi a titolo di e.d.r. e di e.a.r.- e l'indennità di contingenza stabiliti per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. La maggiorazione in questione, che viene corrisposta in sostituzione di tutti gli istituti previsti dal presente contratto nonché delle indennità di qualsiasi natura corrisposte dai singoli Enti in sede aziendale, assorbe comunque fino a concorrenza le eventuali eccedenze della retribuzione percepita dal lavoratore in base al contratto individuale di lavoro rispetto al minimo tabellare -comprensivo di eventuali importi a titolo di e.d.r.- ed all'indennità di contingenza . Pertanto deve ritenersi escluso il diritto per qualsiasi maggiorazione derivante dall'anzianità di servizio per i rapporti a termine di durata sino a 30 giorni ovvero la maggioranza dei contratti occorsi dal 2022 al 2023. Per i tre contratti eccedenti la predetta durata dei 30 giorni nulla può rivendicare la ricorrente atteso che il relativo periodo di impiego è inferiore ad un anno (in totale 331 giorni) e quindi non determina il diritto alle differenze retributive per superiore inquadramento . Alla stregua di quanto esposto ,facendo applicazione del principio della ragione più liquida , non resta che addivenire al rigetto del ricorso . La complessità del quadro normativo applicabile ed i diversi orientamenti giurisprudenziali formatesi nel corso del tempo sulla materia consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti OM , 11/11/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli , ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza dell'11/11/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 8744 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
( Avv. O. Mammarella Tosè , V. Calviello ) Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1
( Avv.ti R. Fuso , C. Fazio, A. Di Matteo )
resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la e premetteva in fatto : aveva lavorato alle Controparte_1 dipendenze della convenuta in virtù dei seguenti contratti a termine : contratto dal 18.04.2014 al 30.04.2014, con qualifica di “Artista del Coro – Contralto”;
- contratto dal 13.05.2014 al 2.06.2014, con qualifica di “Artista del Coro – Contralto”;
- contratto dal 16.09.2014 al 21.09.2014, con qualifica di “Artista del Coro – Alto - Mezzosoprano/Contralto”;
- contratto dal 4.11.2014 al 14.12.2014 (con esclusione dei giorni: 26,28 e 30.11.2014 e 3,5,6,9,11 e 13.12.2014), con qualifica di “ Controparte_2
”;
[...]
- contratto dal 9.4.2015 all'11.4.2015 (con esclusione del giorno: 10.4.2015), con qualifica di “Artista del Coro – Alto - Mezzosoprano/Contralto”;
- contratto dal 14.04.2015 al 3.05.2015, con qualifica di “Artista del Coro – Alto - Mezzosoprano/Contralto”;
- contratto dal 20.10.2015 al 31.10.2015, con qualifica di “Artista del Coro – Contralto”;
- contratto dal 3.11.2015 al 10.12.2015 (con esclusione dei giorni: 26 e 28.11.2015 e 2,4,6,9.12.2015), con qualifica di “Artista del Coro – Contralto”;
- contratto dal 30.06.2016 al 9.08.2016 (e presterà servizio nelle seguenti giornate 30 giugno 2016, 01,02,04,05,06,09,11,23, 30 luglio 2016, 02 05, 09 agosto 2016), con qualifica di
“Artista del Coro – Contralto”;
- contratto dal 13.07.2021 al 24.07.2021(con impegno nelle seguenti giornate lavorative: 13,14,15,16,20,21,22,23, 24 luglio 2021), con qualifica di “Artista del Coro – Mezzosoprano”;
- contratto dal 1°.03.2022 al 31.03.2022, con qualifica di “Artista del Coro – Mezzosoprano”;
- contratto dall'8.11.2022 al 23.12.2022, con qualifica di “Artista del Coro – Mezzosoprano”; - contratto dall'11.01.2023 al 15.02.2023, con qualifica di “Artista del
[...]
”; contratto dal 21.02.2023 al 19.03.2023, con qualifica di “Artista Parte_2 [...]
”; Parte_3
- contratto dall'11.04.2023 al 15.04.2023, con qualifica di “ Parte_4
”;
[...]
- contratto dal 19.04.2023 al 20.04.2023, con qualifica di “ Parte_4
”;
[...]
- contratto dal 29.8.2023 al 27.9.2023 con qualifica di “Artista del Coro – Mezzosoprano” ; tutti detti contratti riportavano quale causale l'indicazione di determinati spettacoli;
con lettera del 12.7.2016 la le comunicava che essa ricorrente aveva ottenuto il c.d. CP_1
“diritto di precedenza” per l'assunzione a tempo determinato in qualità di “Artista del Coro
– Mezzosoprano”, avendo conseguito i requisiti previsti nelle sezioni delle annualità 2013, 2014 e 2015 e le tre relative idoneità ; proprio da quando aveva ottenuto il diritto di precedenza nella sezione Mezzosoprani del Complesso Corale - fatta eccezione per il contratto dal 30.06.2016 al 9.08.2016, non veniva più chiamata a rendere la prestazione;
al fine di poter avere maggiori opportunità lavorative, con lettera dell'11.06.2018, protocollata dalla al n. 3652 del 12.06.2018, chiedeva al datore di lavoro di essere esaminata CP_1
“artisticamente con un'audizione” per ottenere il riconoscimento del diritto di precedenza nella Sezione “Contralti”( all. 3) ;la acconsentiva alla richiesta e, con CP_1 comunicazione e-mail dell'11.7.2018 (ore 17:57), convocava la odierna ricorrente per il successivo giorno alle ore 13:00 “nella Sala Coro del Teatro di per CP_1 CP_1
l'audizione concordata con il M° (All. 4); con e-mail dell'11.7.2018 (ore 18:25), Per_1 Pers il Direttore del Coro del tempo, rispondeva all'Ufficio “Concorsi e Persona_3
Selezioni del Teatro dell'Opera di OM”, con una informativa del seguente tenore letterale:
“La Sig.ra non ha concordato alcuna audizione con me. La sig.ra ha chiesto Parte_1 alla Direzione del personale con lettera cartacea, di poter effettuare una audizione per verificare la possibilità di utilizzare il diritto di prelazione di mezzosprano anche nella sezione di contralto. La Direzione Risorse Umane, sentito il mio parere ha accolto la richiesta, per cui domani, dopo le audizioni annuali, la stessa commissione valuterà l'idoneità della sig.ra a poter essere utilizzata nella sezione di Contralto. Pt_1
Cordialmente. (All. 5 ) ; il giorno successivo (12.7.2018), l'audizione Persona_3 della Sig.ra veniva regolarmente svolta innanzi alla Commissione Parte_1 esaminatrice;
nonostante avesse superato tale audizione – che non era volta ad ottenere la sesta idoneità, bensì la possibilità di utilizzare il diritto di precedenza già acquisito nella sezione “Mezzosoprani”, in quella dei “Contralti” - la non aveva mai dato CP_1 corso al passaggio nella relativa lista delle lavoratrici con diritto di prelazione nella sezione
“Contralti” del Complesso Corale e non aveva neppure consegnato alla stessa la copia del verbale del 12.07.2018, redatto dalla Commissione esaminatrice;
con lettera di diffida inviata a mezzo PEC in data 17.11.2022, , invitava il Datore di lavoro a porre in essere tutto quanto necessario per regolarizzare la sua posizione, con il rispetto dell'acquisito diritto di precedenza nella chiamata, anche in vista delle allora imminenti selezioni per il conseguimento del diritto di prelazione estese ad altri candidati (All. 7); tale comunicazione rimaneva inevasa;
con successiva pec del 4.09.2023 sollecitava riscontro alla precedente comunicazione ed, al contempo, impugnava il termine e le proroghe apposti ai contratti sottoscritti dal 2014 al 2023, in quanto illegittimi (All. 8). ; anche tale diffida non era mai stata riscontrata dal di;
parimenti inevasa, rimanevano le ulteriori Controparte_1 CP_1 diffide inviata a mezzo Pec in data 8.11.2023 e 4/12/2023 ( all. 9 e 9bis) ; era sempre stata inquadrata dalla convenuta al VI livello del CN applicato, pur avendo maturato i due anni di servizio presso la di e presso altre NI Controparte_1 CP_1 LI ON previsti dal'art. 73 del suddetto CN per il passaggio al superiore V Livello;
aveva percepito la seguente retribuzione globale di fatto € 1.415,49 (All. 12 e 12bis
)
Argomentava in diritto in ordine A) alla illegittimità dei contratti a tempo determinato per violazione della normativa vigente ratione temporis in materia di indicazione delle causali giustificative dell'utilizzo di contratti a termine;
