Sentenza 26 novembre 2019
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- 1. Il reato di diffamazione commesso dal singolo condominoGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 16 ottobre 2024
- 2. il reato e la pena di cui all'art 595 cpAvv. Mattia Fontana · https://avvocatomattiafontana.com/blog-articoli/ · 17 giugno 2022
Diffamazione è un termine che spesso viene pronunciato quando si ascolta il telegiornale o sui quotidiani. Si tratta di un reato previsto e punito dall'art 595 cp. Ma quando si parla di diffamazione? Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di diffamazione previsto dall'art 595 cp, del significato del termine “diffamazione”, di cosa accade in caso di denuncia per diffamazione e di altri aspetti rilevanti come la differenza tra calunnia, ingiuria e diffamazione. Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami! Il reato di diffamazione appartiene alla categoria dei reati contro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2019, n. 48058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48058 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato SPEZIALE GIULIO deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avvocato CATERINA GIANCARLO , quale sostituto processuale dell'avvocato MARCHI NICOLA, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 7 febbraio 2019, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del tribunale di Sondrio del 19 febbraio 2018, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di RI NA in ordine al reato di diffamazione aggravata in danno di NC CC, oltre statuizioni accessorie. I fatti riguardano la pubblicazione, sul sito www.abriqa.it e nel forum "critiche ad Aprica su facebook", di un commento, reso a margine dell'analisi degli assetti della maggioranza comunale, del seguente tenore «...tre consiglieri di maggioranza se ne sono andati, un altro ha pestato i piedi affinchè potesse ottenere una carica di prestigio ed un altro ancora è stato, come si fa nel fantacalcio, acquistato dalla minoranza a suon di milioni», contenente espressioni lesive della reputazione di NC CC, unico esponente della minoranza consiliare ad aver votato l'approvazione di una controversa delibera in tema di bilancio. Dando atto dell'ambiguità semantica del testo, le conformi sentenze di merito ne hanno interpretato il significato alla luce del contesto storico di riferimento, valutandone la portata diffamatoria, non giustificata dall'esercizio del diritto di critica, anche in forma di satira, a fronte dell'obiettivo tenore insinuante.
2. Con il ricorso, proposto per mezzo del difensore, Avv. Nicola Marchi, si articolano cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla sussistenza di una valida condizione di procedibilità, in presenza di una data della querela (9 agosto 2011) incongrua e successivamente rettificata nel 9 settembre 2011. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità. Richiamate le dichiarazioni della persona offesa e ricostruite le vicende consiliari, il ricorrente rileva come il CC non fosse mai passato alla maggioranza, con conseguente impossibilità di identificarne l'identità in qualcuno dei consiglieri anonimamente citati nel forum. Si deduce, inoltre, l'erronea interpretazione conferita al testo in relazione all'acquisto "dalla minoranza", inteso come moto da luogo e non in chiave soggettiva, peraltro servendosi di un articolo della stampa locale risalente al 2009, non risultando, peraltro, neppure la proposta chiave di lettura a porsi in termini di offensività, anche tenuto conto dell'esplicito riferimento al fantacalcio ed al ruolo che, in tale gioco virtuale, riveste il riferimento al denaro, espressivo del valore sul mercato del calciatore e non di una sua illecita remunerazione.
2.3. Con il quarto motivo, si articola analoga censura in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sotto forma di diritto di critica e di satira, tenuto conto del contesto e dei termini adoperati, palesemente surreali ed iperbolici.
2.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in punto di condanna generica ed alle spese.
3. Con memoria pervenuta il 19 settembre 2019, la Parte Civile ha controdedotto alle ragioni dell'impugnazione. CONDIDEFtATO IN
DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità della memoria di Parte Cvile, pervenuta in cancelleria oltre il termine di cui all'art. 585, comma 4 cod. proc. pen.. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
1.E' manifestamente infondata la deduzione di nullità prospettata nel primo motivo. L'indicazione della data, apposta in epigrafe al verbale di ricezione delle querela, s'appalesa dallo stesso documento frutto di un mero errore materiale di trascrizione, risultando pacifico ed incontestato che i fatti ivi rappresentati si riferiscono alla pubblicazione in data 30 agosto 2011, come, peraltro, attestato nel verbale di correzione in data 11 ottobre 2011 del medesimo ufficiale di polizia giudiziaria ricevente.Donde l'evidente erroneità della data non è circostanza idonea ad incidere sulla validità della querela, potendo la stessa ricavarsi con esattezza dagli atti.
2. Coglie, invece, nel segno la censura articolata nel terzo motivo.
2.1. Il ricorrente deduce, in primis, il difetto - sotto molteplici e convergenti profili - di offensività del testo pubblicato, apprezzabile già alla stregua della formulazione letterale. Ed è su siffatto, preliminare, aspetto che la disamina del ricorso impone di soffermarsi. Invero, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n.48698 del 19/09/2014, P.G., P.C. in proc. Demofonti, Rv. 261284, N. 832 del 2006 Rv. 233749, N. 41869 del 2013 Rv. 256706).
2.2. Le conformi sentenze di merito si sono ampiamente intrattenute sull'analisi grammaticale del testo, scrutinando le letture alternative che la stessa struttura sintattica consente. In particolare, si è discettato sul se il riferimento ad "un altro", reiterato nel testo dopo la citazione di tre "consiglieri di maggioranza" si riferisse o meno ad esponenti della stessa categoria e se "è stato...acquistato dalla minoranza" dovesse intendersi in chiave oggettiva o soggettiva. L'opzione ermeneutica infine prescelta, nel senso che il riferimento dovesse intendersi effettuato al consigliere di minoranza NC CC, è stata fondata sulla valorizzazione di un articolo, risalente all'anno 2009 e relativo agli assetti politici consiliari, oltre che sulle dichiarazioni testimoniali, che hanno ricondotto la pubblicazione al commento dell'iniziativa di NC CC che, sebbene consigliere di minoranza, aveva ritenuto di esprimere voto favorevole ad una proposta della maggioranza consiliare, dalla quale tre esponenti si erano sostanzialmente dissociati.
2.3. Ebbene, basterebbe già la anodina formulazione del testo, intrinsecamente equivoco quanto alla identificazione soggettiva del (co)protagonista della narrazione, a depotenziare la carica offensiva ricondotta al successivo riferimento al gioco del fantacalcio ed alla campagna di acquisto dei calciatori, esplicitamente virtuale, che ne costituisce l'oggetto. A ciò aggiungasi come alla validazione della identificazione del CC nel metaforico calciatore acquistato "a suon di milioni" le sentenze di merito siano pervenute attraverso la ricostruzione postuma di complessi assetti politici locali, in cui si sono, nel tempo, incrociati atti di ostruzionismo dei consiglieri di maggioranza ed isolate espressioni di consenso di minoranza, alle quali il testo in contestazione senz'altro allude, con formulazione tuttavia non immediatamente diretta a soggetti inequivocabilmente ed oggettivamente identificabili ex ante. Donde - e prima ancora di qualsivoglia valutazione in termini di esercizio del diritto di critica politica, sotto forma di satira - viene a mancare l'evidenza di una esplicita offesa di una persona determinata.
2.4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il reato di diffamazione è configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può, quindi, ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti non individuati, né individuabili (Sez. 5, n.3809 del 28/11/2017 - dep. 2018, P.O. in proc. Ranieri, Rv. 272320, N. 51096 del 2014 Rv. 261422, N. 24065 del 2016 Rv. 266861), o a categorie, anche limitate, di persone (Sez. 5, n. 29046 del 22/07/2019, Borghezio, non massimata;
Sez. 5, n.24065 del 23/02/2016, P.O. in proc. Toscani, Rv. 266861N. 10307 del 1993, N. 51096 del 2014 Rv. 261422). E - in ipotesi di riferimento a persone innominate, la valutazione di determinabilità soggettiva - intesa come inequivoca riferibilità ex ante ad un singolo soggetto - non può risolversi "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione soggettiva di taluno che si riconosca come destinatario della propalazione, in virtù di un'immedesimazione fondata su collegamenti fattuali che non rispondono ad un'oggettiva cifra di riconoscibilità, nel contesto di riferimento dell'informazione.In altri termini, in punto di concreta offensività della diffamazione, è necessaria l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile, nella sua identità, da parte di un numero indeterminato di soggetti, ai quali l'informazione è diretta o è accessibile, alla stregua di una valutazione dei fatti e delle dichiarazioni svolta con giudizio ex ante ed in concreto, alla luce delle circostanze di contesto già notorie nell'ambiente di riferimento ed attraverso le quali è possibile, con elevato grado di affidabilità, l'inequivoca identificazione del destinatario in riferimento alla generalizzata cognizione dei fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo.
2.5. Del resto, è a siffatto standard valutativo che anche la giurisprudenza civile di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. Un. Civ., n. 15897 del 13/06/2019, P.
contro
L., Rv. 654324), si riferisce, anche in riferimento ad espressioni "in incertam personam", rese in occasione di interventi a forum di discussione su un blog internet (Sez. Un. Civ. n. 6965 del 17/03/2017, F.
contro
R., Rv. 643285), sottolineando la impossibilità di ricondurre tali espressioni al reato di diffamazione in ragione dell'inesistenza di un destinatario identificato o identificabile, quando a siffatta identificazione non si pervenga attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illeicità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita (Sez. 3 Civ. n. 17207 del 27/08/2015 S.
contro
D., Rv. 636845).
2.6. Nel caso in disamina, dalle sentenze di merito risulta che l'identificazione di uno degli innominati consiglieri in NC CC sia stata fondata, essenzialmente, sull'immedesimazione di questi in quell' «altro ancora [che] è stato, come si fa nel fantacalcio, acquistato dalla minoranza a suon di milioni», senza che - per stessa ammissione della Parte Civile - la stessa fosse mai "passata alla maggioranza" e richiamando altro articolo, anteriore di ben due anni alla pubblicazione in contestazione, genericamente riferito al riposizionamento degli schieramenti nel consiglio comunale di Aprica.Peraltro, il tenore testuale della pubblicazione, laddove si interpreti come attrazione nel gruppo di minoranza di consiglieri di cui è certa la dissociazione dal gruppo di governo, da un lato s'appalesa altrettanto plausibile;
dall'altra, non risulta smentito da evidenze, apprezzabili ex ante, finendo per confermare ulteriormente l'inoffensività, in concreto, delle contestate e corrosive propalazioni.
3. Alla stregua delle esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussis