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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Maria Rosaria Carlà, decidendo all'esito del deposito di note scritte delle parti nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 402/2020 R.G., in grado di appello
PROMOSSA DA
, (C.F. /P.IVA ), subentrata a titolo Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 universale a in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Gela, v. S. Nicola n. 35, presso lo studio dell'avv. Mario Greco (C.F. , C.F._1 che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliato in Gela, corso Vittorio Emanuele n. 242, presso lo studio dell'avv. Filippo Spina, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata telematicamente in data 5/1/2022
Appellata
, in persona del Sindaco pro tempore CP_3
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 361/2019, depositata il 21/10/2019, il Giudice di Pace di Gela, decidendo sulla opposizione proposta da nei confronti di . e del avverso la Controparte_2 Controparte_1 CP_3 cartella di pagamento n. 292 2018 00061431 21 000, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada elevate dai Vigili Urbani del con verbali n. 15265 del 4/9/2015, CP_3 notificato in data 2/12/2015, e n. 17579 del 6/10/2015, notificato in data 14/12/2015, in accoglimento della proposta opposizione, affermava: che la notifica della cartella di pagamento opposta doveva considerarsi inesistente, poiché eseguita da attraverso il servizio reso da soggetto privato - Nexive - Controparte_1 non abilitato poiché privo della necessaria licenza;
che il primo verbale di contravvenzione era stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. senza previo tentativo di notifica presso l'ultima residenza del destinatario dell'atto; che il secondo verbale non era stato notificato, essendo risultato irreperibile il destinatario. Conseguentemente,
1 poiché l'Ente impositore non aveva provveduto a notificare i verbali di contestazione entro il termine di cui all'art. 201 C.d.S., e che perciò doveva ritenersi decaduto dalla propria pretesa creditoria, annullava la cartella di pagamento impugnata ed i verbali ad essa sottesi, e condannava ed il Controparte_1 CP_3 in solido, alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello articolando tre motivi di Controparte_1 gravame – per 1) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice non aveva ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento opposta e violazione ed erronea applicazione della L. 124/2017,
2) erroneità della sentenza impugnata circa la ritenuta inesistenza della notifica della cartella all'opponente, violazione e erronea applicazione dell'art. 156 c.p.c. e del principio di strumentalità delle forme, 3) ingiusta condanna alle spese del giudizio di primo grado. Chiedeva pertanto di accogliere il proposto appello e, in riforma della sentenza impugnata, di ritenere legittima e valida la notifica della cartella di pagamento n. 292
2018 0006143121000, con condanna dell'appellato alle spese del doppio grado di giudizio.
costituitosi nel giudizio di appello con comparsa depositata telematicamente in data Controparte_2
23/7/2020, in via preliminare eccepiva l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339 co. 3 c.p.c.. Nel merito deduceva l'infondatezza dei motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello, per nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento opposta poiché eseguita da soggetto non abilitato alla data della notifica dell'atto, inapplicabilità dell'efficacia sanante prevista dall'art. 156 c.p.c., nullità della cartella impugnata per il principio di cui all'art. 159 c.p.c. a seguito del giudicato intervenuto sulle statuizioni concernenti gli atti presupposti, correttezza delle statuizioni adottate dal primo giudice in punto di spese di lite, poiché fondate sul principio di cui all'art. 91 c.p.c.
All'udienza del 21/10/2020 veniva dichiarata la contumacia del CP_3
In seguito, all'udienza del 12/4/2023, veniva rilevata d'ufficio questione di nullità della notifica dell'appello al poiché effettuata in via telematica ad indirizzo estratto dall'Indice IPA, non costituente CP_3 pubblico elenco ai sensi dell'art. 16 ter D.L. 179/2012 prima della modifica di cui al D.L. 16/7/2020 n. 76, art. 28 co. 1 lett. c), conv. con modif. in L. 120/2020.
Alla successiva udienza del 16/5/2023 parte appellante rappresentava l'intervenuto sgravio delle somme oggetto della cartella esattoriale opposta, esclusi i soli diritti di notifica. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
in subordine, insisteva nei motivi di gravame. L'appellato invece preliminarmente chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello; in subordine, chiedeva la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, chiedendo altresì la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione, nonché decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, atteso l'intervenuto sgravio della cartella di pagamento n. 29220180006143121000, in applicazione del principio giurisprudenziale della “ragione più liquida”, di applicazione ormai consolidata, si intende superata la questione, sollevata in corso di causa, della nullità della notifica al non CP_3
2 costituitosi in giudizio, dovendosi in tale ipotesi ritenere superata la necessità di esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio anche nei confronti di un litisconsorte necessario o l'esercizio di attività defensionali delle parti, poiché i relativi adempimenti, pur incidendo negativamente sulla durata del processo, non influirebbero sull'esito del giudizio (così Cass. Sez. II ord. n. 10839 del 18/4/2019;
Cass. Sez. U ord. n. 6826 del 22/3/2010; Cass. Sez. III sent. n. 15106 del 17/6/2013; Cass. Sez. II ord. n.
12515 del 21/5/2018).
