Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4842 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Rgnr 90876 /2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- DODICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA
all'udienza del 06.02.2025 nella controversia civile iscritta al n. 90876 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2012 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Marano di Napoli, alla via Nuova Fuoragnano n 3, elett.te dom.to in Portici (NA) al Corso Garibaldi
n. 162, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Buonocunto (c.f. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Luigi Damiano (C.F.
) giusta procura a margine dell'atto introduttivo del processo presso la C.F._3 sezione distaccata di Marano.
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._4 residente in [...]al Vico S. Antonio Abate 9/12 e , nata a Controparte_2
Villaricca il 02.11.1982, (C.F. ), residente in [...]in Campania al Vico C.F._5
S. Antonio Abate nn. 11/12, rappresentate e difese ciascuna da se stessa e dall'altra germana in modalità sia congiunta che disgiunta, ed elettivamente dom.te presso lo studio di Controparte_2 in Giugliano in Campania al Vico S. Antonio Abate n. 12.
CONVENUTE
1
, nata a [...] il [...], (C.F. , quale CP_3 C.F._6 erede dell'avv. , nato a Giugliano in [...] al dì 24.11.45, (C.F. Controparte_4
), deceduto in Castelvolturno addì 11.03.2020, giusta di lui testamento C.F._7 olografo pubblicato addì 15.06.2020 per atti notar rep. 110600, racc. 47920, Persona_1 registrato in Napoli il 06.07.2020, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti , (C.F. ), e avv. , Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), presso quest'ultimo difensore elettivamente dom.ta in Giugliano in C.F._5
Campania al Vico S. Antonio Abate n. 12.
CONVENUTA
E
nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_5
, rappresentato e difeso, a partire dal 2017, dagli avv.ti Vincenzo C.F._8
Massarelli (C.F. ) e (C.F. ) in C.F._9 Controparte_1 C.F._4 sostituzione del precedente legale e, dalla riassunzione avvenuta nel 2021, anche dall'avv.
Tartaglione Giacomo (c.f. ) presso il cui studio legale in Marcianise alla via C.F._10
San Simeone nr. 20 elettivamente domicilia.
CONVENUTO
E
nata a [...] il [...], (c.f. ), Controparte_6 C.F._11 rappresentata e difesa dall'avv. Tartaglione Giacomo (c.f. ) presso il cui C.F._10 studio legale in Marcianise alla via San Simeone nr. 20 elettivamente domicilia.
CONVENUTA
E
già , con sede in MO VE (TV), Controparte_7 Controparte_8 alla Via Marocchesa n. 14 (C.F. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di SO
, P.IVA in persona dei suoi legali rappresentanti, dott. P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_9
e dott. , rispettivamente, il primo Amministratore Delegato e Direttore
[...] CP_10
Generale ed il secondo Dirigente della società, quale Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo della Strada ai sensi degli artt. Parte_2
286 e ss del D.Lgs n.209 del 7/9/2005, elettivamente domiciliata in Giugliano (Na) alla Via Mattia
Coppola, 4 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Taglialatela (C.F. che la C.F._12 rappresenta e difende.
CONVENUTA
Oggetto: lesione personale.
2 CONCLUSIONI: Con scritti conclusionali e di replica le convenute eredi e CP_1 CP_3
riportandosi ai propri atti e documenti, davano atto dell'incontro di volontà raggiunto con
[...]
l'attore e della mancata adesione della compagnia assicurativa rimasta inerte che, dunque, Pt_1 aveva impedito il raggiungimento di una bonaria composizione della lite e concludevano, in primis, per l'estromissione dal processo delle germane per carenza di legittimazione passiva, in CP_1 caso contrario, chiedevano: dichiararsi il processo estinto;
l' azione nulla/inefficace/improponibile/inammissibile; dichiararsi prescritta la domanda;
in via, subordinata rigettarla perché infondata;
rigettare la domanda nei confronti di ai sensi CP_3 dell'art.2054 co.3 c.c.; in via estremamente subordinata, contenere la domanda attorea nei limiti del danno differenziale per percezione di rendita (il documento che viene prodotto e a cui fanno CP_11 CP_1 CP_ CP_ riferimento è , la rendita è non;
rigettarsi la domanda di rivalsa della compagnia assicurativa, il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Con scritti conclusionali , ricostruita la vicenda e reiterate le difese Controparte_5 concludeva chiedendo di dichiararsi l'improcedibilità della domanda per omessa mediazione obbligatoria;
dichiararsi prescritto il diritto del al risarcimento;
dichiararsi estinto il giudizio Pt_1 per mancata tempestiva riassunzione;
rigettarsi la domanda attorea o, in subordine, contenerla nei limiti del danno differenziale;
rigettarsi la domanda di rivalsa della compagnia assicurativa, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Le medesime conclusioni venivano avanzate da , la quale, in premessa, chiedeva Controparte_6
l'estromissione per carenza di legittimazione passiva.
Parte attrice, reiterate le proprie difese concludeva per l'accertamento della responsabilità di nella causazione dell'incidente quale guidatore della vettura di Controparte_5 proprietà del defunto;
condanna dei convenuti in solido con il Controparte_4 CP_1
FGVS al risarcimento del danno patito dall'istante, per un importo complessivo di € 861.596,00 (di cui € 6.000,00 per i danni subiti dal motociclo) per le lesioni personali subite da o Parte_1 quella maggiore o minor somma ritenuta equa e satisfattiva dal Giudice;
oltre interessi per danno da ritardato adempimento dal fatto al soddisfo e svalutazione monetaria , nella misura ritenuta di giustizia, nonché' interessi legali dalla domanda;
tale richiesta di risarcimento da intendersi al netto con esclusione delle somme da accantonarsi in favore dell'ente assistenziale per le prestazioni erogate e da erogarsi, il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
con scritti conclusionali, reiterava le richieste già esplicitate nei precedenti atti. Controparte_7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti (successivamente Controparte_4 deceduto), e quale FGVS, il sig. Controparte_5 Controparte_13 [...] citava gli stessi innanzi al Tribunale di Napoli sez. distaccata di Marano al fine di Parte_1 vedersi riconoscere il risarcimento del danno per le gravissime lesioni personali subite nel sinistro stradale del 03.08.2008 alle ore 00:10 in Marano di Napoli.
3 All'udienza di comparizione innanzi al precedente giudice istruttore, l'Avv. , Controparte_4 quale procuratore di sé stesso, chiedeva la sospensione del procedimento ex art 295 c.p.p. in quanto pendente innanzi al Giudice di Pace di Marano procedimento penale a carico del Parte_1 imputato per lesioni colpose derivanti dal sinistro per cui era causa (procedimento n. 107383/2008
RGNR e n. 109/2011 RG dib.).
Si costituiva anche la già con comparsa Controparte_7 Controparte_8 tempestivamente depositata in data 15.06.2012 chiedendo il rigetto della domanda e proponendo, in caso di condanna, domanda di regresso nei confronti del convenuto proprietario del veicolo privo di assicurazione e del responsabile civile.
Con ordinanza del 12.07.2012 il Giudice accoglieva l'istanza e disponeva la sospensione del giudizio a far data dal 11.07.2012.
In data 14.3.2014 il Giudice di Pace di Marano dichiarava la sua incompetenza essendo emersa la commissione di più gravi reati da parte del SI. (artt. 186 e 187 Codice della strada). Pt_1
Conseguentemente, il giudizio penale regrediva a mero procedimento investigativo e si concludeva definitivamente soltanto il 10.3.2017 con decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione (nel predetto giudizio si procedeva nei soli confronti del ex art 590 c.p.; la richiesta di Pt_1 archiviazione era datata 8.03.2016 e depositata il 25.03.2016).
A seguito d'istanza depositata il 30.05.2017 dal il giudizio veniva riassunto dinanzi al Pt_1
Tribunale di Napoli e con decreto del 22.06.2017 il GOT assegnatario del fascicolo fissava, per la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, l'udienza del 08.01.2018.
A tale udienza il convenuto chiedeva di dichiarare il procedimento Controparte_5 estinto ex artt. 295, 297 e 307 c.p.c. perché non riassunto nel termine di legge (dalla intervenuta cessazione della causa di sospensione- atteso che il procedimento penale si sarebbe chiuso il
14.3.2014 data in cui il Giudice di Pace aveva dichiarato la sua incompetenza), nonché, in via subordinata, dichiarare l'improponibilità, improcedibilità, inammissibilità e/o nullità della domanda attorea per le ragioni indicate nella prima comparsa di costituzione e in quella successiva del
18.12.2017 in fase riassuntiva. In subordine chiedeva immediato passaggio alla fase delle conclusioni.
Il convenuto Avv. si associava a tali difese ed in aggiunta ad esse richiamava Controparte_4
i depositati referti alcoolemici a carico del attestanti un livello di alcool pari al triplo del Pt_1 limite massimo consentito, nonché di quelli tossicologici attestanti massiccia assunzione di cocaina, al fine di evidenziare la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro.
L'attore si opponeva all'eccezione di estinzione perché infondata in fatto e diritto. In particolare, parte attrice asseriva che l'istanza di riassunzione del 30.05.2017 era da considerarsi tempestivamente proposta, essendosi il procedimento penale concluso definitivamente solo in data
10.3.2017 con il decreto di archiviazione.
Il GOT, riservandosi sulla eccezione di estinzione e sulle altre richieste, concedeva i termini ex 183
c.p.c. e rinviava per il prosieguo al 7.06.2018. A tale udienza i convenuti rinnovano la richiesta di dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio e chiedevano, in subordine, il rinvio a conclusioni sull'assunto che, dalla documentazione prodotta, si evincerebbe che alcuna responsabilità era
4 imputabile ai convenuti. Parte attrice si opponeva per le ragioni indicate anche nelle note scritte. Il
GOT si riservava, onerando l'attore di depositare le produzioni entro 7 giorni.
In data 19.07.2018 il GOT, sciogliendo la riserva, rigettava l'eccezione di estinzione (sull'assunto che la sentenza penale di incompetenza per materia non poteva considerarsi conclusiva del processo) e ammetteva prova testimoniale come articolata da entrambe le parti, nonché prova contraria, riservandosi sulle ulteriori istanze e rinviando all'udienza del 28.01.2019 per l'escussione di un teste per parte.
All'udienza del 28.01.2019 i convenuti eccepivano l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda ed in specie evidenziavano che il era fruitore per il medesimo sinistro di una Pt_1 CP_ rendita da invalidità civile erogata dall' sin dall'aprile 2009 come da atti depositati. In via subordinata chiedevano di ordinare ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione dei referti tossicologici e alcoolemici del Pronto Soccorso di Giugliano risalenti alla notte del sinistro. Data l'assenza di entrambi i testimoni, il GOT rinviava in prosieguo prova al 23.05.2019.
Il giudizio veniva scardinato e assegnato alla scrivente che, constatata la perdurante assenza dei testi, rinviava nuovamente il giudizio all'udienza del 28.11.2019. In tale data venivano escussi il
SI. per parte attrice e la SI.ra per le parti convenute. La causa Controparte_14 CP_15 veniva rinviata per l'esame dei tre testi residui all'udienza del 27.04.2020, rinviata d'ufficio all'
1.02.2021.
