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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/09/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4723/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 25/09/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4723/2019 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAMBELLI ANGELO, dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GRASSELLI BARBARA e dall'avv. SPANU ELENA ( ), elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA SAN DAMIANO, 9 20122 MILANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVIT SALVATORE, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA, 40/4 20121 MILANO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. ROSSI MATTEO, elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 1 20121 MILANO,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con decreto ingiuntivo, n. 1586/2019 emesso su ricorso di venne ingiunto a CP_1 Parte_1 il pagamento della somma di € 223.158,50, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per beni e servizi forniti. propose opposizione ed eccepì preliminarmente l'incompetenza territoriale del Parte_1 Tribunale di Monza. Contestò il credito affermando che lo stesso era fondato solo sulle fatture che non costituiscono prova della prestazione eseguita. Precisò di aver sottoscritto un contratto di distribuzione (doc.6) all'interno del territorio italiano dei prodotti elencati nell'allegato A (tra cui il Ventilatore EO-150). Affermò che il ventilatore EO-150, sin dalla commercializzazione, presentava una serie di problemi concernenti la difettosità delle batterie interne. Spiegò che, a causa di un grave incidente avvenuto presso un ospedale in Germania causato da un mal funzionamento del ventilatore, il Federal Institute for Drugs and Medical Devices”, detto “Bfarm”, aveva imposto ad di effettuare un CP_1 aggiornamento del software dei dispositivi forniti. Allegò di aver inviato una diffida a seguito di tali eventi in cui aveva segnalato il malfunzionamento dei ventilatori, il ritardo nella consegna delle batterie interne sostitutive di quelle difettose e la violazione della clausola di esclusività prevista dall'art. I (2) del Contratto. Specificò che l'opposta aveva affermato che con l'aggiornamento del “firmware” dei dispositivi prodotti prima di settembre 2016 e la sostituzione della batteria interna degli stessi il malfunzionamento si sarebbe risolto. Precisò che le problematiche inerenti alla batteria dei ventilatori si erano ripresentate nel luglio 2018. A seguito di ciò, su indicazione dell'opposta era stata inviata una nota ai pazienti, caregivers e relativi enti di appartenenza, nella quale veniva raccomandato agli utilizzatori di non usare il Ventilatore in assenza di attacco/collegamento alla rete elettrica, specificando che avrebbe fornito (ovviamente, a sua volta rifornita da a tutti i pazienti ventilati h24 un battery pack per assicurare la continuità CP_1 dell'alimentazione elettrica in caso di interruzioni volontarie o involontarie della stessa. Osservò che, nel settembre 2018, erano stati inviati quattro moduli 06UAM004 per non conformità dei Prodotti, ai quali aveva risposto, di volta in volta, segnalando che, dall'analisi dei dispositivi CP_1 condotta dalla stessa, le batterie erano risultate difettose (cfr. lettera del 3.9.2018, allegato n. 14 e lettera del 20.9.2018, allegato n. 15). Asserì di aver sollecitato, nel mese di ottobre, la consegna dei battery packs, consegnati solo a metà novembre e privi dei “cavetti ad Y”. Quest'ultimi erano risultati del tutto inadeguati. Affermò di aver inviato una diffida in data 13 novembre 2018 in cui aveva intimato di confermare per iscritto che, a fronte del cambio ordine dal cavetto ad Y modello EO-YCPLCBL al cavetto ad Y modello EO-CPLPACKBOX, i cavetti ad Y modello EO-CPLPACKBOX le sarebbero stati consegnati - nella quantità necessaria ai ventilatori tutti nella disponibilità di stessa - senza alcun costo per la Pt_1 medesima, trattandosi di una soluzione prospettata da al solo fine di ovviare alle problematiche CP_1 già presenti nei Ventilatori e di consegnare, dunque, tutti i cavetti ad Y necessari (del modello EO- CPLPACKBOX), sostituendo quelli già consegnati in quanto del tutto inadeguati, senza ulteriori esborsi, nonché di inviare al Ministero della Salute la comunicazione formale della presenza di malfunzionamenti del Ventilatore EO-150, assumendosi espressamente la responsabilità in relazione ad ogni danno, anche a terzi, già manifestato o da manifestarsi, e risarcirle il danno da violazione della clausola di esclusività ed ogni diverso danno, anche non patrimoniale. Segnalò di aver ricevuto in data 21 novembre 2018 circa 100 cavetti ad Y del nuovo modello EO- CPLPACKBOX, volto a sostituire il precedente modello EO-YCPLCBL, in quanto non funzionante, ma anche questi erano risultati non funzionanti. Dichiarò che, in tale circostanza, l'opposta aveva ritenuto che non vi fossero prove dei malfunzionamenti, ma aveva proposto un incontro tra tecnici per risolvere la controversia. Precisò di aver contestato quanto dedotto da e rifiutato la proposta di incontro CP_1 Contestualmente sollevò eccezione di inadempimento. pagina 2 di 6 Osservò che le problematiche inerenti alle batterie non erano state risolte. Pertanto, aveva deciso di informare i propri clienti di aver intrapreso un'azione legale volta alla cessazione della