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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12060/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 07/11/2024
da
(Cod. Fisc. , con il proc. e dom. Parte_1 C.F._1
avv. LOMARTIRE GUENDALINA, per mandato allegato al ricorso e da
(Cod. Fisc. ), con il proc. e Parte_2 C.F._2
dom. avv. LESCHIUTTA ELISA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
1
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 19/11/2020 –
decr. om. dd. 07/01/2021 e depositato il 08/01/2021);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 01/10/2005), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente, e (il 04/07/2010), minore, Per_2
e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in TRICESIMO (UD) il
10/11/2003 tra , nata a [...] il Parte_1
19/04/1978, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1. la casa già adibita a residenza del nucleo familiare, in comproprietà tra i ricorrenti, rimane assegnata alla sig.ra genitore convivente con i figli Parte_1
e . Per_1 Per_2
2. Prende atto che ciascun ricorrente sosterrà le spese ordinarie relative all'immobile in cui risiede mentre le spese straordinarie relative all'immobile già
adibito a casa coniugale, che rimane in comproprietà tra i ricorrenti, verranno ripartite al 50% tra gli stessi.
3. Dà atto che i ricorrenti, per quanto necessario, hanno prestato, sin dalla sottoscrizione del ricorso, il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di qualsiasi documento equipollente valido per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore , fermo restando che eventuali viaggi Per_2
all'estero del figlio andranno di volta in volta autorizzati da ciascun genitore.
2
4. Prende atto che le autovetture, di proprietà del sig. restano nella Pt_2
disponibilità del ricorrente che le utilizza: in particolare l'autovettura Volkswagen
Touran tg. DW899XV rimane nella disponibilità del sig. che si accollerà Pt_2
tutte le spese relative al veicolo, mentre la Citroen C3 tg. EA261MG rimane in uso alla sig.ra che si accollerà tutte le spese relative;
il sig. ha Parte_1 Pt_2
acconsentito, fin dalla sottoscrizione del ricorso, a eventuali cessioni/rottamazioni del veicolo in uso alla moglie, senza nulla pretendere e fermo restando che le eventuali spese di cessione/rottamazione saranno sostenute dalla sig.ra Parte_1
5. Prende atto che il sig. verserà alla sig.ra la somma di € Pt_2 Parte_1
1.725,00 pari alla rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento dei figli e della moglie previsti in separazione e non corrisposti nonché un assegno divorzile
una tantum pari a € 2.100,00. L'importo complessivo di € 3.825,00 verrà pagato in rate mensili di € 150,00 da settembre 2024 e fino ad estinzione.
6. Dispone che il figlio minore rimanga affidato in modo condiviso a Per_2
entrambi i genitori, i quali continueranno a esercitare la relativa responsabilità e a provvedere alla sua educazione e istruzione attuando disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, relative alla vita quotidiana dello stesso, e assumendo invece congiuntamente le scelte di maggior interesse e comunque relative all'istruzione e salute del medesimo nel preminente interesse del minore.
Dispone che il figlio sarà prevalentemente collocato presso l'abitazione della madre e dispone che il padre lo terrà presso di sé, previ accordi telefonici con la madre, ogniqualvolta lo vorrà e riterrà opportuno, in base alle esigenze di salute,
studio e svago del minore e comunque secondo i periodi di seguito indicati:
• tre venerdì sera al mese alle 19.00 il figlio sarà prelevato dall'abitazione materna dove rientrerà il lunedì sera alle 20.00 riaccompagnato dal padre;
3
• metà delle vacanze Natalizie e Pasquali e di tutte le altre festività scolastiche
(alternando con la madre Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta)
concordate con la madre con un mese di anticipo sulle vacanze stesse;
• da due a quattro settimane (con un periodo di almeno 14 giorni continuativi) nella stagione estiva concordate di anno in anno con la madre con almeno un mese di anticipo dalle ferie. Anche la madre potrà programmare un periodo di
14 giorni continuativi di ferie con il figlio sempre concordate col padre con un mese di anticipo dalle ferie.
Resta inteso che nel periodo di vacanza che il figlio trascorrerà con un genitore, le visite settimanali dell'altro genitore saranno sospese e riprenderanno la settimana immediatamente successiva.
Dà atto che deciderà autonomamente i tempi di permanenza presso Per_1
ciascun genitore che attualmente avvengono in concomitanza con le visite del fratello.
7. I ricorrenti si occuperanno del mantenimento dei figli come stabilito nel ricorso fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di ciascuno di essi.
Dispone che corrisponderà a (mediante Parte_2 Parte_1
bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima) entro il 25 di ogni mese la somma di € 460,00 (quattrocentosessanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, pari a € 230,00 ciascuno. L'assegno verrà pagato per dodici mesi l'anno, e verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT famiglie operai impiegati (al 100%) con decorrenza annuale e con prima rivalutazione l'1.11.2025.
8. Pone a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese relative ad esigenze straordinarie dei figli nel rispetto delle previsioni del Protocollo d'intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Udine dd. 28.8.2015 che andranno effettuate previo accordo tra di loro. Il rimborso pro-quota al genitore che ha
4
anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo dalla richiesta documentata che avverrà con cadenza trimestrale e verrà effettuato mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie note alle parti. Tutto ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli minori. Dà atto che gli assegni familiari (o altra prestazione equivalente) verranno percepiti dalla sig.ra le deduzioni, detrazioni e sussidi per i figli spetteranno al 50%. Prende Parte_1
atto che i ricorrenti suddivideranno al 50% anche le spese per il vestiario dei figli.
9. Dà atto che, in ragione della maggiore contribuzione da parte della sig.ra nell'acquisto della casa coniugale, al momento della vendita, alla stessa Parte_1
verrà riconosciuta la maggior somma sul prezzo di acquisto pari a € 24.500,00.
10. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRICESIMO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 14, parte I, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2003.
Udine, li 20/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12060/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 07/11/2024
da
(Cod. Fisc. , con il proc. e dom. Parte_1 C.F._1
avv. LOMARTIRE GUENDALINA, per mandato allegato al ricorso e da
(Cod. Fisc. ), con il proc. e Parte_2 C.F._2
dom. avv. LESCHIUTTA ELISA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
1
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 19/11/2020 –
decr. om. dd. 07/01/2021 e depositato il 08/01/2021);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 01/10/2005), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente, e (il 04/07/2010), minore, Per_2
e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in TRICESIMO (UD) il
10/11/2003 tra , nata a [...] il Parte_1
19/04/1978, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1. la casa già adibita a residenza del nucleo familiare, in comproprietà tra i ricorrenti, rimane assegnata alla sig.ra genitore convivente con i figli Parte_1
e . Per_1 Per_2
2. Prende atto che ciascun ricorrente sosterrà le spese ordinarie relative all'immobile in cui risiede mentre le spese straordinarie relative all'immobile già
adibito a casa coniugale, che rimane in comproprietà tra i ricorrenti, verranno ripartite al 50% tra gli stessi.
3. Dà atto che i ricorrenti, per quanto necessario, hanno prestato, sin dalla sottoscrizione del ricorso, il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di qualsiasi documento equipollente valido per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore , fermo restando che eventuali viaggi Per_2
all'estero del figlio andranno di volta in volta autorizzati da ciascun genitore.
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4. Prende atto che le autovetture, di proprietà del sig. restano nella Pt_2
disponibilità del ricorrente che le utilizza: in particolare l'autovettura Volkswagen
Touran tg. DW899XV rimane nella disponibilità del sig. che si accollerà Pt_2
tutte le spese relative al veicolo, mentre la Citroen C3 tg. EA261MG rimane in uso alla sig.ra che si accollerà tutte le spese relative;
il sig. ha Parte_1 Pt_2
acconsentito, fin dalla sottoscrizione del ricorso, a eventuali cessioni/rottamazioni del veicolo in uso alla moglie, senza nulla pretendere e fermo restando che le eventuali spese di cessione/rottamazione saranno sostenute dalla sig.ra Parte_1
5. Prende atto che il sig. verserà alla sig.ra la somma di € Pt_2 Parte_1
1.725,00 pari alla rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento dei figli e della moglie previsti in separazione e non corrisposti nonché un assegno divorzile
una tantum pari a € 2.100,00. L'importo complessivo di € 3.825,00 verrà pagato in rate mensili di € 150,00 da settembre 2024 e fino ad estinzione.
6. Dispone che il figlio minore rimanga affidato in modo condiviso a Per_2
entrambi i genitori, i quali continueranno a esercitare la relativa responsabilità e a provvedere alla sua educazione e istruzione attuando disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, relative alla vita quotidiana dello stesso, e assumendo invece congiuntamente le scelte di maggior interesse e comunque relative all'istruzione e salute del medesimo nel preminente interesse del minore.
Dispone che il figlio sarà prevalentemente collocato presso l'abitazione della madre e dispone che il padre lo terrà presso di sé, previ accordi telefonici con la madre, ogniqualvolta lo vorrà e riterrà opportuno, in base alle esigenze di salute,
studio e svago del minore e comunque secondo i periodi di seguito indicati:
• tre venerdì sera al mese alle 19.00 il figlio sarà prelevato dall'abitazione materna dove rientrerà il lunedì sera alle 20.00 riaccompagnato dal padre;
3
• metà delle vacanze Natalizie e Pasquali e di tutte le altre festività scolastiche
(alternando con la madre Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta)
concordate con la madre con un mese di anticipo sulle vacanze stesse;
• da due a quattro settimane (con un periodo di almeno 14 giorni continuativi) nella stagione estiva concordate di anno in anno con la madre con almeno un mese di anticipo dalle ferie. Anche la madre potrà programmare un periodo di
14 giorni continuativi di ferie con il figlio sempre concordate col padre con un mese di anticipo dalle ferie.
Resta inteso che nel periodo di vacanza che il figlio trascorrerà con un genitore, le visite settimanali dell'altro genitore saranno sospese e riprenderanno la settimana immediatamente successiva.
Dà atto che deciderà autonomamente i tempi di permanenza presso Per_1
ciascun genitore che attualmente avvengono in concomitanza con le visite del fratello.
7. I ricorrenti si occuperanno del mantenimento dei figli come stabilito nel ricorso fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di ciascuno di essi.
Dispone che corrisponderà a (mediante Parte_2 Parte_1
bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima) entro il 25 di ogni mese la somma di € 460,00 (quattrocentosessanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, pari a € 230,00 ciascuno. L'assegno verrà pagato per dodici mesi l'anno, e verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT famiglie operai impiegati (al 100%) con decorrenza annuale e con prima rivalutazione l'1.11.2025.
8. Pone a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese relative ad esigenze straordinarie dei figli nel rispetto delle previsioni del Protocollo d'intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Udine dd. 28.8.2015 che andranno effettuate previo accordo tra di loro. Il rimborso pro-quota al genitore che ha
4
anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo dalla richiesta documentata che avverrà con cadenza trimestrale e verrà effettuato mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie note alle parti. Tutto ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli minori. Dà atto che gli assegni familiari (o altra prestazione equivalente) verranno percepiti dalla sig.ra le deduzioni, detrazioni e sussidi per i figli spetteranno al 50%. Prende Parte_1
atto che i ricorrenti suddivideranno al 50% anche le spese per il vestiario dei figli.
9. Dà atto che, in ragione della maggiore contribuzione da parte della sig.ra nell'acquisto della casa coniugale, al momento della vendita, alla stessa Parte_1
verrà riconosciuta la maggior somma sul prezzo di acquisto pari a € 24.500,00.
10. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRICESIMO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 14, parte I, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2003.
Udine, li 20/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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