Nelle more del giudizio decedeva l'Avv. , quale parte e quale procuratore di Controparte_4 sé stesso;
pertanto, il giudizio veniva nuovamente interrotto in data 1.02.2021.
Riassunto il giudizio nei modi e termini di legge nei confronti di tutte le parti in causa, nonché di tutti gli eredi del defunto Avv. , ovvero la moglie ed i figli Controparte_4 CP_3
, , e , la Controparte_5 Controparte_1 Controparte_6 Controparte_2 scrivente con decreto del 19.03.2021 fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del
14.06.2021 con termine per notificare alla controparte entro e non oltre il 19.05.2021.
Le parti si costituivano nuovamente, depositando il testamento con cui il defunto
[...]
lasciava ogni suo bene in eredità alla moglie le figlie del de cuius CP_4 CP_3
, e chiedevano, pertsnto, l'estromissione dal processo per carenza Controparte_1 CP_2 CP_6 di legittimazione passiva. La convenuta faceva istanza affinché si dichiarasse Controparte_6 estinto il processo ex art. 305 c.p.c. per tardiva riassunzione.
All'udienza del 14.06.2021, la scrivente rigettava l'eccezione formulata dalla convenuta in riassunzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c. per non essere stato lo stesso riassunto nei Controparte_6 termini di legge, in quanto infondata. Ciò in virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza per cui “il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305 c.p.c., dalla data della legale conoscenza che dell'evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione;
la parte che eccepisce l'estinzione per tardiva riassunzione, può comunque dimostrare che la conoscenza in forma legale dell'evento” (cfr. ex multis Tribunale Milano, 27/03/2014). Dall'analisi della documentazione versata in atti, non emergeva infatti che la parte interessata alla prosecuzione – nel caso di specie l'attore – avesse avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo (morte di una delle controparti) in data anteriore all'udienza del 1 febbraio 2021 nel corso della quale lo stesso è stato dichiarato e,
5 conseguentemente, era da questo momento che doveva ritenersi acquisita legale conoscenza dell'evento da parte attrice ed iniziava, pertanto, a decorrere il termine per la riassunzione del giudizio. Per tali motivi la scrivente riteneva tempestivo il depositato ricorso in riassunzione datato
17 marzo 2021.
La causa veniva così rinviata all'udienza del 6.12.2021 per l'escussione degli ulteriori testi ammessi, con riserva di ogni ulteriore valutazione in merito alla nomina di un CT per eventuali accertamenti di carattere peritale. (in questa sede non c'è stata pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione, formulata dalle convenute in riassunzione e , Controparte_2 Controparte_1 rilevato che potesse essere delibata unitamente al merito).
Con provvedimento reso fuori udienza del 28.06.2021 la scrivente, in seguito a istanza ex art. 177 cod. proc. civ. per e con la quale era stato chiesto “revocarsi Controparte_6 Controparte_5
l'ordinanza emessa dalla S.V. Ill.ma il 14 giugno 2021, comunicata in pari data, e, conseguentemente, dichiararsi, a mente dell'art. 305 cod. proc. civ., l'estinzione del presente procedimento per non essere stato riassunto nel prescritto termine di legge decorrente, ex art. 301 stesso codice, dall'11 marzo 2020 ovvero dalla data del decesso dell'avv. Controparte_4 che, per l'appunto, era costituito in proprio e quale difensore di sé medesimo”, ritenuto opportuno provocare il contraddittorio tra le parti, le invitava a prendere posizione sulla predetta istanza e fissava l'udienza cartolare del 30.09.2021.
Lette le note di trattazione scritta e rilevato che il processo poteva proseguire essendo stato riassunto dall'attore nel termine di legge (richiamata la precedente ordinanza), la scrivente rigettava l'istanza e anticipava l'udienza del 6.12.2021 fissata per l'audizione dei testi al 14.10.2021, al fine di ascoltare un teste tra quelli ammessi di parte attrice e non escussi alla precedente udienza istruttoria.
Espletata la prova testimoniale, la parte attrice chiedeva nomina di C.T.U. medico-legale al fine di accertare le lesioni e i postumi invalidanti subiti dal sig. mentre le parti convenute Parte_1 insistevano sulla ammissione della CT almeno sull'autoveicolo coinvolto nel sinistro.
Il G.U. si riservava e con ordinanza pronunciata fuori udienza, disattesa ogni richiesta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.01.2022.
A tale udienza svoltasi in trattazione scritta le parti costituite concludevano come da note e la scrivente riservava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
All'esito dello scadere dei termini concessi, con decreto del 25.05.2022 la causa veniva rimessa sul ruolo per il conferimento di incarico ad un CT medico legale.
Alla udienza successiva, tenutasi in modalità cartolare, l'avv. sollecitava Controparte_1
l'astensione del giudice e dichiarava di voler procedere alla ricusazione. Pertanto, ritenuto insussistente l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c., questo giudice trasmetteva gli atti al
Presidente del Tribunale per i provvedimenti di competenza in merito alla ricusazione. Il Presidente del Tribunale in data 07.07.2022 dichiarava inammissibile l'istanza e rimetteva gli atti al giudice istruttore per il prosieguo.
All'udienza del 06.10.2022 il Giudice, dato atto del deposito di note di trattazione scritta, confermava l'incarico conferito al CT ed integrava i quesiti come richiesto dai procuratori e Tartaglione Giacomo. Controparte_1
6 In data 08.06.2023 veniva depositata la CT redatta dalla dott.ssa integrata e poi Persona_2 depositata il 13.11.2023, a seguito delle richieste di ulteriori chiarimenti. La suddetta perizia individuava il danno biologico permanente nella misura del 70-72%, percentuale “espressa in base alla valutazione della effettiva incidenza del complesso delle menomazioni stesse sulla integrità psicofisica della persona, comprensiva delle accreditabili notevoli limitazioni dinamico relazionali”. Relativamente all' utilizzo del casco la dott.ssa non poteva dare una risposta e spiegava “non Per_2 essendo disponibile in atti la ricostruzione cinematica dell'incidente da cui poter dedurre la dinamica dell'impatto e le modalità con cui la vis lesiva ha agito sul cranio (con la conseguente produzione del danno encefalico), non è possibile, per la scrivente, contestualizzare l'effetto che avrebbe avuto un dispositivo di protezione e pertanto risulterebbe alquanto arbitrario attribuire al mancato uso del casco un valore percentuale sull'entità della lesione riportata dal In ogni Pt_1 caso, laddove esistessero elementi circostanziali sufficienti, potrebbe essere necessario uno studio di un esperto di biomeccanica forense per definire, in relazione alle specifiche modalità dell'urto, la quota parte di energia dissipata dal casco e quella trasmessa al complesso cranio-encefalico”.
Ugualmente, seppur certa l'assunzione di alcool e sostanze psicotrope da parte del la Pt_1 dottoressa affermava “le incertezze dottrinali in materia, a fronte della complessità e specificità del caso de quo, rendono estremamente aleatoria ed opinabile qualsiasi valutazione circa l'effetto dell'uso di alcol e sostanze sulla entità del danno patito (e sul conseguente danno biologico)”.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.11.2023 il Giudice, dato atto che il CT non aveva fornito i chiarimenti richiesti e che persistevano contestazioni riguardo alla dinamica dell'incidente, riteneva indispensabile procedere a consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di verificare e valutare i dati obiettivi cinematici per ricostruire la posizione degli occupanti dell'auto e della moto.
In data 06.06.2024 veniva depositato l'elaborato peritale da parte del CT , il Persona_3 quale rispondeva ai quesiti posti dal Giudice nonché alle richieste di chiarimenti avanzate dalle parti e riteneva, in base all'analisi dei luoghi, della dinamica, dei rilievi sull'autovettura e delle norme del codice della strada che la causazione del sinistro fosse attribuibile in misura del 80% al conducente della vettura, dovendosi ritenere attribuibile il restante 20% alla condotta del motociclista in considerazione dell'andatura adottata nell'attraversamento dell'intersezione. Nonostante risultasse accertato lo stato di alterazione del data la dinamica, il CT riteneva che, anche in buone Pt_1 condizioni psicofisiche, i margini per evitare la collisione sarebbero risultati ridotti. Relativamente all'utilizzo del casco e alla sua eventuale incidenza sulle lesioni, il CT affermava “la relazione dei
CC ed i rilievi fotografici disponibili non evidenziano la presenza sui luoghi del sinistro di alcun casco protettivo, mentre i certificati medici evidenziano un trauma alla parte “fronto temporo parietale sx” del capo del motociclista. I dati esposti indicano che verosimilmente il motociclista non utilizzasse il casco al momento del sinistro. Nel caso in esame non è disponibile la posizione del presunto punto d'urto, né la posizione “di quiete” del motociclista, né di eventuali macchie ematiche che avrebbero consentito di definire la traiettoria del conducente dello scooter dopo l'urto e di stimare quindi la velocità con il quale tale conducente ha battuto contro uno o più ostacoli fissi
(automobile e/o suolo od altri manufatti presenti sui luoghi). Non essendo quindi possibile stimare la velocità con la quale il capo del motociclista ha battuto, non risulta stimabile in quale misura l'utilizzo di un casco omologato avrebbe limitato i danni riportati”.
7 Stante l'omessa notifica della relazione ad uno dei CTP, veniva assegnato un termine per sanare il vizio mediante osservazioni e l'instaurazione del contraddittorio con il pretermesso CTP ing.
. Per_4
Veniva dunque depositata dall'ing. , in data 13.12.2024, la relazione corredata delle Per_3 risposte a tutte le osservazioni dei CTP.
All'udienza del 06.02.2025, preso atto dell'incontro di volontà per una definizione bonaria della lite, le parti restavano in attesa della risposta del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, il giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di cui al 190 c.p.c. e le parti depositavano scritti conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. La legittimazione degli eredi convenuti in riassunzione
Preliminarmente occorre soffermarsi sulla questione relativa alla legittimazione passiva degli eredi dell'Avv. . Controparte_4
Risulta prodotto agli atti il testamento olografo pubblicato addì 15.06.2020 per atti notar
[...] rep. 110600, racc. 47920, registrato in Napoli il 06.07.2020, recante la volontà del Persona_1 defunto di nominare, quale unica erede, la SI.ra , sua moglie. Controparte_4 CP_3
Il notaio dava atto che i figli , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6 [...]
, in tale sede, prestavano acquiescenza all' espressa volontà del de cuius. Controparte_5
Ad abundantiam si evidenzia che, seppur in un momento successivo alla riassunzione del processo e, dunque, non in modo incisivo ai fini della tematica riguardante la legittimazione passiva, gli eredi dell'avv. depositavano la formale rinuncia all'eredità. CP_1
Orbene, essendo stata riassunta la causa in data 17.03.2023, dunque in un momento ben successivo alla registrazione dell'atto testamentario, non possono ritenersi legittimati passivi gli eredi che hanno prestato acquiescenza al momento della pubblicazione del testamento.
Pertanto, risulta accertata la carenza di legittimazione passiva in capo alle eredi
[...]
, ed;
tuttavia, resta legittimato passivo CP_1 Controparte_2 Controparte_6 [...]
non in quanto erede del de cuius bensì in quanto convenuto Controparte_5 personalmente già in origine, prima dell'interruzione intervenuta a causa della morte dell'Avv.
, in qualità di guidatore dell'autovettura coinvolta nel sinistro stradale. Controparte_4
Tanto premesso, l'odierno attore che ha insistito nella pretesa verso tutti i convenuti, risulta soccombente nei confronti delle eredi prive di legittimazione passiva.
2. L'eccepita estinzione del processo
Relativamente all'eccepita estinzione del processo per omessa tempestiva riassunzione a seguito dell'evento interruttivo consistente nel decesso dell'avv. , questo Giudice già si è CP_1 pronunciato con ordinanza del 14.06.2021, il cui contenuto si ha qui per trascritto e ripetuto.
3. Il merito
8 In punto di ricostruzione dinamica del sinistro l'attore ha dedotto che mentre era Controparte_5 alla guida della FIAT PUNTO “effettuava una spericolata ed azzardata manovra di svolta a sinistra senza avvedersi e quindi concedere la dovuta precedenza al ciclomotore, che proveniva dalla sua destra, condotto dal che, a sua volta, pur tentando, non è riuscito ad evitare la collisione con Pt_1
l'auto che gli aveva di fatto tagliato la strada”.In relazione alle lanterne semaforiche parte attrice ha affermato, nell'atto di citazione, che erano verdi nel suo senso di marcia mentre segnavano l'ALT per l'automobilista. Successivamente ha riconosciuto che nei due sensi di marcia di Via San Rocco i semafori proiettano entrambi lo stesso segnale;
tuttavia, ha contestato la versione della controparte secondo cui le luci sarebbero state rosse al momento del sinistro e ha dedotto che invece erano entrambe verdi.
I convenuti hanno dedotto, invece, che l'auto era ferma sulla corsia deputata alla svolta a sinistra della carreggiata avente direzione Marano centro, all'altezza del relativo semaforo e con le ruote anteriori sulla linea di mezzeria (che divide le dette due carreggiate di Via S. Rocco).
In primo luogo, in ordine alla dinamica del sinistro agli atti è presente il rapporto redatto dai carabinieri della Tenenza di Marano intervenuti nell'immediatezza dei fatti, contenente le dichiarazioni rese dalle persone coinvolte nel sinistro e la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Nel corso del giudizio, inoltre, sono stati escussi anche diversi testimoni dell'attore e del convenuto. Al fine di chiarire l'effettiva dinamica del sinistro, considerate anche le diverse testimonianze rese dai testi escussi, è stata espletata una CT cinematica.
Orbene appare univoco, all'esito della consulenza e valutando l'intero materiale probatorio acquisito che la dinamica del sinistro si sia snodata nel modo seguente: la fiat punto di proprietà del defunto , guidata dal figlio , procedeva su Controparte_4 Controparte_5 via San Rocco in direzione Marano allorché, effettuando una svolta a sinistra per imboccare via
Euclide, impattava con il motociclo guidato dall'attore proveniente da via San Parte_1
Rocco in direzione opposta, verso rotonda San Marco.
Nessuna anomalia della segnaletica luminosa è stata rilevata dal CT il quale ha esaminato i luoghi di causa ed ha analizzato il verbale degli agenti occorsi sul posto: “La Fiat Punto targata CY507BE condotta da ed seduta sul sedile anteriore del Parte_3 CP_15 passeggero, e percorreva la via San Rocco proveniente dalla via Castel Belvedere, con direzione di marcia vero il centro di Marano di Napoli. Questi giunto all'incrocio semaforizzato e regolarmente funzionante con via Euclide, nel mentre effettuava la manovra di svolta a sinistra, sopraggiungeva dal centro di Marano di Napoli con direzione di marcia verso via San Rocco Castel Belvedere, il motociclo Piaggio modello beverly 500 targato BX62207 condotto da il quale Parte_1 terminava la corsa andando a collidere sulla parete destra dell'autovettura Fiat Punto. Occorso, l'autovettura dopo essersi girata su se stessa, terminava nel palo del semaforo posto in via Euclide, mentre il motociclo con a bordo De Via Gianni rovinava per terra, con direzione di marcia verso via
San Rocco Castel Belvedere”.
In sintesi, il sinistro, secondo la ricostruzione dinamica operata, si è verificato per la mancata precedenza concessa dall'automobilista al sopraggiungente motoveicolo, nell'esecuzione della manovra di svolta a sinistra;
l'elevata velocità con la quale il motociclista ha affrontato l'intersezione (60-66 km/h a fronte del limite vigente di 50 km/h) ne ha ridotto i margini (seppur ridotti) di manovra ed aumentato gli effetti lesivi dell'impatto. L'analisi dei tempi di manovra
9 disponibili al motociclista mostra che pur procedendo alla velocità consentita di 50 km/h sussistevano, come detto, margini ridotti per evitare l'impatto con l'autoveicolo.
Il CT ha quindi constatato la violazione da parte del conducente Parte_3
, del veicolo FIAT PUNTO tg. CY507BE coinvolto nel sinistro, la violazione dei
[...] seguenti norme del C.d.S.: “Art. 140: Principio informatore della circolazione ”Avendo adottato un comportamento pericoloso nell'esecuzione della svolta a sinistra;
“Art. 145: Precedenza” Non avendo adottato la massima prudenza durante la manovra di svolta e non avendo concesso la dovuta precedenza al motoveicolo sopraggiungente;
Art. 154: Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre: Non avendo valutato correttamente la posizione del motoveicolo sopraggiungente dall'opposta direzione di marcia. Mentre da parte di , conducente Parte_1 del veicolo tg. BX62207 coinvolto nel sinistro, la violazione dei seguenti Parte_4 artt. del C.d.S.: “Art. 140: Principio informatore della circolazione: Avendo adottato un comportamento pericoloso nell'attraversamento dell'intersezione; Art. 141: Velocità: Avendo adottato una velocità inadeguata alle condizioni (intersezione in ambito urbano ed orario notturno); Art. 142: Limiti di velocità: Avendo adottato una velocità superiore al limite consentito
(60-66 km/h a fronte del limite vigente di 50 km/h); Art. 186: Guida sotto l'influenza dell'alcool:
Essendosi posto alla guida del veicolo con tasso alcoolemico superiore al limite consentito dalla legge;
Art. 187: Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti:
Essendosi posto alla guida del veicolo sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Oltre al verosimile mancato uso del casco di protezione.
Alla luce della dinamica così ricostruita il CT , esposti i calcoli svolti e il ragionamento Per_3 percorso, ha ritenuto che la responsabilità del sinistro sia attribuibile all'80% al guidatore dell'autovettura e al 20 % al guidatore del ciclomotore.
L'odierno Giudicante ritiene di dover tuttavia dissentire rispetto alle conclusioni raggiunte dal consulente, in merito al riparto della responsabilità concorrente, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, occorre far riferimento all'art.2054 c.c. il quale, al secondo comma, pone una presunzione di corresponsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti in uno scontro. Trattandosi di presunzione legale juris tantum, essa può essere vinta mediante prova contraria fornita dalle parti che si adoperino al fine di dimostrare che la causazione dello scontro sia attribuibile alla condotta di controparte. Secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, tale prova deve essere volta a dimostrare la cd. “condotta assorbente”, pertanto, può superarsi la presunzione di corresponsabilità nella determinazione dell'incidente stradale quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro (Cass. civ. Ord.
n.29927/2024).
Orbene, come correttamente osservato dai Consulenti nominati dalle parti, la seppur corretta ed accurata ricostruzione svolta dal CT risulta fallace e carente nel giustificare il Per_3 superamento della presunzione imposta dal legislatore.
La stessa perizia accerta che “la velocità del motociclo al momento dell'impatto è stimabile in un valore individuabile nell'intervallo di 60-66 km/h (adottando un margine di tolleranza di calcolo del 10% per eccesso)” (Estratto dalla consulenza dell'ing. ), dunque, il motociclo viaggiava Per_3
10 ad una velocità superiore al limite consentito, ancor più grave nei pressi di un'intersezione che impone, a norma dell'art.145 cod. della strada, di moderare la velocità.
Inoltre, risulta accertato dalla Relazione di Consulenza Tecnica medico-legale di Ufficio a firma della Dott.ssa che “Il livello di alcolemia del riscontrato presso il P.S. Persona_2 Pt_1 dell'ospedale di Giugliano (a circa 30 minuti dall'evento traumatico) era pari a 2,0 g/l […] il livello di alcolemia era tale da determinare un'alterazione dello stato psicofisico e neurosensoriale del soggetto. Inoltre al in occasione degli esami chimico tossicologici effettuati presso il PS Pt_1 dell'ospedale di Giugliano nonché presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, fu riscontrata positività per assunzione di cocaina: l'assunzione combinata di alcol e cocaina presenta effetti spesso imprevedibili con aumento dei rischi associati a ciascuna sostanza e determina nell'organismo la formazione di un metabolita farmacologicamente attivo detto cocaetilene, che comporta una maggiore difficoltà a controllare gli impulsi, comportamenti scomposti o aggressivi, ansia ed irritabilità. Di tale circostanza va quindi tenuto conto per quanto attiene il potenziamento degli effetti dell'alcol sulla guida”.
Ancora, lo stesso ing. , pur non riuscendo a stimare quanto l'uso del casco avrebbe potuto Per_3 positivamente influire sulle lesioni riportate dal comunque chiarisce che, verosimilmente, Pt_1 quest'ultimo non indossasse alcun casco protettivo al momento del sinistro.
Orbene, alla luce delle numerose e gravi violazioni della normativa stradale realizzate dal in Pt_1 spregio del seppur minimo obbligo di cautela che informa in generale la circolazione stradale, quanto argomentato dal Consulente non appare sufficiente al fine di fondare un superamento della presunzione legale di corresponsabilità. Le presunzioni circa l'inevitabilità dell'impatto pur con andatura moderata e in buone condizioni psico-fisiche, non consentono di raggiungere alcuna certezza circa la non incidenza di tutte le condizioni su esposte sulla causazione del sinistro e sulle sue gravi conseguenze.
Giova sul punto citare una recente pronuncia della Corte di Cassazione che afferma “In caso di collisione tra veicoli, quando è accertato lo stato di ebbrezza del conducente che agisce per il risarcimento del danno conseguente al sinistro, la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. può essere superata soltanto a condizione che risulti la prova positiva della mancata influenza del predetto stato sulla dinamica dell'incidente.” (Cass. Civ. ord. n.22837/2024).
Tanto esposto la responsabilità del sinistro occorso in data 03.08.2008, alle ore 00:10 circa, lungo via San Rocco, all'intersezione con via Euclide, in Marano di Napoli (NA) va attribuita per il 50% a carico dell'autista dell'automobile e per il restante 50% al CP_1 Controparte_5 guidatore del ciclomotore De Vita Gianni.
Allo stesso risultato, comunque, si perverrebbe applicando il principio sancito dall'art. 1227 c.c. in quanto non vi è dubbio che vi sia stato un concorso di colpa del danneggiato che con la sua condotta gravemente violativa delle norme del codice della strada ha senz'altro contribuito nella causazione del danno. Appare quindi comunque ripartibile la responsabilità nella misura del 50%.
4. La quantificazione del danno liquidabile
Nella liquidazione del danno non patrimoniale- considerata l'epoca del sinistro e i punti di invalità riconosciuti- trovano applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale
11 di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
"danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Sul punto Cass civ. sent. n.11754/2018).
Dalla documentazione medica in atti e dalla relazione svolta dal Ctu emerge che la causa delle lesioni riportate dall'attrice possono ritenersi collegate causalmente con l'incidente (cfr relazione di consulenza tecnica dott.ssa . Persona_2
Allo stato residuano i seguenti postumi permanenti:
emiparesi spastica sx (in soggetto destrimane)
deficit intellettivo globale di grado lieve moderato multipli esiti cicatriziali al capo, al viso, torace, addome, bacino e arti (gia descritti dettagliatamente alla voce “esame obiettivo locale”);
deviazione sx convessa della piramide nasale con modica riduzione della pervieta respiratoria a sx;
perdita di numerosi elementi dentari all'arcata dentaria superiore ed inferiore;
limitazione funzionale polso sx
I suddetti postumi devono ritenersi tutti attualmente stabilizzati e non suscettibili di ulteriori miglioramenti, visto il lungo lasso di tempo trascorso (oltre dieci anni) dall'epoca dell'evento traumatico e le condizioni cliniche stazionarie nel corso degli anni.
Il tutto ha indotto il consulente a stimare gli esiti invalidanti permanenti nella misura oscillante tra il
70 e il 72% con 394 giorni di I.T.T. (dal 3/8/08 al 29/8/09). Non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione del ctu sulla descrizione delle lesioni e dell'esistenza del nesso causale, apparendo corretti i criteri tecnici adoperati dal consulente.
Tenuto conto delle gravissime lesioni anche celebrali subite, il ctu ha anche stimato una perdita della capacità lavorativa generica futura del 100% (c.f.r. relazione de CT“il non ha potuto Pt_1
e non potrà più svolgere l'attività lavorativa di giardiniere che svolgeva prima del fatto” e che “le condizioni cliniche non sono compatibili con lo svolgimento di alcuna altra attività di lavoro”).
Accertato il diritto al risarcimento dei danni subiti, va premesso che questo giudice, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il
12 danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Tale voce di danno va collocata, alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali, nella categoria del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass. nn. 7281, 7282, 7283, 8827 e
8828 del 2003; non-ché C. Cost. sentenza n. 233 del 2003). In tutte queste pronunce la Suprema
Corte ha affermato, infatti, di voler definitivamente abbandonare la vecchia tripartizione a favore di un sistema bipolare, più semplice e razionale, che vede la contrapposizione tra l'art. 2043 (danno patrimoniale) e l'art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale).
Nell'art. 2043 c.c. rientra così solo il danno patrimoniale, mentre tutte le altre voci di danno fanno parte dell'art. 2059 c.c. Quest'ultimo comprende, dunque, tanto il danno biologico che quello morale: entrambi, infatti, sono da considerarsi danni non patrimoniali che solo a fini risarcitori vengono liquidati con un equivalente monetario.
Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito.
Tanto premesso, per ciò che attiene ai valori cui attenersi per la liquidazione del danno biologico, appare equo rifarsi alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al 2024, in quanto ad esse ha più volte fatto riferimento questo Tribunale.
Considerata l'età del che, al momento del sinistro, era di 24 anni;
applicando le Tabelle Pt_1
Milanesi va riconosciuta alla parte la somma complessiva di € 838.322 e per I.T.T. € 45.310 e per un totale di € 883.632.
Passando alla valutazione del danno da perdita della capacità lavorativa si osserva, in linea teorica, che in casi analoghi la giurisprudenza ha chiarito che “In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12211 del 12/06/2015).
Con altra più recente pronuncia è stato precisato che "un danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi appunto per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima" (così la sentenza 9 novembre 2021, n. 32649). Tale risarcimento spetta al soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato.
Nel caso in esame il ctu ha accertato che le lesioni subite dal “incidono in maniera totale Pt_1 sulla sua residua capacità di lavoro, impedendogli sia attività lavorative che presumano una perfetta efficienza fisica, sia un'applicazione intellettuale coerente”. Considerato che all'epoca
13 dell'incidente l'attore non aveva ancora compiuto 24 anni, che era giardiniere, e che in sostanza gli
è stata preclusa del tutto la possibilità di svolgere delle attività lavorative, si stima equo determinare in € 200.000 il danno da perdita della capacità lavorativa totale, tenuto conto dei redditi che avrebbe potuto percepire il soggetto in circa 40 anni di attività lavorativa.
In definitiva, sommando i valori sopra indicati si ottiene il totale dovuto è pari ad € 1.033.632che rappresenta l'equivalente monetario del danno complessivo subito dall'attore.
A tali somme vanno aggiunte le spese mediche per il rifacimento della bocca e della dentatura quantificate in € 27.000,00. Inoltre, vanno risarciti i danni patrimoniali subiti dal motorino nella misura di € 6.000.
In definitiva, sommando i valori sopra indicati si ottiene il totale dovuto è pari ad € 1.066.632, 00.