Sempre in via preliminare, va anche rilevato che è subentrata a Parte_1 in virtù dell'art. 76 D.L. 25/5/2021 n. 73, conv. con modif. in L. 23/7/2021 n. 106, Controparte_1 norma che, al comma 4, al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, ha disposto il subentro di , Parte_1
a far data dal 1 ottobre 2021, “a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di
con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto Controparte_1 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. Tale vicenda successoria, come chiarito dalla giurisprudenza, va qualificata alla stregua di una successione tra enti pubblici, con conseguente trasferimento, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all'attività della riscossione, di talché “la continuità sostanziale nell'esercizio ininterrotto della medesima attività di riscossione ... da parte del nuovo ente pubblico economico, , non comporta la necessità d'interruzione del Parte_1 processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.” (così Cass. S.U. 8/6/2021 n. 15911). A tale successione, per effetto della cosiddetta “perpetuatio” dell'ufficio del difensore di cui è espressione l'art. 85 c.p.c., è altresì applicabile, per la piena sovrapponibilità delle vicende successorie, il principio – enunciato dalla Suprema Corte con riferimento alla successione di nell'esercizio Parte_1 delle funzioni di riscossione già affidate alle società del , disciplinata dall'art. 1 D.L. Controparte_4
22/10/2016 n. 193, conv. con modif. in L. 1/12/2016 n. 225 – secondo il quale “l'estinzione dell'agente della riscossione e l'automatico subentro del successore , disposti CP_4 Parte_1 dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello “ius postulandi” e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione” (così Cass. Sez. Trib. 3/2/2022 n. 3312; conf. Corte di appello Messina
Sez. I 3/5/2022 n. 285).
Ciò premesso, dall'esame dell'estratto di ruolo prodotto da mediante Parte_1 deposito telematico in data 8/5/2023 si evince che la cartella di pagamento n. 292 2018 00061431 21 000, impugnata dal è stata sgravata per l'intera somma iscritta a ruolo a titolo di contravvenzioni al CP_2
Codice della Strada, spese e maggiorazioni, ad eccezione di € 5,88 per diritti di notifica. Da analogo documento depositato in data 7/7/2023 dall'appellato emerge altresì che il provvedimento di sgravio è stato emesso in data
23/12/2019, e, dunque, in epoca antecedente alla notificazione dell'appello.
Lo sgravio della somma iscritta a ruolo in data antecedente alla notificazione dell'atto di appello esprime una carenza d'interesse all'impugnazione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 100 c.p.c., interesse che,
3 in sede di impugnazione, si identifica nel pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che può derivare al soccombente in primo grado dall'eventuale accoglimento del gravame.
Ebbene, in caso di sgravio del debito iscritto a ruolo per determinazione adottata, come nel caso di specie, dallo stesso agente della riscossione, l'interesse alla proposizione dell'appello derivante dalla soccombenza nel giudizio di primo grado è venuto meno con la caducazione dell'atto impositivo in sede amministrativa ancor prima che il giudizio di appello fosse instaurato.
Ne consegue, in tale evenienza, che non può essere adottata una pronuncia di cessazione della materia del contendere, i cui presupposti risiedono nella integrale eliminazione della materia in lite in ragione di un fatto successivo alla proposizione della domanda che fa venire meno la ragione d'essere della controversia privando le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. La cessazione della materia del contendere postula dunque l'intervento nel corso del giudizio di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr. Cass. Sez. Lav. Sent. n. 6909 del 20.3.2009).
Quando invece la sopravvenuta caducazione dell'interesse ad una decisione giudiziale venga meno prima ancora che il giudizio di appello possa dirsi instaurato con la notifica dell'atto di impugnazione, il fatto che determina il venir meno di un concreto interesse della parte soccombente ad appellare la sentenza di primo grado determina l'inammissibilità del gravame che, ciononostante, sia stato instaurato.
Né nel caso di specie può ritenersi sussistere un interesse all'appello giustificato dalla impugnazione delle statuizioni in tema di spese di lite, delle quali si chiede la riforma unicamente come statuizione accessoria alla riforma nel merito della sentenza impugnata e non per specifiche ed autonome censure.
Per questi motivi
l'appello proposto da cui è subentrata Controparte_1 Parte_1
, va dichiarato inammissibile.
[...]
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata alla refusione in favore dell'appellato costituito delle spese di lite del giudizio di appello, che si liquidano, Controparte_2 secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa
(compreso nello scaglione di valore da € 0,01 a € 1100,00), in complessivi € 462,00 per compensi difensivi
(per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri medi), oltre rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione per la sola fase decisionale e limitatamente al compenso spettante per quest'ultima, pari ad € 200,00, in favore dell'avv. Filippo Spina, procuratore costituitosi nel corso del giudizio solo in data 5/1/2022, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 402/2020 R.G. promossa da cui è subentrata , contro la e Controparte_1 Parte_1 CP_2 nei confronti del quest'ultimo non costituitosi in giudizio, avente ad oggetto appello avverso CP_3 la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 361/2019, depositata il 21/10/2019, così provvede: dichiara inammissibile per carenza d'interesse l'appello proposto da Controparte_1 condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione Parte_1 delle spese di lite in favore dell'appellato costituito , liquidate in complessivi € 462,00 per Controparte_2 compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione per la sola fase decisionale e limitatamente al compenso spettante per quest'ultima, pari ad € 200,00, in favore dell'avv. Filippo Spina, costituitosi in giudizio in questa fase e dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Gela il 8/1/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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