B) alla perdita di chance : sul punto deduceva che pur essendo divenuta prima in graduatoria nella sezione “Contralti”, in conseguenza dell'esito positivo dell'audizione del 12.7.2018, non è mai stata chiamata in tale ruolo dalla in quanto non ha mai ufficializzato tale “passaggio” di sezione, CP_1 con gravissime ripercussioni sulla sua carriera lavorativa essendole stata preclusa la possibilità di partecipare nel ruolo di mezzosoprano e/o contralto alla messa in scena di altre opere per tutti gli anni successivi, e quindi non consentendole di maturare i requisiti previsti dalla suddetta Legge per l'assunzione a tempo indeterminato;
C) al proprio CP_3 diritto alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in un unico contratto a tempo indeterminato e /o al risarcimento del danno : sul punto deduceva che la mancata indicazione di ragioni oggettive idonee all'apposizione del termine dovesse essere sanzionata con la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o , in subordine, chiedeva la condanna della al risarcimento del danno sia da illegittima CP_1 apposizione del termine che da perdita di chance;
D) al proprio diritto all'inquadramento al V livello “ area Artistica “ CN NI LI ON avendo maturato due anni di servizio con inquadramento al IV livello ex art 73 del citato CN . Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità del termine apposto a tutti contratti ed alle proroghe di cui in premessa, intercorsi tra la ricorrente e la Parte_1 Controparte_1
, per tutte le ragioni sopra dettagliatamente esposte in fatto ed in diritto,
[...] con conseguente trasformazione dei rapporti a termine in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time a decorrere dal 18.04.2014, con qualifica di “Artista del Coro” ed inquadrata al V ovvero al VI Livello – Area Artistica - CN dipendenti delle NI Lirico Sinfoniche, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia. Per l'effetto, ordinare alla di di convertire i contratti a Controparte_1 CP_1 tempo determinato della ricorrente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time con la decorrenza sopra indicata (18.04.2014), ovvero dalla diversa data ritenuta dì giustizia, con eventuale riammissione della stessa in servizio con contratto a tempo indeterminato e diritto della ricorrente all'inquadramento al V ovvero al VI livello
– Area Artistica e mansioni di “Artista del Coro”, nonché condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia e commisurata alla retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.415,49), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti.
- accertare e dichiarare, altresì, che la condotta della di Controparte_1
meglio descritta nella premessa in fatto ed al punto B del presente atto, ha arrecato CP_1 un grave pregiudizio, determinando una importante perdita di chance in capo alla ricorrente, la quale avrebbe potuto ottenere il requisito di 2/3 anni di servizio previsto dalla normativa vigente ratione temporis ai fini della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, o quantomeno avrebbe sicuramente conseguito i requisiti meno stringenti previsti dalla Legge Bonisoli per la sua assuzione a tempo indeterminato;
di conseguenza, quale ristoro del danno patito, condannare la convenuta a procedere con l'assunzione della ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full- time con inquadramento al V ovvero al VI livello – Area Artistica e mansioni di “Artista del Coro”. In via subordinata, sempre nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità del termine apposto a tutti contratti ed alle proroghe di cui in premessa intercorsi tra la ricorrente e la Parte_1 Controparte_1
per tutte le ragioni sopra dettagliatamente esposte in fatto ed in diritto,
[...] nonchè che tra la ricorrente e la è intercorso un Controparte_1 unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time a decorrere dal 18.04.2014, con mansioni di “Artista del Coro”, con inquadramento al VI Livello Area Artistica CN dipendenti delle NI Lirico Sinfoniche, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto, irrogare la sanzione pecuniaria e condannare la
a risarcire i danni patiti in conseguenza delle Controparte_1 reiterate violazioni sopra dettagliatamente illustrate nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia e commisurata alla retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.415,49), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti.