Visti i motivi di cui sopra, considerata la corresponsabilità al 50 % di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, tale quantificazione dovrà essere ridotta alla metà. Pertanto, il danno non patrimoniale risarcibile in favore di è di € 533.316,00. Parte_1
CP_1 La somma così liquidata è da intendersi al netto di quanto erogato dall'ente assistenziale , al fine di evitare duplicazioni poiché, laddove venisse ristorato due volte il medesimo pregiudizio, ne discenderebbe un ingiustificato arricchimento per la percezione di somme al medesimo titolo erogate sia da parte del danneggiante che dell'ente previdenziale. Come ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.30293/2023 “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono essere CP_11 detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”. Pertanto, il risarcimento come sopra quantificato dovrà essere ridotto, per la parte relativa al danno biologico, in misura pari alla rendita eventualmente percepita e qui non provata nel suo preciso ammontare, erogata dall'ente previdenziale. Tuttavia, tale operazione di scomputo non può essere effettuata dal
Giudice a cui è interdetto operare la decurtazione in assenza della prova del preciso ammontare della rendita e della sua effettiva percezione (sul punto Cass. Civ. ord. n.21967/2019).
Accertata l'assenza di legittimazione passiva in capo alle eredi che hanno prestato CP_1 acquiescenza alle volontà testamentarie del de cuius , permane il vincolo Controparte_4 solidale in capo al guidatore dell'auto e alla madre Controparte_5 CP_3
in qualità di erede del de cuius proprietario dell'autovettura.
[...]
A norma dell'art.2054 comma 3 c.c., infatti, il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il guidatore in caso di sinistro stradale a meno che non provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza la sua volontà. La Giurisprudenza è particolarmente rigida sul punto, richiedendo la prova che il proprietario abbia adottato tutti i mezzi necessari ad impedire la circolazione del veicolo. Nonostante il tentativo di provare per testi la predisposizione di misure di sicurezza quali l'ubicazione dell'auto presso lo studio del de cuius all'interno di un cancello chiuso con catenaccio, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova liberatoria poiché le cautele asseritamente
14 adottate ai fini della custodia dell'auto non possono ritenersi sufficienti, a fronte della effettiva disponibilità di accesso, da parte del figlio convivente, alle chiavi dell'auto e al cancello all'interno del quale la stessa era custodita.
In conclusione, i convenuti e vanno condannati in Controparte_5 CP_3 solido a corrispondere la somma di € 533.316,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale dalla data del 3.08.2008 , sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 534.747,50) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 3.8.2008-quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 3.8.2008 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ.
(cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
5. La posizione della Controparte_7
Ulteriore circostanza pacifica è che il veicolo Fiat Punto tg. CY507BE coinvolto nel sinistro non risultava coperto da assicurazione, ciò giustificando la posizione processuale di Controparte_7 quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada.
Il danno subito dal va dunque posto anche a carico, in via solidale, delle Pt_1 CP_7 quale impresa designata per la Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Nella comparsa di costruzione tempestivamente depositata in data 15.06.2012, la ha CP_7 agito giudizialmente in via di regresso ex art. 292 d. lgs. 209/05 nei confronti del convenuto, proprietario di un'autovettura priva di copertura assicurativa e coinvolta nell'incidente stradale.
L'azione di rivalsa è pacificamente ritenuta una azione di regresso, posto che l'obbligo risarcitorio in capo alla impresa designata per il Fondo Vittime della Strada, sorge ex lege ove sussistano determinati requisiti fattuali e , pertanto, prescinde dal fatto illecito in sé.
15 La fattispecie de qua afferisce alla mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro, ipotesi contemplata all' art 283 c.d.a. comma 1 lett. B.
Non risulta, per le ragioni sopra esposte, provato che l'incidente sia stato cagionato dal figlio del convenuto impossessatosi abusivamente dell'autovettura e che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario.
Traverso MA deve, quindi, essere condannato a rimborsare alla le somme che CP_7 quest'ultima dovrà corrispondere all'attore.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, essendo l'obbligazione del Fondo sostitutiva di quella del proprietario/danneggiante ed essendo, pertanto, l'obbligazione del responsabile, convenuto in via di regresso, debito di valuta.
6. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da con atto di citazione in riassunzione Parte_1 notificato tra il 12 e il 13 luglio 2017; successivamente interrotto e riassunto con atto di citazione in riassunzione notificato ai convenuti , e , Controparte_1 CP_6 CP_2 Controparte_5
e così provvede: CP_3 Controparte_7
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo a , e Controparte_1 Controparte_6
per le ragioni esposte in motivazione. Controparte_2
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 14.598,00 oltre spese al Parte_1
15%, IVA e CPA come per legge nei confronti, in solido, in favore di e Controparte_1
, con attribuzione alle procuratrici costituite;
Controparte_2
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 14.598,00 oltre spese al Parte_1
15%, IVA e CPA come per legge nei confronti, in favore di . Controparte_6
4) Dichiara accertata la corresponsabilità al 50% di e Controparte_5 Pt_1 nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 03.08.2008.
[...]
5) Per l'effetto condanna in solido con e Controparte_5 CP_3 CP_7 quale Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
[...]
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di della somma Parte_1 complessiva di € 533.316,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi, come in parte motiva specificati;
6) Condanna, in solido, i convenuti , con e Controparte_5 CP_3 quale Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a Controparte_7 carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione delle spese di lite che liquida per
16 compensi in € 20.437,20 (€14.598,00 con aumento del 40% ex art.4 co.2) oltre spese generali al 15% IVA e CPA, oltre spese sostenute per l'iscrizione della causa a ruolo e del contributo unificato se versati, come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
7) Pone il pagamento delle spese delle CT svolte dalla dr. liquidati come da separato Persona_2 decreto e del dott. , già liquidati con decreto del 17.7.2024, a carico Persona_3 definitivamente della parte soccombente.
8) Condanna a rimborsare in favore di la somma che questa sarà CP_3 Controparte_7 tenuta a corrispondere all'attore per effetto della sentenza, oltre interessi legali dal pagamento e fino al soddisfo.
Così deciso in Napoli il 16.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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