Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Il giorno 21 maggio 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 223/22 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Luigi La Fata in sostituzione degli avvocati Peria e
Giallombardo per parte opponente e l'avv. Chiara Casano in sostituzione dell'avv. Paola Giuriola per parte opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
P.IV , in persona del suo Parte_1 P.IV_1
rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa Parte_2
dagli avvocati Francesco Peria Giaconia
e Giovanni Giallombardo Email_1
per procura in atti Email_2
Parte opponente
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Giuriola
giusta procura in atti Email_3
Parte opposta
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5128/2021, emesso in data 16 novembre 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 4 gennaio 2022, verte sull'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5128/2021 di questo Tribunale (depositato il 16 novembre
2021), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 11.050,00 quale debito scaturente dal Controparte_1
mancato pagamento dei premi assicurativi maturati fra il 2013 ed il 2020 in
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ordine alle polizze assicurative n. 2012136190049 e n. 2013136201327, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opposta si costituiva in giudizio dichiarando l'infondatezza dell'opposizione ed insistendo per il rigetto della medesima.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da AS SS UU ( n. 64/15 ) .
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
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In punto di diritto, bisogna sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. AS., sent. n. 13001 del 2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. AS., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale. Tanto premesso, si osserva che il diritto di credito di parte opposta trova conferma nella documentazione versata in atti che consente di ritenere provato il diritto di credito in capo alla
[...]
la quale ha prodotto le polizze, i solleciti e le Controparte_1
intimazioni di pagamento e le diffide.
Va rilevato, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, che si verte, per entrambe le polizze allegate in atti, in ipotesi di polizze fideiussorie, che si differenziano da quello del contratto di assicurazione poiché la copertura
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di un rischio mantiene, per così dire, un aspetto marginale, mentre si tratta di garantire al beneficiario l'adempimento di obblighi assunti dal contraente.
La polizza fideiussoria, denominata anche cauzionale, spesso utilizzata in sostituzione di una cauzione in denaro che una parte è obbligata a prestare all'altra a garanzia dell'esatto adempimento della prestazione dedotta in contratto e che per taluni contratti pubblici è obbligatoria, è una figura a sé, in quanto mancante di alcuni elementi essenziali del contratto di assicurazione, primo tra tutti il rischio assicurativo tipico. In questi casi viene garantito, nei confronti dell'amministrazione beneficiaria, l'adempimento degli obblighi assunti dal contraente, spesso ricollegati all'esecuzione di un appalto pubblico, ancorché lo stesso sia solvibile e ancorché
l'inadempimento sia dovuto a volontà del contraente medesimo, tant'è che, in ipotesi simili, si ritiene che non si dovrebbe a rigore neppure parlare di pagamento di un premio. Ciò posto è pacifico, in giurisprudenza, che tali tipi di polizze esulano dallo schema assicurativo.
Secondo alcune pronunce di merito, il contratto, caratterizzato dall'assunzione di un impegno, da parte (di una banca o) di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, integra una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, avente, comunque, la stessa funzione di garanzia del contratto di fideiussione. Ciò implica che a tale fattispecie possano trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena
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autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente. (AS. 16283/2015).
Nel caso in esame, nessun richiamo espresso alle norme in materia di assicurazione è contenuto nelle polizze, per cui tali disposizioni, risultano incompatibili ed inapplicabili. (AS. 1724/2016; v. anche AS. 2688/2019).
“Le polizze fideiussorie, pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, presentano una funzione di garanzia che è prevalente su quella assicurativa e pertanto non possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui in particolare quella relativa al termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c. comma 1); esse sono soggette pertanto all'ordinaria prescrizione decennale e non a quella annuale del diritto al pagamento delle rate di premio, né ad altra prescrizione breve”. (Tribunale Lecce, 12/03/2018, n. 942) Ed ancora: “In relazione alla c.d. “polizze fideiussorie” emesse da compagnie assicuratrici, può porsi il dubbio se prevalga la natura di garanzia, ovvero quella assicurativa. La soluzione corretta è quella che prescinde dal dato soggettivo dell'emittente (emittente una compagnia assicurativa, che influenza anche il nome del documento, appunto “polizza”), dovendosi invece riguardare la sostanza del contratto. La qualità del contraente non è infatti in grado di mutare la natura e la sostanza del contratto. Tale sostanza è pacificamente di tipo fideiussorio. La prescrizione è dunque decennale, cioè la prescrizione ordinaria”. (Tribunale Bologna sez. II, 04/07/2019, n.1575). Da ciò consegue l'applicabilità al contratto in esame della prescrizione decennale, n luogo di quella annuale ex art. 2952 c.c. invocata a torto dall'opponente. Inapplicabile risulta altresì, la prescrizione breve ex art. 2948 c.c. in relazione agli interessi
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di mora, per cui anche tale eccezione va disattesa, in considerazione del fatto che la disciplina contenuta in tale norma trova applicazione in ipotesi diverse ove si controverta di prestazioni periodiche e non risulta viceversa applicabile, laddove il rapporto obbligatorio dedotto in contratto sia unico, come nel caso di specie, seppur, con un adempimento parziale e rateizzato.
L'opponente ha, inoltre, dedotto l'estinzione della garanzia fideiussoria.
Tuttavia, giova precisare che la persistenza degli obblighi assunti, tra cui l'obbligo di pagamento del premio, è stata contrattualmente ricollegata non al fatto in sé dell'estinzione dell'obbligazione principale, ma alla consegna alla compagnia assicurativa di uno dei due atti (originale della polizza con annotazione di svincolo, o dichiarazione liberatoria dell'ente garantito) per come previsto dall'art. 2 delle condizioni generali.
Nel caso di specie, l'opponente non ha mai consegnato alla Direzione della società opposta la documentazione succitata e quindi non è liberato dall'obbligazione di pagamento del premio.
Ciò posto, la tesi che la polizza fideiussoria possa cessare per il venir meno del rischio assicurato non può essere accolta per i rilievi già svolti in merito alle peculiarità che connotano tale particolare schema contrattuale. "Con riguardo ad assicurazione fideiussoria stipulata a garanzia dell'esecuzione di appalti pubblici, la clausola con la quale si preveda la persistenza degli obblighi delle parti (di pagamento del premio e, rispettivamente, verificandosene le condizioni, di prestazione del garante) fino a quando l'ente beneficiario non abbia restituito all'assicuratore la polizza o gli abbia rilasciato una dichiarazione liberatoria da ogni eventuale responsabilità attiene alla durata del contratto e costituisce applicazione dell'art. 1896, cod. civ., così da non richiedere specifica approvazione per iscritto ai sensi e per
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gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ.". ASazione n. 6157/1992; nello stesso senso Tribunale Roma, sezione X, 2 marzo 2007). Ad escludere la fondatezza della pretesa dell'opponente valgono, per entrambe le polizze, le stesse considerazioni sopra formulate, sulla base dell'espressa subordinazione della liberazione degli obblighi di polizza alla consegna dei documenti per come contrattualmente previsto. Come ancora di recente affermato da
ASazione civile, sezione III, ordinanza n. 15405/2018, ove si controverta sul diritto della compagnia assicuratrice a richiedere il pagamento dei premi dovuti a fronte della polizza fideiussoria stipulata, occorre avere riguardo al regolamento negoziale che disciplina i rapporti tra il contraente e la Società che ha offerto la copertura. Pertanto, in assenza di restituzione dell'originale della polizza, di una dichiarazione liberatoria dell'ente o di altra documentazione per come previsto dai relativi contratti, l'obbligo di pagamento dei premio permane. È, infatti, a queste circostanze, che occorre avere riguardo e nel caso de quo non sono state specificamente allegate e provate, anzi è la stessa opponente ad affermare che tale formalità non sono state debitamente assolte, per cui ne discende che il contraente non possa essere liberato dagli obblighi contrattualmente assunti.
Sulla scorta delle considerazioni finora esposte, devono essere affermate la fondatezza della pretesa avanzata dalla e Controparte_1
l'inconsistenza dell'opposizione proposta.
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 5128/21 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi).
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Conseguentemente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato e, ai sensi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., dichiarato esecutivo in tutto il suo importo.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. AS. civ. n. 1977/1983) – l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta relativamente alla presente fase.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/22 per lo scaglione di riferimento, ai valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate.
Va, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
5128/2021, emesso in data 16 novembre 2021;
2) conferma l'esecutività del medesimo decreto ingiuntivo;
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3) condanna in persona del suo rappresentante Parte_1
legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta e dalla terza chiamata con riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 2.500,00 per ciascuna parte processuale, per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
Palermo, 21 maggio 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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