Articolo 1100 del Codice della navigazione
Articolo 1099Articolo 1122
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21 aprile 1942
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12 aprile 2025
Art. 1100.
(Resistenza o violenza contro nave da guerra).

Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. ((La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformita' alle norme internazionali, dei relativi compiti)) .

La pena per coloro che sono concorsi nel reato e' ridotta da un terzo alla meta'.
Entrata in vigore il 12 aprile 2025
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