- accertare e dichiarare, altresì, che la condotta della di Controparte_1 meglio descritta nella premessa in fatto ed al punto B del presente atto ha arrecato CP_1 un grave pregiudizio, determinando una importante perdita di chance in capo alla ricorrente, la quale avrebbe potuto conseguire i 24/36 mesi di servizio previsti dalla normativa vigente ratione temporis ai fini della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, o quantomeno sicuramente ottenere i requisiti meno stringenti previsti dalla Legge Bonisoli per la sua assunzione a tempo indeterminato;
per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno che potrà essere determinato in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto del bene primario non ottenuto, ovvero l'assunzione a tempo indeterminato, e per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento previsto dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, nella misura massima consentita ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia o, in alternativa liquidare il danno in via equitativa tenuto conto del bene primario non ottenuto, ovvero l'assunzione a tempo indeterminato.
- In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di trasformazione ovvero assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscere il diritto di precedenza della ricorrente nella sezione “Contralti”, per effetto dell'audizione tenutasi in data 12.7.2018.
- In ogni caso, sempre nel merito: accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata a far data dal mese di giugno del 2016, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel V Livello del CN delle NI Lirico Sinfoniche, con ogni conseguente effetto retributivo, contributivo e previdenziale;
per l'effetto, condannare la di al Controparte_1 CP_1 ricalcolo delle retribuzioni dovute, nonché di tutti gli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso, ivi compresi il TFR, la tredicesima, la quattordicesima e tutte le maggiorazioni maturate e previste dal CN applicato, dalla decorrenza sopra indicata, ovvero dalla diversa data data ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al giorno del saldo”; il tutto con vittoria di spese da distrarsi . Si costituiva la eccependo la decadenza ex art 28 Controparte_1
Dlgs n° 81/2015 dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato cessati antecedentemente al 7/3/2023 ( computando 180 giorni dalla impugnativa del 4/9/2023 in all 8 al ricorso ) ; secondo la prospettazione della resistente dovevano ritenersi CP_1 tempestivamente impugnati solo i contratti con decorrenza dal 21.02.2023 al 19.03.2023 ( 27 giorni ) , dall'11.04.2023 al 15.04.2023( 5 giorni ) , dal 19.04.2023 al 20.04.2023 ( 6 giorni ), dal 29.8.2023 al 27.9.2023 ( 30 giorni ) per la durata complessiva di 68 giorni . Evidenziava ( pg 8 e 9 della comparsa ) che controparte aveva impugnato i contratti a termine solo con riguardo al profilo della carenza di idonea causale atta a giustificare l'apposizione del termine non contestando alcun altro aspetto dei contratti a termine occorsi
, Inoltre deduceva che con il D.L. 34/2014 e con il D.Lgs 81/2015 era vigente regime di acausalità per i primi 36 mesi del rapporto a termine , regime modificato solo a decorrere dal 14/7/2018 con l'entrata in vigore del D.L. 87/2018 , e che i rapporti a termine intercorsi dalle parti dal 2014 al 2016 erano stati di soli 7 mesi . Per i contratti successivamente stipulati richiamava il disposto dell'art 29 comma 3 D.Lgs 81/2019 introdotto con D.L. 28/6/2019 n° 59 ( conv in L 8/8/2019 n.81 ), che aveva introdotto una disciplina specifica per le NI LI ON , nonché la contrattazione di prossimità ed in particolare gli accordi del 17/12/2020 , che introduceva deroga all'art 19 e 21 Dlgs 81/2015
, e l'accordo del 21/6/2021 , che prevedeva la proroga dei contratti in deroga agli art 19 e 21 Dlgs 81/2015 sino al 31/12/2022 ed estendevano il termine di 36 mesi di cui al DL 59/2019 fino a 42 mesi. Argomentava , inoltre , in ordine all'impossibilità di conversione del rapporto ai sensi dell'art. 29 comma 3-ter D.lgs. n. 81/2015 ( introdotto con D.L. n. 59, poi convertito con modificazione nella legge n. 81/2019) applicabile ai contratti tempestivamente impugnati secondo il quale “La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tal titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave”
Quanto all'asserito diritto di precedenza per il ruolo di contralto evidenziava in fatto : la ricorrente aveva partecipato per la stagione lirica 2014/2015 alla selezione per i lavoratori a termine nel ruolo di contralto risultando non idonea (cfr. doc. all. n. 09 – dichiarazione di non idoneità 2015):nelle stagioni dal 2017 al 2023 la ricorrente non aveva partecipato alle audizioni per le assunzioni a termine indette dalla fondazione Opera di nel ruolo di CP_1 contralto (doc. all. n. 08 – risultati bandi audizione coro contratti a termine) ; dal 2013 al 2023 mai la ricorrente aveva superato le selezioni annuali per contratti a termine nel ruolo di contralto presso la sede della di Capitale, risultando Controparte_1 CP_1 idonea a detto ruolo per un triennio consecutivo;
mai la fondazione aveva inteso riconoscere alla ricorrente il ruolo di contralto nell'anno 2018 né aveva mai autorizzato nel 2018 il maestro a riconoscere alcun diritto di precedenza nei contratti a termine Per_1 per il ruolo di contralto in favore della ricorrente;
nell'anno 2018, piuttosto, tenuto conto che la ricorrente aveva smesso di lavorare per la fondazione nell'anno 2016, si è favorita una adduzione per verificare la possibilità di utilizzo della sig.ra per chiamate Pt_1 dirette nel ruolo di mezzosoprano o contralto, quindi slegate dal diritto di precedenza. In diritto deduceva che il diritto di precedenza poteva maturarsi esclusivamente nel rispetto delle regole contenute nel CN e segnatamente dell'art 1 CN secondo il quale il diritto di precedenza poteva acquisirsi solo a seguito del positivo il superamento per un triennio delle selezioni annuali ( in assenza di contestazioni disciplinari ) . La ricorrente era risultata non idonea nel 2015 nelle selezioni dei contralti (cfr. doc. all. n. 09) e quindi nel triennio 2014-2016 non aveva maturato le condizioni previste dal CN e non aveva partecipato alle selezioni indette dal 2017 al 2023 per il ruolo di contralto, con conseguente impossibilità di maturare il diritto di precedenza per assoluta inosservanza delle regole sopra riportate. Sosteneva, quindi , che non sussisteva alcun diritto della ricorrente a vedersi inserita , con violazione dei diritti di altri titolari , nelle graduatorie degli aventi diritto di precedenza nelle assunzioni a termine e ,conseguetemente ,non poteva sussistere alcun danno da perdita di chance, con integrale rigetto di ogni avversa domanda. In ogni caso evidenziava la carenza di interesse ad agire della ricorrente non avendo la stessa non ha allegato né provato che anche laddove fosse stata inclusa nelle graduatorie degli aventi diritto alle assunzioni a termine per il ruolo di contralto sarebbe stata chiamata in servizio: nel ricorso non erano indicate le produzioni in cui avrebbe potuto lavorare e dove sarebbe stata pretermessa, senza dimenticare che la ricorrente ove mai inclusa in detta graduatoria sarebbe stata l'ultima in lista e, come tale, avrebbe potuto lavorare solo dopo il completo esaurimento della graduatoria degli idonei.
Relativamente alla domanda di condanna al pagamento di differenze retributive per superiore inquadramento eccepiva la prescrizione di qualsiasi credito in riferimento ai contratti dal 18/4/2014 al 9/8/2016 , atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione doveva individuarsi la notifica del ricorso intervenuta solo in data 11/03/2024. Richiamava
, poi ,l'art. 4 CN che prevedeva una maggiorazione corrisposta in sostituzione di tutti gli istituti contrattuali ed indennità di qualsiasi natura corrisposte dai singoli Enti in sede aziendale, per contratti a termine di durata non superiore a trenta giorni . Pertanto sosteneva che doveva ritenersi escluso il diritto per qualsiasi maggiorazione derivante dall'anzianità di servizio per i rapporti a termine di durata sino a 30 giorni. Per i tre contratti eccedenti la predetta durata dei 30 giorni nulla poteva ritenersi dovuto in ragione della circostanza che la somma algebrica dei periodi di lavoro occorsi con la ricorrente è inferiore ad un anno (in totale 331 giorni). Precisava sul punto che il periodo contrattuale novembre 2014/dicembre 2014 non è stato prestato e che la ricorrente ha rinunciato ad ogni pretesa riferita al predetto periodo (cfr. doc. all. n. 07).
Concludeva chiedendo “ preliminarmente, accertare e dichiarare la decadenza dall'impugnativa di tutti i rapporti antecedenti decorrente dal 21/2/2023, per le ragioni di cui alla presente memoria e, per l'effetto, respingere la domanda per quanto indicato in narrativa;
- nel merito, rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Formulata proposta conciliativa , dopo tre rinvii richiesti dalle parti la dava CP_1 atto all'udienza del 29/4/2025 che non era stato possibile reperire un ruolo utile ad impiegare la ricorrente e rifiutava la proposta transattiva del giudice . Autorizzato il deposito di note , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza . Il ricorso non merita accoglimento . Deve ritenersi fondata la deduzione di parte resistente in merito all'intervenuta decadenza Il punto 4 dell'art.32 statuisce che “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”. A sua volta l'art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal D.L. 87/2018, dispone che l'impugnazione del contratto a tempo determinato debba avvenire “entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto”; termine prolungato a 180 gg. dalla legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.186 dell'11 agosto 2018, L. n.96 del 9 agosto 2018, entrata in vigore il giorno 12.8.2020, il c.d. Decreto Dignità, modifica normativa applicabile ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonche' ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. Giova ,sul punto , richiamare il recente orientamento della S.C. ( cfr ordinanza Cass. sez lav n. 12154/2025 ) secondo il quale “ come recentemente precisato da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 2876 del 5/2/2025), il suddetto art. 32, nel testo antecedente alla modifica operata dalla legge n. 92 del 28/6/2012, estende la decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento dall'art. 6 della legge n. 604/1966, «all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo», (comma 3 lett. d) e prevede l'applicazione della nuova normativa anche «ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine» nonché «ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge» (comma 4 lett. a e b); la ratio della normativa, come detto, è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte, ratio con la quale non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il richiamo contenuto nella lettera d) del comma 3 e nella lettera a) del comma 4 ai soli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, «escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di quelle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicitamente rinvia» (così Cass., Sez. L, n. 30975 del 20/10/2022 che ha affermato l'applicabilità dell'art. 32 della legge n. 183/2010 anche alle azioni di nullità del termine per omesso rispetto delle condizioni imposte dall'art. 3 del d.lgs. n. 368/2001); il rinvio fatto agli artt. 1, 2, e 4 del d.lgs. n. 368/2001, come reso evidente anche dall'apprezzamento congiunto, a fini interpretativi, dei commi 3 e 4 dell'art. 32, è finalizzato unicamente ad indicare l'oggetto dell'azione di nullità, che può riguardare sia il termine apposto al contratto (art. 1), anche se stipulato dalle aziende indicate nell'art. 2, sia la proroga dello stesso (art. 4); il richiamo non è, invece, finalizzato ad operare una distinzione, quanto alla decadenza, fra le diverse violazioni dalle quali può derivare la nullità o l'illegittimità del termine medesimo o della sua proroga, violazioni che vanno fatte valere nel rispetto del termine decadenziale anche se la disciplina che si assume violata è dettata da norme non richiamate, ossia dagli artt. 3 e 5 del decreto;
conferma questa interpretazione la lettera b) del comma 4 dell'art. 32 legge cit. che, nell'estendere il nuovo regime anche ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge, non opera alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio, rendendo ulteriormente chiaro che il rinvio agli artt. 1, 2, 4 del d.lgs. n. 368/2001 si riferisce alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile;
d'altro canto, come pure sopra ricordato, questa Corte non ha mai dubitato della applicabilità della decadenza anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, proprio prendendo le mosse da detta applicabilità, ha affermato, e va qui ribadito, che, qualora il superamento derivi dalla stipulazione in successione di più contratti, è sufficiente che venga tempestivamente impugnato l'ultimo contratto «atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione» (cfr. sempre Cass. n. 4960/2023 e Cass. n. 34741/2023 citate);
1.1.4 avvalora, peraltro, tale ricostruzione il testo dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del 2001, come riformulato dal d.l. 20/3/2014, n. 34, conv. in legge n. 78/2014, il quale stabilisce che è «consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato […]»; se il contratto previsto ab origine , ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4 lett. a) della legge n. 183/2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non v'è (evidentemente) alcuna ragione di operare un distinguo in relazione a fattispecie, sostanzialmente analoga, in cui il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro;
1.1.5 in conclusione, deve ritenersi che il previsto termine di decadenza trovi applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e si può osservare che la ratio di tale disciplina risponde, appunto, all'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche (cfr. sul punto Corte cost., sentenza n. 155 del 2014);… ” La S.C. ,quindi ,ha chiarito che la decadenza si applica a tutte le ipotesi di impugnativa di contratti a termine e che nel caso in cui si faccia valere il superamento del limite massimo di 36 mesi è sufficiente che venga impugnato l'ultimo contratto . Nel caso di specie deve evidenziarsi che questo ultimo principio non è conferente atteso che nel ricorso parte ricorrente – come , peraltro , segnalato dalla resistente sin dalla comparsa ( pg CP_1
8 e 9 ) - ha impugnato i contratti a termine intercorsi tra le parti in relazione all'unico profilo relativo alla mancanza di idonea causale giustificativa e non anche sotto il profilo della superamento del limite temporale dei 36 mesi ( cfr sub A) parte in diritto del ricorso
) Pertanto correttamente parte resistente ha dedotto che , computando 180 giorni a ritroso dal 4/9/2023, possono ritenersi tempestivamente impugnati solo i contratti cessati entro il 7/3/2023 . Ciò detto , relativamente ai quattro contratti stipulati inter partes nel 2023 , per la durata complessiva di 68 giorni , deve rilevarsi che la censura di parte ricorrente di mancata specifica indicazione di idonea causale per essere solo indicato nei contratti a termine lo spettacolo o produzione musicale di impiego della lavoratrice è infondata atteso il disposto dell'art dell'art 29 comma 3 D.Lgs 81/2019 introdotto con D.L. 28/6/2019 n° 59 ( conv in L 8/8/2019 n.81 ) che , nel prevedere disciplina specifica per le NI LI ON , statuisce che queste ultime “ possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019 (…)i trentasei mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi “ e che “A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato”. Tale disposizione normativa esclude la fondatezza della censura di parte ricorrente , la quale peraltro non ha formulato alcuna altra contestazione ( ad esempio circa il mancato effettivo impiego nei programmi e produzioni indicate nei contratti a termine ). Pertanto resta assorbito ogni altro argomento ( in ordine alla richiesta sub C della parte in diritto del ricorso di conversione a tempo indeterminato comunque esclusa alla stregua di Cass. Sez. Unite n° 554/2023) .
Relativamente alla domanda sub B) della parte in diritto del ricorso relativa all'asserita perdita di chance deve osservarsi : tale domanda si fonda sull'assunto che la ricorrente avrebbe acquisito un diritto di precedenza nella sezione contralti , mai ufficializzato dalla
, con conseguente ripercussione sulla carriera della ricorrente che non era mai CP_1 stata convocata per il ruolo di contralto . L'assunto è infondato . Infatti , come dedotto dalla resistente il diritto di precedenza può maturarsi CN ed in particolare dell' 1 CP_1
CN . secondo il quale :“Per le assunzioni a termine di personale artistico -tranne che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste- le NI procedono ad una selezione annuale prima dell'inizio della stagione formulando apposita graduatoria degli idonei, ferma restando, una volta esaurita tale graduatoria, la possibilità di ricorrere a chiamate dirette. Il personale artistico che per un triennio consecutivo abbia partecipato alle selezioni annuali e, risultato idoneo, sia stato assunto a termine in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio, a partire dalla stagione successiva al triennio ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali -senza quindi dover partecipare alle selezioni annuali indette dalla CP_4 non abbia dato luogo a contestazioni artistico-professionali o disciplinari.” La
[...] ricorrente era risultata non idonea nel 2015 nelle selezioni dei contralti (cfr. doc. all. n. 09 allegato alla comparsa ) e quindi nel triennio 2014-2016 non aveva maturato le condizioni previste dal CN e non aveva partecipato alle selezioni indette dal 2017 al 2023 per il ruolo di contralto, con conseguente impossibilità di maturare il diritto di precedenza per assoluta inosservanza delle regole sopra riportate. E' evidente che il mancato rispetto di dette regole contrattuali determinerebbe una violazione dei diritti di altri titolari inseriti nelle graduatorie degli aventi diritto di precedenza nelle assunzioni a termine e , pertanto , ogni comportamento in tal senso non potrebbe che considerarsi illegittimo . Né ,peraltro, in alcun modo tale normativa contrattuale può considerarsi derogata dall'audizione della ricorrente effettuata , come precisato nella e mail in all 5 al ricorso dal Direttore del Coro M.° “ al fine di valutare l'idoneità della a poter essere utilizzata nella Per_4 Pt_1 sezione contralti ” e non certo , come nelle aspettative della ricorrente , per riconoscere – in violazione di norme contrattuali- la precedenza in detta sezione. Pertanto , risultando infondato l'assunto di parte ricorrente , non può configurarsi alcun danno da perdita di chance.