commercializzazione del ventilatore polmonare. Infine, affermò che aveva comunicato il recesso dal contratto per questioni Controparte_3 meramente amministrative ed interne ad con l'intenzione, tuttavia, di negoziare un ulteriore CP_1 contratto nei successivi 6 mesi, circostanza, quest'ultima, che non si era mai realizzata. Propose, inoltre, domanda riconvenzionale per una somma pari ad € 9.812.000,00 chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Affermò di essere stata costretta ad interrompere l'attività di promozione della vendita dei ventilatori a novembre 2015, ad aprile, ottobre e novembre 2017, con aggravio nelle spese di gestione. Aggiunse di aver, in ogni caso, rispettato le previsioni di acquisto pattuite, ma di aver subito un grave danno derivante dalla mancata commercializzazione dei prodotti e di aver ricevuto molteplici chiamate dai propri clienti preoccupati circa il malfunzionamento dei ventilatori. Evidenziò di aver dovuto formare e informare i medici e i formatori delle modifiche apportate al ventilatore e di aver dovuto implementare l'attività di assistenza alla ventiloterapia domiciliare. In via subordinata, chiese il risarcimento del danno per perdita di chance. Si costituì in giudizio contestando l'eccezione d'incompetenza del foro di Monza. Precisò di CP_1 aver allegato all'interno del ricorso monitorio non solo le fatture, ma anche i preventivi, le conferme d'ordine e le fatture conformi al preventivo accettato. Integrò la documentazione prodotta in sede monitoria con i DDT inerenti alle forniture oggetto del proprio credito. Segnalò che, in ogni caso, l'opponente non aveva contestato il rapporto causale. Con riferimento alla domanda riconvenzionale sostenne che i documenti prodotti da controparte fossero privi di valore probatorio. Precisò che, sin dalla stipulazione del contratto, era Parte_1 stata edotta circa l'innovatività del prodotto e del fatto che eventuali problematicità dello stesso si sarebbero verificate, eventualmente, nei mesi successivi. Inoltre, erano state fornite informazioni circa l'immagazzinamento e la conservazione degli stock di ventilatori acquistati, senza che le istruzioni fossero state seguite. Segnalò che il problema contestato dall'opponente concerneva esclusivamente le batterie prodotte da
. Controparte_2 Indicò che la mancata osservanza da parte di delle precauzioni per la conservazione delle Parte_1 batterie era stata accertata dai loro tecnici che, a seguito delle molteplici segnalazioni, si erano recati presso i magazzini ove erano presenti i ventilatori. In tale circostanza, questi ultimi avevano accertato che molti ventilatori erano stati immagazzinati per un periodo di tempo troppo lungo con il conseguente rischio di cagionare un pregiudizio alle batterie. Inoltre, avevano verificato, tramite l'analisi dei files log, che non erano state rispettate le buone prassi da loro indicate, in quanto avevano lasciato che le batterie si scaricassero oltre il limite previsto. Precisò che anche i tecnici di avevano condiviso tale Controparte_2 soluzione. Segnalò che non vi erano casi di concreto pericolo o di danno ai pazienti causati dal malfunzionamento del ventilatore da loro prodotto. Osservò di aver più volte inviato i propri tecnici e di aver fornito assistenza gratuita per un valore complessivo di € 270.000,00. Contestò la ricostruzione fatta da controparte circa l'errore nell'invio dei cavi a di aver CP_4 Y e che, dopo averli ricevuti, aveva Controparte_4 Parte_1 continuato a ritenere che non funzionassero chiedendone degli altri. Tuttavia, esaminando un video di test inviato da a dimostrazione di problematiche inerenti interruzioni di corrente al prodotto, i Pt_1 tecnici di avevano appurato che aveva utilizzato per i propri test un ventilatore primitivo, CP_1 Pt_1 del 2016, riconosciuto in base ad un vecchio “Dome” sulla parte superiore di esso, che aveva noti problemi di connessione legati al connettore DC. Pertanto, ai propri tecnici era apparsa evidente la ragione per la quale i risultati dei test svolti sul cavo pagina 3 di 6 a Y da erano in palese contraddizione con i risultati dei test svolti in laboratorio da Pt_1 CP_1 Asserì di aver proposto all'opponente di effettuare un incontro con i propri tecnici per addivenire ad una soluzione. Tuttavia, tale proposta era stata rifiutata. Venne chiamato in causa il terzo che si costituì e contestò Controparte_2 che la chiamata in garanzia fosse generica. Sostenne che qualsiasi avaria dei prodotti dipendeva esclusivamente dall'operato dell'opponente, come confermato dal rappresentante legale di .
CP_1 Ribadì di fornire ad sia le batterie per il ventilatore Eove 1, integrata all'interno dello stesso,
CP_1 che per Eove 2, esterna al ventilatore medesimo e soggetta ad un sistema di gestione della carica non concepito dalla società
CP_1 Segnalò che quest'ultimo ventilatore non aveva dato alcun problema circa la batteria;
pertanto, i malfunzionamenti trovano origine in una erronea progettazione del ventilatore da parte di
CP_1 Successivamente venne ammesso l'interrogatorio formale del rappresentante legale di
[...]
del rappresentante legale di e di quelli di Controparte_5 Controparte_6 [...]
, . Controparte_2 Controparte_7 Conclusasi l'assunzione della prova orale, il giudice rinviò al 24 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e la causa venne trattenuta in decisione concedendo i termini di 60+20 giorni per le memorie conclusive.
-------- La domanda dell'opponente è da rigettare. Preliminarmente, ha proposto eccezione di incompetenza in ragione della presenza Parte_1 della clausola XVII del contratto di distribuzione stipulato in data 31 maggio 2015 e cessato in data 21 maggio 2018. Tale eccezione deve essere disattesa in quanto, come si evince dai DDT e dalle fatture allegate dalla opposta, gli ordini di beni e servizi sono successivi alla data di cessazione del rapporto di distribuzione sussistente tra le parti. Pertanto, il foro competente è stabilito dall'art. 19 del codice di procedura civile ed è stato individuato in base al luogo ove aveva e ha, tuttora, sede. Parte_1 Nel merito, ha eccepito la totale infondatezza del decreto ingiuntivo stante la presenza Parte_1 delle sole fatture allegate al ricorso monitorio. Con riguardo all'asserita inidoneità probatoria della produzione documentale di parte creditrice, se è vero che le fatture, come affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 166115 del 23 maggio 2022, costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma che nella fase di opposizione non possono costituire la prova dell'esistenza del credito (il quale dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto), tuttavia, in presenza di ulteriori elementi a fondamento, quali le fatture non contestate e i documenti di trasporto, che attestano l'esecuzione della prestazione di consegna, la prova del credito va considerata raggiunta. L'opponente ha proposto eccezione di inadempimento affermando di aver più volte contestato la difformità dei ventilatori respiratori EO-150 con particolare riferimento alle batterie. Tale eccezione va disattesa. La Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni che “Il debitore convenuto che si avvalga della eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo il creditore agente a dover dimostrare di avere correttamente adempiuto.” (Cass. Civ. sez. III - 06/11/2024, n. 28578). L'opposta ha affermato di aver adempiuto correttamente, allegando che era stata la stessa a Pt_1 non immagazzinare correttamente le batterie.
ha, invece, allegato una relazione dell'ing. che accerterebbe i vizi del ventilatore Parte_1 Per_1 oggetto della controversia. Tuttavia, l'opposta contesta tale relazione affermando che l'ingegnere avesse effettuato la propria indagine utilizzando un ventilatore distribuito in Turchia. Tale contestazione è pertinente. ha allegato (documento 17) sia gli ordini che i documenti di CP_1 consegna dei ventilatori venduti in Turchia. pagina 4 di 6 La presente controversia concerne esclusivamente i ventilatori commerciati in Italia, che risultavano essere gli unici a presentare problematicità inerenti all'eccessivo consumo della batteria. Al contempo, l'opposta ha allegato sia le analisi effettuate da SERMA, società terza e specializzata nella gestione delle tecnologie elettroniche, sulla batteria interna con la quale a pag 15 all'interno dell'allegato 2 del documento 15 si afferma “L'analisi delle durate della disattivazione dei dispositivi (condizioni di immagazzinamento) con il relativo stato di carica prima dello spegnimento mostra che:
• 174 registri eventi contengono un periodo di immagazzinamento > 2 mesi
• 60 registri eventi contengono un periodo di immagazzinamento > 1 mese con lo stato di carica della batteria interna < 50% prima di entrare in condizioni di immagazzinamento Di conseguenza, un totale di 234 registri eventi mostra evidenze di un periodo di immagazzinamento troppo prolungato che potrebbe portare ad un esaurimento delle batterie secondo il manuale dell'utente e quindi ad una batteria inutilizzabile”. Tali osservazioni sono state condivise dall'ing. (doc. 16) e da (doc.19). Per_2 Persona_3 Durante l'interrogatorio formale il rappresentante legale di , fornitore delle batterie, ha affermato CP_8 che il problema concernente le batterie era stato risolto mediante un aggiornamento del software effettuato da Al contempo, ha confermato che la soluzione di non caricare le batterie oltre l'80% CP_1 rappresenta una regola “della professione, raccomandazioni valide per tutto il mondo, per tutti coloro i quali lavorano nel campo delle batterie perché si tratta di batterie molto speciali: noi diciamo che la batteria è vivante”; se non si gestiscono correttamente le batterie si scaricano, per questo diciamo che la batteria è “ vivante” è perchè ogni giorno gli stadi della batteria cambiano.” Nella propria relazione, l'ing. ha certificato che il ventilatore EO-150 era conforme alle Per_2 normative in vigore e che “Il gran numero di modifiche sono dovute principalmente a miglioramenti legati alle informazioni provenienti dal campo. Ci sono: miglioramenti del sistema di ventilazione per migliorare la qualità della vita del paziente, miglioramenti delle istruzioni d'uso al fine di evitare qualsiasi uso improprio del dispositivo da parte degli utenti (clinici o paziente/famiglia) e correzioni ai "bug" del software. È importante precisare in questa sede che la legge sui dispositivi medici e, in particolare sulla sorveglianza post-commercializzazione, ha lo scopo di favorire un continuo miglioramento del prodotto sul campo attraverso l'applicazione di metodi di raccolta e analisi delle informazioni provenienti dal campo stesso e di decidere opportune azioni di miglioramento al fine di migliorare continuamente la qualità della vita del paziente” e che “Durante la vita del ventilatore EO- 150, solo un cambiamento è stato considerato obbligatorio e ha richiesto un'azione immediata e urgente. Tutti gli altri miglioramenti non erano obbligatori e potevano essere applicati durante la manutenzione senza il richiamo immediato dei dispositivi, quindi, senza impatto (tecnicamente e finanziariamente) sulla gestione della flotta per il fornitore di assistenza domiciliare”. D'altra parte, le indicazioni del Fabbricante davano atto di “non fare affidamento alla batteria interna come fonte primaria di alimentazione”. Nel manuale d'uso (doc. n.5) è primariamente specificato nelle avvertenze per pazienti dipendenti dal ventilatore di “Assicurarsi che il sistema elettrico dell'abitazione e le connessioni siano sicure e complianti con la regolamentazione applicabile. Per i pazienti dipendenti dal ventilatore, considerare l'uso di una fonte di alimentazione di backup. Per soluzioni sicure e adatte, fare riferimento al manuale d'uso del pacco batteria (EOBAT9) ed alla sezione “Connettere due sorgenti di corrente con il cavo Y” più avanti. Per pazienti dipendenti dal ventilatore che siano in mobilità, raccomandiamo fortemente di non utilizzare la batteria interna come fonte di alimentazione primaria. E' obbligatorio l'uso di una fonte di alimentazione addizionale come il pacco batteria EOVE (EOBAT9) quando il paziente si allontana da una fonte di alimentazione (AC o DC)”. Dunque, era chiaramente indicato nel manuale di istruzioni dell'apparecchio, tra le raccomandazioni di sicurezza, che la batteria interna non costituiva la fonte primaria d'energia, ma avrebbe dovuto essere utilizzata solo in situazioni di emergenza come fonte di alimentazione di riserva. Inoltre, erano anche segnalate le modalità d'impiego del ventilatore “in mobilità”, con l'avvertenza che
“Per pazienti dipendenti dal ventilatore che siano in mobilità, raccomandiamo fortemente l'uso di una fonte di alimentazione addizionale come il pacco batteria (EO-BAT9)”. Ciò anche senza voler pagina 5 di 6 sottolineare che l'apparecchio era, comunque, dotato di un sistema di misurazione dello stato della batteria e del livello di carica, nonché di una serie di allarmi idonei a segnalare eventuali anomalie o criticità di funzionamento. Si consideri che la batteria, come sottolineato da nella corrispondenza intercorsa tra le parti, è CP_1 per sua natura un componente, per quanto di tecnologia avanzata, efficiente e ad alta prestazione, caratterizzato da “potenziale instabilità” e soggetto a deterioramento, ma tale fattore, segnalato ed, in ogni caso, noto e comune a tutti i dispositivi che dipendono da fonti energetiche portatili, non inficia l'idoneità all'uso dell'apparecchiatura e la sua sicurezza, peraltro, certificata. Altrettanto noto è che qualunque apparecchio a batteria consuma energia anche quando è spento o rimane inutilizzato, senza essere collegato ad una rete di alimentazione esterna, quindi anche durante lo stoccaggio, e nella fattispecie non è stato dimostrato che siano state rispettate le prescrizioni d'uso e manutenzione dei ventilatori da parte del distributore. La medesima corrispondenza evidenzia, altresì, che ha sempre collaborato per adeguare il CP_1 software gestionale, migliorare l'affidabilità dell'apparecchio, fornire ricambi e proposte di soluzioni alle problematiche lamentate (fornitura di kit power esterni, non oggetto della fornitura). Viene, infine, contestato un eventuale riconoscimento da parte del rappresentante legale di CP_1 dei vizi inerenti alla batteria;
tuttavia, quest'ultimo afferma di non aver riconosciuto alcun problema, precisando che “Sì, eravamo in piena fase d'indagine, i problemi che abbiamo riscontrato avevano bisogno di approfondimenti. In quel momento eravamo incapaci di dire se c'era un problema o meno, non eravamo in grado di riconoscere se ci fosse un problema” e che “we apologize for the inconvenience and the too high rate of battery failure”, è esclusivamente una frase di stile, non un riconoscimento della problematicità in atto. Si ritiene quindi che abbia dimostrato il corretto adempimento della propria obbligazione. CP_1 ha proposto, altresì, domanda riconvenzionale per l'accertamento del grave Parte_1 inadempimento contrattuale di e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali. Tale domanda è assorbita dal rigetto dell'opposizione proposta, fermo restando che non è neppure provato il preteso grave inadempimento idoneo a fondare anche la sola pretesa risarcitoria. Anche l'asserita violazione della clausola di esclusiva non è provata nella sua ricorrenza, né nel danno. E' provato, al contrario, il credito ingiunto (peraltro, contestato solo genericamente con l'eccezione di compensazione) che trova fondamento negli ordinativi e conferme d'ordine, nonché nelle fatture mai contestate e nei documenti di trasporto prodotti in corso di causa. Il rigetto dell'opposizione e della domanda risarcitoria comporta anche quello della domanda di manleva per carenza del presupposto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente, mentre le restanti spese possono essere compensate stante l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da Parte_1
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1586/2019, emesso dal Tribunale di Monza in data 14 marzo 2019 nei confronti di , dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; CP_1
3. condanna a rimborsare ad le spese di lite che liquida in complessivi Parte_1 CP_1 50.000,00, per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4. rigetta ogni altra domanda;
5. compensa le restanti spese di lite;
6. con sentenza esecutiva Monza, 25 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 25/09/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4723/2019 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAMBELLI ANGELO, dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GRASSELLI BARBARA e dall'avv. SPANU ELENA ( ), elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA SAN DAMIANO, 9 20122 MILANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVIT SALVATORE, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA, 40/4 20121 MILANO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. ROSSI MATTEO, elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 1 20121 MILANO,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con decreto ingiuntivo, n. 1586/2019 emesso su ricorso di venne ingiunto a CP_1 Parte_1 il pagamento della somma di € 223.158,50, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per beni e servizi forniti. propose opposizione ed eccepì preliminarmente l'incompetenza territoriale del Parte_1 Tribunale di Monza. Contestò il credito affermando che lo stesso era fondato solo sulle fatture che non costituiscono prova della prestazione eseguita. Precisò di aver sottoscritto un contratto di distribuzione (doc.6) all'interno del territorio italiano dei prodotti elencati nell'allegato A (tra cui il Ventilatore EO-150). Affermò che il ventilatore EO-150, sin dalla commercializzazione, presentava una serie di problemi concernenti la difettosità delle batterie interne. Spiegò che, a causa di un grave incidente avvenuto presso un ospedale in Germania causato da un mal funzionamento del ventilatore, il Federal Institute for Drugs and Medical Devices”, detto “Bfarm”, aveva imposto ad di effettuare un CP_1 aggiornamento del software dei dispositivi forniti. Allegò di aver inviato una diffida a seguito di tali eventi in cui aveva segnalato il malfunzionamento dei ventilatori, il ritardo nella consegna delle batterie interne sostitutive di quelle difettose e la violazione della clausola di esclusività prevista dall'art. I (2) del Contratto. Specificò che l'opposta aveva affermato che con l'aggiornamento del “firmware” dei dispositivi prodotti prima di settembre 2016 e la sostituzione della batteria interna degli stessi il malfunzionamento si sarebbe risolto. Precisò che le problematiche inerenti alla batteria dei ventilatori si erano ripresentate nel luglio 2018. A seguito di ciò, su indicazione dell'opposta era stata inviata una nota ai pazienti, caregivers e relativi enti di appartenenza, nella quale veniva raccomandato agli utilizzatori di non usare il Ventilatore in assenza di attacco/collegamento alla rete elettrica, specificando che avrebbe fornito (ovviamente, a sua volta rifornita da a tutti i pazienti ventilati h24 un battery pack per assicurare la continuità CP_1 dell'alimentazione elettrica in caso di interruzioni volontarie o involontarie della stessa. Osservò che, nel settembre 2018, erano stati inviati quattro moduli 06UAM004 per non conformità dei Prodotti, ai quali aveva risposto, di volta in volta, segnalando che, dall'analisi dei dispositivi CP_1 condotta dalla stessa, le batterie erano risultate difettose (cfr. lettera del 3.9.2018, allegato n. 14 e lettera del 20.9.2018, allegato n. 15). Asserì di aver sollecitato, nel mese di ottobre, la consegna dei battery packs, consegnati solo a metà novembre e privi dei “cavetti ad Y”. Quest'ultimi erano risultati del tutto inadeguati. Affermò di aver inviato una diffida in data 13 novembre 2018 in cui aveva intimato di confermare per iscritto che, a fronte del cambio ordine dal cavetto ad Y modello EO-YCPLCBL al cavetto ad Y modello EO-CPLPACKBOX, i cavetti ad Y modello EO-CPLPACKBOX le sarebbero stati consegnati - nella quantità necessaria ai ventilatori tutti nella disponibilità di stessa - senza alcun costo per la Pt_1 medesima, trattandosi di una soluzione prospettata da al solo fine di ovviare alle problematiche CP_1 già presenti nei Ventilatori e di consegnare, dunque, tutti i cavetti ad Y necessari (del modello EO- CPLPACKBOX), sostituendo quelli già consegnati in quanto del tutto inadeguati, senza ulteriori esborsi, nonché di inviare al Ministero della Salute la comunicazione formale della presenza di malfunzionamenti del Ventilatore EO-150, assumendosi espressamente la responsabilità in relazione ad ogni danno, anche a terzi, già manifestato o da manifestarsi, e risarcirle il danno da violazione della clausola di esclusività ed ogni diverso danno, anche non patrimoniale. Segnalò di aver ricevuto in data 21 novembre 2018 circa 100 cavetti ad Y del nuovo modello EO- CPLPACKBOX, volto a sostituire il precedente modello EO-YCPLCBL, in quanto non funzionante, ma anche questi erano risultati non funzionanti. Dichiarò che, in tale circostanza, l'opposta aveva ritenuto che non vi fossero prove dei malfunzionamenti, ma aveva proposto un incontro tra tecnici per risolvere la controversia. Precisò di aver contestato quanto dedotto da e rifiutato la proposta di incontro CP_1 Contestualmente sollevò eccezione di inadempimento. pagina 2 di 6 Osservò che le problematiche inerenti alle batterie non erano state risolte. Pertanto, aveva deciso di informare i propri clienti di aver intrapreso un'azione legale volta alla cessazione della commercializzazione del ventilatore polmonare. Infine, affermò che aveva comunicato il recesso dal contratto per questioni Controparte_3 meramente amministrative ed interne ad con l'intenzione, tuttavia, di negoziare un ulteriore CP_1 contratto nei successivi 6 mesi, circostanza, quest'ultima, che non si era mai realizzata. Propose, inoltre, domanda riconvenzionale per una somma pari ad € 9.812.000,00 chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Affermò di essere stata costretta ad interrompere l'attività di promozione della vendita dei ventilatori a novembre 2015, ad aprile, ottobre e novembre 2017, con aggravio nelle spese di gestione. Aggiunse di aver, in ogni caso, rispettato le previsioni di acquisto pattuite, ma di aver subito un grave danno derivante dalla mancata commercializzazione dei prodotti e di aver ricevuto molteplici chiamate dai propri clienti preoccupati circa il malfunzionamento dei ventilatori. Evidenziò di aver dovuto formare e informare i medici e i formatori delle modifiche apportate al ventilatore e di aver dovuto implementare l'attività di assistenza alla ventiloterapia domiciliare. In via subordinata, chiese il risarcimento del danno per perdita di chance. Si costituì in giudizio contestando l'eccezione d'incompetenza del foro di Monza. Precisò di CP_1 aver allegato all'interno del ricorso monitorio non solo le fatture, ma anche i preventivi, le conferme d'ordine e le fatture conformi al preventivo accettato. Integrò la documentazione prodotta in sede monitoria con i DDT inerenti alle forniture oggetto del proprio credito. Segnalò che, in ogni caso, l'opponente non aveva contestato il rapporto causale. Con riferimento alla domanda riconvenzionale sostenne che i documenti prodotti da controparte fossero privi di valore probatorio. Precisò che, sin dalla stipulazione del contratto, era Parte_1 stata edotta circa l'innovatività del prodotto e del fatto che eventuali problematicità dello stesso si sarebbero verificate, eventualmente, nei mesi successivi. Inoltre, erano state fornite informazioni circa l'immagazzinamento e la conservazione degli stock di ventilatori acquistati, senza che le istruzioni fossero state seguite. Segnalò che il problema contestato dall'opponente concerneva esclusivamente le batterie prodotte da
. Controparte_2 Indicò che la mancata osservanza da parte di delle precauzioni per la conservazione delle Parte_1 batterie era stata accertata dai loro tecnici che, a seguito delle molteplici segnalazioni, si erano recati presso i magazzini ove erano presenti i ventilatori. In tale circostanza, questi ultimi avevano accertato che molti ventilatori erano stati immagazzinati per un periodo di tempo troppo lungo con il conseguente rischio di cagionare un pregiudizio alle batterie. Inoltre, avevano verificato, tramite l'analisi dei files log, che non erano state rispettate le buone prassi da loro indicate, in quanto avevano lasciato che le batterie si scaricassero oltre il limite previsto. Precisò che anche i tecnici di avevano condiviso tale Controparte_2 soluzione. Segnalò che non vi erano casi di concreto pericolo o di danno ai pazienti causati dal malfunzionamento del ventilatore da loro prodotto. Osservò di aver più volte inviato i propri tecnici e di aver fornito assistenza gratuita per un valore complessivo di € 270.000,00. Contestò la ricostruzione fatta da controparte circa l'errore nell'invio dei cavi a di aver CP_4 Y e che, dopo averli ricevuti, aveva Controparte_4 Parte_1 continuato a ritenere che non funzionassero chiedendone degli altri. Tuttavia, esaminando un video di test inviato da a dimostrazione di problematiche inerenti interruzioni di corrente al prodotto, i Pt_1 tecnici di avevano appurato che aveva utilizzato per i propri test un ventilatore primitivo, CP_1 Pt_1 del 2016, riconosciuto in base ad un vecchio “Dome” sulla parte superiore di esso, che aveva noti problemi di connessione legati al connettore DC. Pertanto, ai propri tecnici era apparsa evidente la ragione per la quale i risultati dei test svolti sul cavo pagina 3 di 6 a Y da erano in palese contraddizione con i risultati dei test svolti in laboratorio da Pt_1 CP_1 Asserì di aver proposto all'opponente di effettuare un incontro con i propri tecnici per addivenire ad una soluzione. Tuttavia, tale proposta era stata rifiutata. Venne chiamato in causa il terzo che si costituì e contestò Controparte_2 che la chiamata in garanzia fosse generica. Sostenne che qualsiasi avaria dei prodotti dipendeva esclusivamente dall'operato dell'opponente, come confermato dal rappresentante legale di .
CP_1 Ribadì di fornire ad sia le batterie per il ventilatore Eove 1, integrata all'interno dello stesso,
CP_1 che per Eove 2, esterna al ventilatore medesimo e soggetta ad un sistema di gestione della carica non concepito dalla società
CP_1 Segnalò che quest'ultimo ventilatore non aveva dato alcun problema circa la batteria;
pertanto, i malfunzionamenti trovano origine in una erronea progettazione del ventilatore da parte di
CP_1 Successivamente venne ammesso l'interrogatorio formale del rappresentante legale di
[...]
del rappresentante legale di e di quelli di Controparte_5 Controparte_6 [...]
, . Controparte_2 Controparte_7 Conclusasi l'assunzione della prova orale, il giudice rinviò al 24 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e la causa venne trattenuta in decisione concedendo i termini di 60+20 giorni per le memorie conclusive.
-------- La domanda dell'opponente è da rigettare. Preliminarmente, ha proposto eccezione di incompetenza in ragione della presenza Parte_1 della clausola XVII del contratto di distribuzione stipulato in data 31 maggio 2015 e cessato in data 21 maggio 2018. Tale eccezione deve essere disattesa in quanto, come si evince dai DDT e dalle fatture allegate dalla opposta, gli ordini di beni e servizi sono successivi alla data di cessazione del rapporto di distribuzione sussistente tra le parti. Pertanto, il foro competente è stabilito dall'art. 19 del codice di procedura civile ed è stato individuato in base al luogo ove aveva e ha, tuttora, sede. Parte_1 Nel merito, ha eccepito la totale infondatezza del decreto ingiuntivo stante la presenza Parte_1 delle sole fatture allegate al ricorso monitorio. Con riguardo all'asserita inidoneità probatoria della produzione documentale di parte creditrice, se è vero che le fatture, come affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 166115 del 23 maggio 2022, costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma che nella fase di opposizione non possono costituire la prova dell'esistenza del credito (il quale dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto), tuttavia, in presenza di ulteriori elementi a fondamento, quali le fatture non contestate e i documenti di trasporto, che attestano l'esecuzione della prestazione di consegna, la prova del credito va considerata raggiunta. L'opponente ha proposto eccezione di inadempimento affermando di aver più volte contestato la difformità dei ventilatori respiratori EO-150 con particolare riferimento alle batterie. Tale eccezione va disattesa. La Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni che “Il debitore convenuto che si avvalga della eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo il creditore agente a dover dimostrare di avere correttamente adempiuto.” (Cass. Civ. sez. III - 06/11/2024, n. 28578). L'opposta ha affermato di aver adempiuto correttamente, allegando che era stata la stessa a Pt_1 non immagazzinare correttamente le batterie.
ha, invece, allegato una relazione dell'ing. che accerterebbe i vizi del ventilatore Parte_1 Per_1 oggetto della controversia. Tuttavia, l'opposta contesta tale relazione affermando che l'ingegnere avesse effettuato la propria indagine utilizzando un ventilatore distribuito in Turchia. Tale contestazione è pertinente. ha allegato (documento 17) sia gli ordini che i documenti di CP_1 consegna dei ventilatori venduti in Turchia. pagina 4 di 6 La presente controversia concerne esclusivamente i ventilatori commerciati in Italia, che risultavano essere gli unici a presentare problematicità inerenti all'eccessivo consumo della batteria. Al contempo, l'opposta ha allegato sia le analisi effettuate da SERMA, società terza e specializzata nella gestione delle tecnologie elettroniche, sulla batteria interna con la quale a pag 15 all'interno dell'allegato 2 del documento 15 si afferma “L'analisi delle durate della disattivazione dei dispositivi (condizioni di immagazzinamento) con il relativo stato di carica prima dello spegnimento mostra che:
• 174 registri eventi contengono un periodo di immagazzinamento > 2 mesi
• 60 registri eventi contengono un periodo di immagazzinamento > 1 mese con lo stato di carica della batteria interna < 50% prima di entrare in condizioni di immagazzinamento Di conseguenza, un totale di 234 registri eventi mostra evidenze di un periodo di immagazzinamento troppo prolungato che potrebbe portare ad un esaurimento delle batterie secondo il manuale dell'utente e quindi ad una batteria inutilizzabile”. Tali osservazioni sono state condivise dall'ing. (doc. 16) e da (doc.19). Per_2 Persona_3 Durante l'interrogatorio formale il rappresentante legale di , fornitore delle batterie, ha affermato CP_8 che il problema concernente le batterie era stato risolto mediante un aggiornamento del software effettuato da Al contempo, ha confermato che la soluzione di non caricare le batterie oltre l'80% CP_1 rappresenta una regola “della professione, raccomandazioni valide per tutto il mondo, per tutti coloro i quali lavorano nel campo delle batterie perché si tratta di batterie molto speciali: noi diciamo che la batteria è vivante”; se non si gestiscono correttamente le batterie si scaricano, per questo diciamo che la batteria è “ vivante” è perchè ogni giorno gli stadi della batteria cambiano.” Nella propria relazione, l'ing. ha certificato che il ventilatore EO-150 era conforme alle Per_2 normative in vigore e che “Il gran numero di modifiche sono dovute principalmente a miglioramenti legati alle informazioni provenienti dal campo. Ci sono: miglioramenti del sistema di ventilazione per migliorare la qualità della vita del paziente, miglioramenti delle istruzioni d'uso al fine di evitare qualsiasi uso improprio del dispositivo da parte degli utenti (clinici o paziente/famiglia) e correzioni ai "bug" del software. È importante precisare in questa sede che la legge sui dispositivi medici e, in particolare sulla sorveglianza post-commercializzazione, ha lo scopo di favorire un continuo miglioramento del prodotto sul campo attraverso l'applicazione di metodi di raccolta e analisi delle informazioni provenienti dal campo stesso e di decidere opportune azioni di miglioramento al fine di migliorare continuamente la qualità della vita del paziente” e che “Durante la vita del ventilatore EO- 150, solo un cambiamento è stato considerato obbligatorio e ha richiesto un'azione immediata e urgente. Tutti gli altri miglioramenti non erano obbligatori e potevano essere applicati durante la manutenzione senza il richiamo immediato dei dispositivi, quindi, senza impatto (tecnicamente e finanziariamente) sulla gestione della flotta per il fornitore di assistenza domiciliare”. D'altra parte, le indicazioni del Fabbricante davano atto di “non fare affidamento alla batteria interna come fonte primaria di alimentazione”. Nel manuale d'uso (doc. n.5) è primariamente specificato nelle avvertenze per pazienti dipendenti dal ventilatore di “Assicurarsi che il sistema elettrico dell'abitazione e le connessioni siano sicure e complianti con la regolamentazione applicabile. Per i pazienti dipendenti dal ventilatore, considerare l'uso di una fonte di alimentazione di backup. Per soluzioni sicure e adatte, fare riferimento al manuale d'uso del pacco batteria (EOBAT9) ed alla sezione “Connettere due sorgenti di corrente con il cavo Y” più avanti. Per pazienti dipendenti dal ventilatore che siano in mobilità, raccomandiamo fortemente di non utilizzare la batteria interna come fonte di alimentazione primaria. E' obbligatorio l'uso di una fonte di alimentazione addizionale come il pacco batteria EOVE (EOBAT9) quando il paziente si allontana da una fonte di alimentazione (AC o DC)”. Dunque, era chiaramente indicato nel manuale di istruzioni dell'apparecchio, tra le raccomandazioni di sicurezza, che la batteria interna non costituiva la fonte primaria d'energia, ma avrebbe dovuto essere utilizzata solo in situazioni di emergenza come fonte di alimentazione di riserva. Inoltre, erano anche segnalate le modalità d'impiego del ventilatore “in mobilità”, con l'avvertenza che
“Per pazienti dipendenti dal ventilatore che siano in mobilità, raccomandiamo fortemente l'uso di una fonte di alimentazione addizionale come il pacco batteria (EO-BAT9)”. Ciò anche senza voler pagina 5 di 6 sottolineare che l'apparecchio era, comunque, dotato di un sistema di misurazione dello stato della batteria e del livello di carica, nonché di una serie di allarmi idonei a segnalare eventuali anomalie o criticità di funzionamento. Si consideri che la batteria, come sottolineato da nella corrispondenza intercorsa tra le parti, è CP_1 per sua natura un componente, per quanto di tecnologia avanzata, efficiente e ad alta prestazione, caratterizzato da “potenziale instabilità” e soggetto a deterioramento, ma tale fattore, segnalato ed, in ogni caso, noto e comune a tutti i dispositivi che dipendono da fonti energetiche portatili, non inficia l'idoneità all'uso dell'apparecchiatura e la sua sicurezza, peraltro, certificata. Altrettanto noto è che qualunque apparecchio a batteria consuma energia anche quando è spento o rimane inutilizzato, senza essere collegato ad una rete di alimentazione esterna, quindi anche durante lo stoccaggio, e nella fattispecie non è stato dimostrato che siano state rispettate le prescrizioni d'uso e manutenzione dei ventilatori da parte del distributore. La medesima corrispondenza evidenzia, altresì, che ha sempre collaborato per adeguare il CP_1 software gestionale, migliorare l'affidabilità dell'apparecchio, fornire ricambi e proposte di soluzioni alle problematiche lamentate (fornitura di kit power esterni, non oggetto della fornitura). Viene, infine, contestato un eventuale riconoscimento da parte del rappresentante legale di CP_1 dei vizi inerenti alla batteria;
tuttavia, quest'ultimo afferma di non aver riconosciuto alcun problema, precisando che “Sì, eravamo in piena fase d'indagine, i problemi che abbiamo riscontrato avevano bisogno di approfondimenti. In quel momento eravamo incapaci di dire se c'era un problema o meno, non eravamo in grado di riconoscere se ci fosse un problema” e che “we apologize for the inconvenience and the too high rate of battery failure”, è esclusivamente una frase di stile, non un riconoscimento della problematicità in atto. Si ritiene quindi che abbia dimostrato il corretto adempimento della propria obbligazione. CP_1 ha proposto, altresì, domanda riconvenzionale per l'accertamento del grave Parte_1 inadempimento contrattuale di e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali. Tale domanda è assorbita dal rigetto dell'opposizione proposta, fermo restando che non è neppure provato il preteso grave inadempimento idoneo a fondare anche la sola pretesa risarcitoria. Anche l'asserita violazione della clausola di esclusiva non è provata nella sua ricorrenza, né nel danno. E' provato, al contrario, il credito ingiunto (peraltro, contestato solo genericamente con l'eccezione di compensazione) che trova fondamento negli ordinativi e conferme d'ordine, nonché nelle fatture mai contestate e nei documenti di trasporto prodotti in corso di causa. Il rigetto dell'opposizione e della domanda risarcitoria comporta anche quello della domanda di manleva per carenza del presupposto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente, mentre le restanti spese possono essere compensate stante l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da Parte_1
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1586/2019, emesso dal Tribunale di Monza in data 14 marzo 2019 nei confronti di , dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; CP_1
3. condanna a rimborsare ad le spese di lite che liquida in complessivi Parte_1 CP_1 50.000,00, per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4. rigetta ogni altra domanda;
5. compensa le restanti spese di lite;
6. con sentenza esecutiva Monza, 25 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti pagina 6 di 6