Relativamente alla domanda sub D) , relativa all'invocato diritto all'inquadramento al V livello area Artistica CN NI LI ON occorre evidenziare che , stante la mancata attuale assunzione della ricorrente , difetta l'interesse ad agire in ordine al mero accertamento di tale diritto. Quanto alle differenze retributive che deriverebbero per il periodo lavorato, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione parziale sollevata da parte resistente . Deve tenersi conto che nella fattispecie , non ricorre – per quanto sopra esposto – l'ipotesi di successione di contratti a termine stipulati in frode alla legge o in violazione dei limiti posti dalla legge n. 230/1962 con conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato – e , pertanto la prescrizione decorre dalla cessazione di ogni contratto a termine . Dovendo individuarsi il primo atto interruttivo della prescrizione nella notifica del ricorso intervenuta in data 11/03/2024 , deve ritenersi maturata la prescrizione di ogni credito relativo ai contratti dal 18/4/2014 al 9/8/2016 . ( tra i quali peraltro risulta non essere stato effettivamente lavorato il periodo novembre dicembre 2014 con conciliazione intervenuta tra le parti all 7 alla memoria ) . Per i contratti successivamente intercorsi tra le parti deve in primis richiamarsi il disposto 4 CN secondo il quale : “I minimi tabellari -comprensivi di eventuali importi a titolo di e.d.r. e di e.a.r.- e l'indennità di contingenza dei lavoratori assunti con contratto a termine di durata non superiore a 30 giorni saranno maggiorati del 50% rispetto ai minimi tabellari -comprensivi di eventuali importi a titolo di e.d.r. e di e.a.r.- e l'indennità di contingenza stabiliti per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. La maggiorazione in questione, che viene corrisposta in sostituzione di tutti gli istituti previsti dal presente contratto nonché delle indennità di qualsiasi natura corrisposte dai singoli Enti in sede aziendale, assorbe comunque fino a concorrenza le eventuali eccedenze della retribuzione percepita dal lavoratore in base al contratto individuale di lavoro rispetto al minimo tabellare -comprensivo di eventuali importi a titolo di e.d.r.- ed all'indennità di contingenza . Pertanto deve ritenersi escluso il diritto per qualsiasi maggiorazione derivante dall'anzianità di servizio per i rapporti a termine di durata sino a 30 giorni ovvero la maggioranza dei contratti occorsi dal 2022 al 2023. Per i tre contratti eccedenti la predetta durata dei 30 giorni nulla può rivendicare la ricorrente atteso che il relativo periodo di impiego è inferiore ad un anno (in totale 331 giorni) e quindi non determina il diritto alle differenze retributive per superiore inquadramento . Alla stregua di quanto esposto ,facendo applicazione del principio della ragione più liquida , non resta che addivenire al rigetto del ricorso . La complessità del quadro normativo applicabile ed i diversi orientamenti giurisprudenziali formatesi nel corso del tempo sulla materia consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti OM , 11/11/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli